(all. 1 - art. 1)
                 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL MOLISE
                               Statuto
                   TITOLO I Disposizioni generali
                              Art. 11.
                       Autonomia regolamentare
  1.  L'Universita',  nell'ambito  della propria autonomia normativa,
adotta  i  regolamenti  previsti  per legge ed ogni altro regolamento
necessario  all'organizzazione  ed al funzionamento delle strutture e
dei servizi universitari.
  2.  I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo disciplinata
dall'art.  6  della  legge  n.  168/1989 sono emanati con decreto del
rettore   ed  entrano  in  vigore  il  giorno  successivo  alla  loro
pubblicazione salvo che non sia diversamente stabilito.
                              Art. 12.
                   Regolamento generale di Ateneo
    1. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le norme relative
all'organizzazione generale dell'Universita'.
    In particolare, il regolamento generale di Ateneo determina:
      a) le  modalita'  per  l'elezione degli organi di ogni ordine e
grado,  nonche'  quelle  relative  all'elezione  delle rappresentanze
negli organi collegiali;
      b) le  norme  relative  alle  modalita'  di convocazione e alla
validita' delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
      c) le  norme  che  definiscono  i  requisiti e le procedure per
l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie;
      d) i  principi  fondamentali  nel rispetto dei quali le singole
strutture  didattiche,  di  ricerca  e  di  servizi, possono adottare
regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
      e) le    modalita'    di    organizzazione    degli    apparati
dell'amministrazione  centrale  e  periferica in conformita' a quanto
previsto nel presente statuto.
    2.  Il  regolamento  generale  di Ateneo e' deliberato dal senato
accademico,  nella  composizione  integrata  di  cui  all art. 22 del
presente Statuto, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentiti
il  consiglio  di  amministrazione,  i  consigli  di  facolta'  e  di
dipartimento,  nonche'  il  consiglio  degli  studenti  per quanto di
competenza.
    3.  Le  modifiche  al  predetto  regolamento  sono deliberate dal
senato accademico a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sentito
il  consiglio di amministrazione, nonche' il consiglio degli studenti
per quanto di competenza.
                              TITOLO II
                          Organi di ateneo
                               Capo I
                          Organi di governo
                              Art. 22.
                  Senato accademico - Composizione
    Il senato accademico e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il prorettore vicario;
      c) i  presidi di facolta' e i direttori di strutture equiparate
ai sensi del comma 4 dell'art. 32 del presente statuto;
      d) i  direttori  dei  dipartimenti  e  dei centri equiparati ai
dipartimenti  con  decisione  del  senato  accademico  su  parere del
consiglio  di amministrazione, ai sensi del successivo art. 47, comma
7;
      e) il direttore amministrativo, con voto consultivo;
limitatamente  alle modifiche del presente Statuto e all'approvazione
del   regolamento  di  cui  all'art.  12  del  presente  Statuto,  la
composizione del senato accademico e' integrata con:
      f) due  professori  di  I fascia, due professori di II fascia e
due    ricercatori    per    ciascuno    dei    gruppi   delle   aree
scientifico-disciplinari   presenti   nell'Universita'   del   Molise
indicati nel regolamento didattico di Ateneo;
      g) una  rappresentanza  di studenti, in ragione di due per ogni
facolta';  questa  rappresentanza  dovra'  in  ogni  modo  non essere
inferiore  al  15%  del  numero  complessivo dei componenti il senato
accademico;
      h) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.
    I  componenti  eletti  durano  in  carica un triennio accademico,
salvo  quelli  di cui alla lettera g) che durano in carica un biennio
accademico.
                              Art. 25.
