(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

PROCEDURE  DI ASSEGNAZIONE PER L'ANNO 2004 DELLA CAPACITA' PRODUTTIVA
DI  CUI AL DECRETO DEL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE 29 GENNAIO
                                2004.

                              TITOLO I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                             Definizioni

  1.1   Ai   fini   dell'interpretazione  e  dell'applicazione  delle
disposizioni  contenute  nel  presente  provvedimento si applicano le
definizioni  di  cui  all'art.  1  dell'allegato A alla deliberazione
dell'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas 30 gennaio 2004, n.
5/04, testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione  e  vendita  dell'energia  elettrica  per il periodo di
regolazione 2004-2007, integrate come segue:
    banda  di  durata  annuale  e'  una  quota  parte della capacita'
produttiva  assegnabile  con  ampiezza  fissa di 1 MW in ciascuna ora
dell'anno 2004;
    banda  di  durata  trimestrale e' una quota parte della capacita'
produttiva assegnabile con ampiezza fissa di 1 MW in ciascuna ora del
trimestre dell'anno 2004;
    capacita'   produttiva   assegnabile  e',  in  ciascun  trimestre
dell'anno  2004,  la  capacita'  complessiva di produzione di energia
elettrica  nella  disponibilita'  del  Gestore  della  rete, ai sensi
dell'art.  3,  comma 12, del decreto legislativo n. 79/1999, al netto
della parte non programmabile neppure su base statistica;
    capacita'  produttiva  assegnabile  su  base annuale e' il valore
minimo  della  capacita'  produttiva assegnabile in ciascun trimestre
dell'anno 2004, diminuito di 200 MW;
    capacita'  produttiva  assegnabile  su  base  trimestrale  e', in
ciascun  trimestre  dell'anno  2004,  la  differenza tra la capacita'
produttiva   assegnabile   nello  stesso  trimestre  e  la  capacita'
produttiva  assegnata  su  base  annuale  in  esito alle procedure di
assegnazione di cui al titolo II del presente provvedimento;
    capacita'   produttiva   non   assegnabile  e'  la  capacita'  di
produzione  di  energia  elettrica  nella  disponibilita' del Gestore
della  rete  nell'anno  2004,  ai  sensi  dell'art.  3, comma 12, del
decreto  legislativo  n.  79/1999,  non programmabile neppure su base
statistica;
    mercato del giorno prima e' la sede di negoziazione delle offerte
di  acquisto  e  di vendita di energia elettrica per ciascuna ora del
giorno successivo a quello della negoziazione;
    potenza  media  prelevata  nell'anno 2003 e', per ciascun cliente
del   mercato   libero,   il   rapporto   tra   l'energia   elettrica
complessivamente  consumata  dal medesimo cliente nell'anno 2002 e il
numero  di  ore del medesimo anno, ovvero, nel caso in cui il consumo
sia  riferibile  unicamente  all'anno 2003, il rapporto tra l'energia
elettrica  complessivamente  consumata  nell'anno 2003 e il numero di
ore  del  medesimo  anno.  Nel  caso  in  cui  il  consumo di energia
elettrica sia riferibile unicamente ad una parte dell'anno, l'energia
elettrica  complessivamente  consumata  nell'anno  e' calcolata sulla
base del criterio pro-quota giorno;
    sistema delle offerte e' il sistema delle offerte di cui all'art.
5 del decreto legislativo n. 79/1999;
    utente  del  dispacciamento e' il soggetto che ha concluso con il
Gestore  della  rete  un contratto per il servizio di dispacciamento;
ovvero,  fino all'avvio del dispacciamento di merito economico, e' il
soggetto  che  ha concluso con il Gestore della rete un contratto per
il bilanciamento.
