(all. 1 - art. 1)
Disciplinare di produzione «Fico Bianco del Cilento»

                               Art. 1.
                     Denominazione del prodotto
    La denominazione di origine protetta «Fico Bianco del Cilento» e'
riservata  ai fichi essiccati che abbiano i requisiti specificati nel
presente disciplinare.

                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
    La  denominazione  di  origine  protetta  D.O.P. «Fico Bianco del
Cilento»  designa  i  frutti  dei  biotipi  riferibili  alla cultivar
dottato  coltivati  nel territorio della regione Campania definito al
successivo art. 3.
    Il   prodotto   ammesso   a   tutela   con  la  DOP  puo'  essere
commercializzato  solo  allo stato essiccato e si puo' presentare sia
con  buccia  che  senza  (fichi  mondi).  All'atto dell'immissione al
consumo il prodotto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      fichi con buccia: colore uniforme da giallo chiaro a giallo;
      fichi  con  buccia  che  abbiano subito un processo di cottura:
colore uniforme da giallo ambrato a marrone;
      fichi mondi: colore chiarissimo tendente al bianco;
      polpa:  consistenza  pastosa  con acheni prevalentemente vuoti,
ricettacolo quasi interamente riempito di colore giallo ambrato;
      pezzatura: numero di fichi essiccati con buccia non superiore a
70 per kg, numero di fichi mondi non superiore a 85 per kg;
      umidita': massima consentita 26%;
      contenuto in zuccheri - valore minimo /l00g di sostanza secca:
        glucosio 21,8 g;
        fruttosio 23,2 g;
        saccarosio 0,1 g;
      difetti:  il  prodotto  non  deve  presentare danni da insetti,
muffe,  o  da altri agenti; e' ammessa la presenza di suberificazione
fino al 5% della superficie del frutto.
    E'   consentito   l'impiego  di  eventuale  farcitura  con  altri
ingredienti,  quali  mandorle,  noci, nocciole, semi di finocchietto,
bucce  di  agrumi sempre che l'insieme non superi il 10% del prodotto
finito   e  che  sia  provata  la  provenienza  di  tali  ingredienti
esclusivamente  dal  territorio dell'area di produzione delimitata al
successivo art. 3.

