(all. 1 - art. 1)
               Proposta di disciplinare di produzione
       per l'olio a denominazione di origine protetta «Marche»

                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di origine protetta olio extravergine di oliva
«Marche»  DOP  e'  riservata  agli oli extravergini estratti da olive
prodotte  nella  zona  di  cui  all'art.  3  e  che  rispondono  alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti dal presente disciplinare ed
alla normativa vigente.
                               Art. 2.
                     Cultivar - Caratteristiche
    L'olio  extravergine  di  oliva «Marche» DOP deve essere ottenuto
esclusivamente  dalle  seguenti  varieta'  di  olivo  presenti  nelle
aziende   ricadenti   nei  territori  di  cui  all'art.  3,  iscritte
nell'elenco  degli  oliveti  e  tenuto  dall'organismo  di  controllo
designato:
      frantoio  e  biotipi ad esso riconducibili per non meno del 40%
sino ad un massimo del 60%;
      Coroncina,  Mignola,  Piantone  di Mogliano, Leccino fino ad un
massimo del 40%;
      sono ammesse altre varieta' fino ad un massimo del 20%.
    In   ogni   caso   le   percentuali   devono   garantire  che  le
caratteristiche  chimiche ed organolettiche dell'olio extravergine di
oliva «Marche» DOP risultino omogenee, come riportato all'art. 11.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    Limiti  del  territorio per l'olio extravergine di oliva «Marche»
DOP.
                        Provincia di Pesaro.
    La zona di produzione comprende gli intere territori comunali di:
Barchi, Fratte Rosa, San Lorenzo in Campo, Sant'Ippolito.
    Parte del territorio comunale di Pergola, cosi' delimitato: dalla
localita'  Ponte  di  Sterletto,  nel  comune  di  Arcevia, il limite
continua  lungo  il  confine comunale di Pergola fino alla strada per
l'abitato  di  Percozzone, che percorre fino ad incrociare la s.p. 12
Bellisio.  Quest'ultima  viene seguita in direzione Pergola fino alla
s.p.  141  (nel  centro abitato di Pergola), che il limite segue fino
alla  s.s.  424  della  Val  Cesano  per poi continuare sulla s.p. 40
Barbanti  fino  al  limite  comunale  di  Pergola,  che  percorre  in
direzione est.
                        Provincia di Ancona.
    La  zona  di produzione comprende gli interi territori dei comuni
di:    Barbara,    Belvedere   Ostrense,   Camerano,   Castelbellino,
Castelcolonna,  Castelfidardo,  Castelleone  di  Suasa, Castelpianio,
Corinaldo,   Cupramontana,   Filottrano,  Maiolati  Spontini,  Mergo,
Monsano,   Montecarotto,   Monterado,   Monteroberto,  Morro  d'Alba,
Offagna,  Osimo, Ostra, Ostra Vetere, Poggio San Marcello, Polverigi,
Ripe,  Rosora,  San  Marcello,  San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova,
Serra de Conti, Serra San Quirico, Staffolo.
    Parte  dei  territori  comunali  di:  Agugliano, Ancona, Arcevia,
Camerata  Picena,  Chiaravalle,  Fabriano,  Falconara,  Genga,  Jesi,
Loreto,  Monte  San  Vito,  Montemarciano, Numana, Senigallia Sirolo,
che,    ad   est   della   provincia,   restano   cosi'   delimitati:
dall'autostrada  A 14,  in corrispondenza del confine fra le province
di  Pesaro  ed  Ancona,  il  limite prosegue in direzione Sud. Lascia
l'autostrada  in  corrispondenza  di  Borghetto,  sulla strada che si
interna nella valle del f. Misa. prosegue per Case dell'Ospedale fino
all'incrocio  con  la s.p.  12  Corinaldese. Continua su quest'ultima
passando  per Fonte del Giannino fino all'incrocio prima dell'abitato
di  Brugnetto, per proseguire in direzione Bettolelle. Continua lungo
la  s.s.  360  Arceviese  passando  per  le  localita' Vallone, Borgo
Passera e Borgo Nicchia fino ad arrivare nuovamente all'A 14.
