(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato A

CODICE  DI  AUTOREGOLAMENTAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2003
                               n. 313

                               Art. 1.
                              Finalita'

    1.  Il  presente codice di autoregolamentazione reca disposizioni
in   materia   di   programmi  di  informazione  e  di  programmi  di
comunicazione  politica  sulle  emittenti  radiofoniche  e televisive
locali,  in  attuazione  dei  principi  di cui alla legge 22 febbraio
2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313.
                               Art. 2.
                             Definizioni

    Ai fini del presente codice di autoregolamentazione si intende
      a) per   «emittente  radiofonica  e  televisiva  locale»,  ogni
soggetto  destinatario  di autorizzazione o concessione o comunque di
altro  titolo  di  legittimazione all'esercizio della radiodiffusione
sonora o televisiva in ambito locale;
      b) per   «programma   di  informazione»,  il  telegiornale,  il
giornale  radio  e  comunque  il  notiziario  o  altro  programma  di
contenuto   informativo,  a  rilevante  presentazione  giornalistica,
caratterizzato  dalla  correlazione  ai  temi dell'attualita' e della
cronaca;
      c) per «programma di comunicazione politica», ogni programma in
cui   assuma   carattere   rilevante   l'esposizione  di  opinioni  e
valutazioni    politiche    manifestate   attraverso   tipologie   di
programmazione  che  comunque  consentano un confronto dialettico tra
piu' opinioni, anche se conseguito nel corso di piu' trasmissioni;
      d) per  «messaggio  politico  autogestito  a  pagamento»,  ogni
messaggio  recante  l'esposizione  di  un programma o di una opinione
politica, realizzato ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
      e) per  «periodo  elettorale  o referendario», il periodo dalla
data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  o  di  indizione del
referendum   alla  data  di  chiusura  della  campagna  elettorale  o
referendaria.
                               Art. 3.
                 Programmi di comunicazione politica

    1.   Nel  periodo  elettorale  o  referendario,  i  programmi  di
comunicazione  politica  che  le  emittenti televisive e radiofoniche
locali  intendono trasmettere devono consentire una effettiva parita'
di   condizioni  tra  i  soggetti  politici  competitori,  anche  con
riferimento alle fasce orarie e al tempo di trasmissione.
    2.  La  parita'  di  condizioni  di  cui  al  comma 1 deve essere
riferita ai soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare e
alle  coalizioni  e  alle  liste  in  competizione;  ai due candidati
ammessi,  in  caso  di  ballottaggio, e ai favorevoli e ai contrari a
ciascun quesito, in caso di referendum.
    3.  I  programmi  di  comunicazione politica sono collocati dalle
emittenti radiofoniche e televisive locali in contenitori con cicli a
cadenza   periodica   nelle  diverse  fasce  orarie,  secondo  quanto
stabilito  dall'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni nelle
disposizioni regolamentari e attuative.
                               Art. 4.
                      Programmi di informazione

    1.  Nei  programmi  di  informazione  le emittenti radiofoniche e
televisive  locali  devono  garantire  il  pluralismo,  attraverso la
parita' di trattamento, l'obiettivita', l'imparzialita' e l'equita'.
    2. Resta comunque salva per l'emittente la liberta' di commento e
di  critica,  che, in chiara distinzione tra informazione e opinione,
salvaguardi comunque il rispetto delle persone. Le emittenti locali a
carattere  comunitario  di  cui  all'art.  16,  comma  5, della legge
6 agosto  1990,  n.  223,  e  all'art.  1, comma 1, lettera f), della
deliberazione 1° dicembre 1998, n. 78 della Autorita' per le garanzie
nelle   comunicazioni  possono  esprimere  i  principi  di  cui  sono
portatrici, tra quelli indicati da dette norme.
    3.   In   periodo   elettorale   o   referendario,  in  qualunque
trasmissione  radiotelevisiva  diversa  da  quelle  di  comunicazione
politica  e  dai  messaggi  politici autogestiti, e' vietato fornire,
anche in forma indiretta, indicazioni o preferenze di voto.
                               Art. 5.
                    Messaggi politici autogestiti

    1.   Nel   periodo   elettorale   o   referendario  le  emittenti
radiofoniche   e   televisive  locali  possono  trasmettere  messaggi
politici  autogestiti  a  pagamento, come disciplinati dal successivo
art. 6.
    2.   Nel   periodo   elettorale   o   referendario  le  emittenti
radiofoniche  e  televisive  locali  possono,  altresi',  trasmettere
messaggi  politici  autogestiti  a titolo gratuito, come disciplinati
dalla  vigente normativa e, in particolare, dall'art. 4, commi 3 e 5,
della legge 22 febbraio 2000, n. 28.
    3. Al di fuori del periodo elettorale o referendario le emittenti
radiofoniche   e   televisive  locali  possono  trasmettere  messaggi
politici  autogestiti  a  pagamento,  secondo  le modalita' di cui al
successivo art. 7.
                               Art. 6.
Messaggi  politici  autogestiti  a  pagamento in periodo elettorale o
                            referendario