    decreto legislativo n. 79/1999 e' il decreto legislativo 16 marzo
1999, n. 79;
    decreto  19 dicembre  2003  e'  il  decreto  del  Ministro  delle
attivita'  produttive  19 dicembre  2003,  pubblicato  nella Gazzetta
Ufficiale n. 301 del 30 dicembre 2003, supplemento ordinario n. 119;
    decreto   29 gennaio  2004  e'  il  decreto  del  Ministro  delle
attivita' produttive 29 gennaio 2004, in corso di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale;
    deliberazione  n.  301/01  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita'  5 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 8 del 10 gennaio 2001;
    deliberazione  n.  190/02  e'  l'allegato  A  alla  deliberazione
dell'Autorita' 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale   -  serie  generale  -  n.  2  del  3 gennaio  2002,  come
successivamente modificata e integrata;
    deliberazione  n.  27/03  e'  l'allegato  A  della  deliberazione
dell'Autorita'  1° aprile  2003,  n. 27/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  125  del  31 maggio  2003, come
successivamente modificata e integrata;
    deliberazione  n.  67/03  e'  l'allegato  A  della  deliberazione
dell'Autorita'  26 giugno  2003,  n. 67/03, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  202 del 1° settembre 2003, come
successivamente modificata e integrata;
    deliberazione   n.  157/03  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'
18 dicembre  2003,  n.  157/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale -
serie generale - n. 8 del 12 gennaio 2004;
    deliberazione   n.   05/04  e'  la  deliberazione  dell'Autorita'
30 gennaio  2004,  n. 05/04, in corso di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale;
    testo integrato e' l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita'
per  l'energia  elettrica  e il gas 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante
testo  integrato  delle  disposizioni  dell'Autorita'  per  l'energia
elettrica  e  il  gas  per  l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione  e  vendita  dell'energia  elettrica  per il periodo di
regolazione 2004-2007.
                              TITOLO II
     Procedure di assegnazione di capacita' produttiva nel 2004
                               Art. 2.
                       Adempimenti preliminari
  2.1 Il Gestore della rete suddivide:
    a) la  capacita'  produttiva assegnabile su base annuale in bande
di durata annuale;
    b) la  capacita'  produttiva  assegnabile  su base trimestrale in
bande di durata trimestrale.
  2.2  Il  gestore  della  rete pubblica nel proprio sito internet il
valore della capacita' produttiva assegnabile su base annuale e della
capacita'  produttiva  assegnabile  su  base  trimestrale, nonche' il
numero di bande rispettivamente assegnabili.
                               Art. 3.
                      Procedure di assegnazione
  3.1  In  relazione  alla  capacita'  produttiva assegnabile vengono
effettuate procedure separate per l'assegnazione:
    a) all'acquirente  unico, di una quota pari al 20% delle bande di
durata annuale di cui al comma 2.1, lettera a);
    b) ai clienti del mercato libero, di una quota pari all'80% delle
bande di durata annuale di cui al comma 2.1, lettera a);
    c) ai   clienti   del  mercato  libero,  delle  bande  di  durata
trimestrale di cui al comma 2.1, lettera b).
  3.2  Le  procedure  di  cui  al  comma  3.1 hanno luogo in sequenza
secondo  l'ordine  previsto  al medesimo comma. Ciascuna procedura ha
inizio una volta conclusa quella precedente.
  3.3  Il gestore della rete definisce, sulla base di quanto previsto
nel  decreto  29 gennaio  2004  e nel presente provvedimento, secondo
criteri   di  pubblicita',  trasparenza  e  non  discriminazione,  le
modalita'   organizzative   per  l'espletamento  delle  procedure  di
assegnazione, anche prevedendo idonee forme di garanzia.
                               Art. 4.
 Assegnazione di bande ai clienti del mercato libero per l'anno 2004
  4.1  I  clienti del mercato libero presentano al Gestore della rete
una proposta acquisto irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del codice
civile. Ciascuna proposta di acquisto deve indicare:
    a) il numero di bande richiesto;
    b)  la  clausola  seguente:  «La presente proposta di acquisto e'
irrevocabile  ai  sensi  dell'art.  1329 del codice civile, fino alla
conclusione della procedura di assegnazione».
  4.2  La  proposta  di  acquisto di cui al comma 4.1 deve attestare,
pena l'inammissibilita', che il proponente:
    a) e'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui all'art. 2, comma 4,
lettera a), del decreto 29 gennaio 2004;
    b) e' utente del dispacciamento.
  4.3  In  ciascuna procedura di assegnazione la capacita' produttiva
corrispondente al numero di bande richiesto da un cliente del mercato
libero  non  puo'  essere  superiore  alla  potenza  media  prelevata
nell'anno  2003,  al netto delle quote di capacita' di trasporto gia'
assegnate   al   medesimo   cliente   ai  sensi  dell'art.  12  della
deliberazione  n.  157/03, delle quote di capacita' di trasporto gia'
assegnate,   anche   se   rinunciate,  ai  sensi  dell'art.  6  della
deliberazione  n.  301/01, dell'art. 4, comma 4.5, lettere c) e d), e
dell'art.  14  della  deliberazione  n.  190/02, nonche' dell'art. 4,
comma  4.2,  lettera  e)  e della capacita' produttiva corrispondente
alle  bande  gia' assegnate al medesimo cliente ai sensi del presente
provvedimento.