    Il  limite segue l'autostrada fino all'intersezione con la s.p. 2
Sirolo/Senigallia,   passando   per   Gabella;   prosegue   per  Case
Sampaolesi,  dove  continua a destra fino ad incrociare la s.p. 20 di
Montemarciano,  che  percorre  fino  al  limite comunale di Monte San
Vito.  Segue  quest'ultimo  fino  ad  incrociare la s.p. 13 di Morro.
Arrivando all'inizio di Borghetto, il limite prosegue a sud fino alla
s.p. 76 della Val d'Esino, che percorre fino all'incrocio con la s.p.
21  e  9  della Barchetta in direzione Colle Pacifico, da cui procede
per  Case  Suardi  fino  alla  s.p. 2 Sirolo/Senigallia, che segue in
direzione  Piane,  dove incrocia la s.s. 76 della Val d'Esino per poi
giungere,  lungo  di  essa,  fino  alla  s.s. 16  Adriatica. Percorre
l'Adriatica    fino   all'intersezione   con la   linea   ferroviaria
Bologna/Pescara.  Segue la linea passando per la stazione ferroviaria
di  Passo  Varano fino ad incrociare la strada di Pietra la Croce. Da
questo  abitato  prosegue lungo la s.p. 1 del Conero, passando per la
frazione  Poggio,  fino  a  Sirolo  e da qui prosegue per il porto di
Numana,  da  cui  continua percorrendo la strada costiera, attraverso
Marcelli  fino  all'incrocio  con  il fiume Musone, che percorre fino
all'intersezione  con l'autostrada A 14. Il limite lungo l'autostrada
giunge fino all'incrocio con la ferrovia Ancora/Pescara nei pressi di
Loreto.  Ad  ovest  della  provincia di Ancona il territorio e' cosi'
delimitato: dal confine tra la provincia di Macerata ed Ancona, segue
il  confine  comunale  di  Fabriano  fino all'incrocio con la s.p. 46
Cerretana, prosegue in direzione di Fabriano, fino alla s.s. 76 della
Vall'Esina.  Continua in direzione est fino ad incrociare la ferrovia
Ancona/Roma. Lungo la suddetta linea arriva nei pressi della stazione
ferroviaria  di  Fabriano,  dove  incrocia  la  s.p. 15 e prosegue in
direzione  di  Genga.  Oltrepassata  Genga  prosegue fino al Ponte di
Sterletto.
                       Provincia di Macerata.
    La  zona  di produzione comprende gli interi territori dei comuni
di:  Apiro,  Appignano, Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo
di   Fiastrone,   Cessapalombo,  Cingoli,  Corridonia,  Loro  Piceno,
Macerata,  Mogliano,  Montecassiano,  Montefano, Petriolo, Poggio San
Vicino, Pollenza, Ripe San Ginesio, San Ginesio, San Severino Marche,
Sant'Angelo  in  Pontano, Serrapetrona, Tolentino, Treia, Urbisaglia;
parte   dei   territori   comunali  di:  Civitanova  Marche,  Gualdo,
Montelupone,  Monte  San  Giusto,  Monte  San  Martino,  Montecosaro,
Morrovalle,  Penna  San  Giovanni,  Porto  Recanati,  Potenza Picena,
Recanati.  Ad  est della provincia di Macerata il territorio e' cosi'
delimitato:  il  limite,  dall'intersezione  dell'autostrada  con  la
ferrovia Ancona-Pescara, prosegue lungo quest'ultima in direzione sud
fino  a  raggiungere il fiume Potenza, subito dopo l'abitato di Porto
Recanati. Segue il fiume fino al ponte della strada per Chiarino, che
percorre  in  direzione  ovest  fino  alla s.s. 571 Helvia Recina, in
prossimita' del ponte sul fiume Potenza. La s.s. 571 viene seguita da
limite  fino  all'intersezione con l'autostrada A 14, che percorre in
direzione     sud    fino    all'incrocio    con    la    s.s.    485
Corridonia/Maceratese.  In  localita' Case Beltrovato gira a sinistra
e,  oltrepassando  la  s.s.  77  Val  di Chienti e Villa San Filippo,
giunge  al  confine con la provincia di Ascoli Piceno. Ad ovest della
provincia  di Macerata il territorio e' cosi' delimitato: dal confine
provinciale  con  Ascoli  Piceno,  in localita' stazione di Monte San
Martino  il  limite segue la s.p. 113 Monte San Martino/San Angelo in
direzione  Penna  San  Giovanni.  Attraversata quest'ultima localita'
continua  sulla s.p. 54 Gualdo/Penna San Giovanni. Da Gualdo prosegue
sulla  s.p.  119  Sarnano/Gualdo  fino  al  punto di intersezione dei
confini comunali di Gualdo con San Ginesio.
