(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

REGOLA   TECNICA   DI   PREVENZIONE  INCENDI  PER  L'INSTALLAZIONE  E
L'ESERCIZIO  DEI DEPOSITI DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO CON CAPACITA'
                 COMPLESSIVA NON SUPERIORE A 13 M3.

                              Titolo I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali.
    1.  Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si
rimanda  a quanto stabilito con decreto ministeriale 30 novembre 1983
(Gazzetta  Ufficiale  n.  339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini
della presente regola tecnica, si definisce:
      capacita'  di  un  serbatoio:  volume  geometrico  interno  del
serbatoio;
      punti  di  riempimento:  attacchi,  posti sul serbatoio fisso o
collegati  a  questo  mediante  apposite  tubazioni,  a  cui  vengono
connesse  le estremita' delle manichette flessibili in dotazione alle
autocisterne per l'operazione di riempimento dei serbatoi fissi;
      serbatoio   fisso:   recipiente   a   pressione   destinato  al
contenimento  di  gas  di petrolio liquefatto, stabilmente installato
sul terreno e stabilmente collegato ad impianto di distribuzione;
      serbatoio  ricondizionato:  serbatoio  fisso  che  a seguito di
opportuni  interventi  di  riparazione  e/o  modifica e' destinato ad
essere reimpiegato secondo la tipologia di installazione originaria o
con tipologia diversa;
      linee  elettriche  ad  alta  tensione:  si  considerano ad alta
tensione  le  linee  elettriche che superano i seguenti limiti: 400 V
efficaci per corrente alternata, 600 V per corrente continua.
2. Riferimenti normativi.
    1.  Ai  fini  dell'applicazione  della presente regola tecnica si
riporta una elencazione indicativa e non esaustiva, di norme tecniche
attinenti  il settore dei depositi fissi di G.P.L. con capacita' fino
a 13 m3.
    EN  12542  -  Progetto  e  costruzione  di serbatoi cilindrici in
acciaio  per  G.P.L.  di  capacita'  geometrica  fino  a  13  m3  per
installazione fuori terra.
    pr  EN  14075  - Progetto e costruzione di serbatoi cilindrici in
acciaio  per  G.P.L.  di  capacita'  geometrica  fino  a  13  m3  per
installazione interrata.
    pr  EN 14570 - Equipaggiamento di serbatoi per G.P.L. fuori terra
ed interrati fino a 13 m3.
    EN  12817 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a
13 m3, fuori terra.
    EN  12818 - Ispezione e riqualifica di serbatoi per G.P.L. fino a
13 m3, interrati.
3. Capacita' del deposito.
    1.  La  capacita'  complessiva massima del deposito e' fissata in
13 m3  e  puo'  essere  ottenuta con uno o piu' serbatoi di capacita'
singola compresa tra 0,15 e 13 m3.
    2.  Ai  fini della determinazione della capacita' complessiva del
deposito  di  cui  al  precedente  comma  1,  due o piu' serbatoi, al
servizio  della  stessa  utenza,  sono  considerati depositi distinti
quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
      a) la  distanza  tra  il perimetro dei serbatoi piu' vicini dei
singoli  depositi  sia  non  inferiore  a 15 m, riducibili alla meta'
mediante  interramento  dei  serbatoi  oppure  interposizione di muro
secondo quanto previsto al successivo punto 7, comma 2;
      b) ciascun deposito non abbia in comune con gli altri depositi:
        il punto di riempimento;
        eventuali  vaporizzatori  e  riduttori  di pressione di primo
stadio.

