(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

Decreto 24 maggio 2004
Regolamento  recante  «procedure  per  il  reclutamento del personale
dell'ASI»  -  art.  17, comma 4, lett. b) e art. 19, comma 4, decreto
legislativo  n.  128/2003  -  Rettifica  allo  schema  di Regolamento
approvato  con decreto commissariale n. 90 del 3 maggio 2004 mediante
correzione  di  alcuni  errori  materiali  ivi contenuti. (Decreto n.
115).

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

    Visto  il  decreto  legislativo  4 giugno  2003,  n. 128, recante
riordino  dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), ed in particolare gli
articoli 7,  comma  1, lettera c), 11, comma 1, lettera c), 17, comma
4, lettera b) e 19, comma 4;
    Visto  il  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
13 giugno   2003   di   nomina   del  Commissario  straordinario  con
l'assegnazione  di  tutti  i  poteri  di  ordinaria  e  straordinaria
amministrazione;
    Visto   lo  schema  di  regolamento  recante  «Procedure  per  il
reclutamento del personale dell'ASI» approvato con proprio decreto n.
90  del  3 maggio  2004  ed  inviato  con  nota Prot/Com/P/04/215 del
5 maggio  2004  al Ministero dell'istruzione dell'universita' e della
ricerca  e  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della  funzione  pubblica,  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 17,
comma 1 del decreto legislativo n. 128/2003;
    Considerato   che  ad  una  successiva  lettura  del  Regolamento
anzidetto    sono   stati   riscontrati   taluni   errori   materiali
riconducibili  alla  stampa  di  una  versione  antecedente  a quella
definitiva,  in particolare agli articoli 2, 3, 4, 10, 19, 20, 22, 31
e 32;
    Ritenuto   pertanto   di  dover  rettificare  i  predetti  errori
materiali  al  fine  di approvare lo schema definitivo di regolamento
recante  «Procedure  per  il  reclutamento del personale dell'ASI» ai
sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n. 128/2003;
                              Dispone:
    1.  La  rettifica degli errori materiali presenti nel testo dello
schema  di  Regolamento  recante  «Procedure  per il reclutamento del
personale  dell'ASI»  approvato  con  decreto commissariale n. 90 del
3 maggio  2004, in particolare agli articoli 2, 3, 4, 10, 19, 20, 22,
31  e  32,  cosi'  come  risultante  dal  testo  allegato al presente
decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
    2.  L'invio del testo del Regolamento corretto come al precedente
punto  1)  al  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca  ed  al Ministro per la funzione pubblica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 17, comma 1, del decreto legislativo n. 128/2003.

      Roma, 24 maggio 2004

                                              Il presidente: Vetrella

             REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO
            DEL PERSONALE DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA

          Art. 17, comma 4, lettera b) e art. 19, comma 4,
                   decreto legislativo n. 128/2003
                              TITOLO I
                        Disposizioni generali
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

    1.  Ai  sensi  dell'art.  17,  comma  4,  lettera  b) del decreto
legislativo 4 giugno 2003, n. 128, il presente regolamento stabilisce
le  procedure  di  reclutamento,  le  modalita'  ed  i  requisiti per
l'accesso  ad  impieghi  a  tempo  indeterminato  e  determinato  per
qualunque  livello  del  sistema  di  classificazione  del  personale
dell'Agenzia spaziale italiana.
    2.  Per la progressione professionale dei dipendenti si applicano
le disposizioni contenute negli accordi contrattuali.
                               Art. 2.
                         Criteri informatori
    1.  Salvo  le  chiamate  nominative  e  numeriche  previste dalla
specifica  normativa  di riferimento, ivi comprese quelle di cui alla
legge  n.  68/1999  e  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n.
333/2000,   il   reclutamento  del  personale  dell'Agenzia  spaziale
italiana avviene mediante procedimenti concorsuali o selettivi, i cui
criteri  informatori  sono individuati nei principi fissati dall'art.
97  della  Costituzione,  dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, dagli
articoli 35  e  36  del  decreto legislativo n. 165/2001 e successive
modifiche   ed   integrazioni,   nonche'  dall'art.  19  del  decreto
legislativo n. 128/2003 e dalle disposizioni contrattuali.
    2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  all'art.  38  del decreto
legislativo  n.  165/2001,  alle  selezioni  sono  ammessi  cittadini
italiani  e  cittadini  dell'Unione europea che siano in possesso dei
requisiti  fissati  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri  7 febbraio  1994,  n.  174. Eventuali motivi di esclusione,
connessi   alla   specifica  natura  della  posizione  di  lavoro  da
ricoprire,  devono  essere espressamente indicati nella deliberazione
degli  Organi di vertice dell'Ente di programmazione dei reclutamenti
e riportati nelle premesse del provvedimento di emanazione del bando.
