Allegato DELIBERAZIONE n. 534 Oggetto: Regolamentazione della materia relativa alla presentazione delle dichiarazioni trimestrali della mano d'opera agricola occupata (DMAG Unico) con sistemi automatizzati. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta del 5 novembre 2002) Visto l'art. 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che prevede l'obbligo di presentazione di denunce trimestrali della manodopera occupata per i datori di lavoro agricolo; Visto l'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, che disciplina i termini di presentazione delle suddette dichiarazioni fissandoli al venticinquesimo giorno successivo al trimestre cui la denuncia si riferisce; Visto l'art. 9-sexies, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, con il quale, per effetto della soppressione dello SCAU, disposta dall'art. 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995, l'I.N.P.S. subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'ex SCAU; Vista la deliberazione dell'Istituto nazionale previdenza sociale n. 156 del 20 novembre 1987, approvata con decreto ministeriale 4 dicembre 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 290/1987 sulla presentazione delle denunce contributive tramite internet ovvero supporto magnetico; Visto l'art. 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito in legge 29 febbraio 1988, n. 48, che consente la delegificazione di talune disposizioni di legge e di regolamento relative alle denunce delle retribuzioni previdenziali ed assistenziali, adottate con delibere dei consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione da parte del Ministero del lavoro e della prevideaza sociale, previa conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri; Accertata la necessita', per i datori di lavoro agricolo che si avvalgono della presentazione delle denunce trimestrali DMAG a mezzo internet o mediante supporto magnetico, di differire il termine per la presentazione della denuncia trimestrale dei lavoratori occupati al giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre cui si riferisce; Su proposta del direttore generale f.f. Delibera: Il termine fissato al giorno 25 aprile, 25 luglio, 25 ottobre e 25 gennaio per la presentazione della denuncia trimestrale dei lavoratori agricoli, occupati, da parte dei datori di lavoro, dei consulenti del lavoro e delle associazioni di categoria che si avvalgono della presentazione della denuncia trimestrale a meno internet o supporto magnetico, e' differito rispettivamente al 25 maggio, 25 agosto, 25 novembre e 25 febbraio. La presente deliberazione ha effetto dal mese successivo a quello di pubblicazione del relativo decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale. Il presidente: Giannuzzi Il segretario: Ciarolla