(all. 1 - art. 1)
           PRINCIPI DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE DEI NOTAI
                              TITOLO I
                           DELLA CONDOTTA
               Capo I - Della vita pubblica e privata
                              Sezione I
                         Dei valori sociali

   1.  -  Il notaio deve conformare la propria condotta professionale
ai  principi  della  indipendenza e della imparzialita' evitando ogni
influenza di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza
tra  professione  ed  affari. Ugualmente egli deve nella vita privata
evitare  situazioni che possano pregiudicare il rispetto dei suddetti
principi.
   Il  notaio  deve svolgere con correttezza e competenza la funzione
di   interpretazione   e   di   applicazione   della  legge  in  ogni
manifestazione  della  propria attivita' professionale, ricercando le
forme  giuridiche adeguate agli interessi pubblici e privati affidati
al suo ministero.
   2.   -   Il  notaio  deve  curare  l'aggiornamento  della  propria
preparazione  professionale  mediante  l'acquisizione  di  specifiche
conoscenze  in  tutte  le  materie  giuridiche  che la riguardano. Le
specializzazioni  in determinate materie non possono andare a scapito
della complessiva competenza professionale.
   3.  -  Il  notaio  deve  poter  rispondere in modo adeguato, anche
mediante   specifiche  forme  assicurative,  per  i  rischi  inerenti
all'esercizio della professione.
                             Sezione II
                       Delle incompatibilita'
   4.   -   Il   notaio   deve   astenersi   dall'esercitare,   anche
temporaneamente, le funzioni o le attivita' qualificate incompatibili
con   l'ufficio  di  notaio,  se  per  le  prevedibili  modalita'  di
svolgimento  possano derivare conseguenze pregiudizievoli al decoro e
al prestigio della categoria.
                  Capo II - Del luogo di attivita'
                              Sezione I
                      Della sede e dello studio
   5.  -  Il  notaio deve aprire e tenere lo studio aperto nella sede
assegnatagli,  apprestando  strutture  che  per  luogo  e mezzi siano
idonee   ad  assicurare  il  regolare  e  continuativo  funzionamento
dell'ufficio  e  la  custodia  degli  atti,  registri e repertori, ed
assistendo   allo   studio   in   modo  da  garantire  una  effettiva
disponibilita'   al   servizio,  con  la  presenza  personale  e  con
l'organizzazione di un congruo orario di apertura secondo le esigenze
della sede.
   6. - Per il miglior soddisfacimento delle richieste di prestazione
notarile  il  notaio e' tenuto ad assistere personalmente allo studio
anche  in  giorni  e per ore diversi da quelli fissati dal Presidente
della Corte di Appello, secondo le disposizioni annualmente impartite
dai Consigli notarili sulla base della situazione locale della sede e
tenendo conto dei criteri indicati dall'art. 45, co. 2 R.N. e di ogni
altro elemento.
   Il  Consiglio  notarile  propone  annualmente  al Presidente della
Corte di Appello una revisione dei giorni e degli orari di assistenza
sulla base dei propri deliberati.
   Nei  giorni  ed  ore  prescritti  per la personale assistenza allo
studio  il  notaio  e' tenuto a limitare le proprie prestazioni fuori
dalla sede ai singoli casi in cui ne sia specificamente richiesto.
   7.  -  In ragione della unicita' della sede notarile e del diretto
collegamento  tra  sede  e  studio, e' fatto divieto di tenere aperto
altro ufficio nel medesimo Comune oltre quello pertinente alla sede.
   Il Consiglio notarile, per ragioni organizzative e di sicurezza di
specifici  settori  di  attivita', puo' consentire l'utilizzazione di
locali separati dallo studio.
   8.  -  I  Consigli  notarili,  oltre  quanto  gia'  previsto negli
articoli precedenti, sono tenuti ad esercitare una costante vigilanza
sul   rispetto   delle  regole  sopraindicate  e,  se  richiesti,  ad
interporsi  per rimuovere ogni ostacolo all'effettivo esercizio della
professione.
                             Sezione II
                       Dell'ufficio secondario
   § 1 - Dell'ufficio secondario e del rapporto con lo studio.
   9. - E' vietato al notaio assistere ad uffici secondari nei giorni
fissati per la assistenza alla sede.
   10.  -  E'  vietata l'apertura di ufficio secondario in piu' di un
Comune  sede  notarile. Equivale all'ufficio secondario la ricorrente
presenza   del   notaio  presso  studi  di  altri  professionisti  od
organizzazioni  estranee  al  Notariato. Ai fini del presente divieto
non  e' considerato sede notarile il Comune monosede limitatamente al
periodo di vacanza della sede stessa.
   11.   -  I  Consigli  distrettuali,  tenuto  conto  delle  diverse
situazioni  locali, possono vietare l'apertura di uffici secondari in
sedi   nelle   quali   la  media  repertoriale  realizzata  nell'anno
precedente  dai  notai  che ne sono titolari sia inferiore alla media
repertoriale del distretto.
   12.   -   Qualsiasi   segnalazione  dell'ufficio  secondario  deve
riportarne  specifica  indicazione  nonche'  riportare  l'indicazione
della sede del notaio.
   13.  -  Il  notaio  e'  tenuto  a comunicare al Consiglio notarile
l'esistenza  di  uffici  secondari  e  a  fornire, su richiesta dello
stesso,  ogni  informazione,  anche  mediante  consegna di documenti,
relativa alla attivita' svolta nell'ufficio secondario.
   14.  -  E'  vietato  al  notaio  trasferire  anche occasionalmente
nell'ufficio  secondario  gli  atti,  i  registri  e  i  repertori da
custodirsi presso lo studio.
   15.  -  Le  associazioni di notai costituite ai sensi dell'art. 82
L.N.  non  devono  essere strumento di elusione della normativa sugli
uffici secondari.