    3.  Le  procedure  di  reclutamento  si  conformano  ai  seguenti
principi:
      a) massima   pubblicita'   della   selezione   e  modalita'  di
svolgimento    che    garantiscano   l'imparzialita'   e   assicurino
economicita' e celerita' di espletamento;
      b) adozione  di  meccanismi  oggettivi  e  trasparenti idonei a
verificare  il  possesso  dei  requisiti  professionali  richiesti in
relazione  alla posizione da ricoprire, eventualmente tramite ricorso
all'ausilio  di  sistemi automatizzati finalizzati a realizzare anche
forme di preselezione;
      c) rispetto   delle   pari   opportunita'   tra  lavoratrici  e
lavoratori;
      d) distinzione  tra  compiti  e  responsabilita'  di  direzione
politica     e     compiti    e    responsabilita'    di    direzione
dell'amministrazione;
      e) composizione  delle  commissioni  con  esperti di comprovata
competenza  nelle  materie  di concorso, in maggioranza esterni per i
profili di tecnologo.
                               Art. 3.
                Avvio dei procedimenti di assunzione
    1. Il procedimento di assunzione e' avviato con provvedimento del
direttore generale in esecuzione delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione relative alla pianificazione triennale del fabbisogno
del   personale   ed  alle  effettive  necessita'  di  assunzione  di
personale.
    2.  In  sede  di  prima  attuazione  del  decreto  legislativo n.
128/2003  ed  al  fine di sopperire alle esigenze di personale, cosi'
come  individuate nella dotazione organica ivi prevista, i dipendenti
di  amministrazioni  pubbliche  in servizio presso l'Agenzia spaziale
italiana,  anche  alla  luce  dell'art.  3,  comma  53,  della  legge
24 dicembre  2003,  n. 350, a domanda, previa motivata valutazione da
parte  dell'organo  amministrativo di vertice in ordine alla verifica
della   sussistenza   dei   requisiti   per   l'assunzione   a  tempo
indeterminato,  possono  essere inquadrati nei ruoli dell'Agenzia sui
posti  vacanti  della  dotazione  organica, con il mantenimento della
qualifica formalmente posseduta gia' risultante agli atti dell'ASI.
    3.  La  domanda  di  inquadramento  deve  essere presentata entro
trenta   giorni   dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
Regolamento.
                               Art. 4.
               Pubblicita' del procedimento selettivo
    1. La pubblicita' dei bandi concorsuali destinati alle assunzioni
a  tempo  indeterminato  avviene  mediante pubblicazione per intero o
mediante  avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e sul sito
internet dell'ASI.
    2.  La pubblicita' dei procedimenti selettivi per le assunzioni a
tempo   determinato   avviene   sul   sito   internet   dell'ASI   e,
eventualmente,  mediante  avviso  su almeno due quotidiani scelti tra
testate di rilevanza nazionale.
    3.  Per  la  copertura  di  posizioni  di  lavoro specialistico o
altamente  qualificato,  si  puo'  dare  comunicazione  dell'avvenuta
pubblicazione presso gli enti nazionali, internazionali ed esteri che
per  la  loro  attivita'  specifica  siano normalmente frequentati da
possibili candidati.
    4.   La  pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  o
dell'avviso  di  selezione  sul sito internet dell'ASI fa decorrere i
termini    previsti   per   la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione.
                               Art. 5.
                    Responsabile del procedimento
    1.  Ai  sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n.
241,  l'unita'  organizzativa  gestione  risorse umane e' individuata
come   responsabile   della   gestione  delle  procedure  finalizzate
all'acquisizione di personale.
    2.  Il  dirigente  della U.O. gestione risorse umane, con proprio
provvedimento,   dispone   l'assegnazione  della  responsabilita'  di
ciascun  procedimento  concorsuale/selettivo, di norma individuandola
nell'ambito dell'ufficio programmazione, concorsi e formazione, salvo
diverse e motivate esigenze da indicare nel provvedimento stesso.
    3.  Il nominativo del responsabile del procedimento dovra' essere
specificato nel bando concorsuale o nell'avviso di selezione.
    4.  Il Responsabile del procedimento concorsuale ha il compito di
garantire  la regolarita' del procedimento medesimo nell'ambito della
normativa  di  riferimento e dei termini fissati dal provvedimento di
avvio della selezione o nel bando di concorso.
