(all. 1 - art. 1)
     Proposta di disciplinare di produzione della denominazione
      di origine protetta «Zafferano delle Colline Fiorentine»

                               Art. 1.

                          Nome del prodotto

    La  denominazione  di  origine protetta (D.O.P.) «Zafferano delle
Colline  Fiorentine»  e'  riservata  allo zafferano che risponde alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.

                      Descrizione del prodotto

    Si  definisce  «Zafferano delle Colline Fiorentine», lo zafferano
ottenuto   dagli   stigmi   del   fiore  Crocus  sativus  L.,  pianta
tubero-bulbosa appartenente alla famiglia delle iridacee.
    Il  prodotto  ammesso  a  tutela  con la denominazione «Zafferano
delle  Colline Fiorentine» e' riservato esclusivamente allo zafferano
in filamenti - stigmi - tostati.
    Lo «Zafferano delle Colline Fiorentine» presenta tre stigmi della
lunghezza  variabile  da 1 a 3,5 cm che nella parte estrema superiore
presentano  delle  papille  larghe  e  cilindriche e si presentano di
colore dal rosso porpora al rosso aranciato.
                               Art. 3.

                  Delimitazione zona di produzione

    La  zona  di  produzione, di essiccazione e di confezionamento e'
all'interno del territorio amministrativo della provincia di Firenze.
                               Art. 4.

                        Origine del prodotto

    Numerosi  sono  i  richiami  storici  che  attestano  la presenza
produttiva,  la  commercializzazione  e  l'alto  riconoscimento dello
«Zafferano  delle  Colline  Fiorentine».  Lo stesso veniva utilizzato
anche  come  valore di scambio di merci ed utilizzato come spezia per
la  preparazione  di  piatti  e  pietanze  prelibate.  Nel Medioevo a
Firenze  affluivano  commercianti  di  tutta Europa per acquistare lo
zafferano  del contado fiorentino ed ai tempi del Da Uzzano (1440) lo
zafferano  transitante  per  Firenze  era  soggetto  ad  un  dazio di
transito di otto fiorini per soma, per differenziarlo dallo zafferano
prodotto  in loco. E' noto da precisi riferimenti storici che Firenze
era  un  centro  di  produzione dello zafferano e che da alcuni brani
frammentari  di  Baumgartner sembra che i suoi dintorni ne fossero le
migliori  zone  di produzione «E si trage (zafferano) ... dil contado
di Firenze: e questo e' quasi il miglior di tutto l'altro zafferano».
                               Art. 5.

                 Metodo di ottenimento del prodotto

    Il  sistema  di  coltivazione  e di essiccamento dello «Zafferano
delle  Colline  Fiorentine» adotta le seguenti pratiche colturali, in
uso tradizionalmente nel territorio fiorentino.
    I  terreni  atti  alla  coltivazione  sono  quelli collinari, con
un'altitudine   superiore   ai  100  metri  s.l.m..  ben  soleggiati,
costituiti  in prevalenza da substrati arenacei, calcareo-marnosi, di
scisti  argillosi  e  di  sabbia,  in  genere  di media consistenza e
permeabili.
    La  preparazione  del  terreno  prevede  una  leggera aratura con
affinamento, livellamento del terreno e preparazione delle aiuole che
accoglieranno  i  bulbi.  Entro  ogni fila i bulbi vanno posti a fila
continua,  la  quantita' di bulbi necessari oscilla tra i 200.000 e i
600.000  per  ettaro,  ovvero  4-10  t/ha.  L'interramento  dei bulbi
avviene tra il 10 agosto e il 15 di settembre.
    Dopo  l'interramento  dei  bulbi vengono effettuate le operazioni
colturali di rincalzatura e zappatura ed e' consentita l'irrigazione.
Con  l'avvento  della  fioritura,  inizia  la  raccolta dei fiori che
avviene  in  fasi  successive  seguendo  la naturale scalarita' della
fioritura, sino alla conclusione della stessa entro il 10 novembre.
    La  resa  massima  per  ettaro di uno zafferaneto e' calcolata in
60 kg di stigmi da essiccare.
    I   fiori  sono  raccolti  manualmente  e  successivamente  viene
eseguita  la  sfioritura,  ovvero  la  separazione  degli  stigmi dal
calice.   Gli   stigmi  sono  raccolti  in  contenitori  e  posti  ad
essiccazione  (tostatura):  a  fuoco  diretto  nelle  vicinanze di un
camino,  in stufa a legno o utilizzando altre forme di riscaldamento,
per  un  tempo  superiore  ai  dieci  minuti,  fino  ad  ottenere  le
caratteristiche  del  prodotto  finale.  Conclusa  l'essiccazione,  i
filamenti  -  stigmi sono conservati in contenitori che li preservino
dall'umidita',  dalla  luce  e  da  ogni  interferenza esterna che ne
alteri  le  qualita'  chimico-fisiche  ed  organolettiche  e non deve
contenere alcun conservante.
                               Art. 6.

