(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

ACCORDO TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO,
IL  MINISTERO  DELLE  INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DELLA REPUBBLICA
                     ITALIANA ED IL RINA S.P.A.

    Il   presente   accordo   viene   stipulato   tra   il  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del territorio ed il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti della Repubblica italiana (di seguito
indicati per brevita' «Amministrazione») ed il RINA S.p.A.
    Premesso che:
      a) il  RINA S.p.A. e' organismo riconosciuto conformemente alle
disposizioni  della  direttiva 94/57/CE del Consiglio del 22 novembre
1994,  relativa  alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi
che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per
le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime;
      b) il  RINA  S.p.A.  e'  stato autorizzato all'espletamento dei
compiti  di ispezione e controllo propedeutici al rilascio nonche' al
rilascio,  per  conto  dell'Amministrazione,  dei  certificati di cui
all'allegato 1  al  decreto  legislativo  3 agosto 1998, n. 314, come
specificato nel relativo decreto dirigenziale datato 7 agosto 2001;
      c) al  RINA S.p.A. sono stati affidati i compiti di ispezione e
controllo  ai  fini  del rilascio, da parte dell'Amministrazione, dei
certificati  di  legge  di  cui all'allegato 2 al decreto legislativo
3 agosto   1998,  n.  314,  come  specificato  nel  relativo  decreto
dirigenziale datato 7 agosto 2001;
      d) il  5 ottobre  2001  e'  stata  adottata  da  una Conferenza
diplomatica  svoltasi  sotto  l'egida  dell'Organizzazione  marittima
internazionale  (IMO) la Convenzione internazionale sul controllo dei
sistemi  antivegetativi  nocivi  sulle  navi (di seguito indicata per
brevita' «Convenzione AFS»);
      e) la  Convenzione  AFS  prevede il rilascio di un «Certificato
internazionale  del  sistema antivegetativo» (di seguito indicato per
brevita' «Certificato AFS»);
      f) la  Convenzione  AFS entrera' in vigore soltanto dodici mesi
dopo  la  sua  ratifica  da  parte  di  almento venticinque Stati che
rappresentino almeno il 25% del tonnellaggio mondiale;
      g) il Regolamento (CE) N. 782/2003 del Parlamento Europeo e del
Consiglio  del 14 aprile 2003 sul divieto dei composti organostannici
sulle  navi (di seguito indicato per brevita' «Regolamento CE») vieta
a  decorrere dal 1° luglio 2003 l'applicazione o riapplicazione sulle
navi  di sistemi antivegetativi a base di composti organostannici che
agiscono come biocidi;
      h) il  Regolamento  CE  richiede  che a decorrere dal 1° luglio
2003  le  navi siano sottoposte a ispezione e certificazione prima di
essere  messe in servizio per la prima volta o quando sono modificati
o sostituiti i sistemi antivegetativi;
      i) il  Regolamento  CE  definisce  come «periodo interinale» il
periodo  che  inizia il 1° luglio 2003 e termina alla data di entrata
in vigore della Convenzione AFS,
    si conviene e stipula quanto segue.
                               Art. 1.
                           S o g g e t t i
    Sono  parti del presente accordo il Ministero dell'ambiente e del
territorio,  il  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il
RINA S.p.A.
                               Art. 2.
                            O g g e t t o
    1. Costituiscono  oggetto  del  presente accordo l'autorizzazione
all'espletamento dei compiti di ispezione e controllo propedeutici al
rilascio  dei  certificati  nonche'  al  rilascio  dei certificati di
seguito indicati:
     a) certificato  internazionale  del  sistema  antivegetativo  ai
sensi  delle  disposizioni  del  Regolamento CE e conforme al modello
riportato  nell'allegato  II  del  Regolamento CE stesso, nel periodo
interinale;
      b) certificato   internazionale   del   sistema  antivegetativo
rilasciato  ai  sensi della Convenzione AFS, dopo l'entrata in vigore
della Convenzione AFS stessa.
    2. Il RINA S.p.A. puo' rilasciare i certificati di cui al comma 1
solo per le navi in classe e per le quali ha rilasciato i certificati
oggetto  di  autorizzazione  ed  ha  svolto  i compiti di ispezione e
controllo   ai   fini   del   rilascio  dei  certificati  oggetto  di
affidamento,  di  cui  rispettivamente agli allegati 1 e 2 al decreto
legislativo  3 agosto  1998,  n.  314  e come specificato nei decreti
dirigenziali datati 7 agosto 2001.
                               Art. 3.
              Compensi per il rilascio dei certificati
    L'Amministrazione  resta  estranea ai rapporti economici tra RINA
S.p.A.  e i soggetti che richiedono le attivita' oggetto del presente
accordo.
                               Art. 4.
Obblighi  del  RINA  nell'espletamento delle attivita' di ispezione e
  controllo ai fini del rilascio dei certificati di cui all'art. 2