                               Art. 3.
                  Delimitazione area di produzione
    La zona di produzione del «Fico Bianco del Cilento» comprende per
intero  o in parte, il territorio dei seguenti comuni della provincia
di Salerno:
      a) comuni totalmente compresi:
        Agropoli, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerota, Casalvelino,
Castel  San  Lorenzo,  Castellabate,  Castelnuovo  Cilento,  Celle di
Bulgheria,  Centola,  Cicerale,  Controne, Felitto, Giungano, Ispani,
Laureana  Cilento, Lustra, Montecorice, Monteforte Cilento, Ogliastro
Cilento,  Omignano,  Perdifumo,  Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano
Cilento,  Roccadaspide,  Rutino,  Salento,  San  Giovanni a Piro, San
Mauro  Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Serramezzana, Sessa
Cilento,   Stella   Cilento,  Torchiara,  Torre  Orsaia,  Trentinara,
Vibonati;
      b) comuni parzialmente compresi:
        Albanella,    Alfano,    Altavilla    Silentina,    Capaccio,
Castelcivita, Caselle in Pittari, Casaletto Spartano, Ceraso, Corleto
Manforte,  Cuccaro  Vetere,  Futani,  Gioi  Cilento,  Laureto, Orria,
Ottati,   Moio   della   Civitella,   Montano   Antilia,  Morigerati,
Postiglione,  Roccagloriosa,  Rossigno, S. Angelo a Fasanella, Sapri,
Serre, Torraca, Tortorella, Vallo della Lucania.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      partendo  dalla  confluenza  del  confine  nord  del  comune di
Agropoli  con  il mar Tirreno la linea segue lo stesso fino alla loc.
Varco  Cilentano  (25  m  slm),  da  qui  in  direzione nord segue la
provinciale  Varco  Cilentano  -  Matinelle, incrociando, all'altezza
della loc. Capodifiume (35 m slm), la s.s. 166 «degli Alburni».
    Prosegue  per la prov. «Matinelle-Cerrelli», da qui, in direzione
nord  segue  la prov. «Cerrelli-Incrocio con la s.s. 19» fino al km 6
dove  la  lascia per seguire il corso del fiume Calore fino alla loc.
Ponte  Calore.  Qui  piega  ad  ovest,  risalendo,  alla  loc.  F. te
Pedecchiosa  (30  m slm), verso nord lungo il corso del Vallone Varco
del  Vescovo, in comune di Serre, fino ad incrociare la s.s. 19 al km
18,5  (127  m  slm) seguendo la stessa fino al km 26,600 in direzione
est all'incrocio della provinciale per Controne in loc. Canalicchio.
    Percorre  la provinciale, in direzione sud-ovest fino al km 6,800
(226  m slm) ove la lascia per seguire il confine comunale del comune
di    Controne    fino    ad   incrociare   la   strada   provinciale
Controne-Castelcivita al km 10,400. Prosegue lungo la stessa passando
per  Ottati,  S.  Angelo  a  Fasanella,  Corleto Manforte fino al suo
termine all'incrocio cioe' con la s.p. 166 (al km 45).
    Da questa prosegue fino al confine del comune di Bellosguardo (km
40,500)  di  qui  in  direzione  sud  segue  il  confine  comunale di
Bellosguardo  fino al confine del comune di Felitto che percorre fino
al confine comunale di Monteforte Cilento.
    Segue  questo confine fino ad incontrare il confine del comune di
Perito  che  percorre  in  loc.  Area  del  Lupo. All'incrocio con la
provinciale  Perito-Vallo della Lucania, ne segue il tracciato dal km
8,  fino  ad  immettersi  sulla  s.s. 18, passando per gli abitati di
Orria,  Gioi,  Cardile,  Moio  della Civitella ed Angellara. Segue il
tracciato  della  s.s.  18  passando  per l'abitato di Alfano fino al
confine  del comune di Roccagloriosa, al km 187 (312 m slm) che segue
fino  al  confine nord del comune di Torre Orsaia compreso. In comune
di  Caselle  in Pittari alla loc. Pietrecupe (ca. 510 m slm) segue il
vallone  Grande  (loc.  Felicita) incrociando in loc. Sciarapotamo il
confine  nord  del  comune  di  Morigerati.  Percorre,  verso est, il
confine  nord  del  comune di Morigerati fino ad incrociare la strada
provinciale  Caselle  in  Pittari-Casaletto  Spartano  al  km  34 che
percorre  fmo al km 31,900 dove a quota 608 m slm segue, verso sud ed
est,  il  confine  comunale  di  Tortorella  fino  all'incrocio della
provinciale Casaletto Spartano-Sapri; la percorre verso sud dal km 20
al  km  7,500,  di  qui a quota 355 m slm segue il Fosso Stregara che
percorre  passando,  a  quota 102 m slm, lungo il confine comunale di
Sapri, fino al vallone Giuliani ed al torrente Brizzi e, quindi, fino
alla sua confluenza nel Mar Tirreno.
    Da  qui  l'area  risulta delimitata, per i suoi lati sud ed ovest
dal Mar Tirreno fino al confine comunale di Agropoli con il comune di
Capaccio.

