PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI
TITOLO I
DELLA CONDOTTA
Capo I - Della vita pubblica e privata
Sezione I
Dei valori sociali
1. - Il notaio deve conformare la propria condotta professionale
ai principi della indipendenza e della imparzialita' evitando ogni
influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza
tra professione ed affari. Ugualmente egli deve nella vita privata
evitare situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti
principi.
Il notaio deve svolgere con correttezza e competenza la funzione
di interpretazione e di applicazione della legge in ogni
manifestazione della propria attivita' professionale, ricercando le
forme giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati
al suo ministero.
2. - Il notaio deve curare l'aggiornamento della propria
preparazione professionale mediante l'acquisizione di specifiche
conoscenze in tutte le materie giuridiche che la riguardano. Le
specializzazioni in determinate materie non possono andare a scapito
della complessiva competenza professionale.
3. - Il notaio deve poter rispondere in modo adeguato, anche
mediante specifiche forme assicurative, per i rischi inerenti
all'esercizio della professione.
Sezione II
Delle incompatibilita'
4. - Il notaio deve astenersi dall'esercitare, anche
temporaneamente, le funzioni o le attivita' qualificate incompatibili
con l'ufficio di notaio, se per le prevedibili modalita' di
svolgimento possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e
al prestigio della categoria.
Capo II - Del luogo di attivita'
Sezione I
Della sede e dello studio
5. - Il notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede
assegnatagli, apprestando strutture che per luogo e mezzi siano
idonee ad assicurare il regolare e continuativo funzionamento
dell'ufficio e la custodia degli atti, registri e repertori, ed
assistendo allo studio in modo da garantire una effettiva
disponibilita' al servizio, con la presenza personale e con
l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze
della sede.
6. - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione
notarile il notaio e' tenuto ad assistere personalmente allo studio
anche in giorni e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente
della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite
dai Consigli notarili sulla base della situazione locale della sede e
tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni
altro elemento.
Il Consiglio notarile propone annualmente al Presidente della
Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza
sulla base dei propri deliberati.
Nei giorni ed ore prescritti per la personale assistenza allo
studio il notaio e' tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori
dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.
7. - In ragione della unicita' della sede notarile e del diretto
collegamento tra sede e studio, e' fatto divieto di tenere aperto
altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
Il Consiglio notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di
specifici settori di attivita', puo' consentire l'utilizzazione di
locali separati dallo studio.
8. - I Consigli notarili, oltre quanto gia' previsto negli
articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza
sul rispetto delle regole sopraindicate e, se richiesti, ad
interporsi per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della
professione.
Sezione II
Dell'ufficio secondario
§ 1 - Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.
9. - E' vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni
fissati per la assistenza alla sede.
10. - E' vietata l'apertura di ufficio secondario in piu' di un
Comune sede notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente
presenza del notaio presso studi di altri professionisti od
organizzazioni estranee al Notariato. Ai fini del presente divieto
non e' considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al
periodo di vacanza della sede stessa.
11. - I Consigli distrettuali, tenuto conto delle diverse
situazioni locali, possono vietare l'apertura di uffici secondari in
sedi nelle quali la media repertoriale realizzata nell'anno
precedente dai notai che ne sono titolari sia inferiore alla media
repertoriale del distretto.
12. - Qualsiasi segnalazione dell'ufficio secondario deve
riportarne specifica indicazione nonche' riportare l'indicazione
della sede del notaio.
13. - Il notaio e' tenuto a comunicare al Consiglio notarile
l'esistenza di uffici secondari e a fornire, su richiesta dello
stesso, ogni informazione, anche mediante consegna di documenti,
relativa alla attivita' svolta nell'ufficio secondario.
14. - E' vietato al notaio trasferire anche occasionalmente
nell'ufficio secondario gli atti, i registri e i repertori da
custodirsi presso lo studio.
15. - Le associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82
L.N. non devono essere strumento di elusione della normativa sugli
uffici secondari.
§ 2 - Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.