                              Titolo II
                            INSTALLAZIONE

4. Generalita'.
    1.  I  serbatoi,  sia  interrati  che  fuori terra, devono essere
installati   esclusivamente  su  aree  a  cielo  libero.  E'  vietata
l'installazione  su  terrazze  e  comunque su aree sovrastanti luoghi
chiusi.
    2.  L'installazione  in  cortili puo' essere ammessa a condizione
che:
      a) i serbatoi siano di tipo interrato;
      b) il cortile abbia superficie non inferiore a 1.000 m2 e abbia
almeno  un quarto del perimetro libero da edifici; per i restanti tre
quarti  di  detto  perimetro  non  sono  ammessi edifici destinati ad
affollamento  di persone o a civile abitazione con altezza antincendi
superiore a 12 m;
      c) l'accesso abbia larghezza ed altezza non inferiori a 4 m.
    3. L'installazione di serbatoi su terreno in pendenza e' ammessa.
In  tal  caso  le  distanze  di  sicurezza  devono essere misurate in
proiezione  orizzontale.  Quando  la pendenza del terreno e' maggiore
del  5%,  non  si  applicano le riduzioni delle distanze di sicurezza
previste  al  successivo  punto  7,  comma 2. Le piazzole di posa dei
serbatoi  devono  risultare  in  piano  e  di superficie adeguata per
consentire  che  il  bordo esterno delle stesse disti non meno di 1 m
dal perimetro dei serbatoi.
    4. L'installazione di serbatoi in rampe carrabili non e' ammessa.
5. Tipologie di installazione.
    1.  I  serbatoi,  a  seconda  delle  caratteristiche costruttive,
possono essere installati fuori terra o interrati. In entrambi i casi
essi  devono  essere  ancorati e/o zavorrati, per evitare spostamenti
durante  il  riempimento  e  l'esercizio e per resistere ad eventuali
spinte  idrostatiche. Quando i serbatoi sono installati a meno di 3 m
da  aree  transitabili  da veicoli, deve essere realizzata una idonea
difesa  fissa  atta  ad  impedire  urti accidentali contro i serbatoi
fuori  terra  o  il  transito  di  veicoli  sull'area  di interro dei
serbatoi.  Questa protezione deve essere posta a distanza di almeno 1
m  dal  perimetro  in  pianta  del  serbatoio. Nel caso la difesa sia
costituita  semplicemente  da  un  cordolo, anche discontinuo, questo
deve  avere  altezza  minima di 0,2 m e distanza minima dal serbatoio
non inferiore a 1,5 m.
5.1 Serbatoi fuori terra.
    1.   I   serbatoi   da  installarsi  fuori  terra  devono  essere
specificamente  previsti  per  tale  tipo  di  impiego. Gli accessori
devono essere accessibili da parte dell'operatore.
5.2 Serbatoi interrati.
    1.  I serbatoi destinati all'interro devono essere specificamente
previsti  per  questo  tipo  di impiego. I serbatoi ricondizionati da
destinare all'interro, non ricompresi nel campo di applicazione della
direttiva  97/23/CE,  devono  essere  installati  in conformita' alle
tipologie  di interro previste dalle norme che regolano i serbatoi di
G.P.L. con capacita' fino a 13 m3.
    2. Di norma tutti gli accessori e i dispositivi di sicurezza sono
raggruppati  all'interno  di un pozzetto stagno, protetto da apposito
coperchio,  chiudibile  a  chiave  e  realizzato  in  modo da evitare
infiltrazioni  di  acqua  nel  pozzetto  medesimo.  Il pozzetto ed il
coperchio,  se  metallici,  devono avere continuita' elettrica con il
serbatoio stesso. Il pozzetto deve essere dotato di un idoneo sistema
di  sfiato  per  l'eventuale  fuoriuscita  di  gas dai dispositivi di
sicurezza o dagli accessori.
    3.  L'attacco  per  la  pinza  di collegamento equipotenziale del
serbatoio  con  l'autocisterna  deve essere collocato all'esterno del
pozzetto e deve essere facilmente accessibile.