                               Art. 4.
                        Origine del prodotto
    Le  piante  di fico da millenni hanno caratterizzato il paesaggio
campano  ed  in  particolare  del Cilento. La loro introduzione e' da
attribuire ai coloni greci che in queste aree avevano fondato diverse
citta'.  Autori  dell'epoca  romana  e altri a seguire fino ai giorni
nostri  hanno  decantato le caratteristiche dei prodotti agricoli del
Cilento  tra  i  quali i fichi essiccati. L'attivita' di essiccazione
dei  fichi  nel  Cilento  si  e'  avvalsa,  da  secoli  della  stessa
manodopera  agricola  impiegata  nelle  operazioni  colturali e nella
raccolta dei frutti dalla pianta. Si tratta di un processo produttivo
elementare,  una  consuetudine che lega fortemente l'uomo alla zona e
alle   tradizioni   tipiche  locali.  Gia'  Catone,  e  poi  Varrone,
raccontavano  che  i fichi essiccati erano comunemente utilizzati nel
Cilento  e  nella  Lucania  come  base  alimentare  della  manodopera
impiegata  nei  lavori  dei  campi.  E'  facile  capire  come  questa
convivenza   millenaria  abbia  condizionato  fortemente  la  cultura
locale,  cosa  che  traspare  dalla  constatazione del ruolo principe
svolto  dalla  pianta  e  dai  frutti  del  fico,  nelle  espressioni
idiomatiche,  nelle  storie,  nelle  fiabe  ed  in  tutto cio' che e'
espressione dell'immaginario umano.
    La  DOP  fico  bianco del Cilento identifica, quindi, un prodotto
complesso,   frutto   dell'interazione   con  l'opera  dell'uomo  che
tramandata  nel  corso  dei  millenni,  e'  assurta  alla dignita' di
tradizione.  Deve  essere,  pertanto,  garantita  l'origine certa del
prodotto  e  la  tracciabilita'  delle  fasi del processo produttivo,
mediante  l'iscrizione  in  appositi  elenchi  dei produttori e delle
particelle  catastali  sulle  quali  avviene la coltivazione, gestiti
dall'organismo  di  controllo  di cui al successivo art. 7. Lo stesso
organismo,  autorizzato  dal  Ministero  delle  politiche  agricole e
forestali, verifichera' che il prodotto tutelato dalla D.O.P risponda
alle prescrizioni del disciplinare.

                               Art. 5.
                 Metodo di ottenimento del prodotto
    Le  modalita'  e  tecniche di coltivazione riportate nel presente
disciplinare sono quelle che da secoli vengono correntemente adottate
nell'area  in  questione. Esse sono elementi della tradizione e parte
integrante   della   culturale   contadina   locale   che  da  sempre
conferiscono  caratteri  di originalita' ai fichi secchi identificati
con la denominazione di origine «Fico Bianco del Cilento».
    La  particolare  resistenza  delle piante alla siccita' e ai vari
agenti  patogeni  non  impone prescrizioni particolari in merito alle
tecniche  di  coltivazione. I sesti e le distanze di impianto possono
essere  variabili,  fermo  restando  che  la  densita' d'impianto non
potra' superare le 700 piante ad ettaro.
    Nei  nuovi  impianti,  le piante vanno pero' inserite secondo una
distribuzione  geometrica  che  preveda  la  costituzione  di  filari
paralleli  tra loro e di interfilari che consentano il transito delle
macchine agricole.
    Le  forme  di  allevamento  sono  quelle  a  vaso  libero, in uso
tradizionale nella zona, e quelle recentemente proposte dalla ricerca
che richiamano il vaso cespugliato e la siepe.
    La  produzione  unitaria massima di fichi freschi non deve essere
superiore  a  19  t/ha di coltura specializzata. Fermo restando detto
limite,  in  caso di coltura non specializzata, la produzione massima
per  ettaro  degli  impianti  promiscui dovra' essere rapportata alla
effettiva superficie coperta dalle piante di fico.
    La  raccolta  dei  fichi  con buccia va effettuata quando i fichi
sono  stramaturi,  mentre i fichi da destinare all'essiccazione senza
buccia possono essere raccolti a non completa maturazione. E' ammessa
la  tecnica  della  puntura  dei  frutti  e  dell'inoliazione  che va
effettuata  con  prodotti  naturali.  Il processo di essiccazione dei
frutti riguarda esclusivamente i frutti interi, con o senza buccia, e
deve  avvenire con esposizione diretta al sole e/o con l'applicazione
di tecniche coadiuvanti come la protezione dei frutti esposti al sole
con  tunnel  in  plastica  con  altezza  minima  di  due metri e/o la
bagnatura dei frutti in soluzione di acqua calda e sale al 2%.
    Il  prodotto,  nelle  varie tipologie commerciali sopradescritte,
puo'  essere  posto  in vendita anche dopo aver subito trattamenti di
cottura  che  ne  imbruniscono  la buccia. Il processo di cottura dei
frutti  deve  avvenire  esclusivamente  in  forni  ad  aria calda. La
farcitura   va  effettuata  inserendo  nei  fichi  essiccati,  previa
apertura  longitudinale del frutto, gli ingredienti previsti all'art.
2.