             Consiglio di amministrazione - Composizione
    1 - Il consiglio di amministrazione e' composto da:
      a) il rettore;
      b) il pro-rettore vicario;
      c) il pro-rettore, con voto consultivo;
      d) il direttore amministrativo;
      e) quattro rappresentanti dei professori di I fascia;
      f) quattro rappresentanti dei professori di II fascia;
      g) quattro rappresentanti dei ricercatori;
      h) cinque rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
      i) un  numero  di rappresentanti degli studenti pari al 15% del
numero complessivo dei componenti il consiglio di amministrazione;
      l)  il  presidente  della  regione Molise o un membro designato
dall'Ente stesso;
      m)  il  presidente  della  provincia  di Campobasso o un membro
designato dall'Ente stesso;
      n) il  presidente  della  provincia  di  Isernia  o  un  membro
designato dall'Ente stesso;
      o) il  sindaco di Campobasso o un membro designato dallo stesso
comune;
      p) il  sindaco  di  Isernia  o un membro designato dallo stesso
comune;
      q)   il   presidente  dell'Unione  regionale  delle  camere  di
commercio o un membro designato dall'Ente stesso;
      r) un membro designato dal C.N.E.L.;
      s) un   membro   designato   dal   Ministero   competente   per
l'Universita';
      t) un membro designato dal CNR;
      u) il  direttore  regionale delle entrate o un membro designato
dalla stessa Direzione regionale delle entrate;
      v) subordinatamente  all'accettazione  da parte del consiglio e
per  il  periodo  di  durata  in  carica  del  consiglio  stesso,  un
rappresentante  di  ciascun  ente  pubblico  o  privato  - fino ad un
massimo   di   tre   -  che  concorra  alle  spese  di  funzionamento
dell'Universita',  con  fondi non finalizzati a specifiche attivita',
con   un   contributo   annuo  non  inferiore  a  lire  200  milioni,
aggiornabile periodicamente dal consiglio di amministrazione. In tale
ipotesi  il  numero  dei  membri  indicati  nelle  lettere e) e f) e'
alternativamente  aumentato, secondo l'ordine delle lettere medesime,
di tanti componenti quanti sono i membri di cui alla lettera v).
    Alle  sedute del consiglio di amministrazione possono partecipare
anche i revisori dei conti.
    2.  Tutti  i  rappresentanti di cui alle lettere dalla l) alla v)
non  devono  avere con l'Universita' rapporti di lavoro, contratti in
corso   o  liti  pendenti  e  non  devono  essere  studenti  iscritti
all'Universita'  del Molise. La loro mancata designazione non inficia
la regolare costituzione del consiglio.
    3.  I  componenti  di  cui  alle  lettere e), f, g), h) e i) sono
eletti  secondo  le  modalita'  previste  dal regolamento generale di
Ateneo.
    I componenti eletti durano in carica un triennio accademico salvo
quelli  di  cui  alla  lettera  i)  che  durano  in carica un biennio
accademico.
    4.  Al  fine  della  determinazione  del  numero  legale,  per la
validita'  delle  adunanze,  si  tiene conto dei rappresentanti degli
enti  di  cui  alle  precedenti  lettere  l), m), n), o), p), q) e u)
soltanto se intervengono all'adunanza.
    Si  opera con le stesse modalita' anche per la determinazione del
quorum funzionale quando e' richiesta una maggioranza qualificata.
    Non  vengono  computati  nel numero legale per la validita' delle
adunanze  gli  assenti che siano giustificati per motivi di interesse
pubblico   quali   incarichi   della   stessa  o  di  altra  pubblica
amministrazione.
                               Capo II
                       Altri organi di Ateneo
                              Art. 28.
                        Nucleo di valutazione
    1.  L'Universita'  istituisce il nucleo di valutazione, che ha il
compito  di  valutare  l'efficacia  e  l'efficienza  delle  strutture
scientifiche e didattiche dell'Universita', nonche' l'imparzialita' e
il buon andamento dell'azione amministrativa.
    2.  Il  nucleo  fornisce elementi per la verifica, anche mediante
analisi  comparative  dei  costi  e  dei  rendimenti,  della corretta
gestione delle risorse.
    3.  Il  nucleo  e'  composto  di  cinque  esperti,  anche esterni
all'Universita', nominati dal consiglio di amministrazione, su parere
del senato accademico.
    4.  Il  nucleo  non  ha  potere  di  intervento  e  decisione sul
funzionamento delle strutture dell'Universita'.
    5.  I  componenti  del  nucleo di valutazione durano in carica un
triennio e possono essere confermati consecutivamente una sola volta.
    6.  Il  nucleo  per lo svolgimento dei propri compiti, secondo le
indicazioni   della  normativa  vigente  o  fissate  nel  regolamento
generale  di  Ateneo,  acquisisce  le  opportune  informazioni  delle
strutture   interessate,   procedendo   sulla   base   di  indicatori
qualitativi   e   quantitativi,   alla  verifica  di  congruita'  tra
obiettivi, risorse e risultati.
    7.  Per  tutto  quanto  non  previsto dal presente articolo si fa
riferimento  alle  disposizioni  contenute  nell'art.  1  della legge
19 ottobre  1999,  n.  370, nonche' nel decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, per quanto compatibile.