                             Titolo III
        ELEMENTI PERICOLOSI E RELATIVE DISTANZE DI SICUREZZA

6. Elementi pericolosi del deposito.
    1.  Sono  considerati  elementi  pericolosi del deposito, ai fini
della  determinazione  delle  distanze di sicurezza, il serbatoio, il
punto  di  riempimento,  il gruppo multivalvole e tutti gli organi di
intercettazione  e  controllo, con pressione di esercizio superiore a
1,5 bar.
    2.  Rispetto agli elementi pericolosi del deposito, devono essere
osservate  le distanze di sicurezza indicate al punto 7 e le distanze
di protezione indicate al punto 8.
7. Distanze di sicurezza.
    1.  Rispetto  agli  elementi  pericolosi del deposito indicati al
punto 6,  devono  essere  osservate  le  seguenti  distanze minime di
sicurezza:
      a) fabbricati,  aperture  di  fogna, cunicoli chiusi, eventuali
fonti  di  accensione, aperture poste al piano di posa dei serbatoi e
comunicanti  con  locali  ubicati  al di sotto del piano di campagna,
depositi  di  materiali  combustibili e/o infiammabili non ricompresi
tra  le  attivita'  soggette  ai  controlli di prevenzione incendi ai
sensi  del  decreto ministeriale 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale
n. 98 del 9 aprile 1982):
        5 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;
        7,5 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;
        15 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;
      b) fabbricati  e/o  locali  destinati anche in parte a esercizi
pubblici,  a  collettivita', a luoghi di riunione, di trattenimento o
di  pubblico  spettacolo,  depositi  di  materiali  combustibili  e/o
infiammabili   costituenti   attivita'   soggette   ai  controlli  di
prevenzione  incendi  ai  sensi  del decreto ministeriale 16 febbraio
1982:
        10 m, per depositi di capacita' fino a 3 m3;
        15 m, per depositi di capacita' oltre 3 m3 fino a 5 m3;
        22 m, per depositi oltre 5 m3 fino a 13 m3;
      c) linee  ferroviarie  e  tranviarie: 15 m, fatta salva in ogni
caso l'applicazione di specifiche disposizioni emanate in proposito;
      d) proiezione  verticale  di linee elettriche ad alta tensione:
15 m;
      e) serbatoi fissi di G.P.L. a servizio di altre proprieta':
        1)  almeno 6 m reciproci, qualora nel raggio di 15 m misurato
dal  perimetro  dei  serbatoi  che  si intendono installare, esistano
depositi  la cui capacita' complessiva, sommata a quella del deposito
che si intende installare, risulti non superiore a 5 m3;
        2)  almeno  15  m qualora la capacita' complessiva di tutti i
depositi  esistenti e da installare, ottenuta con le verifiche di cui
al precedente paragrafo 1), risulti superiore a 5 m3.
    2. Le distanze di sicurezza di cui al precedente comma 1, lettere
a), c) e d), possono essere ridotte fino alla meta' secondo quanto di
seguito indicato:
      distanze di cui alle lettere a) e c), mediante interramento dei
serbatoi  oppure,  in  alternativa,  interposizione  di  muri fra gli
elementi pericolosi del deposito e gli elementi da proteggere in modo
che  il  percorso  orizzontale di un eventuale rilascio di gas, abbia
uno  sviluppo  non  minore della distanza di sicurezza. I muri devono
elevarsi  di  almeno  0,5 m oltre il piu' alto elemento pericoloso da
schermare;
      distanze  di  cui  alla  lettera  d),  esclusivamente  mediante
interramento dei serbatoi.
    3.   La  distanza  orizzontale  fra  due  serbatoi  dello  stesso
deposito,  sia  fuori terra che interrati, deve essere almeno pari al
diametro del maggiore dei serbatoi, con un minimo di 0,8 m.
    4.  Tra  il  perimetro  dell'autocisterna  ed  il  perimetro  del
serbatoio o dei serbatoi deve essere mantenuta una distanza minima di
3 m.
    5.   Tra  il  perimetro  dell'autocisterna  ed  il  perimetro  di