    Il  responsabile  del procedimento concorsuale cura, tra l'altro,
l'esatto adempimento in ordine a:
      a) pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta Ufficiale e altre
forme di pubblicita' previste dall'art. 4;
      b) informatizzazione  delle  domande  e suddivisione in elenchi
dei partecipanti;
      c) istruttoria  delle  domande finalizzata all'accertamento del
possesso  da  parte  dei  candidati  dei  requisiti di partecipazione
richiesti dal bando, nonche' all'accertamento della regolarita' delle
domande   e  della  documentazione  presentate  dai  candidati  prima
dell'inoltro della stessa alla commissione esaminatrice;
      d) predisposizione  dei  decreti  di  esclusione  dei candidati
motivati dal difetto di almeno uno dei requisiti richiesti dal bando;
      e) notifica   ai  candidati  del  provvedimento  di  esclusione
attraverso invio di raccomandate;
      f) predisposizione  del  decreto  di  nomina  della commissione
esaminatrice ed inoltro alla firma dello stesso;
      g) predisposizione,    d'intesa   con   l'ufficio   trattamento
economico  e  giuridico,  dei decreti di impegno relativi ai compensi
spettanti  ai  componenti  della  commissione  esaminatrice,  laddove
possibile contestualmente all'adempimento di cui al punto precedente,
altrimenti al termine della procedura concorsuale;
      h) adempimenti   relativi  all'insediamento  della  commissione
esaminatrice  (es.  invio  di  copia  del  decreto  di nomina ad ogni
singolo  componente,  individuazione  della sede di svolgimento delle
attivita'  della  commissione,  avvio  dei contatti con il segretario
della   commissione   in   vista   della  futura  trasmissione  della
documentazione afferente il concorso, etc.);
      i) consegna  formale  al  segretario  della  commissione  della
documentazione   riguardante   i  candidati  ammessi  alla  procedura
concorsuale;
      j) approvazione,  da parte della commissione, dei test relativi
alla  prova  scritta (sostitutivi del tema) da somministrare in forma
automatizzata;
      k) custodia  degli  eventuali  questionari o test relativi alla
prova  preselettiva  e/o  scritta  qualora  la  medesima custodia non
risulti  assegnata alla commissione di concorso ovvero alla ditta che
ne cura la predisposizione in base al contratto di outsourcing;
      l) organizzazione   logistica  dello  svolgimento  delle  prove
preliminari e/o delle prove scritte;
      m) comunicazione  ai  candidati  del  superamento  della  prova
preliminare  (e/o  della  prova  scritta) e della data fissata per le
successive prove concorsuali;
      n) d'intesa con il segretario della commissione, organizzazione
delle sedute relative alle prove orali;
      o) acquisizione  della  documentazione  comprovante il possesso
dei titoli di precedenza e preferenza;
      p) predisposizione    del   decreto   di   approvazione   della
graduatoria e della nomina dei vincitori a seguito della trasmissione
dell'ultimo verbale da parte del segretario della commissione;
      q) pubblicazione,   anche   mediante   avviso,  nella  Gazzetta
Ufficiale  e/o sul sito ASI della graduatoria dei vincitori dei bandi
e/o delle selezioni;
      r) ricezione  formale,  dal segretario della commissione, della
documentazione   riguardante  i  candidati  che  ha  formato  oggetto
dell'attivita'  valutativa  da  parte  della  commissione  stessa  al
termine delle operazioni concorsuali;
      s) archiviazione della predetta documentazione in ossequio alla
normativa concernente i dati sensibili;
      t) calcolo  dei compensi spettanti ai componenti la commissione
esaminatrice  ed  inoltro  della  documentazione relativa all'ufficio
competente alla liquidazione degli stessi;
      u) ogni   ulteriore   adempimento   relativo  allo  svolgimento
dell'attivita' procedimentale.
    5.  Al  responsabile  del  procedimento,  su  apposita delega del
Responsabile  della  U.O.  gestione  risorse  umane,  possono  essere
demandate le procedure di accesso agli atti.
                               Art. 6.
                      Organismi di valutazione
    1.  L'espletamento  delle prove e le valutazioni del personale da
assumere  a  seguito di procedura selettiva/concorsuale sono affidate
esclusivamente  a commissioni esaminatrici nominate con provvedimento
del  presidente  dell'ASI  sulla  base  di una proposta del direttore
generale.
    2.  Il decreto di nomina della commissione fissa il termine entro
cui deve essere formata la graduatoria.
    3.  Le  commissioni  sono  composte  da  un  Presidente  e da due
componenti,  tra  esperti  nelle  materie attinenti alla posizione da
ricoprire e al corrispondente profilo professionale.
    4.  Con  riferimento all'art. 19, comma 4, lettera a) del decreto
legislativo  n.  128/2003,  le  commissioni  per  tutti  i livelli di
ricercatore  e tecnologo sono costituite in maggioranza da componenti
esterni  e  sono presiedute da dirigenti tecnologi dell'ASI o di enti
di ricerca, ovvero da professori universitari ordinari.