   § 2 - Della illecita concorrenza mediante ufficio secondario.
   16.  -  L'utilizzazione  dell'ufficio  secondario nelle condizioni
indicate  nei  casi  seguenti  configura comunque ipotesi di illecita
concorrenza.
   a)  L'apertura,  da  parte  del  notaio  trasferito, di un ufficio
secondario  nella sede precedente, salva l'esigenza, da valutarsi dal
Consiglio notarile, di assicurare il pubblico servizio per il periodo
in cui la sede predetta resti vacante.
   b)  L'apertura  di  un  ufficio  secondario presso lo studio di un
notaio  cessato  o  defunto  utilizzandone,  anche  parzialmente,  la
struttura organizzativa.
   c)  Lo  svolgimento del servizio protesti in maniera stabile fuori
della  propria  sede  in  Comuni  sedi  di  altri  notai  che possano
provvedervi,  salvo  che  cio'  avvenga  in  esecuzione  di  apposita
delibera  adottata  dal  Consiglio  notarile per la distribuzione del
servizio.
                    Capo III - Della concorrenza
                              Sezione I
                     Della illecita concorrenza
   17.  -  Configurano distinte fattispecie di illecita concorrenza -
oltre  all'ipotesi  residuale  dell'impiego "di qualunque altro mezzo
non  confacente  al  decoro e al prestigio della classe notarile" - i
seguenti comportamenti.
   a)  La  riduzione,  non  occasionale  o  persistente, del compenso
complessivamente dovuto o la sua irregolare documentazione.
   Vi rientrano a titolo esemplificativo:
   la  percezione  o  enunciazione  di  onorari, diritti, accessori e
compensi  in  misura  inferiore  a  quella  stabilita  dalla  tariffa
notarile secondo i criteri applicativi dei Consigli notarili;
   la  omissione  o  la  emissione  irregolare di fatture a fronte di
prestazioni rese;
   l'annotazione  a repertorio di onorari minori o ridotti rispetto a
quelli  spettanti in base alla natura dell'atto; l'omessa annotazione
di  alcune  specie  di  atti  in  difformita' dalle indicazioni degli
organi di categoria.
   b)   Il   servirsi   dell'opera  di  procacciatori  di  clienti  o
l'utilizzazione di situazioni equivalenti.
   La  fattispecie  relativa  al procacciatore di clienti si realizza
per  la  presenza congiunta a) dell'opera di un terzo (procacciatore)
che  induca  persone  a  scegliere  un  determinato  notaio; b) di un
atteggiamento    attivo   del   notaio   mediante   conferimento   al
procacciatore   dell'incarico,   anche   a  titolo  non  oneroso,  di
procurargli  clienti.  Sono  elementi  che  a  titolo esemplificativo
denotano    il    possibile   realizzarsi   della   fattispecie:   la
concentrazione su uno stesso notaio di designazioni relative a gruppi
di  atti  riconducibili  ad una medesima fonte (es.: agenzie, banche,
enti,  ecc.); l'inserimento del nome del notaio in moduli o formulari
predisposti; l'assunzione di personale impiegato presso altro notaio,
o  recentemente dimessosi, specialmente se in contatto diretto con la
clientela,   salvo   il   consenso   del   notaio   interessato;   la
collaborazione  di dipendenti di Enti o Uffici il cui contatto con il
pubblico possa favorire forme di procacciamento di clienti.
   L'altra  fattispecie  prevista,  della utilizzazione di situazioni
equivalenti,  puo'  verificarsi nel caso di preesistenza di aggregati
di  potenziale  clientela  e  di fattivo comportamento del notaio per
accaparrarli.   In   questi   casi   l'esistenza   dell'accordo   tra
procacciatore e notaio, necessaria per configurare la fattispecie, e'
gia'  per  se' dimostrata dal subingresso del notaio nella situazione
precostituita.  Vi  possono  rientrare,  a titolo esemplificativo, la
c.d.  "rilevazione  onerosa  di  studio  notarile";  il  periodico  e
continuativo svolgimento di prestazioni presso organizzazioni o studi
di  professionisti; la utilizzazione di organismi rappresentantivi di
altre   categorie   con   offerta  di  prestazioni  di  assistenza  e
consulenza.
   c)    L'esecuzione    delle    prestazioni   secondo   sistematici
comportamenti frettolosi o compiacenti.
   La  fattispecie  si  realizza  in  presenza  i  comportamenti  non
adeguati  alla diligenza del professionista avveduto e scrupoloso cui
il  notaio  e'  tenuto nella esecuzione della prestazione, se da essi
derivano fenomeni di accaparramento in favore del notaio negligente.
   La  varieta'  delle  forme che possono assumere la frettolosita' o
compiacenza  dei comportamenti non consente una elencazione, sia pure
esemplificativa,  ma  soltanto  la  segnalazione  di alcuni casi-tipo
ricavati dalla esperienza notarile e dalla giurisprudenza:
   mancata    indagine    sui   poteri   di   rappresentanza,   sulla
legittimazione  delle parti e sul rispetto delle norme del diritto di
famiglia;
   utilizzazione della clausola di esonero da responsabilita';
   omissione  di  comportamenti  cui  si  e' tenuti personalmente (in
ordine  ad  es.  alla  identita'  e all'indagine sulla volonta' delle
parti);
   offerta   di   servizi   non   rientranti  nel  normale  esercizio
dell'attivita'  notarile  (ad  es.  finanziamenti  e anticipazioni di
somme;  particolari  assistenze  e  garanzie  di  speditezza ed esito
favorevole di pratiche presso uffici fiscali, banche, enti pubblici e
simili);
   rinuncia  a  richiedere  la  documentazione  dovuta  per  legge  o
comunemente  ritenuta  necessaria (ad es. catastale, urbanistica) per
il compiuto ricevimento dell'atto.
   d)   L'utilizzazione   dell'ufficio  secondario  nelle  condizioni
indicate nell'articolo 16.