                              Art. 30.
    Delegazione di parte pubblica nella contrattazione decentrata
    1.  La  delegazione  di parte pubblica, in sede di contrattazione
decentrata,  e' composta dal rettore o un suo delegato, dal direttore
amministrativo o un suo delegato e da due componenti del consiglio di
amministrazione.
    2.  Puo'  essere  integrata  di  volta in volta, con finalita' di
consulenza,  da  dirigenti,  responsabili  delle  strutture  tecniche
interessate  e  funzionari competenti nelle materie di volta in volta
trattate.
                              Art. 31.
                      Consiglio degli studenti
    1.    Il   consiglio   degli   studenti   garantisce   l'autonoma
partecipazione   degli  studenti  allo  svolgimento  delle  attivita'
istituzionali dell'Ateneo.
    In particolare, spetta al consiglio degli studenti:
      a) curare  l'informazione  degli  studenti attraverso opportuni
strumenti;
      b) esprimere   pareri,  entro  congrui  termini  stabiliti  dal
rettore,  per quanto riguarda l'organizzazione didattica ed i servizi
per  gli  studenti,  il  regolamento didattico d'Ateneo e le proposte
degli  organi  di  governo competenti in materia di determinazione di
contributi e tasse a carico degli studenti;
      c) formulare  proposte  in  ordine alle forme di attuazione del
diritto    allo   studio   nell'ambito   delle   competenze   proprie
dell'Universita';
      d) proporre programmi per lo svolgimento di attivita' culturali
degli studenti;
      e) esercitare ogni altra attribuzione che gli sia demandata dal
presente statuto e dai regolamenti.
    2. Il consiglio degli studenti e' composto da:
      a) tre  membri  eletti  tra i rappresentanti degli studenti nel
consiglio    di   amministrazione   dell'Universita'   dagli   stessi
rappresentanti;
      b) dai   rappresentanti   degli   studenti   nel  consiglio  di
amministrazione  dell'Ente  regionale  per  il  diritto  allo  studio
(E.S.U.) in numero non superiore a due;
      c) un  membro per ciascuna facolta' eletto tra i rappresentanti
degli studenti nel consiglio di facolta' dagli stessi rappresentanti;
      d) dieci  membri  eletti  a  suffragio  universale  diretto tra
studenti  che  non ricoprono altre cariche nell'Ateneo, di cui almeno
uno per ogni facolta'.
    Il  consiglio  elegge  un presidente tra i suoi membri secondo le
modalita' previste dal regolamento di cui al comma seguente.
    I criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del
consiglio  degli  studenti sono fissati nel regolamento del consiglio
degli  studenti  che  e'  deliberato  a maggioranza assoluta dei suoi
componenti ed e' sottoposto al controllo di legittimita' e di merito,
nella   forma   della  richiesta  di  riesame  da  parte  del  senato
accademico.
    Il  consiglio  degli  studenti  e'  convocato  dal suo presidente
almeno  due  volte  all'anno  e comunque quando ne facciano richiesta
almeno sette dei suoi membri.
    3.  Il  consiglio  degli  studenti  e'  nominato  con decreto del
rettore e dura in carica due anni accademici.
    4.  Il  consiglio  di amministrazione garantisce, compatibilmente
con  le  disponibilita'  di  bilancio, adeguate forme di sostegno, in
particolare  mediante  lo  stanziamento  di  un  apposito fondo, allo
svolgimento delle attivita' del consiglio degli studenti.
                             TITOLO III
          Strutture didattiche, scientifiche e di servizio
                               Capo I
                        Strutture didattiche
                              Art. 32.
                        Strutture didattiche
    1.   Le   strutture   didattiche   che  possono  essere  attivate
dall'Ateneo sono, nell'ordine:
      a) le  facolta'  o  i  centri equiparati a norma del successivo
comma 4;
      b) le classi di corso di studio;
      c)  i  corsi  di studio articolati in corsi di laurea, corsi di
laurea  specialistica,  corsi di specializzazione, corsi di dottorato
di ricerca e corsi di master universitario.
    2. L'organizzazione e le funzioni delle strutture didattiche sono
disciplinate dal presente Statuto, dal regolamento generale di Ateneo
e dal regolamento didattico d'Ateneo ove cola' non previsti.
    3.  L'istituzione, attivazione, disattivazione ed afferenza delle
strutture  didattiche  ad una specifica facolta' e' regolata da norme
incluse nel regolamento didattico d'Ateneo.