                               Art. 6.
                        Legame con l'ambiente
    In  molti  documenti  appare  evidente  come  il  fico  secco sia
identificativo dell'area del Cilento. Essi sono stati da tempi remoti
considerati  beni  di lusso o comunque voluttuari in quanto da sempre
considerati  vere  e  proprie  leccornie,  ricercatissimi da mercanti
interessati  a  rifornire i mercati piu' ricchi del momento. I fichi,
pertanto, sono stati da sempre una notevole fonte di reddito ma anche
alimento  di  base  per  le  popolazioni  locali in difficili periodi
storici,  grazie  all'abbondanza degli stessi ed alla possibilita' di
conservati  per  l'intero  periodo dell'anno mediante l'essiccazione.
Infatti,  l'azione  mitigatrice  del  mare  e la barriera alle fredde
correnti  invernali  provenienti da nord-est posta dalla catena degli
Appennini,  insieme  alla buona fertilita' del suolo e ad un ottimale
regime    pluviometrico    rappresentano    le    ideali   condizioni
pedo-climatiche  che  hanno  fatto si' che vi fosse una notevolissima
diffusione   della   coltura   nell'area  considerata,  cosa  che  ha
caratterizzato  sensibilmente  il  paesaggio  rurale  e  permesso  di
definire  il  Cilento  area  vocata  per la coltivazione del fico fin
dall'epoca   dell'impero   romano.   «Questi   elementi,  uniti  alla
semplicita'  della coltivazione e al pieno adattamento della specie e
della varieta' all'ambiente pedoclimatico dell'area, contribuiscono a
conferire,   ai  fichi  essiccati  cilentani  quelle  caratteristiche
organolettiche   (sapore,  dolcezza,  gusto  prelibato  e  profumato)
particolarmente  apprezzate dai consumatori. Inoltre, va posto giusto
rilievo  al  fatto  che,  oltre  alla coltivazione, la semplicita' di
coltivazione,    la    resistenza    della   pianta   ad   avversita'
fitopatologiche  hanno  permesso  alla coltura di guadagnare le prime
posizione  nell'indice  di  gradimento  del  coltivatore che ha cosi'
collocato  questa  pianta  su  tutta  la  propria azienda, in coltura
specializzata, o consociata.

                               Art. 7.
                       Organismo di controllo
    Le  verifiche  di  rispondenza del prodotto alle disposizioni del
disciplinare  verranno  svolte  da un organismo di controllo conforme
alle disposizioni dell'art. 10 del Reg. CEE 2081/92.

                               Art. 8.
                  Confezionamento ed etichettatura
    La   commercializzazione  del  «Fico  Bianco  del  Cilento»  deve
avvenire utilizzando le confezioni tradizionali di seguito descritte.
    I  fichi  essiccati  possono essere confezionati, sia al naturale
che  farciti,  in confezioni di diverse forme (cilindriche, a corona,
sferiche,  a  sacchetto)  con  pesi  tra i 125 ed i 1.000 gr. Possono
essere  confezionati  alla rinfusa, in cesti realizzati con materiale
di origine vegetale, con pesi da 1 a 20 kg. I fichi essiccati possono
essere aperti ed accoppiati uno sull'altro dalla parte della polpa in
confezioni  da 125 a 1.000 gr; possono presentarsi, inoltre, infilati
con  spiedini  di legno e farciti con gli ingredienti di cui all'art.
2. Le confezioni possono essere abbellite con foglie di alloro.
    Sulle  confezioni dovranno essere apposte etichette riportanti in
caratteri  di  stampa di dimensioni non inferiori al doppio di quelli
di  ogni  altra  iscrizione, le diciture: «Fico Bianco del Cilento» e
«Denominazione di origine protetta» (o la sigla «D.O.P.»).
    Vanno riportati inoltre gli estremi atti ad individuare:
      nome, ragione sociale ed indirizzo del confezionatore;
      annata di produzione dei fichi contenuti;
      peso netto all'origine;
      il  simbolo  grafico  di  cui  al  successivo art. 10, relativo
all'immagine   da  utilizzare  in  abbinamento  inscindibile  con  la
denominazione di origine protetta.
    Per  la  denominazione di origine protetta, di cui all'art. 1, e'
vietata  l'adozione di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da
quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi:
tipo,  gusto,  uso,  selezionato,  scelto  e  similari.  E'  tuttavia
consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,
nomi,  ragioni  sociali,  marchi  privati,  e  consorzi,  non  aventi
significato laudativo e non idonee a trarre in inganno l'acquirente.