                             Sezione II
                          Della pubblicita'
   18.  -  E'  ammessa  la  pubblicita'  esclusivamente  informativa,
intendendosi per tale la diffusione di informazioni che riguardino il
singolo   notaio,   la  cui  conoscenza  risponda  all'interesse  del
pubblico.
   19.  -  In  applicazione  della  normativa  vigente  e' vietato al
notaio:
   a) Esporre targhe (tabella) e avvisi al di fuori dai casi previsti
o  inusuali  per  dimensioni,  indicazioni,  segni  grafici  e  altre
caratteristiche;  consentire  la persistente esposizione accanto alla
propria  di targhe e avvisi riguardanti notai cessati dalla attivita'
o trasferitisi in altri locali di studio.
   b)  Inserire nella carta intestata e nella modulistica di ufficio,
anche  con  mezzi informatici, indicazioni diverse da quelle inerenti
all'esercizio  professionale  e  titoli  diversi da quelli legalmente
riconosciuti  nel  campo  giuridico, indicazioni sulla organizzazione
dello  studio,  sulla  attivita'  svolta  o su qualita' personali che
riguardino  campi  o  materie  facenti  parte  del  normale  bagaglio
scientifico e culturale del notaio.
   c)  Indicare  il  proprio nominativo in rubriche anche telefoniche
(alfabetiche  o  per categoria) con caratteri a particolare risalto o
informazioni particolari.
   d) Fare annunzi sulla stampa o con altri mezzi di comunicazione di
massa e porre in essere altre forme indifferenziate di sollecitazione
della   clientela.  E'  consentita  la  informazione  pubblica  della
apertura  dello  studio nella sede assegnata, anche per trasferimento
da  altro  Distretto,  da  richiedere  al momento della iscrizione al
Consiglio  notarile,  che  deve  prontamente  provvedervi a spese del
notaio  secondo  forme  e  modelli  obiettivi ed uniformi che tengano
conto delle situazioni locali.
   e)  Prestare qualsiasi forma di collaborazione all'inserimento del
proprio  nome  in  elenchi,  periodici,  guide  e altre pubblicazioni
analoghe  che  non  riportino tutti i nomi dei notai del Distretto; e
nel  caso in cui ugualmente avvenga non operare per far cessare dette
forme di pubblicazione.
   20.  -  Il  notaio  e'  inoltre  tenuto  a  informare il Consiglio
notarile  della  partecipazione  o  collaborazione  a  trasmissioni o
rubriche   radio-televisive   o  giornalistiche  anche  in  forma  di
intervista,  nonche',  di  altri  fatti  di rilievo dai quali possano
derivare  occasioni di notorieta' professionale attraverso i mezzi di
comunicazione di massa.
   Il  Consiglio notarile, nella valutazione di questi comportamenti,
deve  controllare  soprattutto  a)  che  non  contengano informazioni
relative  alle  qualita'  personali, allo studio professionale e alla
attivita'  svolta  dal  notaio  e  che  comunque  non facciano un uso
strumentale  del mezzo di comunicazione; b) che per le circostanze di
svolgimento,  per  l'immagine  generale che si offre della figura del
notaio  e  per  la  qualita'  e attendibilita' della informazione non
possano  ledere  il  prestigio  e  il decoro della categoria, tenendo
conto   quali   elementi   giustificativi  della  occasionalita'  del
comportamento,  della  diversita'  della  materia trattata rispetto a
quella  giuridico-notarile,  della  non  utilizzazione  del titolo di
"notaio" e dell'aver fatto cessare le ragioni del rilievo
   21.  -  E'  ammesso  che  il  notaio utilizzi la rete Internet per
fornire   al   pubblico   le  sole  informazioni  la  cui  conoscenza
corrisponda all'interesse del medesimo.
   In  tal caso il notaio deve preventivamente comunicare l'indirizzo
del  relativo sito Internet al Consiglio Distrettuale che effettuera'
gli opportuni controlli.
                Capo IV - Dei rapporti professionali
                              Sezione I
                        Dei rapporti interni
   § 1 - Rapporti con i colleghi
   22.  -  Nei  rapporti  con  i  colleghi il notaio deve comportarsi
secondo   i   principi   di   correttezza,  di  collaborazione  e  di
solidarieta'.
   23.  -  A  titolo esemplificativo costituiscono casi di violazione
dei principi di comportamento suddetti:
   non informare il collega, con la dovuta riservatezza, di possibili
errori od omissioni nei quali si ritenga che egli sia incorso;
   esprimere  di  fronte  al  cliente  in qualunque forma valutazioni
critiche  sull'operato  o  sul  comportamento in genere dei colleghi,
salvi  i  rilievi  tecnici necessari per la corretta esecuzione della
prestazione;
   iniziare  o  proseguire  in  prestazioni demandate o gia' in corso
presso  colleghi,  senza previamente informarli e senza prestarsi per
fare ad essi ottenere i compensi eventualmente spettanti;
   non  informare  i  colleghi del proposito di assumere alle proprie
dipendenze  impiegati  o collaboratori in genere gia' operanti presso
di  loro e comunque compiere atti diretti allo sviamento degli stessi
dai colleghi presso i quali operano;
   nel caso di divergenze di opinioni o di controversie con colleghi,
non   prestarsi  a  cercare  una  composizione  per  il  tramite  del
Presidente  del Consiglio notarile o di persona (notaio, Consigliere,
esperto) da lui designata;
   non   prestarsi   sistematicamente  a  scambi  di  opinioni  e  di
informazioni con i colleghi;
   non  provvedere,  o provvedere con ritardo o negligenza, a porre a
disposizione  dei  colleghi richiedenti, seppure con onere di spesa a
loro carico, i documenti necessari per ricevere atti del quali si sia
predisposto il modello iniziale (c.d. atto pilota);
   non  prestarsi a sostituire i colleghi che per necessita' dovuta a
malattia  o  altro impedimento non possano ricevere determinati atti,
anche al di fuori dai casi di nomina del coadiutore.