    5.   Per   l'accesso   ai   rimanenti  livelli,  compresi  quelli
dirigenziali,   nonche'  per  i  concorsi  interni,  i  membri  delle
commissioni  sono scelti fra i dipendenti dell'ente, anche di livello
dirigenziale,   e   tra  esperti  esterni,  secondo  quanto  disposto
dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
    6. Il decreto di nomina della commissione puo' prevedere uno piu'
supplenti   destinati   ad   intervenire   in  caso  di  sopravvenuto
impedimento  di uno o piu' componenti, nonche' un supplente destinato
a  sostituire  nella  medesima  ipotesi  il segretario. Le nomine e/o
l'insediamento  dei  supplenti sono obbligatorie al verificarsi della
rinuncia   o   dell'impedimento  del  titolare  e  non  inficiano  la
formazione  degli  atti  precedenti,  salvo  che per i medesimi siano
eccepiti motivi di illegittimita'.
    7.  Ad  ulteriore  integrazione della commissione, possono essere
inoltre nominati dei componenti aggregati, per gli esami delle lingue
straniere  richieste  dal  bando  e  per l'accertamento di competenze
informatiche,  laddove  tra  i  membri  che compongono la commissione
stessa non figuri almeno un componente di comprovata conoscenza nelle
materie sopra indicate.
    8.  Non  possono  far parte delle commissioni: i responsabili del
procedimento    nominati    nell'ambito    della   stessa   procedura
concorsuale/selettiva,  coloro  che ricoprono cariche politiche o che
siano  rappresentanti  sindacali,  del  personale  o  designati dalle
confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  o  dalle  associazioni
professionali.  Salva  motivata  impossibilita',  almeno un terzo dei
posti di componente delle commissioni e' riservato alle donne.
    9. La segreteria delle commissioni di valutazione e' affidata, di
norma, a personale scelto tra i dipendenti dell'ASI.
    10.  Al  segretario  sono  affidate  le  funzioni di tutela della
conformita'  della  procedura  valutativa alle prescrizioni del bando
nonche' attivita' certificative e verbalizzanti, rimanendo escluso da
ogni attivita' valutativa dei candidati.
    11.  Il  segretario,  oltre  alla  custodia  della documentazione
relativa  alla  procedura  concorsuale,  al  termine  di  ogni seduta
provvede  alla  redazione  di  un  verbale,  sottoscritto  da tutti i
commissari  e dal presidente, relativo alle operazioni di valutazione
ed alle decisioni assunte dalla commissione.
    12.  Il  segretario  della  commissione  cura la trasmissione dei
verbali  originali  al  responsabile del procedimento successivamente
alla pubblicazione della graduatoria finale, ad eccezione del verbale
relativo   alla   definizione   dei  criteri  e  delle  modalita'  di
valutazione  che  deve  essere  tempestivamente trasmesso in copia al
predetto  responsabile, al fine di consentirne l'accesso ai candidati
ai  sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n.
487/1994.
                               Art. 7.
       Adempimenti preliminari della commissione esaminatrice
    1.  I membri effettivi, supplenti ed aggregati della commissione,
nella  loro  prima  riunione,  e in ogni caso prima dell'inizio delle
prove concorsuali, provvedono ai seguenti adempimenti:
      a) sottoscrizione  della  dichiarazione  di  non sussistenza di
situazioni   di   incompatibilita'  tra  i  singoli  componenti  e  i
concorrenti,  ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile, a
seguito della presa visione dell'elenco nominativo dei partecipanti.
    Qualora   per   un   componente  effettivo  sussistano  cause  di
incompatibilita'  il  medesimo lo rende noto e viene sostituito da un
componente   supplente.   Qualora   l'incompatibilita'   riguardi   i
componenti   supplenti   e   aggregati   gli   stessi   si  dimettono
immediatamente dall'incarico e lasciano la seduta.
    2.     Successivamente     alla    verifica    delle    eventuali
incompatibilita', la Commissione procede a:
      a) definizione,  prima dell'inizio delle prove concorsuali, del
termine del procedimento concorsuale in considerazione del numero dei
concorrenti,   e   relativa   comunicazione   al   responsabile   del
procedimento  al fine di renderlo pubblico mediante pubblicazione sul
sito  internet ASI. In assenza della individuazione del termine si fa
riferimento  al  termine stabilito dall'art. 11, comma 5, del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487. In caso di
elevata   partecipazione   e   comunque   nell'ipotesi  di  procedure
concorsuali  che  prevedano  prove scritte e/o prove preselettive, il
termine  sopra indicato e' elevato di un ulteriore periodo decorrente
dall'avvenuto  espletamento  della  prova  scritta ovvero della prova
preselettiva, se prevista;
      b) definizione  dei  criteri  e  delle modalita' di valutazione
delle prove concorsuali e determinazione dei punteggi attribuiti alle
categorie  dei  titoli e alle articolazioni eventualmente individuate
nonche' dei punteggi attribuiti alle singole prove.
                               Art. 8.