16. - L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni
indicate nei casi seguenti configura comunque ipotesi di illecita
concorrenza.
a) L'apertura, da parte del notaio trasferito, di un ufficio
secondario nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal
Consiglio notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo
in cui la sede predetta resti vacante.
b) L'apertura di un ufficio secondario presso lo studio di un
notaio cessato o defunto utilizzandone, anche parzialmente, la
struttura organizzativa.
c) Lo svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori
della propria sede in Comuni sedi di altri notai che possano
provvedervi, salvo che cio' avvenga in esecuzione di apposita
delibera adottata dal Consiglio notarile per la distribuzione del
servizio.
Capo III - Della concorrenza
Sezione I
Della illecita concorrenza
17. - Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza -
oltre all'ipotesi residuale dell'impiego "di qualunque altro mezzo
non confacente al decoro e al prestigio della classe notarile" - i
seguenti comportamenti.
a) La riduzione, non occasionale o persistente, del compenso
complessivamente dovuto o la sua irregolare documentazione.
Vi rientrano a titolo esemplificativo:
la percezione o enunciazione di onorari, diritti, accessori e
compensi in misura inferiore a quella stabilita dalla tariffa
notarile secondo i criteri applicativi dei Consigli notarili;
la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di
prestazioni rese;
l'annotazione a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a
quelli spettanti in base alla natura dell'atto; l'omessa annotazione
di alcune specie di atti in difformita' dalle indicazioni degli
organi di categoria.
b) Il servirsi dell'opera di procacciatori di clienti o
l'utilizzazione di situazioni equivalenti.
La fattispecie relativa al procacciatore di clienti si realizza
per la presenza congiunta a) dell'opera di un terzo (procacciatore)
che induca persone a scegliere un determinato notaio; b) di un
atteggiamento attivo del notaio mediante conferimento al
procacciatore dell'incarico, anche a titolo non oneroso, di
procurargli clienti. Sono elementi che a titolo esemplificativo
denotano il possibile realizzarsi della fattispecie: la
concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi
di atti riconducibili ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche,
enti, ecc.); l'inserimento del nome del notaio in moduli o formulari
predisposti; l'assunzione di personale impiegato presso altro notaio,
o recentemente dimessosi, specialmente se in contatto diretto con la
clientela, salvo il consenso del notaio interessato; la
collaborazione di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il
pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti.
L'altra fattispecie prevista, della utilizzazione di situazioni
equivalenti, puo' verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati
di potenziale clientela e di fattivo comportamento del notaio per
accaparrarli. In questi casi l'esistenza dell'accordo tra
procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, e'
gia' per se' dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione
precostituita. Vi possono rientrare, a titolo esemplificativo, la
c.d. "rilevazione onerosa di studio notarile"; il periodico e
continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi
di professionisti; la utilizzazione di organismi rappresentantivi di
altre categorie con offerta di prestazioni di assistenza e
consulenza.
c) L'esecuzione delle prestazioni secondo sistematici
comportamenti frettolosi o compiacenti.
La fattispecie si realizza in presenza i comportamenti non
adeguati alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso cui
il notaio e' tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi
derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente.
La varieta' delle forme che possono assumere la frettolosita' o
compiacenza dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure
esemplificativa, ma soltanto la segnalazione di alcuni casi-tipo
ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
mancata indagine sui poteri di rappresentanza, sulla
legittimazione delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di
famiglia;
utilizzazione della clausola di esonero da responsabilita';
omissione di comportamenti cui si e' tenuti personalmente (in
ordine ad es. alla identita' e all'indagine sulla volonta' delle
parti);
offerta di servizi non rientranti nel normale esercizio
dell'attivita' notarile (ad es. finanziamenti e anticipazioni di
somme; particolari assistenze e garanzie di speditezza ed esito
favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e
simili);
rinuncia a richiedere la documentazione dovuta per legge o
comunemente ritenuta necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per
il compiuto ricevimento dell'atto.
d) L'utilizzazione dell'ufficio secondario nelle condizioni
indicate nell'articolo 16.
Sezione II
Della pubblicita'
18. - E' ammessa la pubblicita' esclusivamente informativa,
intendendosi per tale la diffusione di informazioni che riguardino il
singolo notaio, la cui conoscenza risponda all'interesse del
pubblico.