   § 2 - Rapporti con il Consiglio notarile
   24. - Il notaio e' tenuto a prestare al Consiglio notarile la piu'
ampia  collaborazione  al fine di consentirgli di esercitare nel modo
piu' efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre
funzioni  ad  esso  demandate  dalla legge, nel quadro della tutela e
della  migliore  qualificazione  del  prestigio  e  del  decoro della
categoria.
   I notai sono tenuti a partecipare alle Assemblee Distrettuali.
   I  Consigli  Notarili richiamano i colleghi all'osservanza di tale
obbligo,  e  assumono  provvedimenti  disciplinari  nei  confronti di
coloro  che  per tre anni consecutivamente non siano intervenuti alla
adunanza  ordinaria  di  cui  all'art.85  della  legge notarile senza
giustificati motivi.
   Qualora  per  iniziativa  del  Consiglio  Nazionale  del Notariato
vengano  organizzati  corsi  di aggiornamento per i notai, i Consigli
Distrettuali  si  adoperano  e  vigilano  affinche'  si raggiungano i
migliori risultati quanto a partecipazione e frequenza.
   25.  -  Salvi  i  casi  in  cui  siano  previsti  altri  specifici
comportamenti, il notaio e' tenuto:
   a)  a comunicare al Consiglio notarile i dati e le informazioni in
genere  che gli siano richieste, anche con carattere di periodicita',
riguardanti   la  propria  attivita'  professionale,  sia  nella  sua
generalita'  per  limitati  periodi,  sia per settori, luoghi o altre
modalita' determinate;
   b)  nelle  stesse  condizioni  di  cui  al  punto a), ad esibire o
trasmettere copia, estratti del repertorio e di atti, registri, libri
e documenti, anche di natura fiscale;
   c)  a  informare  il  Consiglio  notarile  di problemi di generale
rilevanza per l'attivita' professionale, a' specialmente nei rapporti
con gli Uffici pubblici, astenendosi nel frattempo dall'intraprendere
iniziative personali.
   26. - I notai componenti dei Consigli notarili devono adempiere al
loro  ufficio  con  disponibilita'  e obiettivita', cooperando per il
continuo  ed  effettivo esercizio da parte del Consiglio notarile dei
poteri-doveri  di  vigilanza  controllo e disciplinari, e delle altre
attribuzioni  ad  esso  demandate.  Essi  devono  partecipare in modo
effettivo  alla  vita  e  ai  problemi della categoria, e favorire il
rispetto  e  lo spirito di colleganza fra i notai, stimolando la loro
collaborazione  e  partecipazione,  anche  mediante un ricambio nelle
cariche.
   §  3  - Rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato e con la
Cassa Nazionale del Notariato
   27.  -  Il  notaio  e'  tenuto  a comportarsi, nei rapporti con il
Consiglio Nazionale e con la Cassa Nazionale del Notariato, secondo i
principi  di  correttezza, di collaborazione e di solidarieta' propri
dell'appartenenza   alla   categoria,   per  consentire  ad  essi  di
perseguire   nei   modi  piu'  efficaci  le  finalita'  istituzionali
nell'interesse generale.
   In particolare il notaio e' tenuto:
   a) nei rapporti con il Consiglio Nazionale del Notariato:
   a  conformare  il  proprio complessivo comportamento professionale
alle  determinazioni  assunte  dal  Consiglio nell'esercizio dei suoi
poteri in materia di deontologia e di tariffa;
   a  prestare  al  Consiglio  la  collaborazione di cui possa essere
richiesto, astenendosi da iniziative personali o interventi presso le
pubbliche  autorita'  che  possano  interferire  con  l'attivita' del
Consiglio stesso;
   b) nei rapporti con la Cassa Nazionale del Notariato:
   a  indicare  in  modo  preciso  e obiettivo i dati e le condizioni
generali   richiesti  per  l'ottenimento  da  parte  della  Cassa  di
contributi,  assegni  e provvidenze economiche in genere (ad esempio,
disagio  economico,  stato  di  bisogno, frequenza allo studio) e per
fare percepire alla stessa le quote di onorario ad essa spettanti;
   a ricercare preventivamente con la Cassa soluzioni extragiudiziali
nel caso di contrasti che per loro natura lo consentano.
   Il  notaio,  al  quale  sia  contestato  un eventuale sinistro per
attivita'  professionale,  e' tenuto ad adoperarsi per una corretta e
sollecita  definizione  della  vicenda  e, qualora coperto da polizza
convenzione  stipulata  dal Consiglio Nazionale del Notariato o altri
organismi  istituzionali, e' altresi' tenuto a fornire alla Compagnia
e/o  all'Ufficio  Sinistri  del  Consiglio  Nazionale  del  Notariato
fattiva   collaborazione,   con   invio  di  esaurienti  e  veritiere
relazioni,  documenti  e  quanto  altro  possa occorrere evadendo con
puntualita'  ogni  richiesta  inoltrata  dagli  uffici  preposti alla
valutazione del sinistro.
   § 4 - Rapporti con praticanti, collaboratori e dipendenti
   28. - Nei rapporti con i praticanti il notaio e' tenuto a prestare
in  modo  disinteressato  il  proprio insegnamento professionale ed a
compiere  quanto  necessario  per  assicurare  ad essi il sostanziale
adempimento  della  pratica notarile, nel modo "effettivo e continuo,
prescritto   dalla  legge;  particolare  cura  egli  deve  porre  per
l'insegnamento  delle  norme  fondamentali  della  professione  e dei
principi di deontologia professionale.