    4. Sono equiparate alle facolta' le strutture di organizzazione e
gestione  della  didattica,  nelle quali si svolgono corsi di studio,
dotate   di   potere   programmatorio   e   decisionale  che  operano
concretamente per l'ottimizzazione delle risorse docenti dell'Ateneo,
istituite,  di  norma  con  carattere  provvisorio,  con la procedura
dettata per le modifiche del regolamento didattico di Ateneo, secondo
i criteri previsti dal successivo art. 33.
                              Art. 33.
                              Facolta'
    1.  La  facolta'  programma  e  coordina  le attivita' didattiche
finalizzate  al  conferimento  dei  titoli  di  studio.  Le attivita'
didattiche  della  facolta'  si  esplicano  sia attraverso i percorsi
formativi  indicati  dagli  ordinamenti didattici, nel rispetto delle
procedure  previste per la loro attivazione, sia con la promozione di
altre specifiche iniziative di sperimentazione didattica, che possono
portare  al  miglioramento  quantitativo  e  qualitativo dell'offerta
didattica,  anche  in  collaborazione  con  enti  pubblici e privati,
nonche'  con  la  partecipazione  a iniziative didattiche promosse da
altri enti.
    2.  La  facolta'  e'  la  struttura di appartenenza del personale
docente e ricercatore.
    3. La facolta' promuove altresi' iniziative di collaborazione con
enti  esterni  e  di  diffusione  delle  informazioni  che permettono
l'utilizzazione delle conoscenze scientifiche delle aree culturali di
competenza alla comunita' nazionale e internazionale.
    4.  Le  facolta' dell'Ateneo sono elencate nella tabella allegata
al  regolamento  didattico  di  Ateneo. Nello stesso regolamento puo'
essere  prevista  l'istituzione  di  altre  forme organizzative della
didattica,  nonche' strutture o centri equiparati a tutti gli effetti
alle  facolta'  ai  sensi  del  comma  4 del precedente art. 32. Tali
strutture organizzative della didattica sono rette da un consiglio la
cui  composizione  e'  deliberata  dal  senato accademico, sentito il
consiglio di amministrazione, e le cui funzioni sono disciplinate dal
successivo  art. 36. La figura del direttore della struttura o centro
equiparati  alla  facolta'  e'  disciplinata  dal successivo art. 35,
comma 1 e 4, sulla figura del preside di facolta'.
    Le  facolta'  possono  organizzare  corsi  di  perfezionamento ed
aggiornamento  professionale,  di istruzione permanente o ricorrente,
nonche' attivita' culturali, formative e di orientamento e tutorato.
    5.  Il  regolamento  didattico  d'Ateneo puo' attribuire, oltre a
quelle  riportate  nel presente Statuto, altre funzioni specifiche ai
consigli  di facolta' e ai consigli delle altre strutture didattiche,
eventualmente istituite.
    6.  Qualora  i  corsi  di  studio  siano  istituiti di intesa fra
diverse  facolta', le competenze sulla organizzazione della didattica
dei  consigli  di  facolta' sono delegate ad un apposito consiglio di
corso  di  studio  che  sara'  composto  secondo  quanto previsto dal
regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 37.
                Consiglio di facolta' - Composizione
    1. Il consiglio di facolta' e' composto:
      a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta';
      b) da   una   rappresentanza   dei   ricercatori   universitari
appartenenti  alla  facolta' in numero pari alla meta' dei professori
di  ruolo  e  fuori  ruolo  e  comunque  non  inferiore al numero dei
rappresentanti degli studenti;
      c) da  una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta'
nella  misura di cinque per le facolta' con meno di tremila iscritti,
di  sette  per le facolta' con piu' di tremila iscritti, in ogni caso
non   puo'   essere  inferiore  al  15%  del  numero  dei  componenti
dell'organo;  la  rappresentanza  studentesca dura in carica due anni
accademici;
      d) da  una  rappresentanza del personale tecnico-amministrativo
afferente alla facolta', costituita da un rappresentante per facolta'
con    meno    di   cinquanta   unita'   di   personale   docente   e
tecnico-amministrativo  e due negli altri casi; la rappresentanza del
personale tecnico-amministrativo dura in carica tre anni accademici.
    2.  Nella  prima  riunione  il  consiglio di facolta' promuove il
procedimento  per l'elezione delle rappresentanze di cui alle lettera
c) e d) del precedente comma.