                  Principi generali di valutazione
    1.  Le  prove  concorsuali e le relative modalita' di valutazione
devono  essere  rapportate  alla tipologia delle mansioni richieste e
possono  essere  differenziate  con riferimento al tipo di assunzione
richiesto, a seconda che il concorso sia finalizzato alla definizione
di un contratto a tempo indeterminato o determinato.
    2.  I  giudizi  espressi  dalle  commissioni di valutazione nelle
diverse   fasi   valutative  sono  definitivi  e,  laddove  negativi,
comportano  la  mancata  partecipazione alle successive fasi previste
dal bando.
    3.  Avverso  i giudizi delle commissioni e' consentito ricorso al
termine delle singole procedure concorsuali e selettive.
                               Art. 9.
                         Prove preselettive
    1.  La procedura concorsuale, nell'ipotesi in cui il numero delle
domande   pervenute   dovesse  risultare  elevato  e/o  per  espressa
disposizione   del   bando,   puo'   essere  preceduta  da  forme  di
preselezione  mediante  quiz a risposta multipla predisposti anche da
aziende   specializzate   attraverso  la  stipula  di  uno  specifico
contratto.
    2.  Il  punteggio ottenuto dal candidato nelle prove preselettive
non  sara' considerato al momento del calcolo del punteggio finale al
termine della procedura.
    3.  I  quiz  da  sottoporre ai candidati, presentati dall'azienda
specializzata  prescelta, dovranno essere approvati dalle commissioni
giudicatrici,  le  quali  parteciperanno  alle operazioni concorsuali
connesse  allo svolgimento delle prove ed alla correzione dei test al
termine delle stesse.
    4.  I  contratti  aventi ad oggetto la predisposizione della rosa
dei  test,  la  somministrazione  di  questi  ultimi, la custodia dei
medesimi,   la   vigilanza   durante   lo   svolgimento  delle  prove
concorsuali,  l'affitto  della  sede delle prove concorsuali, saranno
stipulati  dalla  competente  unita'  organizzativa,  su proposta del
responsabile dell'U.O. gestione risorse umane.
                              Art. 10.
                               Titoli
    1.  Sono  valutabili  soltanto  i  titoli  che  non costituiscono
requisito di ammissione previsto dal bando.
    Le  categorie  di  titoli  ammessi  a valutazione ed il punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:
      a) titoli di cultura;
      b) titoli professionali;
      c) titoli vari.
    2.  Rientrano  tra  i  titoli  di  cultura  i  titoli  di  studio
aggiuntivi  rispetto  a  quello  richiesto  per  la partecipazione al
concorso  purche'  coerenti  con  il profilo da ricoprire, essendo il
titolo  di studio richiesto per l'ammissione eventualmente valutabile
unicamente  in  relazione al voto riportato. Rientrano tra i predetti
titoli,  i  diplomi di laurea e lauree specialistiche, i dottorati di
ricerca,  i  diplomi  di  specializzazione universitaria rilasciati o
riconosciuti   dallo   Stato   o   conseguiti   all'estero,   purche'
riconosciuti equipollenti a quelli nazionali.
    3.  Rientrano  tra i predetti titoli, con un livello inferiore di
valutazione  rispetto  a  quelli  del  comma precedente, attestati di
frequenza  a  corsi/master  di perfezionamento universitari, borse di
studio  rilasciate  da universita' o amministrazioni pubbliche, corsi
di   aggiornamento,   qualificazione   o   similari,   rilasciati  da
un'istituzione  statale,  da  un  ente  pubblico  o  da  un  istituto
riconosciuto dallo Stato.
    4.  Rientrano  tra  i  titoli professionali quelli riguardanti le
abilitazioni  all'insegnamento  e alle professioni, l'espletamento di
incarichi  e servizi presso amministrazioni pubbliche o private, enti
od organismi internazionali; il servizio prestato a tempo determinato
e'  titolo  valutabile  ai  fini  della  formazione delle graduatorie
relative   alle   procedure  concorsuali  per  l'assunzione  a  tempo
determinato ed indeterminato, lo svolgimento di attivita' di ricerca,
di   sperimentazione,   di   studio   in   genere,   presso  istituti
universitari,   ovvero  di  ricerca  o  sperimentazione,  di  diritto
pubblico  o  riconosciuti dallo Stato; lavori originali elaborati per
il  servizio  che il candidato ha svolto nell'esercizio delle proprie
attribuzioni  e  per  speciale  incarico  conferitogli  dall'ente  di
appartenenza o da altre pubbliche amministrazioni purche' riguardanti
il   profilo   cui   il   medesimo   candidato   concorre;   speciali
riconoscimenti    (encomi);    anzianita'   rivestita   nel   profilo
immediatamente  inferiore  a  quello  posto  a concorso ed anzianita'
complessiva  di  servizio  (tali  categorie  di titoli possono o meno
essere considerate alternative). La valutazione sara' differenziata a
seconda  che  si tratti di servizi resi in livelli eguali o inferiori
rispetto a quelli messi a concorso; e' consentita una limitazione del
periodo  massimo valutabile e non sono valutabili servizi o incarichi
analoghi ripetuti nel tempo.