   29. - Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti il notaio e'
tenuto  ad  assicurare  ad  essi  condizioni  di lavoro moralmente ed
economicamente  soddisfacenti,  avendo  cura  della  loro  formazione
professionale.
   In  particolare  il  notaio deve evitare di coinvolgere, se non in
casi   eccezionali,   i   propri  collaboratori  e  dipendenti  quali
procuratori   in   atti   da   lui   ricevuti;  e  di  valersi  della
collaborazione   di  persone  che  esercitano  abusivamente  la  loro
attivita'.
                             Sezione II
                        Dei rapporti esterni
   30.  -  Nei  rapporti  con gli Uffici pubblici, le Istituzioni e i
professionisti  di altre categorie il notaio deve comportarsi secondo
i  principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni e
attribuzioni.
   In  particolare  nei  rapporti  con  gli  Uffici pubblici e con le
Istituzioni il notaio e' tenuto:
   a)  a rispettare le funzioni che le persone preposte sono chiamate
ad  esercitare,  offrendo  se  necessario  la  propria disinteressata
collaborazione  nel  limite della chiara distinzione delle rispettive
competenze  e  attribuzioni;  ed a pretendere nel contempo da essi la
puntuale  esplicazione  dei  loro doveri e il rispetto della funzione
notarile;
   b)  ad  astenersi  dall'utilizzare  in  qualunque  forma,  per  lo
svolgimento   delle  pratiche  dell'ufficio,  la  collaborazione  dei
dipendenti  degli Uffici pubblici e delle Istituzioni; e a non trarre
vantaggio  in alcun modo dai personali rapporti in cui possa trovarsi
con essi. Il Consiglio notarile e' tenuto a svolgere controlli, anche
direttamente  con  i  responsabili  degli  Uffici  pubblici  e  delle
Istituzioni, al fine di garantirne il rigoroso rispetto.
                              TITOLO II
                          DELLA PRESTAZIONE
                       CAPO I - Dell'incarico
                     Sezione I - Dell'astensione
   31. - Indipendentemente da quanto previsto per legge per i casi di
irricevibilita'  degli atti, il notaio deve astenersi dal prestare il
proprio  ministero,  se  non  in via occasionale o per necessita' non
altrimenti  superabile,  quando  dell'atto  siano  parte  societa' di
capitali  o  enti  dei  quali  egli  sia  amministratore, anche senza
rappresentanza,  o  rivesta  la qualita' di sindaco, ovvero sia unico
socio o titolare del pacchetto di maggioranza della societa'.
                             Sezione II
                          Della assunzione
   32.  -  Nell'ambito del generale dovere di imparzialita' il notaio
deve astenersi, nella fase di assunzione dell'incarico professionale,
da  qualsiasi comportamento che possa influire sulla sua designazione
che deve essere rimessa al libero accordo delle parti.
   Per  gli  atti  di  vendita  e  di  mutuo  da  parte  di  soggetti
imprenditori (costruttori, banche, ecc.) il notaio, prima di assumere
l'incarico,  e' tenuto ad informare l'altra parte (consumatore) della
suddetta  regola e del suo diritto di designare il notaio in mancanza
di libero accordo.
   33.   -   I  Consigli  notarili,  nell'ambito  del  loro  generale
potere-dovere  istituzionale,  sono  tenuti  a  porre in essere forme
specifiche  di  vigilanza e di controllo, anche mediante acquisizione
di informazioni dai notai e ispezioni presso pubblici uffici.
   34.  -  In presenza di flussi di prestazioni di rilevante entita',
della concentrazione di designazioni per determinati gruppi di atti o
di  altri  elementi  indicativi  (quali  elenchi  selettivi di notai,
inserimento   di   nominativi  in  moduli  o  formulari  predisposti,
situazioni   di   dominanza)  i  Consigli  notarili  sono  tenuti  ad
individuare,  valutare  e,  se  del caso, perseguire disciplinarmente
comportamenti  illeciti,  attuati  anche mediante pressioni dirette o
indirette, ed eventualmente ad intervenire presso gli enti pubblici e
privati interessati.
   35.  - Nell'ipotesi di rilevanti fenomeni di vasta contrattazione,
riguardanti  il  patrimonio  di  enti  pubblici  o degli enti ad essi
assimilati  (c.d. privatizzazioni o dismissioni), i Consigli notarili
distrettuali - in considerazione del superiore interesse pubblico che
li  caratterizza  e  in  accordo con detti enti - possono organizzare
l'assunzione  e  la  distribuzione  degli  incarichi  fra i notai del
Distretto  che  si  dichiarino disponibili, facendo salva la facolta'
del   singolo  acquirente  di  designare  tempestivamente  un  notaio
diverso.
   Quando  la realizzazione del programma di dismissione, a tutela di
straordinari  interessi  pubblici,  comporti  tempistiche e procedure
rigorose e uniformi, che vengano regolate da convenzioni e protocolli
tra  il Consiglio nazionale e gli enti coinvolti, la designazione dei
notai  e' riservata ai Consigli notarili distrettuali secondo criteri
che essi abbiano elaborato preventivamente.
                     Capo II - Della esecuzione
                              Sezione I
                   Della personalita' e segretezza
   § 1 - Della personalita'
   36.  - L'esecuzione della prestazione del notaio e' caratterizzata
dal  "rapporto  personale"  con  le  parti. La facolta' di valersi di
sostituti   e   ausiliari   non   puo'  pregiudicare  la  complessiva
connotazione  personale che deve rivestire l'esecuzione dell'incarico
professionale.