    1.  Per  l'accesso  agli  spazi  relativi  ai  messaggi di cui al
presente comma devono essere praticate condizioni economiche uniformi
a tutti i soggetti politici.
    2.  Dalla  data  di  convocazione  dei  comizi  elettorali  o  di
indizione   del   referendum,   fino  a  tutto  il  penultimo  giorno
antecedente  la consultazione elettorale o referendaria, le emittenti
radiofoniche  e televisive locali che intendono diffondere i messaggi
di  cui  al  comma  1  sono  tenuti  a  dare notizia dell'offerta dei
relativi spazi mediante un avviso da trasmettere, almeno una volta al
giorno  nella  fascia  oraria  di  maggiore  ascolto,  per tre giorni
consecutivi.
    3.  Nell'avviso  le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali
informano i soggetti politici che presso la propria sede, della quale
viene  indicato  l'indirizzo,  il  numero  telefonico  e  di  fax, e'
depositato  un  documento,  consultabile  su richiesta da chiunque ne
abbia interesse, concernente:
      a) le  condizioni  temporali  di  prenotazione  degli spazi con
l'indicazione  del  termine  ultimo entro il quale gli spazi medesimi
possono essere prenotati;
      b) le modalita' di prenotazione degli spazi;
      c) le  tariffe  per  l'accesso a tali spazi quali autonomamente
determinate  da  ogni  singola  emittente  radiofonica  e  televisiva
locale;
      d)  ogni  eventuale  ulteriore  circostanza od elemento tecnico
rilevante per la fruizione degli spazi.
    4. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale deve tenere
conto delle prenotazioni in base alla loro progressione temporale.
    5.  Ai  soggetti politici richiedenti gli spazi per i messaggi di
cui  al  comma  1 devono essere riconosciute le condizioni di miglior
favore praticate ad uno di essi per gli spazi acquistati.
    6. Ciascuna emittente radiofonica e televisiva locale e' tenuta a
praticare,  per i messaggi di cui al comma 1, una tariffa massima non
superiore  al  70%  del  listino di pubblicita' tabellare. I soggetti
politici   interessati  possono  richiedere  di  verificare  in  modo
documentale  i  listini  tabellari  in  relazione ai quali sono state
determinate  le  condizioni  praticate per l'accesso agli spazi per i
messaggi di cui al comma 1.
    7. Nel caso di diffusione di spazi per i messaggi di cui al comma
1   differenziati  per  diverse  aree  territoriali  dovranno  essere
indicate anche le tariffe praticate per ogni area territoriale.
    8.  La  prima  messa  in  onda  dell'avviso di cui ai commi 2 e 3
costituisce  condizione  essenziale  per  la  diffusione dei messaggi
politici   autogestiti   a   pagamento   in   periodo   elettorale  o
referendario.
    9.  Per  le  emittenti  radiofoniche  locali i messaggi di cui al
comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente  contenuto: «Messaggio elettorale/referendario a pagamento»,
con l'indicazione del soggetto politico committente.
    10. Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma
i  devono  recare  in  sovrimpressione  per  tutta  la loro durata la
seguente  dicitura:  «Messaggio elettorale/referendario a pagamento»,
con l'indicazione del soggetto politico committente.
    11.  Le  emittenti  radiofoniche  e televisive locali non possono
stipulare  contratti  per  la  cessione di spazi relativi ai messaggi
politici  autogestiti  a pagamento in periodo elettorale in favore di
singoli  candidati  per  importi  superiori al 75% di quelli previsti
dalla  normativa  in  materia di spese elettorali ammesse per ciascun
candidato.
                               Art. 7.
Messaggi politici autogestiti a pagamento in periodo non elettorale o
                          non referendario

    1.  In  periodo  non  elettorale  o non referendario le emittenti
radiofoniche e televisive locali possono diffondere messaggi politici
autogestiti  a  pagamento,  in  conformita'  alle disposizioni di cui
all'art. 6, commi 1, 5, 6 e 7.
    2.  Per  le  emittenti  radiofoniche  locali i messaggi di cui al
comma 1 devono essere preceduti e seguiti da un annuncio in audio del
seguente   contenuto:   «Messaggio   politico   a   pagamento»,   con
l'indicazione del soggetto politico committente.
    3.  Per le emittenti televisive locali i messaggi di cui al comma
1  devono  recare  in  sovrimpressione  per  tutta  la loro durata la
seguente    dicitura:   «Messaggio   politico   a   pagamento»,   con
l'indicazione del soggetto politico committente.
                               Art. 8.
                    Trasmissioni in contemporanea

    1.  Le  emittenti radiofoniche e televisive locali che effettuano
trasmissioni   in   contemporanea   con   una  copertura  complessiva
coincidente  con  quella  legislativamente  prevista per un'emittente
nazionale     sono    disciplinate    dal    presente    codice    di
autoregolamentazione esclusivamente per le ore di trasmissione non in
contemporanea.
                               Art. 9.
                              Sanzioni

    1.  Per le violazioni del presente codice di autoregolamentazione
si  applicano  le  disposizioni dell'art. 11-quinquies della legge 22
febbraio 2000, n. 28.

          ---->   vedere firme da pag. 45 a pag. 46   <----

Roma, 8 aprile 2004