Protocollo La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, e' giunta alle seguenti conclusioni: 1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre piu' cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volonta' dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, fara' tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto. Esso provvedera' a che si effettui sollecitamente a nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla localita' da stabilirsi di comune accordo in prossimita' della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento. 2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello "accordo minatori-carbone"" firmato precedentemente. Esso affrettera', per quanto e' possibile, l'invio in Italia delle quantita' di carbone previste dall'accordo. 3. Il Governo belga curera' che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformita' delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi. 4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga. All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo atto esatto della loro famiglia. Tale certificato sara' rinnovato ogni tre mesi. I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti. Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie. Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sara' punita in conformita' alla legge belga. 5. Il Governo italiano si adoprera' a che gli aspiranti all'espatrio in qualita' di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondita' nelle miniere, per quale sono necessarie un'eta' relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute. 6. La durata del contratto e' riportata a 12 mesi. 7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, e' reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo. In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuera' per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al "Comptoir belge des charbons". Sara' compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute. 8. Il Governo belga accetta il principio della possibilita' di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, pero', che sia riconosciuta la priorita' dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresi', che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute. 9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano deleghera' una persona di fiducia, la cui retribuzione corrispondera' a quella di un "delegato all'ispezione delle miniere". Queste spese saranno a carico della "Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio". Detta persona di fiducia avra' per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti ai lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa rendera' conto della propria attivita' tanto al Governo italiano quanto a quello belga. 10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnera' i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurera' il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sara' sottoposto all'autorita' del capo della missione belga che accompagna i treni. 11. Il Governo italiano fara' tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana. 12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario. Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, ricevera' le liste dei minatori e, previo esame, rilascera' i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio. I passaporti ed i visti avranno la validita' di un anno. I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorita' italiane e belghe. Per nessun motivo detto luogo potra' essere modificato senza previo accordo dei due Governi. Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga. Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avra' il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalita' sopra indicate. Nessuna autorita' potra' modificare l'itinerario dei treni, ne' fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento. Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946. Per l'Italia Il Capo della Delegazione italiana SECCO SUARDO Per il Belgio L'Incaricato d'Affari del Belgio G. D'ASPREMONT-LYNDEN Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato Il Ministro per gli affari esteri SFORZA