(Protocollo)
                             Protocollo 
 
  La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano
e  del  Governo  belga  per  trattare  del  trasferimento  di  50.000
lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni: 
    1. Il Governo italiano,  nella  convinzione  che  il  buon  esito
dell'operazione possa stabilire rapporti  sempre  piu'  cordiali  col
Governo belga  e  dare  la  dimostrazione  al  mondo  della  volonta'
dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa,  fara'
tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto. 
  Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle  migliori
condizioni  l'avviamento  dei  lavoratori  fino  alla  localita'   da
stabilirsi  di  comune  accordo  in   prossimita'   della   frontiera
italo-svizzera,  dove  a  sua  cura  saranno  istituiti  gli   uffici
incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento. 
    2. Il  Governo  belga  mantiene  integralmente  i  termini  dello
"accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente. 
  Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia  delle
quantita' di carbone previste dall'accordo. 
    3.  Il  Governo  belga  curera'  che   le   aziende   carbonifere
garantiscano  ai   lavoratori   italiani   convenienti   alloggi   in
conformita' delle prescrizioni dell'art.  9  del  contratto  tipo  di
lavoro;  un  vitto  rispondente,  per  quanto  possibile,  alle  loro
abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di
lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime  basi  di  quelle
stabilite per i minatori belgi. 
    4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che
siano corrisposti gli assegni familiari alle  famiglie  dei  minatori
italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga. 
  All'atto della loro assunzione i  minatori  italiani  presenteranno
all'azienda carbonifera a cui sono addetti un  certificato  ufficiale
attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara'
rinnovato ogni tre mesi. 
  I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare
al beneficiario residente in  Italia  l'importo  degli  assegni  loro
dovuti. 
  Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte  le  notizie
necessarie. 
  Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari  sara'  punita
in conformita' alla legge belga. 
    5.  Il  Governo  italiano  si  adoprera'  a  che  gli   aspiranti
all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo,  edotti
di quanto  li  concerne,  attirando,  in  particolar  modo,  la  loro
attenzione sul fatto che essi  saranno  destinati  ad  un  lavoro  di
profondita'  nelle  miniere,  per  quale  sono   necessarie   un'eta'
relativamente ancor giovane (35 al  massimo)  e  un  buono  stato  di
salute. 
    6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi. 
7. Allo scopo  di  ridurre  al  minimo  il  trasferimento  di  valuta
dall'Italia in  Belgio,  e'  reciprocamente  stabilito  un  conto  di
compensazione per il tramite di una banca italiana  e  di  una  banca
belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo. 
  In  conseguenza,  tanto  i  versamenti  effettuati  dai  lavoratori
italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle
aziende carbonifere secondo il disposto  della  legge  sugli  assegni
familiari, saranno fatti  alla  banca  belga  di  cui  sopra.  Questa
effettuera' per conto del Governo italiano i  pagamenti  delle  somme
dovute al "Comptoir belge des charbons". 
  Sara' compito della banca italiana  sia  di  ricevere  dal  proprio
Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato
dal Belgio, sia di versare alle famiglie  dei  minatori  italiani  le
somme che sono loro dovute. 
    8. Il Governo belga accetta il principio  della  possibilita'  di
ricuperare  mediante  ritenute  sui  salari  dei  minatori  le  somme
anticipate  a  questi  ultimi  in  Italia  per  le  loro   spese   di
trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la
priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio  verso  la
Direzione delle miniere, e a condizione,  altresi',  che  gli  operai
autorizzino esplicitamente tali ritenute. 
    9. In ciascuno dei cinque bacini  carboniferi  belgi  il  Governo
italiano deleghera' una  persona  di  fiducia,  la  cui  retribuzione
corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere". 
Queste spese saranno a carico della "Federazione  delle  associazioni
carbonifere del Belgio". 
  Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto  sulla
buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro,  quanto  sulla  tutela
dei loro interessi particolari. Essa  rendera'  conto  della  propria
attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga. 
    10. Su tutti i treni a carico completo  un  interprete  designato
dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo  di  partenza
previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione  delle
associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il  ritorno  di
detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno  in
Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita'  del  capo  della
missione belga che accompagna i treni. 
    11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per  inviare  in
Belgio 2000 lavoratori la settimana. 
    12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua  delega,
le  Questure,  rilasceranno  a   ciascun   minatore   un   passaporto
individuale o un foglio di identificazione  personale,  munito  della
fotografia del titolare. Questi documenti, salvo  il  caso  di  lievi
condanne, non saranno  rilasciati  ai  minatori  che  abbiano  subito
condanne iscritte al casellario giudiziario. 
  Il Consolato del  Belgio  a  Roma,  ad  esclusione  di  ogni  altro
Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e,  previo
esame, rilascera' i  visti  sui  passaporti  collettivi  per  ciascun
convoglio. 
  I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno. 
  I convogli saranno formati nel luogo designato  di  comune  accordo
fra le Autorita' italiane e belghe. Per  nessun  motivo  detto  luogo
potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi. 
  Nella stazione di partenza saranno apprestati  locali  ai  fini  di
un'accurata visita medica di ciascun operaio,  della  firma  del  suo
contratto di lavoro e del controllo della polizia belga. 
  Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di
impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a
tutte le formalita' sopra indicate. 
  Nessuna autorita' potra' modificare  l'itinerario  dei  treni,  ne'
fissare ore di partenza che non lascino il tempo  sufficiente  per  i
controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento. 
  Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946. 
 
                                               Per l'Italia 
                                   Il Capo della Delegazione italiana 
                                               SECCO SUARDO 
 
         Per il Belgio 
L'Incaricato d'Affari del Belgio 
     G. D'ASPREMONT-LYNDEN 
 
 
 
          Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato 
                 Il Ministro per gli affari esteri 
                                SFORZA