    3.  Il  regolamento  della  facolta',  deliberato  a  maggioranza
assoluta dei componenti, fissa le norme relative al funzionamento del
consiglio  di facolta' per quanto non regolato dal presente Statuto e
dal regolamento generale di Ateneo.
    4. Il regolamento generale di Ateneo ed i regolamenti di facolta'
disciplinano  la  partecipazione  limitata  alle  varie componenti in
rapporto alle materie trattate.
    5.  Qualora, per qualsiasi causa, i professori di una facolta' si
riducano  ad  un  numero  inferiore  a  tre per i professori di prima
fascia  e  a  due per i professori di seconda fascia, il rettore, con
proprio  decreto, procede all'integrazione transitoria delle relative
componenti, previa designazione da parte del senato accademico di uno
o     piu'    docenti    di    ruolo    negli    specifici    settori
scientifico-disciplinari,   nelle  more  della  ricostituzione  della
composizione minima del consiglio di facolta'.
                              Art. 39.
                           Corsi di studio
    1. I corsi di studio assumono specifiche denominazioni, durata ed
organizzazione didattica in funzione della corrispondenza del proprio
ordinamento  didattico  con quanto previsto dalle normative vigenti e
dal regolamento didattico d'Ateneo.
    2.  Nelle  facolta'  con  piu'  corsi  di studio l'organizzazione
didattica  puo'  essere  demandata  ai  singoli  consigli di corso di
studio.  Il consiglio di corso di studio coincide con il consiglio di
facolta'  qualora nelle facolta' sia attivato un solo corso di studio
ad   esclusione   del   caso  di  corso  di  studio  interfacolta'  o
interateneo.
    3. Sono organi del corso di studio il presidente ed il consiglio.
    4.  Il  presidente  rappresenta  il  corso di studio, presiede il
consiglio  e  ne  cura  l'esecuzione  delle deliberazioni, vigila sul
regolare andamento dell'attivita' didattica, propone al preside della
facolta' le commissioni di esame di profitto e le commissioni d'esame
conclusivo   del   corso   di   studio.  Esercita  inoltre  tutte  le
attribuzioni  che gli sono devolute dalla legge, dal presente Statuto
e dai regolamenti.
    5.  Il  Presidente e' eletto da tutti i componenti del consiglio,
di  norma,  tra  i professori di ruolo o fuori ruolo di prima fascia,
che  abbiano optato per il tempo pieno. Puo' essere eletto presidente
un  professore di ruolo di prima fascia non a tempo pieno incardinato
sul  corso,  nel  caso  raccolga  almeno  i  due  terzi  dei voti dei
professori a tempo pieno. Dura in carica tre anni accademici. In caso
di  indisponibilita'  di  docenti  di prima fascia a tempo pieno puo'
essere  eletto  un  docente di seconda fascia che abbia optato per il
tempo pieno.
    6.  Il  presidente  puo'  designare, tra i professori di ruolo di
prima  fascia,  un  docente  che lo sostituisca nei casi di assenza o
impedimento.  In  caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia
puo'  essere  designato vicepresidente un docente di ruolo di seconda
fascia.
    7. Il consiglio delibera sulle materie di competenza del corso di
studio in particolare, sono compiti del consiglio di corso di studio:
      a) la   programmazione  ed  il  coordinamento  delle  attivita'
didattiche  per  il conseguimento dei titoli previsti dal regolamento
didattico d'Ateneo e dal regolamento di facolta';
      b) l'esame e l'approvazione dei piani di studio;
      c) la  proposta  al  consiglio  di  facolta'  di  attivazione e
disattivazione di insegnamenti;
      d) ogni  altro compito delegato dalla facolta' secondo le norme
contenute nel regolamento didattico di Ateneo;
      e) la  formulazione  al  consiglio  di  facolta' di proposte in
ordine ai piani di sviluppo dell'Ateneo.
    8.  Il  consiglio  e'  composto  dai  professori  di  ruolo e dai
ricercatori che concorrono alla didattica del corso di studio essendo
titolari  di  corsi  e/o moduli di insegnamento in quanto incardinati
sul  corso  di studio o per affidamento interno, da un rappresentante
del  personale  tecnico-amministrativo  e da una rappresentanza degli
studenti  in  numero  pari  al 15% dei componenti dell'organo, con un
numero  minimo  di  due  unita'.  In relazione ai ricercatori vengono
considerati come incardinati quelli indicati come tali dalla facolta'
di   appartenenza  del  corso  di  studio  stesso.  Sono  invitati  a
partecipare  alle  sedute  del consiglio di corso di studio, con voto
consultivo,  i  professori che concorrono alla didattica del corso di
studio   per  affidamento  di  Ateneo,  per  supplenza  esterna  e  i
professori  a  contratto.  Il preside della facolta' puo' partecipare
alle  sedute  del  consiglio di corso di studio, in tal caso concorre
nel computo del numero legale.