    5. Rientrano tra i titoli vari: pubblicazioni in riviste, testi o
volumi  specialistici  presenti  per  esteso  su  riviste con criteri
oggettivi di qualita' relativamente a lavori originali, comunicazioni
a  congressi  o convegni pubblicati in atti, premi ed altre attivita'
collegabili  purche'  attinenti  alle  materie oggetto delle prove di
concorso, brevetti ed invenzioni.
    6. La commissione stabilisce preventivamente, e comunque prima di
aver preso visione dei nominativi dei candidati, i titoli che saranno
presi  in  considerazione  per  ciascuna  delle  predette  categorie,
fissandone  il  relativo  punteggio.  In  ogni caso, saranno valutati
soltanto  i  titoli  posseduti e materialmente prodotti dai candidati
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione delle
domande di partecipazione alla procedura selettiva.
    7.  Ferma restando l'eventuale diversa valutazione in ordine alla
specificita'  dei  profili  professionali  in  relazione  ai quali la
procedura  selettiva viene attivata, la ripartizione dei titoli e dei
relativi  punteggi  nelle  tre categorie principali di cui sopra deve
avvenire  equamente,  evitando  di  attribuire  ad  una categoria una
influenza determinante rispetto alle altre due.
    8.  Nelle selezioni per titoli ed esami non puo' essere assegnato
ai  titoli  un  punteggio superiore a 3/10 del punteggio complessivo,
salvo  per  i  concorsi  per i profili di dirigente tecnologo e primo
tecnologo,  per  i  quali il punteggio assegnato ai titoli non potra'
essere superiore ai 5/10 del punteggio complessivo.
    9.  In  tutti  i casi in cui la commissione non valuta un titolo,
dovra' specificare le ragioni della mancata valutazione.
                              Art. 11.
Accertamento   della   regolarita'  degli  atti  e  designazione  dei
                              vincitori
    1.  Esaurita  l'attivita' di valutazione, la commissione forma la
graduatoria  di  merito con l'indicazione del punteggio conseguito da
ciascun  candidato  e  la trasmette al responsabile del procedimento.
Il responsabile  della U.O. «Gestione risorse umane», su proposta del
responsabile  dell'ufficio  programmazione,  concorsi e formazione in
ordine  alla valutazione della sussistenza delle eventuali precedenze
e  preferenze  dichiarate  e  comprovate all'atto della presentazione
della  domanda dai candidati risultati idonei, formula la graduatoria
finale  dei  candidati e provvede ad inoltrarla al direttore generale
affinche'  quest'ultimo possa procedere all'approvazione della stessa
ed     alla    proclamazione    dei    vincitori,    subordinatamente
all'accertamento   del   possesso   dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego.
    2.  La  proclamazione  dei  vincitori  e'  resa pubblica mediante
inserimento   sul   sito   internet   dell'ASI  entro  cinque  giorni
dall'approvazione   della   graduatoria,   ovvero  con  le  modalita'
stabilite dal bando o dall'avviso di selezione.
    3.  Dalla  data  della  pubblicazione della graduatoria di cui al
comma 2 decorre il termine per le eventuali impugnative.
    4.  La  graduatoria rimane efficace per il periodo indicato dalle
disposizioni  legislative  in  vigore  decorrente  dalla  data  della
pubblicazione e puo' essere utilizzata per la copertura dei posti per
i quali il concorso era stato bandito e per quelli di analogo profilo
che successivamente si siano resi disponibili.
                              Art. 12.
                      Tutela dei dati personali
    1.  Ai  sensi  della  normativa  vigente sulla privacy, gli esiti
degli  accertamenti  connessi  alle  procedure  selettive  di  cui al
presente   regolamento,   nonche'  i  dati  personali  forniti  dagli
interessati  in  relazione  a  qualsiasi forma di reclutamento presso
l'ASI,   saranno  raccolti  presso  l'archivio  dell'unita'  gestione
risorse umane.
    2.  Per  le  procedure concorsuali, la produzione di tali dati e'
obbligatoria   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  od alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    4.  L'interessato  gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata  normativa.  Tali  diritti  potranno  esser  fatti  valere nei
confronti  dell'Agenzia  spaziale  italiana  -  Unita'  organizzativa
gestione risorse umane.
    5. Il responsabile del trattamento e' il responsabile dell'unita'
organizzativa gestione risorse umane.
                              TITOLO II
                  Procedura concorsuale finalizzata
                all'assunzione a tempo indeterminato
                              Art. 13.
                          Bando di concorso
    1.   Il  bando,  emanato  con  decreto  del  direttore  generale,
rappresenta  il provvedimento ordinario attraverso il quale l'Agenzia
manifesta  all'esterno  la  determinazione di indire il concorso e le
modalita' che lo disciplinano.