19. - In applicazione della normativa vigente e' vietato al
notaio:
a) Esporre targhe (tabella) e avvisi al di fuori dai casi previsti
o inusuali per dimensioni, indicazioni, segni grafici e altre
caratteristiche; consentire la persistente esposizione accanto alla
propria di targhe e avvisi riguardanti notai cessati dalla attivita'
o trasferitisi in altri locali di studio.
b) Inserire nella carta intestata e nella modulistica di ufficio,
anche con mezzi informatici, indicazioni diverse da quelle inerenti
all'esercizio professionale e titoli diversi da quelli legalmente
riconosciuti nel campo giuridico, indicazioni sulla organizzazione
dello studio, sulla attivita' svolta o su qualita' personali che
riguardino campi o materie facenti parte del normale bagaglio
scientifico e culturale del notaio.
c) Indicare il proprio nominativo in rubriche anche telefoniche
(alfabetiche o per categoria) con caratteri a particolare risalto o
informazioni particolari.
d) Fare annunzi sulla stampa o con altri mezzi di comunicazione di
massa e porre in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione
della clientela. E' consentita la informazione pubblica della
apertura dello studio nella sede assegnata, anche per trasferimento
da altro Distretto, da richiedere al momento della iscrizione al
Consiglio notarile, che deve prontamente provvedervi a spese del
notaio secondo forme e modelli obiettivi ed uniformi che tengano
conto delle situazioni locali.
e) Prestare qualsiasi forma di collaborazione all'inserimento del
proprio nome in elenchi, periodici, guide e altre pubblicazioni
analoghe che non riportino tutti i nomi dei notai del Distretto; e
nel caso in cui ugualmente avvenga non operare per far cessare dette
forme di pubblicazione.
20. - Il notaio e' inoltre tenuto a informare il Consiglio
notarile della partecipazione o collaborazione a trasmissioni o
rubriche radio-televisive o giornalistiche anche in forma di
intervista, nonche', di altri fatti di rilievo dai quali possano
derivare occasioni di notorieta' professionale attraverso i mezzi di
comunicazione di massa.
Il Consiglio notarile, nella valutazione di questi comportamenti,
deve controllare soprattutto a) che non contengano informazioni
relative alle qualita' personali, allo studio professionale e alla
attivita' svolta dal notaio e che comunque non facciano un uso
strumentale del mezzo di comunicazione; b) che per le circostanze di
svolgimento, per l'immagine generale che si offre della figura del
notaio e per la qualita' e attendibilita' della informazione non
possano ledere il prestigio e il decoro della categoria, tenendo
conto quali elementi giustificativi della occasionalita' del
comportamento, della diversita' della materia trattata rispetto a
quella giuridico-notarile, della non utilizzazione del titolo di
"notaio" e dell'aver fatto cessare le ragioni del rilievo
21. - E' ammesso che il notaio utilizzi la rete Internet per
fornire al pubblico le sole informazioni la cui conoscenza
corrisponda all'interesse del medesimo.
In tal caso il notaio deve preventivamente comunicare l'indirizzo
del relativo sito Internet al Consiglio Distrettuale che effettuera'
gli opportuni controlli.
Capo IV - Dei rapporti professionali
Sezione I
Dei rapporti interni
§ 1 - Rapporti con i colleghi
22. - Nei rapporti con i colleghi il notaio deve comportarsi
secondo i principi di correttezza, di collaborazione e di
solidarieta'.
23. - A titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione
dei principi di comportamento suddetti:
non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili
errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
esprimere di fronte al cliente in qualunque forma valutazioni
critiche sull'operato o sul comportamento in genere dei colleghi,
salvi i rilievi tecnici necessari per la corretta esecuzione della
prestazione;
iniziare o proseguire in prestazioni demandate o gia' in corso
presso colleghi, senza previamente informarli e senza prestarsi per
fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
non informare i colleghi del proposito di assumere alle proprie
dipendenze impiegati o collaboratori in genere gia' operanti presso
di loro e comunque compiere atti diretti allo sviamento degli stessi
dai colleghi presso i quali operano;
nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con colleghi,
non prestarsi a cercare una composizione per il tramite del
Presidente del Consiglio notarile o di persona (notaio, Consigliere,
esperto) da lui designata;
non prestarsi sistematicamente a scambi di opinioni e di
informazioni con i colleghi;
non provvedere, o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a
disposizione dei colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a
loro carico, i documenti necessari per ricevere atti del quali si sia
predisposto il modello iniziale (c.d. atto pilota);
non prestarsi a sostituire i colleghi che per necessita' dovuta a
malattia o altro impedimento non possano ricevere determinati atti,
anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.