   37.  - In ogni caso compete al notaio svolgere di persona, in modo
effettivo e sostanziale, tutti i comportamenti necessari:
   per  l'accertamento  della  identita'  personale  delle parti, con
utilizzazione  di  tutti gli elementi idonei e con prudente esame dei
documenti  di  identificazione  in  relazione  al  tipo  e  alla loro
possibilita' di falsificazione;
   per  l'indagine  sulla  volonta'  delle parti, da svolgere in modo
approfondito e completo mediante proposizione di domande e scambio di
informazioni  intese  a  ricercare  anche  i  motivi  e  le possibili
modificazioni della determinazione volitiva come prospettatagli;
   per  la  direzione  della  compilazione  dell'atto  nel  modo piu'
congruente  alla  accertata  volonta' delle parti, con lettura a voce
chiara dello stesso e finale domanda di approvazione.
   § 2 - Della segretezza
   38.  -  Nell'esercizio  della sua attivita' il notaio e' tenuto al
rigoroso rispetto del segreto professionale con riguardo alle persone
che  ricorrono  alla  sua  opera, al contenuto della stessa e a tutto
cio'   di   cui  sia  venuto  a  conoscenza  nella  esecuzione  della
prestazione,  sia per il tempo della stessa che successivamente. Egli
e'  altresi' tenuto a fare quanto necessario e a sorvegliare che tale
prescrizione sia rispettata dai suoi collaboratori e dipendenti.
   39.  - Il ricevimento dell'atto notarile non autorizza il notaio a
renderne nota ai terzi l'esistenza e il contenuto, se non su espressa
richiesta e nei limiti delle risultanze dell'atto e degli adempimenti
ad esso connessi.
                             Sezione II
              Della imparzialita' e degli altri doveri
   40.  -  Il  Notaio,  ove  richiesto,  deve  fornire  alle parti il
preventivo  dei  costi,  spese e compensi della specifica prestazione
richiesta. I preventivi devono essere rilasciati per iscritto.
   41.  - Nella esecuzione della prestazione il notaio deve tenere un
comportamento  imparziale,  mantenendosi in posizione di equidistanza
rispetto   ai  diversi  interessi  delle  parti  e  ricercandone  una
regolamentazione   equilibrata   e  non  equivoca,  che  persegua  la
finalita' della comune sicurezza delle parti stesse.
   42.  -  In  particolare  il  notaio  e'  tenuto a svolgere in modo
adeguato e fattivo le seguenti attivita':
   a)   informare   le   parti   sulle  possibili  conseguenze  della
prestazione  richiesta,  in  tutti gli aspetti della normale indagine
giuridica  demandatagli  e  consigliare  professionalmente le stesse,
anche con la proposizione di impostazioni autonome rispetto alla loro
volonta' e intenzione;
   b)  scegliere  la  forma  giuridica  piu'  adeguata alle decisioni
assunte  dalle  parti,  accertandone  la  legalita'  e  la  reciproca
congruenza, svolgendo le richieste attivita' preparatorie e dirigendo
quindi  la formazione dell'atto nel modo tecnicamente piu' idoneo per
la  stabilita' del rapporto che ne deriva e per la completa efficacia
dell'atto;
   c)  dare  alle  parti  i  chiarimenti richiesti o ritenuti utili a
integrazione  della  lettura  dell'atto,  per  garantire  ad  esse il
riscontro  con  le  decisioni  assunte e la consapevolezza del valore
giuridicamente rilevante dell'atto, con speciale riguardo ad obblighi
e  garanzie  particolari  e  a  clausole  di  esonero o limitative di
responsabilita', nonche' agli adempimenti che possono derivare
   dall'atto,  valendosi  per questo ultimo aspetto anche di separata
documentazione illustrativa.
   d)  prestare  alle  parti  la  propria assistenza con diligenza ed
impegno  professionale,  se  necessario anche dopo il perfezionamento
dell'atto.
   e) adoperarsi per la rettifica di errori, inesattezze od omissioni
nei  propri atti. Qualora quanto sopra sia riconducibile al Notaio la
prestazione deve essere gratuita con assunzione delle spese al Notaio
stesso.  Qualora  l'errore  od  omissione  non siano riconducibili al
Notaio,  egli sara' comunque tenuto ad una fattiva collaborazione per
la stipulazione di atti rettificativi.
   In  tale  ultima circostanza il Notaio potra' praticare condizioni
particolarmente favorevoli nell'applicazione della tariffa notarile.
   43.  -  In  relazione  all'obbligo  per  il  Notaio  di  accettare
incarichi   ed   effettuare   prestazioni  anche  se  di  particolare
scomodita'  e/o di modico interesse economico (quali atti da ricevere
o  stipulare  in  localita'  distanti  o scomodamente accessibili, in
ospedali,  case  di ricovero per anziani, istituti di pena, ecc.), e'
attribuita  ai  Consigli  Notarili  specifica  potesta'  per assumere
iniziative   al   riguardo   (accogliere   richieste   in  tal  senso
dall'utenza,  indicare i colleghi che dovranno soddisfarle attraverso
criteri di competenza per zone e/o di rotazione tra tutti i Notai del
Distretto.
                             Sezione III
                      Dell'affidamento di somme
   44.  -  Il  notaio  che  in relazione o meno agli atti stipulati e
indipendentemente  dall'obbligo  di annotazione nel registro previsto
dall'art.  6  legge  22.1.1934, n. 64, riceve un incarico che importa
l'affidamento di somme di denaro, dovra' svolgere l'incarico ricevuto
con la massima diligenza e trasparenza.