fabbricati deve essere mantenuta una distanza minima di 5 m.
8. Distanze di protezione.
    1. Rispetto agli elementi pericolosi del deposito di cui al punto
6, devono essere osservate le seguenti distanze minime di protezione:
      per depositi di capacita' fino a 5 m3: 3 m;
      per depositi di capacita' oltre 5 m3 fino a 13 m3: 6 m.
    2.  Le  suddette  distanze possono essere ridotte fino alla meta'
secondo   quanto   previsto   al   punto  7,  comma  2.  In  caso  di
interposizione  di muro, quest'ultimo puo' coincidere con il muro del
confine di proprieta'.
9. Recinzione.
    1. Gli elementi pericolosi del deposito devono essere disposti in
apposita  zona delimitata da recinzione in rete metallica alta almeno
1,8  m  e  dotata  di  porta apribile verso l'esterno, chiudibile con
serratura  o lucchetto; parte della recinzione puo' coincidere con la
recinzione del terreno ove si svolge l'attivita' servita dal deposito
di  G.P.L. anche se in muratura, purche' la zona di installazione del
deposito  stesso risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze
di  cui  al  punto 8.  Tra  gli elementi pericolosi del deposito e la
recinzione deve essere osservata una distanza minima di 1 m.
    2.  Nel  caso  di  depositi  collocati  in  complessi industriali
produttivi,  provvisti  di  recinzione  propria, la recinzione non e'
necessaria  a  condizione  che  i  serbatoi  siano dotati di apposito
coperchio   racchiudente   il   gruppo   multivalvola,  l'attacco  di
riempimento,  il  manometro  ed  il  dispositivo per il controllo del
massimo livello liquido. Il coperchio deve essere dotato di serratura
o lucchetto.
    3.  Per  i depositi a servizio di complessi residenziali, al piu'
quadrifamiliari,  la  recinzione non e' necessaria a condizione che i
serbatoi  siano  installati su proprieta' privata, non accessibile ad
estranei  e  dotata di recinzione propria. In tal caso l'ingombro dei
serbatoi  interrati deve essere segnalato mediante appositi picchetti
mentre  i  serbatoi  fuori  terra  devono  essere  dotati di apposito
coperchio, provvisto di serratura o lucchetto, racchiudente il gruppo
multivalvola,   l'attacco   di   riempimento,   il  manometro  ed  il
dispositivo per il controllo del massimo livello liquido.
    4.  Nei  casi in cui non sia possibile installare sui serbatoi il
punto  di riempimento, questo puo' essere situato in altra posizione,
priva  di recinzione, nel rispetto delle distanze di cui ai punti 7 e
8.
10. Altre misure di sicurezza.
    1.  I  serbatoi  fuori terra devono essere contornati da un'area,
avente  ampiezza  non minore di 5 m, completamente sgombra e priva di
vegetazione  che  possa  costituire  pericolo  di  incendio. Ove tale
distanza  non  possa essere rispettata, la base della rete metallica,
di  cui  al  punto 9, comma 1, dovra' essere costituita da un muretto
alto almeno 0,5 m.
    2.  Per  i serbatoi interrati e' vietata la presenza di alberi ad
alto  fusto  per  un  raggio di 5 m dal contorno del serbatoio, fatto
salvo  il caso in cui le modalita' di interro del serbatoio prevedano
un'idonea protezione in tal senso.
    3.  All'interno  dei  depositi non devono essere tenuti materiali
estranei di alcun genere.
    4.  Appositi  cartelli  fissi  ben  visibili  devono segnalare il
divieto di avvicinamento al deposito da parte di estranei e quello di
fumare  ed  usare  fiamme  libere.  La  segnaletica di sicurezza deve
rispettare le prescrizioni del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
493 (Supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre
1996).
    5.   Apposito   cartello   fisso   deve   indicare  le  norme  di
comportamento  e  i  recapiti  telefonici  dei Vigili del fuoco e del
tecnico  della  ditta  distributrice del gas da contattare in caso di
emergenza.