                     Provincia di Ascoli Piceno.
    La  zona  di produzione comprende gli interi territori dei comuni
di: Acquaviva, Appignano del Tronto, Belmonte Piceno, Carassi, Castel
di  Lama,  Castignano,  Castorano,  Cossignano,  Falerone, Folignano,
Francavilla  d'Ete, Massa Fermana, Monsampietro Monco, Montalto delle
Marche,  Montappone,  Monte  San  Pietrangeli,  Monte Vidon Combatte,
Monte   Vidon   Corrado,   Montedinove,  Montegiberto,  Montegiorgio,
Monteleone  di  Fermo,  Montelparo, Monterinaldo, Montottone, Offida,
Ortezzano,  Petritoli  Ponzano di Fermo, Ripatransone, Santa Vittoria
in Matenano, Servigliano, Torre San Patrizio, Venarotta.
    Parte   dei  territori  comunali  di:  Altidona,  Ascoli  Piceno,
Campofilone,  Colli  del  Tronto, Cupramarittima, Fermo, Grottammare,
Grottazzolina,  Lapedona,  Magliano di Tenna, Maltignano, Massignano,
Montefiore    dell'Aso,    Montegranaro,   Monsampolo   del   Tronto,
Monteprandone,  Monterubbiano,  Monturano, Moresco, Pedaso, Porto San
Giorgio,  Porto  Sant'Elpidio,  Rapagnano,  San Benedetto del Tronto,
Sant'Elpidio  a  Mare,  Spinetoli, che retano delimitati: dal confine
fra le province di Macerata ed Ascoli Piceno, nei pressi di Villa San
Filippo, il limite percorre la s.p. 150 Piane di Chienti in direzione
est.  Continua  lungo la s.p. 8 Brancadoro fino a Casette d'Ete, dove
svoltando  a  sinistra, continua lungo la s.p. 27 delle Fratte fino a
congiungersi  con l'autostrada A 14. Prosegue lungo l'autostrada A 14
in  direzione  sud  fino  all'intersezione con la s.p. 28 Faleriense,
continua  poi  con  la  s.p. 210 Fermana/Faleniense. In localita' San
Filippo il limite continua' sulla s.p. 61 Montottonese fino alla s.p.
147  Vescio/Pescia,  sulla  s.p. 157 Girola, fino alla s.p. 204 lungo
Tenna  e  quindi lungo la s.p. 11 Capodarco fino all'autostrada A 14,
da  cui prosegue in direzione sud. Dall'intersezione fra l'autostrada
con la s.p. 85 Valdaso - sponda sinistra, il limite si inoltra fino a
Rubbianello,  dove  attraversa  il  fiume Aso e prosegue in direzione
dell'autostrada  lungo la s.s. 433 Valdaso. Dall'autostrada il limite
prosegue  verso  sud fino all'intersezione con la s.s. 4 Salaria, che
segue  in  direzione  ovest  passando  per  l'abitato di Centobuchi e
Piattoni fino all'inizio di Ascoli Piceno. In localita' Villa Rendino
svolta  a  sinistra  in  direzione  del  raccordo autostradale Ascoli
Piceno/Ascoli  mare  - uscita Marino del Tronto. Continua sull'Ascoli
mare in direzione est fino al confine regionale con l'Abruzzo.