    2.  Il  bando  deve contenere, a pena di nullita', le indicazioni
prescritte  dal  comma 2 dell'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica   n.   487/94,   ed   inoltre,  in  via  generale,  dovra'
specificare:
      a) il  livello  ed  il  profilo professionale da acquisire come
definiti dal CCNL, nonche' la sede di servizio;
      b) il  numero  delle  posizioni  da  ricoprire  e  le eventuali
riserve di natura contrattuale o di legge;
      c) il  titolo  di  studio,  nonche'  i  requisiti  culturali  e
professionali  oggettivamente  riscontrabili  per  l'ammissione  alla
procedura;
      d) il  livello  di  conoscenza  della lingua straniera, laddove
richiesto  ed  in  relazione al livello di destinazione dei vincitori
del  concorso, attestato con riferimento a standard internazionali da
opportuna certificazione o autocertificazione;
      e) il  livello  di  conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
      f) la  categoria  di  titoli  valutabili  e i relativi punteggi
(individuate tra quelle di cui all'art. 10 del presente regolamento);
      g) le materie che formeranno oggetto delle prove d'esame;
      h) le  prove in base alle quali viene attuata la valutazione ed
il  relativo diario (secondo i dettami di cui agli articoli 8, 9 e 15
del presente regolamento);
      i) il   punteggio   massimo   attribuibile  a  ciascun  momento
valutativo  e  i  criteri  per  l'ammissione ai successivi momenti di
valutazione;
      j) l'eventuale  preselezione  dei  candidati e le condizioni in
presenza delle quali si procedera' alla preselezione stessa;
      k) la   documentazione   da  presentare;  i  titoli  in  lingua
straniera  e  le  pubblicazioni  in  lingua  straniera debbono essere
accompagnati  da  una  traduzione la cui fedelta' al testo originario
deve essere asseverata dal candidato sotto la sua responsabilita';
      l) nei  concorsi per titoli e per titoli ed esami, l'obbligo da
parte  dei  candidati  di  presentare  contestualmente alla domanda 5
copie dell'elenco dei titoli presentati e del curriculum ed una copia
della  documentazione  allegata,  autenticata  in  base  alle vigenti
normative in tema di autocertificazione;
      m) l'indirizzo   dell'ufficio  al  quale  andranno  inviate  le
domande   di   partecipazione  o  presso  il  quale  sara'  possibile
effettuare la consegna di queste ultime;
      n) l'avvertenza  che  i  dati forniti saranno oggetto di futura
trattazione   in   relazione   alla  procedura  concorsuale  ed  alle
conseguenze a questa connesse;
      o) l'avvertenza  che sara' data comunicazione degli esiti delle
fasi   valutative   e  della  prova  preselettiva  solo  in  caso  di
superamento  e  che nessuna comunicazione sara' effettuata in caso di
mancato superamento della fase concorsuale;
      p) il  responsabile  del  procedimento  ed  il responsabile del
trattamento dei dati;
      q) il  termine di presentazione delle domande di partecipazione
al bando di concorso;
      r) lo schema di domanda di partecipazione al bando di concorso;
      s) la  durata  della  validita'  della  graduatoria  nel limite
massimo stabilito dalle norme in vigore;
      t) le   modalita'   di   pubblicazione  della  graduatoria  dei
vincitori.
    3.  Il  bando  puo'  richiedere  requisiti  aggiuntivi rispetto a
quelli generali di cui sopra, purche' non in contrasto con i principi
di uguaglianza nell'accesso a pubblici impieghi.
    4. Il bando puo' essere revocato con decreto motivato a firma del
direttore  generale  per ragioni di pubblico interesse o di interesse
dell'ente,  per  intervenute  modifiche  legislative  o regolamentari
ovvero  per  partecipazione  dei concorrenti in numero inferiore alle
posizioni da ricoprire.
                              Art. 14.
          Domanda di ammissione - Termini di presentazione
    1.  Le  domande  di  partecipazione al concorso, in carta libera,
sono redatte esclusivamente sullo schema di domanda allegato al bando
di   concorso   e  devono  essere  indirizzate  all'ASI  nel  termine
perentorio  previsto  dal  bando  medesimo  a decorrere dalla data di
pubblicazione  del  bando  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  -  4ª  serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  - a mezzo di
raccomandata  con avviso di ricevimento; a tal fine fanno fede timbro
e  data  dell'ufficio  postale  accettante.  L'avviso  di ricevimento
dovra'  esser  conservato  dal candidato almeno fino al giorno in cui
sosterra' la prova scritta, ove prevista, o almeno fino al giorno del
colloquio.
    2.  Le  domande possono essere consegnate a mano entro i medesimi
termini all'ufficio che sara' designato nel bando e che provvedera' a
rilasciare  apposita  ricevuta  comprovante l'avvenuta consegna di un
plico «senza verifica del contenuto».