§ 2 - Rapporti con il Consiglio notarile
24. - Il notaio e' tenuto a prestare al Consiglio notarile la piu'
ampia collaborazione al fine di consentirgli di esercitare nel modo
piu' efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre
funzioni ad esso demandate dalla legge, nel quadro della tutela e
della migliore qualificazione del prestigio e del decoro della
categoria.
I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
I Consigli Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale
obbligo, e assumono provvedimenti disciplinari nei confronti di
coloro che per tre anni consecutivamente non siano intervenuti alla
adunanza ordinaria di cui all'art.85 della legge notarile senza
giustificati motivi.
Qualora per iniziativa del Consiglio Nazionale del Notariato
vengano organizzati corsi di aggiornamento per i notai, i Consigli
Distrettuali si adoperano e vigilano affinche' si raggiungano i
migliori risultati quanto a partecipazione e frequenza.
25. - Salvi i casi in cui siano previsti altri specifici
comportamenti, il notaio e' tenuto:
a) a comunicare al Consiglio notarile i dati e le informazioni in
genere che gli siano richieste, anche con carattere di periodicita',
riguardanti la propria attivita' professionale, sia nella sua
generalita' per limitati periodi, sia per settori, luoghi o altre
modalita' determinate;
b) nelle stesse condizioni di cui al punto a), ad esibire o
trasmettere copia, estratti del repertorio e di atti, registri, libri
e documenti, anche di natura fiscale;
c) a informare il Consiglio notarile di problemi di generale
rilevanza per l'attivita' professionale, a' specialmente nei rapporti
con gli Uffici pubblici, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere
iniziative personali.
26. - I notai componenti dei Consigli notarili devono adempiere al
loro ufficio con disponibilita' e obiettivita', cooperando per il
continuo ed effettivo esercizio da parte del Consiglio notarile dei
poteri-doveri di vigilanza controllo e disciplinari, e delle altre
attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo
effettivo alla vita e ai problemi della categoria, e favorire il
rispetto e lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro
collaborazione e partecipazione, anche mediante un ricambio nelle
cariche.
§ 3 - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la
Cassa Nazionale del Notariato
27. - Il notaio e' tenuto a comportarsi, nei rapporti con il
Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i
principi di correttezza, di collaborazione e di solidarieta' propri
dell'appartenenza alla categoria, per consentire ad essi di
perseguire nei modi piu' efficaci le finalita' istituzionali
nell'interesse generale.
In particolare il notaio e' tenuto:
a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
a conformare il proprio complessivo comportamento professionale
alle determinazioni assunte dal Consiglio nell'esercizio dei suoi
poteri in materia di deontologia e di tariffa;
a prestare al Consiglio la collaborazione di cui possa essere
richiesto, astenendosi da iniziative personali o interventi presso le
pubbliche autorita' che possano interferire con l'attivita' del
Consiglio stesso;
b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
a indicare in modo preciso e obiettivo i dati e le condizioni
generali richiesti per l'ottenimento da parte della Cassa di
contributi, assegni e provvidenze economiche in genere (ad esempio,
disagio economico, stato di bisogno, frequenza allo studio) e per
fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali
nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano.
Il notaio, al quale sia contestato un eventuale sinistro per
attivita' professionale, e' tenuto ad adoperarsi per una corretta e
sollecita definizione della vicenda e, qualora coperto da polizza
convenzione stipulata dal Consiglio Nazionale del Notariato o altri
organismi istituzionali, e' altresi' tenuto a fornire alla Compagnia
e/o all'Ufficio Sinistri del Consiglio Nazionale del Notariato
fattiva collaborazione, con invio di esaurienti e veritiere
relazioni, documenti e quanto altro possa occorrere evadendo con
puntualita' ogni richiesta inoltrata dagli uffici preposti alla
valutazione del sinistro.