    1. Ai  fini dello svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 2 il
RINA S.p.A. si impegna a far svolgere il servizio:
      a)  ad  ispettori che prestino la loro attivita' alle esclusive
dipendenze  del  RINA mediante un rapporto contrattuale di lavoratore
dipendente  che  escluda  la possibilita' di svolgere altre attivita'
che configurino un conflitto di interessi;
    oppure:
      b) alle dipendenze di altri organismi di classificazione con il
quale  il RINA S.p.A. abbia un accordo, a condizione che detti ultimi
organismi siano stati riconosciuti.
    2.  In ogni caso le prestazioni degli ispettori di cui all'art.4,
comma 1, lettera b) del presente accordo sono vincolate al sistema di
qualita' del RINA S.p.A.
    3.  Il  RINA  S.p.A.,  nell'espletamento  dell'attivita'  di  cui
all'art. 2 del presente accordo, si impegna a cooperare per agevolare
la  rettifica delle deficienze rilevate nell'ambito dell'attivita' di
Port    State    Control,    laddove   richiesto,   ed   a   riferire
all'Amministrazione.
                               Art. 5.
                      Obblighi di informazione
    1.  Il  RINA  S.p.A.  fornira' all'Amministrazione, con frequenza
semestrale,   l'elenco   dei  certificati  AFS  rilasciati  ai  sensi
dell'art.2  del presente accordo ed eventuali ulteriori informazioni,
ove  in tal senso concordato tra l'Amministrazione e RINA S.p.A., con
semplice scambio di corrispondenza.
    2. Il RINA S.p.A. accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte
le  norme,  istruzioni,  moduli e rapporti richiesti per l'esecuzione
dell'attivita' oggetto del presente accordo.
    3.  Le  norme,  istruzioni,  moduli e rapporti saranno redatti in
lingua italiana e inglese.
    4.  Il  RINA  S.p.A.  si  impegna  ad  istituire  un collegamento
telematico  attivo  24 ore su 24 con l'Amministrazione, per garantire
l'afflusso  dei  dati  relativi  all'attivita'  oggetto  del presente
accordo.
    5.  Il  RINA  S.p.A. accetta di comunicare all'Amministrazione le
tariffe praticate per l'esercizio dell'attivita' di certificazione di
cui   al   presente  accordo,  nonche'  le  eventuali  variazioni  ed
aggiornamenti.
                               Art. 6.
                   Interpretazioni ed equivalenze
    Il  RINA  S.p.A.  riconosce che l'interpretazione degli strumenti
applicabili,  la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di
sostituzioni   di   requisiti  richiesti  per  lo  svolgimento  delle
attivita'    oggetto    del   presente   accordo   sono   prerogativa
dell'Amministrazione   e  collabora  con  propri  esperti  alla  loro
definizione, quando richiesto dall'Amministrazione.
                               Art. 7.
                          C o n t r o l l i
    1.  Lo  svolgimento  da  parte  del RINA dell'attivita' di cui al
presente       accordo      viene      verificata      periodicamente
dall'Amministrazione,  anche disponendo ispezioni particolareggiate a
campione delle navi certificate ai sensi del presente accordo.
    2.   Le   spese   relative   a  tali  verifiche  sono  rimborsate
all'Amministrazione  dal  RINA  S.p.A. sulla base dei costi effettivi
sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.
                               Art. 8.
                             D u r a t a
    1.  Fatta  salva  la  facolta' dell'Amministrazione di sospendere
l'autorizzazione  quando  ritenga che i compiti di cui all'art. 2 non
vengano   svolti   dal   RINA   S.p.A.   con  efficacia  ed  in  modo
soddisfacente, il presente accordo ha durata indeterminata.
    2.  Ciascuna delle parti puo' recedere dal presente accordo dando
un preavviso scritto di dodici mesi all'altra parte.
    3.  Entro  lo  stesso  termine  di cui al comma 3, ciascuna delle
parti   puo'   comunicare  per  iscritto  la  propria  intenzione  di
modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo.
                               Art. 9.
                           Responsabilita'
    Il  RINA S.p.A. e' direttamente responsabile delle certificazioni
emesse,    oggetto   del   presente   accordo,   secondo   le   norme
dell'ordinamento giuridico italiano.
                              Art. 10.
                    Interpretazione dell'accordo
    Il  presente accordo viene interpretato e regolato in conformita'
alla normativa vigente nello Stato italiano.
                              Art. 11.
                           Foro competente
    1. Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del
presente  accordo  ove  non  possa  essere  risolta  mediante accordo
bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma.
    2.   A   tal   fine  le  parti  eleggono  domicilio  come  segue:
l'Amministrazione  presso la sede del Ministero dell'ambiente e della
tutela  del  territorio in via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma ed
il  RINA  S.p.A. presso la propria direzione generale in via Corsica,
12 - 16128 Genova.
      Roma, 17 novembre 2003

                    p. Il Ministero dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                               Firmato

                p. Il Ministero delle infrastrutture
                           e dei trasporti
                               Firmato

                          p. Il RINA S.p.A.
                               Firmato