   A  tal  fine  nel  documento  col quale verra' conferito al notaio
l'incarico dovranno essere chiaramente indicati:
   -   il   contenuto,   le   modalita'  e  i  tempi  di  adempimento
dell'incarico;
   -  le somme o i valori affidati (denaro contante, assegno bancario
-  che presenti tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente ed
informate  le parti sulla natura e sull'efficacia di detto titolo - o
circolare  all'ordine  del  notaio o di una delle parti, bonifico sul
conto  corrente  bancario  del notaio, consegna di titoli di credito,
etc.);
   -  le  modalita'  di  impiego  delle  somme  o  valori  nelle more
dell'adempimento dell'incarico (libretto di risparmio, conto corrente
bancario  separato  da  quello  dello  studio o personale del notaio,
dossier  titoli, e comunque in modo tale da assicurare la separazione
contabile dal patrimonio del notaio, etc.);
   la corresponsione di interessi nella misura percepita dal notaio a
seconda delle modalita' di impiego determinate dalle parti;
   - la misura del compenso dovuto al notaio;
   -  l'esatta  individuazione  dei  soggetti  ai quali devono essere
versate  le  somme con la espressa previsione che la consegna di esse
(sia  nel caso di mancato adempimento, sia nel caso in cui l'incarico
consista  proprio nella consegna ad un determinato soggetto quando si
sia  o  non  si sia verificato un determinato evento, sia nel caso in
cui  adempiuto  l'incarico  residui  un  quid  da  consegnare  ad  un
determinato  soggetto)  debba  essere fatta alla presenza di tutte le
parti;  tale  previsione  potra'  essere  omessa  nel  caso in cui la
consegna di una somma sia dovuta inequivocabilmente al verificarsi di
un evento, oggettivamente controllabile.
   45.  -I Consigli notarili dovranno vigilare sulla osservanza delle
disposizioni  di cui sopra avvalendosi dei poteri previsti dal Titolo
I capo IV Sez. I § 2.
                  CAPO III - Degli atti in generale
                              Sezione I
                             Della forma
   46.  - L'"atto pubblico" costituisce la forma primaria e ordinaria
di  "atto notarile", che il notaio deve generalmente utilizzare nella
presunzione  che  ad  esso  le  parti  facciano riferimento quando ne
richiedono  l'intervento,  se non risulti una loro diversa volonta' e
salvo la particolare struttura dell'atto.
   47.  -  L'atto  di  "autenticazione  delle  firme" della scrittura
privata  comporta  in  ogni  caso per il notaio l'obbligo di tenere i
seguenti comportamenti e di osservare le seguenti prescrizioni.
   a) Controllare la legalita' del contenuto della scrittura e la sua
rispondenza  alla volonta' delle parti, anche mediante la sua lettura
alle stesse prima delle sottoscrizioni.
   b)  Per gli atti soggetti a pubblicita' immobiliare o commerciale,
accertarsi della volonta' delle parti di restituzione della scrittura
autenticata, facendone menzione nell'autentica.
   c)  Indicare  nell'autentica  e nel repertorio il luogo del Comune
nel quale l'atto e' autenticato.
                             Sezione II
                            Del contenuto
   48.  -  Per  soddisfare  le esigenze di chiarezza e di completezza
proprie  dell'atto  notarile  il  notaio  deve  curare  che dal testo
dell'atto normalmente risultino:
   a)  la  completa  qualificazione  giuridica della fattispecie, con
indicazione  dei  piu'  rilevanti effetti che ne derivano per diretta
volonta'  delle  parti o in forza di legge o quale espressione di usi
Contrattuali (ad es.: clausole di garanzia, responsabilita);
   b)  le  indicazioni necessarie per l'inquadramento dell'atto nella
vicenda   giuridico-temporale   su  cui  opera  (ad  es.:  titoli  di
provenienza e atti direttamente connessi; formalita' pregiudizievoli;
servitu'; vincoli di disponibilita);
   c)  gli  elementi  utili  per individuare con esattezza i beni e i
diritti  in  oggetto,  in  modo  da offrirne la chiara e non equivoca
percezione, anche con allegazione che si richiede piu' frequente - di
documenti   grafici   (ad  es.:  confini  non  generici;  riferimenti
catastali  per frazionamenti, dichiarazioni e variazioni; allegazione
di planimetrie);
   d)  le indicazioni relative alla natura degli atti e documenti che
si  rende  necessario richiamare, precisando gli estremi per una loro
diretta conoscenza.
                 Capo IV - Di alcune specie di atti
                              Sezione I
                Degli atti relativi agli autoveicoli
   49.  -  Nel ricevimento degli atti relativi agli autoveicoli, e in
genere  soggetti  a pubblicita' mobiliare o ad essi connessi, e nello
svolgimento   della   attivita'   professionale   nel  settore  degli
autoveicoli,  il  notaio  deve  tenere  i  seguenti  comportamenti  e
attenersi alle seguenti prescrizioni.
   § 1 - Del ricevimento degli atti
   50.  - a) Controllare i presupposti di diritto dell'atto richiesto
e   la  legittimazione  dei  soggetti  interessati  direttamente  dai
documenti  originali  relativi  all'autoveicolo  e  all'intestatario,
verificando  per  il  soggetto titolare che siano rispettate le norme
sul  diritto di famiglia e, salvo casi eccezionali, che sia applicato
il principio della continuita' delle trascrizioni.
   b) Utilizzare tutti gli elementi idonei per accertare la identita'
personale   delle   parti,   anche  con  ricorso  all'intervento  dei
fidefacienti;   e,  nei  casi  in  cui  l'accertamento  sia  soltanto
documentale,   compiere   un   prudente   esame   dei   documenti  di
identificazione  in  relazione  al tipo, alle modalita' di rilascio e
alla possibilita' di falsificazione.
   c)  Informare  personalmente  le  parti  sulla rilevanza giuridica
dell'atto  richiesto  e  sugli adempimenti di pubblicita' conseguenti
nonche',  nel  caso  in  cui  ricorra,  sul  particolare regime della
procura  alla  vendita;  in  presenza  di  iscrizioni  o  di  vincoli
sull'autoveicolo  o qualora non sia rispettabile la continuita' delle
trascrizioni   farne   specifico  avvertimento  all'intestatario,  da
documentare  mediante  la sua sottoscrizione dell'atto o con separata
dichiarazione scritta.
   d)  Indicare nell'atto di autenticazione e nel repertorio il luogo
del Comune nel quale l'atto e' ricevuto.