§ 4 - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti
28. - Nei rapporti con i praticanti il notaio e' tenuto a prestare
in modo disinteressato il proprio insegnamento professionale ed a
compiere quanto necessario per assicurare ad essi il sostanziale
adempimento della pratica notarile, nel modo "effettivo e continuo,
prescritto dalla legge; particolare cura egli deve porre per
l'insegnamento delle norme fondamentali della professione e dei
principi di deontologia professionale.
29. - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio e'
tenuto ad assicurare ad essi condizioni di lavoro moralmente ed
economicamente soddisfacenti, avendo cura della loro formazione
professionale.
In particolare il notaio deve evitare di coinvolgere, se non in
casi eccezionali, i propri collaboratori e dipendenti quali
procuratori in atti da lui ricevuti; e di valersi della
collaborazione di persone che esercitano abusivamente la loro
attivita'.
Sezione II
Dei rapporti esterni
30. - Nei rapporti con gli Uffici pubblici, le Istituzioni e i
professionisti di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo
i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e
attribuzioni.
In particolare nei rapporti con gli Uffici pubblici e con le
Istituzioni il notaio e' tenuto:
a) a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate
ad esercitare, offrendo se necessario la propria disinteressata
collaborazione nel limite della chiara distinzione delle rispettive
competenze e attribuzioni; ed a pretendere nel contempo da essi la
puntuale esplicazione dei loro doveri e il rispetto della funzione
notarile;
b) ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma, per lo
svolgimento delle pratiche dell'ufficio, la collaborazione dei
dipendenti degli Uffici pubblici e delle Istituzioni; e a non trarre
vantaggio in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi
con essi. Il Consiglio notarile e' tenuto a svolgere controlli, anche
direttamente con i responsabili degli Uffici pubblici e delle
Istituzioni, al fine di garantirne il rigoroso rispetto.
TITOLO II
DELLA PRESTAZIONE
CAPO I - Dell'incarico
Sezione I - Dell'astensione
31. - Indipendentemente da quanto previsto per legge per i casi di
irricevibilita' degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il
proprio ministero, se non in via occasionale o per necessita' non
altrimenti superabile, quando dell'atto siano parte societa' di
capitali o enti dei quali egli sia amministratore, anche senza
rappresentanza, o rivesta la qualita' di sindaco, ovvero sia unico
socio o titolare del pacchetto di maggioranza della societa'.
Sezione II
Della assunzione
32. - Nell'ambito del generale dovere di imparzialita' il notaio
deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale,
da qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione
che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.
Per gli atti di vendita e di mutuo da parte di soggetti
imprenditori (costruttori, banche, ecc.) il notaio, prima di assumere
l'incarico, e' tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della
suddetta regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza
di libero accordo.
33. - I Consigli notarili, nell'ambito del loro generale
potere-dovere istituzionale, sono tenuti a porre in essere forme
specifiche di vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione
di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.
34. - In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entita',
della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o
di altri elementi indicativi (quali elenchi selettivi di notai,
inserimento di nominativi in moduli o formulari predisposti,
situazioni di dominanza) i Consigli notarili sono tenuti ad
individuare, valutare e, se del caso, perseguire disciplinarmente
comportamenti illeciti, attuati anche mediante pressioni dirette o
indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e
privati interessati.
35. - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione,
riguardanti il patrimonio di enti pubblici o degli enti ad essi
assimilati (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili
distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che
li caratterizza e in accordo con detti enti - possono organizzare
l'assunzione e la distribuzione degli incarichi fra i notai del
Distretto che si dichiarino disponibili, facendo salva la facolta'
del singolo acquirente di designare tempestivamente un notaio
diverso.
Quando la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di
straordinari interessi pubblici, comporti tempistiche e procedure
rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli
tra il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei
notai e' riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri
che essi abbiano elaborato preventivamente.
Capo II - Della esecuzione
Sezione I
Della personalita' e segretezza
§ 1 - Della personalita'
36. - L'esecuzione della prestazione del notaio e' caratterizzata
dal "rapporto personale" con le parti. La facolta' di valersi di
sostituti e ausiliari non puo' pregiudicare la complessiva
connotazione personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico
professionale.
37. - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo
effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:
per l'accertamento della identita' personale delle parti, con
utilizzazione di tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei
documenti di identificazione in relazione al tipo e alla loro
possibilita' di falsificazione;
per l'indagine sulla volonta' delle parti, da svolgere in modo
approfondito e completo mediante proposizione di domande e scambio di
informazioni intese a ricercare anche i motivi e le possibili
modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
per la direzione della compilazione dell'atto nel modo piu'
congruente alla accertata volonta' delle parti, con lettura a voce
chiara dello stesso e finale domanda di approvazione.
§ 2 - Della segretezza
38. - Nell'esercizio della sua attivita' il notaio e' tenuto al
rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone
che ricorrono alla sua opera, al contenuto della stessa e a tutto
cio' di cui sia venuto a conoscenza nella esecuzione della
prestazione, sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli
e' altresi' tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale
prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.
39. - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a
renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa
richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti
ad esso connessi.
Sezione II
Della imparzialita' e degli altri doveri
40. - Il Notaio, ove richiesto, deve fornire alle parti il
preventivo dei costi, spese e compensi della specifica prestazione
richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.
41. - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un
comportamento imparziale, mantenendosi in posizione di equidistanza
rispetto ai diversi interessi delle parti e ricercandone una
regolamentazione equilibrata e non equivoca, che persegua la
finalita' della comune sicurezza delle parti stesse.
42. - In particolare il notaio e' tenuto a svolgere in modo
adeguato e fattivo le seguenti attivita':
a) informare le parti sulle possibili conseguenze della
prestazione richiesta, in tutti gli aspetti della normale indagine
giuridica demandatagli e consigliare professionalmente le stesse,
anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro
volonta' e intenzione;
b) scegliere la forma giuridica piu' adeguata alle decisioni
assunte dalle parti, accertandone la legalita' e la reciproca
congruenza, svolgendo le richieste attivita' preparatorie e dirigendo
quindi la formazione dell'atto nel modo tecnicamente piu' idoneo per
la stabilita' del rapporto che ne deriva e per la completa efficacia
dell'atto;
c) dare alle parti i chiarimenti richiesti o ritenuti utili a
integrazione della lettura dell'atto, per garantire ad esse il
riscontro con le decisioni assunte e la consapevolezza del valore
giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi
e garanzie particolari e a clausole di esonero o limitative di
responsabilita', nonche' agli adempimenti che possono derivare
dall'atto, valendosi per questo ultimo aspetto anche di separata
documentazione illustrativa.
d) prestare alle parti la propria assistenza con diligenza ed
impegno professionale, se necessario anche dopo il perfezionamento
dell'atto.
e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni
nei propri atti. Qualora quanto sopra sia riconducibile al Notaio la
prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese al Notaio
stesso. Qualora l'errore od omissione non siano riconducibili al
Notaio, egli sara' comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per
la stipulazione di atti rettificativi.
In tale ultima circostanza il Notaio potra' praticare condizioni
particolarmente favorevoli nell'applicazione della tariffa notarile.
43. - In relazione all'obbligo per il Notaio di accettare
incarichi ed effettuare prestazioni anche se di particolare
scomodita' e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere
o stipulare in localita' distanti o scomodamente accessibili, in
ospedali, case di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), e'
attribuita ai Consigli Notarili specifica potesta' per assumere
iniziative al riguardo (accogliere richieste in tal senso
dall'utenza, indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso
criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i Notai del
Distretto.
Sezione III
Dell'affidamento di somme
44. - Il notaio che in relazione o meno agli atti stipulati e
indipendentemente dall'obbligo di annotazione nel registro previsto
dall'art. 6 legge 22.1.1934, n. 64, riceve un incarico che importa
l'affidamento di somme di denaro, dovra' svolgere l'incarico ricevuto
con la massima diligenza e trasparenza.