    9.   La  facolta'  puo'  deliberare  l'istituzione  di  un  unico
consiglio  di  corso  di  studio  aggregato  che  riunisca  i docenti
afferenti  ad  un  corso  di laurea triennale e ad un corso di laurea
specialistica.  A  tal  fine  e'  necessario che nel curriculum della
laurea  specialistica  siano  integralmente  riconosciuti  i  180 CFU
acquisiti con la laurea triennale.
                              Art. 40.
                     Scuole di specializzazione
    1.  Le  scuole di specializzazione sono istituite, in conformita'
alle  vigenti  disposizioni  legislative  e  comunitarie, su proposta
delle  facolta'  e  dei  dipartimenti  interessati,  con  decreto del
rettore,  su  delibera del senato accademico, sentito il consiglio di
amministrazione.  Esse  hanno  autonomia  didattica  nei limiti della
normativa  vigente  sull'ordinamento  universitario  e  del  presente
statuto.
    2.  Sono  organi  della scuola il direttore ed il consiglio della
scuola, salvo diversamente previsto da specifica disciplina.
    3.  Il  direttore  ha  la responsabilita' del funzionamento della
scuola;  e'  eletto  dal  consiglio  della scuola tra i professori di
ruolo o fuori ruolo di prima fascia a tempo pieno che ne fanno parte.
Dura  in  carica  tre anni accademici. In caso di indisponibilita' di
docenti  di  prima  fascia  puo' essere eletto un docente di ruolo di
seconda fascia che abbia optato per il tempo pieno. Il direttore puo'
designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un docente che lo
sostituisca nei casi di assenza o impedimento.
    4.  Il  consiglio della scuola e' composto da tutti i titolari di
insegnamento  e  da  una rappresentanza degli specializzandi, uno per
ogni  anno  di corso, eletti secondo criteri e modalita' definiti nel
regolamento generale di Ateneo.
    5.  Le  modalita'  per  l'organizzazione e il funzionamento della
scuola di specializzazione sono disciplinate, per quanto non previsto
dalla legge, nel regolamento didattico di Ateneo.
                              Art. 42.
                 Attivita' di formazione finalizzata
    L'Universita',  previa individuazione delle risorse da impiegare,
e  con  delibera  del consiglio di amministrazione su parere conforme
del senato accademico, puo' deliberare, anche in attuazione dell'art.
6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'organizzazione di:
      a) corsi di perfezionamento post-lauream;
      b) corsi di aggiornamento e formazione professionale;
      c) corsi  di  preparazione all'esercizio delle professioni e di
formazione alle carriere pubbliche;
      d) altre attivita' formative certificate.
    Tali  attivita'  sono disciplinate in appositi regolamenti e sono
affidate   dal   senato   accademico,   di   norma,   alla  vigilanza
didattico-scientifica   della   struttura   proponente.  La  gestione
amministrativa e' attribuita ad un apposito centro di spesa.
    Le  attivita'  soprarichiamate possono essere intraprese anche in
collaborazione  con  altri  soggetti  pubblici  o privati, operanti a
livello  locale,  nazionale,  comunitario  o internazionale e possono
essere oggetto di apposite convenzioni.
    L'Universita' rilascia attestati sulle attivita' svolte nei corsi
in precedenza indicati.
                               Capo II
                            Dipartimenti
                              Art. 46.
                       Organi del dipartimento
    Sono  organi  del  dipartimento  il  direttore, il consiglio e la
giunta.
    1.  Il  direttore  rappresenta  il  dipartimento,  ne presiede il
consiglio  e  la  giunta  e  cura l'esecuzione delle deliberazioni di
questi  organi;  tiene  i rapporti con gli organi accademici; vigila,
nell'ambito   del   dipartimento,   sulla   osservanza   delle  norme
legislative e regolamentari; esercita tutte le altre funzioni che gli
sono attribuite dalla normativa vigente.