                              Titolo IV
           SERBATOI, ACCESSORI, VAPORIZZATORI E TUBAZIONI

11. Accessori.
    1.  Ciascun  serbatoio,  oltre  agli  accessori prescritti per le
attrezzature  a pressione, deve essere dotato dei seguenti accessori,
indispensabili per il normale servizio cui e' destinato:
      a) sottovalvola  che  consenta  di  sostituire  la  valvola  di
sicurezza  o  limitatrice  di  sovrappressione  senza  richiedere  lo
svuotamento del serbatoio;
      b) organi  per  la  rimozione  della  fase  liquida  in caso di
dismissione,   manutenzione  o  emergenza;  questi  dispositivi  sono
richiesti se non gia' previsti per esigenze operative;
      c)attacco  per  la  pinza  di  collegamento  equipotenziale con
l'autocisterna durante il riempimento.
    2.  Gli  accessori in dotazione al serbatoio possono anche essere
raggruppati  in  modo  da  formare  uno o piu' gruppi che assolvano a
diverse funzioni.
12. Vaporizzatori, scambiatori termici e regolatori di pressione.
    1.  I  vaporizzatori possono essere installati in prossimita' dei
serbatoi.
    2.  Gli scambiatori termici possono essere installati all'interno
dei serbatoi.
    3.  I  vaporizzatori  e  gli  scambiatori  termici possono essere
alimentati  con  energia  elettrica  o  con  fluido caldo prodotto da
generatore.  Se  alimentati  con  energia elettrica, devono essere in
esecuzione  a  sicurezza  adeguata  alla  zona  di  installazione; se
alimentati con fluido caldo prodotto da generatore, quest'ultimo deve
essere posto alla distanza di sicurezza prevista al punto 7.
    4.  Per l'alimentazione del G.P.L. agli impianti di utilizzazione
e'  necessario  disporre  a  valle dei serbatoi e/o dei vaporizzatori
apparecchi  di regolazione della pressione. Questi dispositivi devono
ridurre  e  regolare  la  pressione del G.P.L. ai valori di utilizzo,
secondo  quanto  specificato  dalla  normativa che fissa i criteri di
costruzione dei regolatori e degli impianti di distribuzione.
13. Tubazioni per G.P.L. in fase liquida.
    1.   Le   tubazioni   devono   essere  realizzate  con  materiali
compatibili  con  il G.P.L.; esse possono essere installate sia fuori
terra, sia interrate, sia in cunicolo.
    2.  Le  tubazioni  fuori terra devono essere disposte su appositi
sostegni,   devono  essere  ancorate  e  devono  essere  protette  da
eventuali urti, anche con cordoli o altri sistemi adeguati.
    3.  I  tratti  di  tubazioni  interrati devono essere protetti da
incamiciatura  che  garantisca una perfetta tenuta e sia provvista di
sfiato  costituito  da tubo alto almeno 2,5 m sul piano di calpestio,
con parte terminale tagliafiamma.
    4.  Le giunzioni delle linee interrate, se realizzate con flange,
devono   essere   alloggiate   in   pozzetti  aventi  caratteristiche
costruttive analoghe a quelle previste per i cunicoli.
    5. I cunicoli destinati a contenere tubazioni rigide di adduzione
G.P.L. in fase liquida devono essere:
      a) internamente  rivestiti con malta cementizia o con materiali
che ne assicurino una equivalente impermeabilita';
      b) riempiti con sabbia;
      c) muniti  di  copertura  resistente  alle  sollecitazioni  del
traffico sovrastante;
      d) ispezionabili  in  corrispondenza  di  eventuali  valvole  o
accoppiamenti flangiati.
14. Tubazioni flessibili per il riempimento.
  Le   tubazioni   flessibili,   in  dotazione  all'autocisterna,  da
utilizzarsi per il riempimento devono:
      a) essere  munite  di  raccordi  rapidi realizzati in materiali
antiscintilla;
      b) essere  corredate  alle due estremita' di valvole di eccesso
di flusso o di ritegno orientate in maniera tale da intercettare, nel
caso di rottura, fuoriuscite di gas sia dal lato autocisterna sia dal
lato serbatoio;
      c) avere  l'estremita'  di  attacco  al  serbatoio munita di un
organo  di  intercettazione  manuale, a chiusura rapida, provvisto di
raccordo  di  bloccaggio  utilizzabile  in caso di inceppamento della
valvola di riempimento posta sul serbatoio.

                              Titolo V
               MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE INCENDI

15. Estintori.
    1.  In prossimita' del serbatoio, devono essere tenuti almeno due
estintori portatili che, per depositi fino a 5 m3 devono avere carica
minima  pari a 6 kg e capacita' estinguente non inferiore a 13A 89B-C
mentre per depositi oltre 5 m3 devono avere carica minima pari a 9 kg
e capacita' estinguente non inferiore a 21A 113B-C.
16. Naspi.
  1.  I  depositi  fuori  terra  di capacita' superiore a 5 m3 devono
essere  protetti con almeno un naspo DN 25, realizzato in conformita'
alle  norme  UNI  vigenti  ed  alimentato  da  acquedotto o da idonea
riserva  idrica,  in  grado  di  garantire  le  seguenti  prestazioni
idrauliche:
      portata non minore di 60 l/min;
      pressione residua almeno 2 bar;
      autonomia almeno 30 minuti primi.