A tal fine nel documento col quale verra' conferito al notaio
l'incarico dovranno essere chiaramente indicati:
- il contenuto, le modalita' e i tempi di adempimento
dell'incarico;
- le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario
- che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed
informate le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o
circolare all'ordine del notaio o di una delle parti, bonifico sul
conto corrente bancario del notaio, consegna di titoli di credito,
etc.);
- le modalita' di impiego delle somme o valori nelle more
dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente
bancario separato da quello dello studio o personale del notaio,
dossier titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione
contabile dal patrimonio del notaio, etc.);
la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a
seconda delle modalita' di impiego determinate dalle parti;
- la misura del compenso dovuto al notaio;
- l'esatta individuazione dei soggetti ai quali devono essere
versate le somme con la espressa previsione che la consegna di esse
(sia nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico
consista proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si
sia o non si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in
cui adempiuto l'incarico residui un quid da consegnare ad un
determinato soggetto) debba essere fatta alla presenza di tutte le
parti; tale previsione potra' essere omessa nel caso in cui la
consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di
un evento, oggettivamente controllabile.
45. -I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle
disposizioni di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo
I capo IV Sez. I § 2.
CAPO III - Degli atti in generale
Sezione I
Della forma
46. - L'"atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria
di "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella
presunzione che ad esso le parti facciano riferimento quando ne
richiedono l'intervento, se non risulti una loro diversa volonta' e
salvo la particolare struttura dell'atto.
47. - L'atto di "autenticazione delle firme" della scrittura
privata comporta in ogni caso per il notaio l'obbligo di tenere i
seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
a) Controllare la legalita' del contenuto della scrittura e la sua
rispondenza alla volonta' delle parti, anche mediante la sua lettura
alle stesse prima delle sottoscrizioni.
b) Per gli atti soggetti a pubblicita' immobiliare o commerciale,
accertarsi della volonta' delle parti di restituzione della scrittura
autenticata, facendone menzione nell'autentica.
c) Indicare nell'autentica e nel repertorio il luogo del Comune
nel quale l'atto e' autenticato.
Sezione II
Del contenuto
48. - Per soddisfare le esigenze di chiarezza e di completezza
proprie dell'atto notarile il notaio deve curare che dal testo
dell'atto normalmente risultino:
a) la completa qualificazione giuridica della fattispecie, con
indicazione dei piu' rilevanti effetti che ne derivano per diretta
volonta' delle parti o in forza di legge o quale espressione di usi
Contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilita);
b) le indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella
vicenda giuridico-temporale su cui opera (ad es.: titoli di
provenienza e atti direttamente connessi; formalita' pregiudizievoli;
servitu'; vincoli di disponibilita);
c) gli elementi utili per individuare con esattezza i beni e i
diritti in oggetto, in modo da offrirne la chiara e non equivoca
percezione, anche con allegazione che si richiede piu' frequente - di
documenti grafici (ad es.: confini non generici; riferimenti
catastali per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione
di planimetrie);
d) le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che
si rende necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro
diretta conoscenza.
Capo IV - Di alcune specie di atti
Sezione I
Degli atti relativi agli autoveicoli
49. - Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in
genere soggetti a pubblicita' mobiliare o ad essi connessi, e nello
svolgimento della attivita' professionale nel settore degli
autoveicoli, il notaio deve tenere i seguenti comportamenti e
attenersi alle seguenti prescrizioni.
§ 1 - Del ricevimento degli atti
50. - a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto
e la legittimazione dei soggetti interessati direttamente dai
documenti originali relativi all'autoveicolo e all'intestatario,
verificando per il soggetto titolare che siano rispettate le norme
sul diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato
il principio della continuita' delle trascrizioni.
b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identita'
personale delle parti, anche con ricorso all'intervento dei
fidefacienti; e, nei casi in cui l'accertamento sia soltanto
documentale, compiere un prudente esame dei documenti di
identificazione in relazione al tipo, alle modalita' di rilascio e
alla possibilita' di falsificazione.
c) Informare personalmente le parti sulla rilevanza giuridica
dell'atto richiesto e sugli adempimenti di pubblicita' conseguenti
nonche', nel caso in cui ricorra, sul particolare regime della
procura alla vendita; in presenza di iscrizioni o di vincoli
sull'autoveicolo o qualora non sia rispettabile la continuita' delle
trascrizioni farne specifico avvertimento all'intestatario, da
documentare mediante la sua sottoscrizione dell'atto o con separata
dichiarazione scritta.
d) Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo
del Comune nel quale l'atto e' ricevuto.