                               Art. 9.
             Utilizzo della DOP per i prodotti derivati
    I  prodotti  per  la  cui elaborazione e' utilizzata come materia
prima  il  «Fico Bianco del Cilento DOP», anche a seguito di processi
di  elaborazione  e  di  trasformazione,  possono  essere  immessi al
consumo  in  confezioni  recanti  il  riferimento alla denominazione,
senza l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  «Fico  Bianco  del Cilento DOP» certificato come tale, deve
costituire  il  componente  esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  «Fico  Bianco  del  Cilento  DOP» siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della denominazione «Fico Bianco del
Cilento»   DOP  riuniti  in  consorzio  incaricato  alla  tutela  dal
Ministero  delle  politiche agricole e forestali. Lo stesso consorzio
incaricato  provvedera' anche ad iscriverli in appositi registri ed a
vigilare  sul  corretto  uso della denominazione protetta. In assenza
del  consorzio  di  tutela  incaricato  le  predette funzioni saranno
svolte   dal   MIPAF   in   quanto   autorita'   nazionale   preposta
all'attuazione  del reg. (CEE) 2081/92. L'utilizzazione non esclusiva
del   «Fico   Bianco  del  Cilento  DOP»  consente  soltanto  il  suo
riferimento,  secondo  la  normativa vigente, tra gli ingredienti del
prodotto che lo contiene o in cui e' trasformato o elaborato.

                              Art. 10.
                           L o g o t i p o
    Il  logotipo  raffigura,  in maniera stilizzata, tre fichi maturi
che lasciano intravedere la tipica progressiva colorazione del frutto
in  essiccazione,  poggiati  su  di una superficie verde che evoca un
prato.  Di  fianco  ai  frutti,  nella  parte  destra del disegno, e'
visualizzata una parte di colonna greca, stilizzata, in stile dorico.
Sullo sfondo compare uno squarcio di cielo azzurro con, a sinistra in
alto, un sole a raggi disegnato in modo gestuale.
    Il disegno nel suo insieme e' inscritto in un cerchio dalla banda
spessa  in  cui  e'  inserita  la  dicitura  Fico  Bianco del Cilento
dislocata  lungo un tracciato curvo che percorre la circonferenza del
cerchio.  La scritta e' impressa all'interno della banda circolare ed
e'  suddivisa  in  due  parti: le parole «Fico Bianco» sono collocate
nella  meta' superiore del cerchio, le parole «del Cilento» in quella
inferiore.
    Il  logo  e' in quadricomia, realizzato in maniera vettoriale con
software  Adobe  Illustrator 5.5. Il carattere tipografico utilizzato
per il testo del logo e' il «Copperplate Gothic Thirty BC», di colore
bianco ombreggiato viola.
    Dal  punto  di  vista  colorimetrico, il logotipo e' composto dai
seguenti colori:
      verde  del  fico  a sinistra: ciano 60%, giallo 100%; verde del
fico  centrale: ciano 41%, giallo 75%; verde del fico a destra: ciano
75%, giallo 75%; giallo dei fichi: giallo 75%; verde del prato: ciano
75%, giallo 75%; verde dell'ombra: ciano 100%, giallo 100%, nero 39%;
ocra  della  colonna:  magenta  9%,  giallo  50%;  ocra dell'abaco ed
echino: magenta 15%, giallo 75%; azzurro del cielo: ciano 43%; giallo
del  sole:  giallo 100%; rosso del cerchio: magenta 100%, giallo 48%;
ombra del testo: ciano 63%, magenta 100%.
    Il limite massimo di riduzione del marchio e' di «base cm 2».