                              Titolo VI
                         NORME DI ESERCIZIO

17. Requisiti del personale.
    1.  Il  personale  addetto  al riempimento deve essere di provata
capacita'  e  possedere  le  cognizioni necessarie per una corretta e
sicura  esecuzione di tutte le operazioni connesse con il riempimento
dei  serbatoi. A tal fine il suddetto personale deve aver frequentato
uno  specifico  corso di addestramento. L'organizzazione del corso e'
affidata  ad  organismo  all'uopo  qualificato che deve sottoporre il
relativo  programma alla preventiva approvazione del Dipartimento dei
Vigili  del  fuoco,  del  soccorso pubblico e della difesa civile del
Ministero  dell'interno.  Al  termine di ciascun corso, che comprende
una   parte   teorica  e  una  parte  pratica,  viene  rilasciato  ai
partecipanti un attestato di proficua frequenza.
    2.  Le operazioni di riempimento sono effettuate sotto la diretta
responsabilita' del personale addetto.
18. Operazioni di riempimento.
    1.  La  posizione  dell'area  di  sosta  dell'autocisterna  ed il
percorso  delle  tubazioni  di collegamento con i serbatoi non devono
costituire  pericolo  per  il  normale  transito  delle persone e dei
veicoli. L'area di sosta dell'autocisterna ed il serbatoio del G.P.L.
non devono necessariamente essere mutuamente a vista.
    2. Le operazioni di riempimento devono:
      essere   effettuate   con  tubazioni  flessibili  in  dotazione
all'autocisterna,  senza  ricorrere a raccordi di passaggio di cui e'
fatto divieto assoluto;
      essere  effettuate  all'aperto  e  in  modo  che  non  si abbia
dispersione  di prodotto nell'atmosfera, salvo quella dell'indicatore
di  massimo  riempimento. La tubazione flessibile deve essere distesa
in zone ventilate e chiuse al traffico.
    3.  Il  personale  addetto  al rifornimento, prima di iniziare le
operazioni, deve:
      assicurarsi  della quantita' di prodotto che il serbatoio fisso
puo' ricevere;
      verificare  l'efficienza  delle  apparecchiature  a corredo del
serbatoio e l'assenza di perdite;
      effettuare  il  collegamento  equipotenziale tra autocisterna e
punto di riempimento;
      porre  vicino  al  serbatoio,  a portata di mano, il sistema di
comando  di  chiusura  a  distanza delle valvole dell'autocisterna in
modo da poter intervenire prontamente in caso di necessita';
      verificare la tenuta degli accoppiamenti effettuati;
      verificare  la  presenza  della  segnalazione al suolo nei casi
previsti e il rispetto dei divieti al contorno del serbatoio;
      verificare l'assenza di dissesti statici.
    4.  Di  norma  il  grado  di riempimento deve essere non maggiore
dell'80%  per  i  serbatoi  fuori  terra  e  dell'85%  per i serbatoi
interrati. In ogni caso il massimo grado di riempimento consentito e'
calcolato  secondo  le  formule  contenute  nelle  norme  europee  di
riferimento.
    5.   E'  fatto  divieto  di  rifornire  serbatoi  che  non  siano
rispondenti alle caratteristiche costruttive di cui al punto 5.
    6.  E'  fatto  divieto  di  rifornire contemporaneamente serbatoi
dello stesso deposito con due o piu' autocisterne.
    7.  Sulla  base  delle  indicazioni  fornite  dal costruttore del
serbatoio, la ditta distributrice del gas deve impartire al personale
addetto  al  riempimento  specifiche  istruzioni,  che  prevedano, in
funzione  delle eventuali anomalie riscontrate, anche i provvedimenti
da adottare in ordine al riempimento del serbatoio.
19. Operazioni di svuotamento.
    1.  E' consentito lo svuotamento del serbatoio dal G.P.L. residuo
in  caso  di dismissione, di verifica o di manutenzione del serbatoio
stesso.  L'operazione  deve  essere  effettuata da personale all'uopo
addestrato  e  provvisto  di  apposita  attrezzatura  che puo' essere
costituita  anche  da  un  sistema  di  autocaricamento  in dotazione
all'autocisterna.
20. Obblighi degli utenti.
    1.  Gli utenti sono tenuti ad osservare le limitazioni imposte al
contorno  della zona di installazione del deposito ed a non alterarne
le condizioni di sicurezza ai fini antincendio.