§ 2 - Dell'esercizio della attivita' professionale
51. - Salvo il caso previsto all'articolo 54, e' vietato al notaio
l'esercizio della attivita' professionale presso sedi operative di
agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il
diretto collegamento con essi mediante raccolta e inoltro delle
scritture presso il proprio studio.
52. - E' vietata al notaio ogni forma sia pur minima di riduzione
delle competenze dovutegli rispetto alla tariffa vigente.
53. - Il notaio e' tenuto a comunicare al Consiglio notarile,
secondo le indicazioni da esso impartite anche con carattere di
periodicita', le modalita' con cui esercita l'attivita' non
occasionale, sia nella sede che fuori dalla sede e ogni mutamento
successivo; nonche' ad esibire o trasmettere al Consiglio, a
richiesta, copia del repertorio e di atti e documenti, anche di
natura fiscale, relativi ad attivita' svolte nel settore.
54. - I Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio
del Distretto forme organizzate e direttamente controllate per il
ricevimento degli atti, anche mediante la costituzione di Uffici
unici o di associazioni nel Distretto, al fine di garantire, per
orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio;
con facolta' - ove ne ravvisino la opportunita' - di organizzare
l'attivita' anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.
Sezione II
Delle vidimazioni
55. - La vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve
essere eseguita con tempestivita', contestualmente alla
presentazione, ove possibile, e in ogni caso con sollecita messa a
disposizione per il loro ritiro.
Nella esecuzione delle vidimazioni annuali il notaio deve
controllare che i libri siano inizialmente bollati e numerati ai
sensi di legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le
registrazioni e le scritturazioni siano continue e senza spazi in
bianco.
56. - Negli "atti di vidimazione annuale" devono essere indicati i
dati necessari alla diretta e completa individuazione della
vidimazione, tra i quali la pagina nella quale essa e' eseguita; di
questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.
Sezione III
Delle attivita' previste dalla legge n.302/1998
57. - I Consigli notarili distrettuali sono tenuti a porre in
essere forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza da
parte dei colleghi dei doveri deontologici nelle attivita' da
compiersi con riferimento alla legge 302/1998, con particolare
attenzione agli aspetti previsti:
- al paragrafo sulla illecita concorrenza;
- al paragrafo sulla pubblicita';
- ai paragrafi relativi ai rapporti con i colleghi e con il
Consiglio notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie
professionali;
- ai paragrafi sulla assunzione e/o astensione relativa
all'incarico;
- ai paragrafi inerenti la personalita', la segretezza e la
imparzialita' nella esecuzione della prestazione;
- al paragrafo che impone la completezza e la esattezza del
documento di provenienza notarile.
Il Consiglio notarile distrettuale dovra' inoltre attivare la
massima vigilanza sulla attenzione, diligenza e prontezza di
esecuzione che il notaio dovra' adottare nell'assolvimento degli
incarichi e, stante la deroga di cui al secondo comma dell'articolo
28 della legge professionale, su ogni possibile ipotesi di
incompatibilita' o di conflittualita' che potesse manifestarsi nella
esplicazione delle attivita' delegate.
58. - I Consigli distrettuali adotteranno le piu' opportune
iniziative per organizzare modalita' di attuazione del lavoro idonee
a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalita' esecutive
di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c..
I Consigli distrettuali, inoltre, facendo proprie le ragioni e i
fini della nuova normativa, assumeranno ogni iniziativa idonea a
promuovere la piu' ampia disponibilita' dei notai del distretto ad
essere inclusi negli elenchi di cui agli articoli 169 ter e 179 ter
del c.p.c..
59. - Nella esecuzione degli incarichi affidatigli il notaio
usera' la diligenza dovuta e che, nei suoi contenuti minimi, e'
dettata nelle vigenti regole deontologiche.
60. - In relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla
particolare incidenza della propria attivita' su interessi di
soggetti aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempira'
ai suoi compiti nei tempi strettamente necessari e a tal fine i
Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.
61. - Qualora il notaio ritenga che tali tempi possano risultare
dilatati a causa di altre sue attivita' o a causa del numero degli
incarichi ricevuti, lo stesso e' tenuto ad astenersi dall'assumerli
motivando in modo non generico tale comportamento.