   § 2 - Dell'esercizio della attivita' professionale
   51. - Salvo il caso previsto all'articolo 54, e' vietato al notaio
l'esercizio  della  attivita'  professionale presso sedi operative di
agenzie o di intermediari di pratiche automobilistiche, o comunque il
diretto  collegamento  con  essi  mediante  raccolta  e inoltro delle
scritture presso il proprio studio.
   52.  - E' vietata al notaio ogni forma sia pur minima di riduzione
delle competenze dovutegli rispetto alla tariffa vigente.
   53.  -  Il  notaio  e'  tenuto a comunicare al Consiglio notarile,
secondo  le  indicazioni  da  esso  impartite  anche con carattere di
periodicita',   le   modalita'   con  cui  esercita  l'attivita'  non
occasionale,  sia  nella  sede  che fuori dalla sede e ogni mutamento
successivo;   nonche'  ad  esibire  o  trasmettere  al  Consiglio,  a
richiesta,  copia  del  repertorio  e  di  atti e documenti, anche di
natura fiscale, relativi ad attivita' svolte nel settore.
   54.  - I Consigli notarili sono tenuti a promuovere nel territorio
del  Distretto  forme  organizzate  e direttamente controllate per il
ricevimento  degli  atti,  anche  mediante  la costituzione di Uffici
unici  o  di  associazioni  nel  Distretto, al fine di garantire, per
orario di assistenza e luogo di ricevimento, un efficiente servizio;
   con  facolta'  - ove ne ravvisino la opportunita' - di organizzare
l'attivita' anche in deroga al divieto di cui all'art. 51.
                             Sezione II
                          Delle vidimazioni
   55.  -  La  vidimazione dei libri e delle scritture contabili deve
essere    eseguita    con    tempestivita',    contestualmente   alla
presentazione,  ove  possibile,  e in ogni caso con sollecita messa a
disposizione per il loro ritiro.
   Nella   esecuzione   delle  vidimazioni  annuali  il  notaio  deve
controllare  che  i  libri  siano  inizialmente bollati e numerati ai
sensi  di  legge al nome del soggetto che li ha posti in uso e che le
registrazioni  e  le  scritturazioni  siano continue e senza spazi in
bianco.
   56. - Negli "atti di vidimazione annuale" devono essere indicati i
dati   necessari   alla   diretta  e  completa  individuazione  della
vidimazione,  tra  i quali la pagina nella quale essa e' eseguita; di
questi dati deve essere fatta annotazione nel repertorio.
                             Sezione III
           Delle attivita' previste dalla legge n.302/1998
   57.  -  I  Consigli  notarili  distrettuali sono tenuti a porre in
essere  forme specifiche di vigilanza e controllo sulla osservanza da
parte  dei  colleghi  dei  doveri  deontologici  nelle  attivita'  da
compiersi  con  riferimento  alla  legge  302/1998,  con  particolare
attenzione agli aspetti previsti:
   - al paragrafo sulla illecita concorrenza;
   - al paragrafo sulla pubblicita';
   -  ai  paragrafi  relativi  ai  rapporti  con  i colleghi e con il
Consiglio  notarile e ai rapporti con uffici, Istituzioni e categorie
professionali;
   -   ai   paragrafi   sulla   assunzione  e/o  astensione  relativa
all'incarico;
   -  ai  paragrafi  inerenti  la  personalita',  la  segretezza e la
imparzialita' nella esecuzione della prestazione;
   -  al  paragrafo  che  impone  la  completezza  e la esattezza del
documento di provenienza notarile.
   Il  Consiglio  notarile  distrettuale  dovra'  inoltre attivare la
massima   vigilanza   sulla  attenzione,  diligenza  e  prontezza  di
esecuzione  che  il  notaio  dovra'  adottare nell'assolvimento degli
incarichi  e,  stante la deroga di cui al secondo comma dell'articolo
28   della   legge   professionale,  su  ogni  possibile  ipotesi  di
incompatibilita'  o di conflittualita' che potesse manifestarsi nella
esplicazione delle attivita' delegate.
   58.  -  I  Consigli  distrettuali  adotteranno  le  piu' opportune
iniziative  per organizzare modalita' di attuazione del lavoro idonee
a garantire la migliore esplicazione di tutte le formalita' esecutive
di cui agli articoli 576 e seguenti del c.p.c..
   I  Consigli  distrettuali, inoltre, facendo proprie le ragioni e i
fini  della  nuova  normativa,  assumeranno  ogni iniziativa idonea a
promuovere  la  piu'  ampia disponibilita' dei notai del distretto ad
essere  inclusi  negli elenchi di cui agli articoli 169 ter e 179 ter
del c.p.c..
   59.  -  Nella  esecuzione  degli  incarichi  affidatigli il notaio
usera'  la  diligenza  dovuta  e  che,  nei suoi contenuti minimi, e'
dettata nelle vigenti regole deontologiche.
   60.  -  In  relazione ai fini pubblicistici della normativa e alla
particolare   incidenza  della  propria  attivita'  su  interessi  di
soggetti  aventi con lui rapporti solo indiretti, il notaio adempira'
ai  suoi  compiti  nei  tempi  strettamente  necessari e a tal fine i
Consigli notarili distrettuali esplicheranno particolare vigilanza.
   61.  -  Qualora il notaio ritenga che tali tempi possano risultare
dilatati  a  causa  di altre sue attivita' o a causa del numero degli
incarichi  ricevuti,  lo stesso e' tenuto ad astenersi dall'assumerli
motivando in modo non generico tale comportamento.