                        Legame con l'ambiente

    Lo  «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine»  presenta uno stretto
legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. Il fatto
che  gia'  nel Medioevo fosse identificata la bonta' del suo prodotto
richiamando  i dintorni di Firenze, il «contado», questo non puo' che
esser   riconducibile   all'intera   provincia   di  Firenze,  avente
un'orografia,  un  andamento  climatico  ed  una struttura pedologica
pressoche'   omogenea.   Lo   Zafferano,   sia   a   quei  tempi  che
nell'attualita',  convive  con  areali  in  cui  coesistono la vite e
l'olivo.
    D'altronde  la  provincia  di Firenze era gia' nota per essere un
territorio   particolarmente   adatto   alla  coltivazione  di  fiori
utilizzati   in   vario  modo  per  essiccazione  e/o  per  l'uso  in
laboratorio, basti pensare al Giaggiolo ed altre spezie minori.
    Al   fine   di  garantire  la  tracciabilita'  del  prodotto,  si
procedera'  alla  costituzione  di  un  elenco  dei  produttori e dei
confezionatori tenuto dall'organismo di controllo.
                               Art. 7.

                       Organismo di controllo

    Il  controllo  per l'applicazione delle disposizioni del presente
disciplinare  e'  svolto  da  un organismo conforme a quanto previsto
dall'art. 10 del Regolamento (CEE) n. 2081 del 14 luglio 1992.
                               Art. 8.

         Caratteristiche - Confezionamento ed etichettatura

    Lo  «Zafferano  delle  Colline  Fiorentine» in filamenti, ai fini
della tutela, deve avere le seguenti caratteristiche chimiche:
      capacita'  colorante:  capacita'  di  colorare gli alimenti dal
giallo   paglierino  all'arancio  piu'  o  meno  intenso  tramite  il
principio  attivo  Crocina  che deve essere superiore a 190, espresso
come diretta assorbanza di crocina a 440nm su base secca;
      capacita' aromatica: determinata in contenuto di safranale, per
un  valore  compreso tra 20 e 50, espresso come diretta assorbanza di
safranale  a  330  nm  su  base  secca,  che  conferisce l'odore allo
«Zafferano delle Colline Fiorentine»;
      capacita'  amaricante:  e'  la  caratteristica del sapore dello
zafferano,   molto  intensa  e  viene  conferita  allo  stesso  dalla
picrocrocina  che  deve  essere superiore a 70, espresso come diretta
assorbanza di picrocrocina a 250 nm su base secca.
    L'immissione  al  consumo  della  D.O.P. «Zafferano delle Colline
Fiorentine» deve avvenire secondo le seguenti modalita':
      il  prodotto  deve  esser  posto in vendita sano, in bustine di
carta,  plastica  trasparente e non, per uso alimentare o contenitori
in vetro, ceramica, cotto o altro materiale che risponda alle vigenti
normative  comunitarie  in  materia  di  confezionamento dei prodotti
alimentari  deperibili. Il contenuto, da 0,10 gr a 15 gr, deve essere
dichiarato  al  netto  ed esclusivamente in filamenti - stigmi. Sulle
etichette devono comparire le seguenti indicazioni:
          1) «Zafferano delle Colline Fiorentine»;
          2)  D.O.P.  - Denominazione di origine protetta con il logo
comunitario della DOP ai sensi del Regolamento CEE n. 1726/98;
          3)  logo  della  DOP  «Zafferano delle Colline Fiorentine»,
come  richiamato  graficamente  all'art.  10  ed essere di dimensioni
maggiori di ogni altra scritta in etichetta;
          4)  eventuali informazioni a garanzia del consumatore circa
l'uso  e  le  caratteristiche  organolettiche dello zafferano nonche'
richiami  storici  e culturali riferiti allo «Zafferano delle Colline
Fiorentine»;
          5)  il  nome, la ragione sociale e l'indirizzo dell'azienda
produttrice   e/o   confezionatrice,   il   contenuto  netto  nonche'
l'eventuale marchio aziendale;
          6)  e'  vietata  l'aggiunta  di  ogni  altra qualificazione
diversa  da  quelle  previste dal presente disciplinare, compresi gli
aggettivi: tipo, gusto, uso, scelto e similari.
                               Art. 9.

          Utilizzo della denominazione di origine protetta
              per i prodotti elaborati e/o trasformati

    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P.
«Zafferano  delle Colline Fiorentine», anche a seguito di processi di
elaborazione  o  di trasformazione, possono essere immessi al consumo
in  confezioni  recanti  il  riferimento  a detta denominazione senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.,  riuniti in Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal Ministero delle
politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta
all'attuazione del Regolamento CEE n. 2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.

                              Art. 10.

                               L o g o

    Descrizione: il marchio di identificazione e' rappresentato da un
giglio  fiorentino  in sottofondo di colore tra il grigio ed il viola
di  quadricromia  con le seguenti percentuali C0%, M6%, Y12%, K4% con
ai lati due infiorescenze di zafferano con gli stigmi in ben evidenza
e  di  colore  rosso.  Sul giglio fiorentino e sulle infiorescenze di
zafferano  la  scritta  in nero «Zafferano delle Colline Fiorentine».
Alla  base del logo verra' posizionata l'identificazione della D.O.P.
con il logo comunitario.

           ---->   Vedere logo a pag. 57 della G.U.  <----