    Il limite regionale e' percorso in direzione ovest fino al limite
comunale  di Ascoli Piceno, in corrispondenza del lago di Talvacchia.
Prosegue  lungo  i  imiti  comunali  dei  comuni  di  Ascoli  Piceno,
Venarotta,  Castigare,  Montedinove,  Montelparo,  Santa  Vittoria in
Matenano, fino all'intersezione con la s.s. 210, arrivando al confine
con la provincia di Macerata.
                               Art. 4.
                            O r i g i n e
    L'olio    extravergine    di    oliva   «Marche»   DOP   presenta
caratteristiche  sensoriali  tipiche,  come  testimoniato  dai  tanti
documenti storici esistenti, legate alle condizioni pedo-climatiche e
varietali, che lo rendono nettamente distinguibile da quello prodotto
nelle zone limitrofe.
    La  tracciabilita'  del  prodotto  e'  garantita  da una serie di
adempimenti  a  cui  si  sottoporranno  i  produttori, in particolare
l'organismo  di  controllo  terra'  un  elenco degli agricoltori, dei
frantoiani e degli imbottigliatori.
                               Art. 5.
                       Sistemi di coltivazione
    Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell'olio
prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare.
    Le   particolari  condizioni  climatiche  determinano  la  scarsa
presenza  dei  piu' temibili parassiti dell'olivo quali la Bactrocera
oleae  (mosca  delle  olive)  e  la Prays oleae (tignola dell'olivo),
pertanto  la  difesa  fitosanitaria  deve  essere eseguita secondo la
pratica   della   lotta   guidata   in  modo  da  ridurre  al  minimo
indispensabile gli interventi necessari.
    Le  olive  devono  essere  raccolte  ad uno stadio di maturazione
ottimale,  in  funzione  dell'andamento  stagionale  e  delle diverse
varieta',  per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti
l'alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre.
    La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla
pianta,  a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l'integrita'
del frutto.
    Non  e'  consentito  l'utilizzo  delle olive cadute a terra prima
dell'inizio delle operazioni di raccolta, ne' l'uso di cascolanti.
    La  produzione  unitaria  massima  consentita  e' di 8 t/ha negli
oliveti  specializzati  intensivi,  mentre negli oliveti promiscui la
produzione  media  per  pianta  non puo' essere maggiore di 75 kg. La
resa massima delle olive in olio non deve superare il 21%.
    Le  olive  devono essere sane ed integre e devono essere lavorate
nel  piu'  breve  tempo  possibile  e  comunque entro le 48 ore dalla
raccolta,  compresa l'eventuale sosta in frantoio, che deve essere la
piu' breve possibile.
    Il  trasporto  e  lo stoccaggio devono avvenire esclusivamente in
cassette  o  cassoni  forati  che garantiscano la qualita' originaria
delle olive.
                               Art. 6.
             Modalita' di oleificazione e conservazione
    Le  operazioni di trasformazione delle olive per la produzione di
olio  extravergine  di  oliva  «Marche»  DOP devono essere effettuate
nell'ambito  della  zona  di  produzione  descritte  nell'art.  3 del
presente  disciplinare,  al fine di garantire la rintracciabilita' ed
il controllo.
    Gli  impianti  di molitura devono garantire condizioni di massima
igiene  ed  essere  dotati  di  locali,  o  spazi  adeguati,  per  la
conservazione  temporanea  delle  olive. L'estrazione dell'olio dalle
olive e realizzata esclusivamente con sistemi fisici o meccanici atti
a  garantire  l'ottenimento  di  oli  senza  alcuna alterazione delle
caratteristiche qualitative contenute nella drupa.
    E'  vietato  il  ripasso  e  l'uso  di  enzimi e talco durante la
lavorazione delle olive.
    Nel processo di estrazione, gli oli devono essere ottenuti ad una
temperatura inferiore a 27° C.
