(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

                        DELIBERAZIONE n. 534

Oggetto: Regolamentazione  della  materia relativa alla presentazione
          delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera agricola
          occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati.

                   IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
                    (Seduta del 5 novembre 2002)

    Visto  l'art. 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536,  convertito  in  legge  29 febbraio  1988,  n.  48,  che prevede
l'obbligo  di  presentazione  di denunce trimestrali della manodopera
occupata per i datori di lavoro agricolo;
    Visto  l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n.  375,  che  disciplina  i  termini di presentazione delle suddette
dichiarazioni  fissandoli  al  venticinquesimo  giorno  successivo al
trimestre cui la denuncia si riferisce;
    Visto  l'art.  9-sexies,  comma  2,  del decreto-legge 1° ottobre
1996,  n.  510,  convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, con il
quale,  per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'art.
19  della  legge  23 dicembre  1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio
1995,  l'I.N.P.S.  subentra  in  tutti  i  rapporti  attivi e passivi
facenti capo all'ex SCAU;
    Vista la deliberazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale
n.  156  del  20 novembre  1987,  approvata  con decreto ministeriale
4 dicembre  1987  e  pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 290/1987
sulla  presentazione  delle  denunce  contributive  tramite  internet
ovvero supporto magnetico;
    Visto  l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n.
536,  convertito  in  legge  29 febbraio 1988, n. 48, che consente la
delegificazione  di  talune  disposizioni  di  legge e di regolamento
relative   alle   denunce   delle   retribuzioni   previdenziali   ed
assistenziali,  adottate con delibere dei consigli di amministrazione
da  sottoporre  all'approvazione  da parte del Ministero del lavoro e
della prevideaza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri;
    Accertata  la  necessita', per i datori di lavoro agricolo che si
avvalgono  della presentazione delle denunce trimestrali DMAG a mezzo
internet  o  mediante supporto magnetico, di differire il termine per
la  presentazione  della denuncia trimestrale dei lavoratori occupati
al  giorno  25  del  secondo  mese  successivo  al  trimestre  cui si
riferisce;
    Su proposta del direttore generale f.f.

                              Delibera:

    Il  termine  fissato al giorno 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e
25 gennaio  per  la  presentazione  della  denuncia  trimestrale  dei
lavoratori  agricoli,  occupati,  da  parte dei datori di lavoro, dei
consulenti  del  lavoro  e  delle  associazioni  di  categoria che si
avvalgono  della  presentazione  della  denuncia  trimestrale  a meno
internet  o  supporto  magnetico,  e'  differito  rispettivamente  al
25 maggio, 25 agosto, 25 novembre e 25 febbraio.
    La presente deliberazione ha effetto dal mese successivo a quello
di  pubblicazione  del  relativo  decreto ministeriale nella Gazzetta
Ufficiale.

                                             Il presidente: Giannuzzi

Il segretario: Ciarolla