  4.4  Successivamente alla presentazione delle proposte di acquisto,
il  Gestore  della  rete  accetta  le  proposte  di  acquisto  fino a
concorrenza  del  numero  complessivo  di  bande.  Nel caso in cui il
numero   di   bande  richiesto  sia  superiore  al  numero  di  bande
assegnabili,  il  Gestore  della rete accetta le proposte di acquisto
secondo la procedura di cui ai successivi commi.
  4.5  Ai  fini dell'assegnazione ai clienti del mercato libero delle
bande, il Gestore della rete:
    a) procede   alla   riduzione   del  numero  di  bande  richiesto
applicando  alla  richiesta  un  coefficiente di razionamento pari al
rapporto  tra  il  numero di bande assegnabili ai clienti del mercato
libero, al netto del numero di bande eventualmente assegnate ai sensi
della  lettera  b)  del  presente  comma,  e  il  numero  delle bande
complessivamente  richieste  ai  sensi del comma 4.1 e non escluse ai
sensi delle lettere b) e c) del presente comma;
    b) provvede,  in  applicazione  del  criterio  di cui all'art. 2,
comma 2, del decreto 29 gennaio 2004, ad assegnare un numero di bande
pari  al  10%  del  numero di bande assegnabili, ai clienti che hanno
richiesto  un  numero  di  bande  tale che, modificato ai sensi della
lettera  a),  risulti superiore alla medesima quota e ad escludere le
medesime richieste ai fini di quanto previsto alla successiva lettera
d);
    c) ovvero,  nei casi in cui non si verifichi la situazione di cui
alla  lettera b), provvede ad escludere la singola richiesta, qualora
la  dimensione  di  tale richiesta, modificata ai sensi della lettera
a), risulti inferiore ad una banda;
    d) reitera  il  processo  di cui alle precedenti lettere a), b) e
c),  fino  a  che  il  numero  di  bande assegnate alle richieste non
escluse  risulti  inferiore  al numero di bande assegnabili, al netto
delle  bande  eventualmente  assegnate  ai sensi della lettera b) del
presente  comma,  ovvero  non  risultino  assegnazioni con dimensione
inferiore  ad una banda o superiore alla quota di cui alla lettera b)
dopo la riduzione di cui alla lettera a).
  4.6  In  esito al processo ricorrente di cui al comma 4.5 il numero
di  bande  assegnabili  ai  clienti  del mercato libero, al netto del
numero  di  bande  eventualmente  assegnate  ai  sensi del comma 4.5,
lettera  b), viene assegnato ai soggetti titolari delle richieste non
escluse  ai  sensi  del  medesimo  comma in proporzione alle medesime
richieste  e  fino  a  concorrenza  del  numero  di  bande richieste.
Eventuali bande residue, derivanti ad esempio da arrotondamenti, sono
assegnate  dal  Gestore  della  rete  ai  medesimi  soggetti  fino  a
concorrenza del numero di bande richieste.
  4.7 Le bande eventualmente non assegnate in esito alle procedure di
assegnazione  di  cui  al  comma 3.1, lettera b), sono destinate alla
procedura di assegnazione di cui al comma 3.1, lettera c).
  4.8  Ai  fini  dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma
4.5, lettera b):
    a) sono  considerate  congiuntamente  le  richieste presentate da
societa'   tra   le   quali  sussista  un  rapporto  di  controllo  o
collegamento  ai  sensi  dell'art.  7 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, ovvero siano controllate dalla medesima societa';
    b) concorrono  alla  determinazione  della  quantita' complessiva
delle  bande  richieste  da  un  acquirente  grossista anche le bande
richieste  dai  clienti finali rispetto ai quali tale soggetto opera,
direttamente  o  attraverso  societa'  controllate  o  collegate,  in
qualita' di venditore dell'energia elettrica.
  4.9  Le  procedure di assegnazione ai clienti del mercato libero si
intendono  concluse  al  momento  dell'accettazione delle proposte di
acquisto  da  parte  del  Gestore  della  rete  ai sensi del presente
articolo.  Le  bande  non assegnate in seguito alla conclusione delle
procedure  di  assegnazione  di cui al comma 3.1, lettera c), vengono
cedute all'Acquirente Unico.
                               Art. 5.