    Il  direttore puo' designare un professore di ruolo a tempo pieno
come  direttore  vicario  che  lo  sostituisca  nei casi di assenza o
impedimento  il  quale  si  assumera'  le  responsabilita' degli atti
sottoscritti.
    2. Il direttore e' eletto dal consiglio tra i professori di ruolo
o  fuori  ruolo  a tempo pieno di prima fascia e nominato con decreto
del rettore. In caso di indisponibilita' di docenti di prima fascia a
tempo pieno puo' essere eletto un docente di seconda fascia che abbia
optato per il tempo pieno.
    3. Il direttore dura in carica tre anni accademici.
    4.  Per  tutti  gli  adempimenti  di carattere amministrativo, il
direttore  e'  coadiuvato da un segretario amministrativo. L'incarico
di   segretario   amministrativo   e'  attribuito  dal  consiglio  di
amministrazione  ad  un  impiegato  amministrativo  in  possesso  dei
requisiti   richiesti   dalla   normativa   vigente.   Il  segretario
amministrativo  designa  un  sostituto  in  caso  di  sua  assenza  o
impedimento.
    5.  Il  consiglio  di  dipartimento  e'  l'organo  di indirizzo e
programmazione delle attivita' del dipartimento.
    Il  consiglio  di  dipartimento  e'  convocato dal direttore alle
scadenze previste dal regolamento di dipartimento o quando ne ravvisi
l'opportunita'  o quando ne faccia motivata richiesta almeno un terzo
dei  membri  aventi diritto al voto sulle materie di cui e' richiesta
la discussione.
    Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i professori di
prima  e  seconda fascia e dai ricercatori afferenti al dipartimento,
da  una  rappresentanza  del personale tecnico-amministrativo, da una
rappresentanza  dei  dottorandi  e  dal segretario amministrativo che
partecipa  alle  riunioni  con  voto  consultivo  e  con  funzioni di
segretario  verbalizzante.  La  rappresentanza del personale tecnico-
amministrativo  dura in carica tre anni accademici; la rappresentanza
dei dottorandi dura in carica due anni accademici.
    6. I criteri di determinazione delle rappresentanze, le modalita'
per  la  loro  elezione,  nonche' il funzionamento del consiglio sono
contenute nel regolamento del dipartimento.
    7.  La  giunta  e'  l'organo esecutivo che coadiuva il direttore,
delibera  su materie di gestione corrente secondo quanto previsto dal
regolamento  di dipartimento, ha compiti istruttori e propositivi nei
confronti del consiglio di dipartimento.
    8.  La  giunta e' composta dal direttore del dipartimento, da due
professori  di  prima  fascia,  due professori di seconda fascia, due
ricercatori,  un  rappresentante del personale tecnico-amministrativo
con  voto  deliberativo  sulle  materie  attinenti  alla gestione del
personale,  dal  segretario amministrativo con funzioni di segretario
verbalizzante.  Puo'  partecipare, altresi', il direttore vicario con
voto consultivo.
    Le  modalita'  di  elezione  dei  componenti  della  giunta  sono
contenute nello specifico regolamento di dipartimento.
                              Capo III
       Centri di ricerca, strutture di servizio e biblioteche
                              Art. 47.
              Centri di ricerca e strutture di servizio
    1.  Su  proposta  delle  strutture  e  degli  organi interessati,
l'Ateneo  puo'  istituire  centri  di  ricerca,  centri di servizio e
centri di ricerca e servizio, anche per attivita' formative.
    2.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti  interessati, puo' deliberare sulla istituzione di
centri  interdipartimentali  di  ricerca  che  abbiano  per finalita'
attivita'   di  ricerca  che  si  esplicano  su  progetti  di  durata
pluriennale, che coinvolgano piu' dipartimenti e richiedano l'impiego
di grandi attrezzature.
    3.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti,  puo'  deliberare  sulla istituzione di centri di
servizio  di  Ateneo o dipartimentali che abbiano lo scopo di fornire
servizi  di  particolare  complessita'  concernenti l'amministrazione
dell'Universita' ovvero strutture didattiche e scientifiche.
    4.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti,  puo'  deliberare  sulla istituzione di centri di
ricerca e di servizio di Ateneo o interdipartimentali che abbiano per
finalita' attivita' di ricerche e servizi di particolare complessita'
e di interesse esteso a piu' strutture scientifico-didattiche.
    5.  Il senato accademico, sentiti il consiglio di amministrazione
e  i  dipartimenti  interessati, puo' deliberare sulla istituzione di
centri  di  ricerca,  centri  di  servizio  e  centri di ricerca e di
servizio, d'intesa con altre Universita'.