    I  tempi  di  gramolazione della pasta devono variare in funzione
delle  caratteristiche tecniche delle gramole, delle diverse varieta'
e  della  maturazione  delle  olive  al  fine  di  ottenere  oli  con
caratteristiche  chimiche, fisiche ed organolettiche come specificato
all'art.  11.  Comunque  questa  fase  non  deve  superare  il  tempo
complessivo di 60 minuti (1 ora).
    Gli   esami   chimico-fisici  ed  organolettici  dovranno  essere
effettuati secondo le metodiche di cui al Regolamento CE n. 2568/91 e
successive modifiche ed integrazioni.
    All'atto   del  confezionamento,  l'olio  extravergine  di  oliva
«Marche» DOP deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
      colore: giallo/verde;
      odore:  di  fruttato,  tendenzialmente verde con intensita' dal
medio al leggero;
      sapore: fruttato di oliva parzialmente invaiata, con sentori di
amaro e piccante;
      punteggio al Panel test: minimo 7;
      acidita': max 0.6 (gr ac. oleico/100 g olio);
      numero di perossidi: max 14 (meq 02/Kg);
      acido oleico: minimo 73%;
      acido linoleico: max 9%;
      K232: max 2.2;
      K270: max 0,15;
      Delta K: max 0,005;
      polifenoli totali: minimo 150 ppm (taratura con ac. Gallico).
    L'olio prodotto deve essere conservato, nella fase di stoccaggio,
esclusivamente in recipienti chiusi di idoneo materiale e mantenuti a
temperatura  massima non superiore ai 15 °C. La temperatura minima di
conservazione  deve  evitare  la  separazione dei diversi costituenti
dell'olio.
                               Art. 7.
                        Legame con l'ambiente
    Il  profondo  attaccamento  al  territorio  e  la caparbieta' del
popolo  marchigiano  ha  protetto  e  tramandato  specie  di olivo di
antiche   origini,  cosi'  come  tecniche  tradizionali  di  accurata
estrazione  e  lavorazione.  L'olio diviene quindi il felice connubio
tra competenze antiche e profonda umanita', la stessa che si tramanda
da secoli.
    La raccolta delle olive e' l'ultima fatica dell'anno, e l'olio la
sua  ricchezza  per  l'inverno.  Cosi'  e' stato e cosi' sara' per la
terra  marchigiana, da sempre in profonda sintonia con la natura e le
sue   tradizioni.   La   coltivazione  dell'olivo  nella  regione  e'
caratterizzata,  oltre  che  dalle  varieta'  presenti,  anche  dalle
peculiari  condizioni  pedo-climatiche.  Il clima marchigiano risulta
essere  influenzato  positivamente  da  diversi  fattori,  tra cui la
latitudine  (compresa  tra il 42° e il 44° parallelo nord), il grande
sviluppo  delle  coste  rispetto  alla  superficie totale, la modesta
batimetria  ed  apertura  verso  il  mare Adriatico, la vicinanza dei
massimi rilievi appenninici alla costa e, infine, il graduale aumento
delle quote allontanandosi dal litorale.
    L'area  interessata  alla  coltivazione  dell'olivo  tralascia il
margine  costiero  ed  i  fondovalle  piu' ampi e non supera di norma
l'altitudine di 450 metri s.l.m.
    La  temperatura  media annua dell'area interessata e' di 13.4 °C,
raggiunge  i  valori  massimi nei mesi di luglio ed agosto, con medie
superiori   ai   22 °C.  Le  escursioni  termiche  medie  giornaliere
di settembre  e  ottobre, periodo nel quale si ha l'accumulo di olio,
dei  costituenti  fenolici  e  composti  aromatici  nell'oliva,  sono
rispettivamente di 10 °C e 8,5 °C.
    Le  precipitazioni,  con  una  media  storica  di  886  mm,  sono
concentrate  nei  mesi  di  settembre-dicembre  e marzo-maggio con un
periodo   estivo   caldo  ed  asciutto.  Le  elevate  temperature  in
corrispondenza  del  periodo  piu'  asciutto  influenzano  l'accumulo
nell'oliva  di alcuni componenti minori che ne esaltano la qualita' e
la tipicita'.