                Diritti ed obblighi degli assegnatari
  5.1  Per  effetto dell'assegnazione di una banda di durata annuale,
il   Gestore   della   rete   e'   tenuto   a   rendere   disponibile
all'assegnatario  della  banda  la  relativa capacita' produttiva per
tutte  le  ore dell'anno ed, in ogni ora, la massima energia che puo'
essere   resa   disponibile  senza  superare  la  medesima  capacita'
produttiva.
  5.2   Per   effetto   dell'assegnazione  di  una  banda  di  durata
trimestrale  il  Gestore  della  rete e' tenuto a rendere disponibile
all'assegnatario  della  banda  la  relativa capacita' produttiva per
tutte  le  ore  del trimestre ed, in ogni ora, la massima energia che
puo'  essere  resa  disponibile  senza superare la medesima capacita'
produttiva.
  5.3  L'assegnatario di bande nelle procedure di assegnazione di cui
al  comma 3.1 e' tenuto, per ciascuna ora, a versare al Gestore della
rete,    secondo   le   modalita'   medesimo   stabilite,   l'importo
corrispondente  al prodotto tra il prezzo di assegnazione delle bande
all'assegnatario,  determinato ai sensi dell'art. 6, e l'energia resa
disponibile ai sensi dei commi 5.1 e 5.2.
                               Art. 6.
               Prezzi di assegnazione per l'anno 2004
  6.1  Per  ciascuna  delle  procedure  di  assegnazione  di  cui  al
precedente comma 3.1, lettere a) e b), il prezzo di assegnazione PA M
relativo a ciascun mese dell'anno, espresso in centesimi di euro/kWh,
e' dato dalla formula:

PA(base M) = 0,679 * I(base M) * Ct(base M-1)+ 2,50

dove:
C(base  T)(M-1)  e'  il  parametro Ct secondo il valore in vigore nel
mese M-1;

  6.2  Per  ciascuna  delle  procedure  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  comma  3.1,  lettera  c), il prezzo di assegnazione PA T,
espresso in centesimi di euro/kWh, e' dato dalla formula:
PA(base M) = 0,679 * I(base M) * Ct(base M-1)+ 2,50 * A(base T)
  dove:
C(base  T)(M-1)  e'  il  parametro Ct secondo il valore in vigore nel
mese M-1;
A(base  T) e' il coefficiente relativo al trimestre T riportato nella
tabella 1.
  6.3  Il  parametro  I(base M) di cui ai commi 6.1 e 6.2 e' pari, in
ciascun mese, al rapporto tra:
    a) la media aritmetica del parametro Ct(base M) in vigore in tale
mese  e il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato del giorno
prima relativo a tale mese; e;
    b) la  media  aritmetica del parametro Ct(base M-1) in vigore nel
mese  precedente e il prezzo medio dell'energia elettrica del mercato
del giorno prima relativo al mese precedente.
  6.4  Ai  fini della quantificazione del parametro I(base M), di cui
al comma 6.3:
    a) fino  al 30 giugno 2004 il prezzo medio dell'energia elettrica
del mercato del giorno prima di cui al comma 6.3 e' assunto pari a 0;
    b) per  il  mese  di luglio  2004,  il  prezzo medio dell'energia
elettrica  del  mercato del giorno prima relativo al mese precedente,
di  cui  al  comma  6.3,  lettera  b),  e' pari alla media dei prezzi
dell'energia  elettrica  del  mercato  del giorno prima calcolata con
riferimento  alle  offerte  di acquisto accettate in tale mercato nel
secondo trimestre dell'anno;
    c) dal  mese di luglio il prezzo medio dell'energia elettrica del
mercato del giorno prima relativo ad un mese M e' pari alla media dei
prezzi  dell'energia elettrica del mercato del giorno prima calcolata
con  riferimento  alle  offerte di acquisto accettate in tale mercato
nel trimestre che comprende il mese M e i due mesi precedenti.
  6.5  Nel caso in cui l'avvio del dispacciamento di merito economico
fosse successivo al mese di aprile:
    a) fino al termine del secondo mese successivo alla data di avvio
del  dispacciamento di merito economico, il prezzo medio dell'energia
elettrica del mercato del giorno prima di cui al comma 6.3 e' assunto
pari a 0;
    b)   per  il  terzo  mese  successivo  alla  data  di  avvio  del
dispacciamento  di  merito  economico  il  prezzo  medio dell'energia
elettrica  del  mercato  del giorno prima relativo al mese precedente
M-1,  di  cui al comma 6.3, lettera b), e' pari alla media dei prezzi
dell'energia  elettrica  del  mercato  del giorno prima calcolata con
riferimento  alle  offerte  di acquisto accettate in tale mercato nel
trimestre che comprende il mese M-1 e i due mesi precedenti;
    c) dal   terzo   mese   successivo   alla   data   di  avvio  del
dispacciamento  di  merito  economico  il  prezzo  medio dell'energia
elettrica  del mercato del giorno prima relativo ad un mese M e' pari
alla  media  dei prezzi dell'energia elettrica del mercato del giorno
prima calcolata con riferimento alle offerte di acquisto accettate in
tale  mercato  nel  trimestre  che  comprende  il mese M e i due mesi
precedenti.