    6.  I  centri  possono  svolgere  attivita'  formative  di cui ai
precedenti articoli 40 e 42.
    7. Le modalita' di istituzione, di organizzazione e funzionamento
dei centri sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.
    8.  Il senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione
e  le  strutture di ricerca e didattiche interessate, puo' istituire,
di  norma  con  carattere  di  temporaneita',  centri di ricerca o di
servizio, anche per sedi distaccate, equiparati ai dipartimenti anche
per  gli  effetti di cui alla lettera h), comma 1 del precedente art.
22  . Tali centri saranno disciplinati dagli articoli 44, 45 e 46 del
presente  Statuto  senza  tener conto dei limiti numerici previsti in
tali  articoli.  A  tali  centri dovra' afferire un congruo numero di
docenti  e  ricercatori, anche non in via esclusiva, da stabilire con
decisione del senato accademico.
                              Art. 48.
              Sistema bibliotecario e museale di Ateneo
    1.  Le  biblioteche  sono  strutture dedicate alle esigenze della
ricerca  e  della  didattica  e  inseribili funzionalmente in sistemi
informativi  locali, nazionali e internazionali. Costituiscono centri
di responsabilita' amministrativa al fine del controllo di gestione.
    2.   Le   biblioteche   adempiono  al  compito  di  garantire  ai
professori,  ai  ricercatori,  agli  studenti  e  al  personale tutto
dell'Ateneo, nonche', secondo regole definite, al pubblico, l'accesso
diretto,  nelle forme adeguate e con la maggiore ampiezza, alle fonti
di    informazione    mediante   la   ricerca,   l'acquisizione,   la
conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi e documenti.
    3.  Le  biblioteche  sono,  inoltre, dedicate alla ricerca e alla
sperimentazione  sulle  metodologie  di  organizzazione  e diffusione
dell'informazione scientifica e dell'innovazione tecnologica.
    4.   Il  sistema  bibliotecario  dell'Ateneo  si  articola  nella
biblioteca  centrale  e  in  eventuali  biblioteche  di  facolta' e/o
dipartimenti.
    5.  L'articolazione  del  sistema  bibliotecario  di  Ateneo ed i
relativi  criteri  di organizzazione vengono definiti nel regolamento
generale di Ateneo.
    6.  Il sistema bibliotecario di Ateneo dispone di risorse umane e
strutturali oltreche' di risorse finanziarie, assegnate dal consiglio
di   amministrazione,   gestite   secondo   modalita'   definite  dal
regolamento   d'Ateneo   per   l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita'.
    7.  Il  direttore di ciascuna struttura bibliotecaria e' nominato
dal  rettore.  Tale  carica  e' affidata a funzionari dell'area delle
biblioteche.
    8.   L'Ateneo  cura  la  tutela  e  la  valorizzazione  dei  beni
culturali,  delle  collezioni naturalistiche, nonche' degli strumenti
scientifici  di  sua  proprieta',  partecipando  al  sistema  museale
territoriale.  A tal fine puo' avvalersi della collaborazione di enti
pubblici e privati.
                              TITOLO IV
                    organizzazione amministrativa
                              Art. 49.
                          Principi generali
    L'Universita'  conforma  l'organizzazione delle proprie strutture
amministrative  ai criteri di autonomia, economicita', funzionalita',
imparzialita'  e  trasparenza  di  gestione  nonche'  valutazione dei
risultati,  valorizzando  la  professionalita'  e responsabilita' del
personale tecnico-amministrativo.
                              Art. 51.
                      Autonomia delle strutture
    Le strutture centrali e periferiche sono istituite in conformita'
a  quanto  disposto  dal  presente  statuto  e  sono disciplinate dal
regolamento  generale  d'Ateneo e dai rispettivi regolamenti interni.
Alle predette strutture viene riconosciuta autonomia piena o parziale
che  e'  attuata  secondo  le  modalita'  e  nei  limiti previsti dal
regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'.
    La  piena  autonomia  amministrativa, finanziaria, contabile e di
bilancio e' accordata ai dipartimenti.
    Ai  centri  interdipartimentali,  ai  centri  di  servizio  e  ad
eventuali  strutture  assimilabili viene applicato il regime definito
all'atto della loro istituzione.
    L'autonomia parziale e' riconosciuta alle presidenze di facolta',
che costituiscono centri di costo.