    I terreni, nella fascia interessata dalla coltivazione dell'olivo
sono  caratterizzati  da  un  franco di coltivazione sempre dotato di
buona  profondita'  e  con  caratteristiche granulometriche che vanno
dall'argilloso  al  medio  impasto  tendente  allo  sciolto (calanchi
comuni  a  tutta  la  fascia interna). Tutti questi suoli solitamente
presentano  un medio-alto contenuto di calcare legato alla natura dei
substrati geologici sedimentari.
                               Art. 8.
                       Struttura di controllo
    L'olio   «Marche»   DOP   sara'  controllato  da  una  struttura,
conformemente all'art. 10 del Regolamento CEE 2081/92.
                               Art. 9.
                  Confezionamento ed etichettatura
    Tutte le operazioni riguardanti il prodotto «Marche» DOP compreso
il  confezionamento,  l'imbottigliamento  e  l'etichettatura,  devono
essere  effettuate  nell'ambito  della  zona  di produzione descritte
nell'art.  3  del  presente  Disciplinare,  al  fine  di garantire la
rintracciabilita'  ed  il  controllo  del  prodotto  e per evitare di
alterarne e/o deteriorarne le caratteristiche qualitative.
    L'olio «Marche» DOP deve essere commercializzato in recipienti di
vetro,  porcellana,  terracotta  smaltata  di capacita' non superiore
a tre litri, sigillati e provvisti di etichetta.
    L'etichetta deve riportare la dicitura olio extravergine di oliva
«Marche» DOP che deve figurare con caratteri chiari ed indelebili, in
modo  da  poter  essere  distinto dal complesso delle indicazioni che
compaiono su di essa.
    Il  logo  rappresenta  una  macina  in  pietra di colore nero, la
dicitura Marche e' di colore nero, mentre la scritta Extra Vergine e'
di  colore  verde, il tutto racchiuso in uno sfondo beige. La cornice
e'  di colore verde e la dicitura D.O.P. in caratteri maiuscoli e' di
colore beige.
    Gli indici colorimetrici sono di seguito riportati: Verde Pantone
357C, Beige Pantone 460C, Nero Pantone Process black.
    Riferimenti  Font:  MARCHE  Amigo  Regular (44,50%), EXTRAVERGINE
Amigo Regular (70,19/%), DOP Times Regular (100%).
    E'  consentito  l'uso  di indicazioni che facciano riferimento ad
aziende, nomi, ragioni sociali o marchi privati, consorzi purche' non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il   consumatore.  Tali  indicazioni  potranno  essere  riportate  in
etichetta  con  caratteri  di  altezza e larghezza non superiori alla
meta'  di  quelli utilizzati per indicare la Denominazione di origine
protetta.
    E'  consentita  la  menzione che fa riferimento all'olio ottenuto
con metodo biologico.
    E'  obbligatorio  indicare  in etichetta  l'annata  di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto ed il termine entro il quale e'
consigliato il consumo.

            ----> vedere Logo a pag. 58 della G.U. <----

                              Art. 10.
                 Preparati con olio «Marche» D.O.P.
    I  prodotti per la cui preparazione e' utilizzata la DOP, anche a
seguito  di  processi  di  elaborazione  e di trasformazione, possono
essere  immessi  al consumo in confezioni recanti il riferimento alla
detta  denominazione  senza  l'apposizione  del  logo  comunitario, a
condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito   dalla   registrazione  della  DOP  riuniti  in  Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero delle politiche agricole. Lo
stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad  iscriverli  in
appositi  registri ed a vigilare sul corretto uso della denominazione
protetta.  In  assenza  di Consorzio di tutela incaricato le predette
funzioni  saranno  svolte  dal  MIPAF  in  quanto autorita' nazionale
preposta all'attuazione del Regolamento (CEE)2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene,  o in cui e'
trasformato o elaborato.