                             TITOLO III
        Clausole negoziali e direttive al Gestore della rete
                               Art. 7.
                       Cessione del contratto
  7.1  Nei  contratti di compravendita stipulati con il Gestore della
rete  a  seguito dell'assegnazione della bande di cui al comma 3.1 e'
inserita  una  clausola  che prevede la cedibilita' totale o parziale
del  contratto  ad  un  altro  utente  del  dispacciamento  e  impone
all'acquirente  l'obbligo  di comunicazione al Gestore della rete. La
cessione  ha effetto a partire dal lunedi' della settimana successiva
a quella in cui e' avvenuta la comunicazione. La cessione comporta il
trasferimento  al  cessionario  dei  diritti  e degli obblighi di cui
all'art. 5 per la capacita' produttiva corrispondente alle bande.
                               Art. 8.
        Compatibilita' con l'avvio del sistema delle offerte
  8.1 Ai fini dell'esecuzione dei contratti di compravendita conclusi
con  il Gestore della rete a seguito dell'assegnazione della bande di
cui  al  comma  3.1  si applica, fino all'avvio del dispacciamento di
merito  economico,  quanto previsto dalle deliberazioni n. 27/03 e n.
67/03,  come successivamente modificate ed integrate. Successivamente
a  tale  avvio  si  applica  quanto  previsto  dalla deliberazione n.
168/03.
  8.2  Il  prezzo  di  assegnazione  delle  bande  e' comprensivo del
corrispettivo  per  l'assegnazione  dei  diritti  di  utilizzo  della
capacita'  di  trasporto  di  cui  all'art. 35 della deliberazione n.
168/03.
                               Art. 9.
                   Direttive al Gestore della rete
  9.1  Il  Gestore  della  rete tiene separata evidenza contabile dei
proventi   e   degli  oneri  derivanti  dalla  cessione  dell'energia
elettrica ai sensi del presente provvedimento.
  9.2 Il Gestore della rete trasmette all'Autorita' un rapporto sullo
svolgimento  di ciascuna procedura di assegnazione, sull'assegnazione
della  capacita'  produttiva  assegnabile e sulle attivita' di cui al
presente titolo.
                              TITOLO IV
                  Disposizioni transitorie e finali
                              Art. 10.
Disposizioni transitorie e finali
  10.1  Il  Gestore della rete organizza le procedure di assegnazione
di cui al comma 3.1, lettere da a) a b) affinche' si concludano entro
il  20 febbraio  2004  e le procedure di assegnazione di cui al comma
3.1, lettera c), affinche' si concludano entro il mese antecedente al
trimestre per il quale si procede all'assegnazione delle bande.
  10.2  Fino  alla  completa  operativita' del sistema delle offerte,
intesa  come  la  data  in cui e' disponibile un indice dei prezzi di
detto  sistema  basato sui prezzi formatisi in almeno un trimestre e,
comunque,  non  prima del 1° luglio 2004, la capacita' produttiva non
assegnabile  e'  ceduta  all'acquirente  unico alle condizioni di cui
agli  articoli 5  e  6.  A  partire  dalla  completa operativita' del
sistema  delle  offerte,  il  Gestore  della  rete offre la capacita'
produttiva non assegnabile nel mercato del giorno prima.
  10.3  Il conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate
di cui al comma 61.1 del testo integrato viene utilizzato per coprire
altresi' gli oneri a carico del Gestore della rete ai sensi del comma
8.2.
  10.4  Il  presente  provvedimento  viene  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale   della   Repubblica   italiana   e   nel   sito   internet
dell'Autorita'  (www.autorita.energia.it)  ed  entra  in vigore dalla
data della sua pubblicazione.

Tabella 1: coefficienti trimestrali A(base T)

=====================================================================
Trimestre                     |                coefficiente A(base T)
=====================================================================
I trimestre                   |                                1,1758
II trimestre                  |                                0,9514
III trimestre                 |                                1,0615
IV trimestre                  |                                0,8127