    3. Nella domanda i candidati, sotto la propria responsabilita' ed
ai  sensi  del  decreto  legislativo  n.  443/2000  e del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  444/2000,  ove applicabili, devono
dichiarare:
      a) il  cognome  ed  il  nome;  le  candidate coniugate dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile;
      b) la data ed il comune di nascita;
      c) il  possesso della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai
cittadini italiani, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
      d) il  comune  presso  le  cui  liste  elettorali sono iscritti
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
      e) l'immunita'  da condanne ovvero le eventuali condanne penali
riportate ed i procedimenti pendenti a loro carico;
      f) il  titolo  di  studio  posseduto con l'indicazione del voto
riportato, della data del conseguimento e dell'universita' o istituto
che lo ha rilasciato;
      g) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame  laddove  nel  bando fosse data una possibile alternativa tra
piu'  lingue;  a  tal  fine  il candidato dovra' utilizzare lo spazio
riservato alle annotazioni integrative del citato schema di domanda;
      h) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva;
      i) i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti presso
pubbliche  amministrazioni  e le cause delle eventuali risoluzioni di
precedenti rapporti di pubblico impiego;
      j) ogni eventuale ulteriore specificazione richiesta dal bando.
    4.  I  cittadini  degli  Stati membri dell'Unione europea debbono
possedere i seguenti requisiti:
      1)  godimento  dei  diritti  civili  e  politici dello Stato di
appartenenza;
      2) possesso, ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti
gli  altri  requisiti  previsti  per  i  cittadini  della  Repubblica
italiana;
      3) adeguata conoscenza della lingua italiana.
    5.  I candidati riconosciuti portatori di handicap, nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  dovranno,  in  relazione al proprio
handicap,  fare esplicita richiesta dell'eventuale ausilio necessario
all'espletamento delle prove concorsuali.
    6.  Le  domande  dovranno  contenere  la  precisa indicazione del
recapito  presso  il quale si desidera che l'amministrazione effettui
le  comunicazioni  relative  al  concorso.  Eventuali  variazioni del
predetto  recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo
di  raccomandata  con  avviso di ricevimento indirizzata direttamente
alla  sede  di  ubicazione  dell'Ufficio  programmazione  concorsi  e
formazione.
    7.  La  busta  contenente la domanda di ammissione alla selezione
dovra'  recare la dicitura: Bando di selezione n. ..... (indicato nel
bando)   e  dovra'  essere  indirizzata  all'«Ufficio  programmazione
concorsi e formazione»,
    8.  L'ASI  non  assumera'  alcuna  responsabilita' per il caso di
dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti da inesatte od
incomplete  indicazioni  del  recapito  da parte dei candidati ovvero
dalla  mancata  o  tardiva comunicazione del cambiamento del recapito
stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali.
    9.  Nelle domande dovranno essere indicati i titoli di precedenza
e  preferenza  e  le eventuali riserve che si intendano far valere, a
parita' di merito, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
Repubblica  9 maggio  1994,  n. 487, che s'intendano far valere. Tale
indicazione  dovra'  essere  riportata  nello  spazio  riservato alle
annotazioni  integrative  del modello di domanda allegato al bando di
concorso.
    10.  Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i
medesimi  titoli  non  saranno  presi  in  considerazione  in sede di
formazione della graduatoria concorsuale.
    11.  I candidati dovranno apporre, a pena di nullita', la propria
firma in calce alla domanda.
    12.   L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare  i
requisiti  dei candidati richiesti per la partecipazione al concorso,
nonche'  le  cause  di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico
impiego.
    13.  In  caso di accertato difetto o perdita di uno dei requisiti
richiesti  per  l'ammissione al concorso, sara' disposta l'esclusione
con provvedimento motivato a firma del direttore generale.
    14. L'esclusione per difetto dei requisiti puo' essere dichiarata
in ogni fase del procedimento concorsuale.
    15.  Nell'ipotesi  in cui dovesse risultare dubbio il possesso di
uno  dei  requisiti,  puo'  essere disposta l'ammissione con riserva,
rinviando,  in  tal  caso, la pronuncia definitiva sull'ammissione al
momento  in  cui  il  candidato dovesse risultare utilmente collocato
nella graduatoria di merito.
    16.  I  requisiti  di  ammissione  nonche'  le eventuali cause di
precedenza  o  preferenza  dovranno  essere  possedute  alla  data di
scadenza  del  termine  utile  per  la presentazione della domanda di
partecipazione.
                              Art. 15.
                          Prove concorsuali
    1.  L'accesso  al profilo di dirigente tecnologo (livello I) e di
primo tecnologo (livello II), avviene a seguito di una valutazione di
titoli  ed  un  colloquio  tecnico-professionale.  Per  l'accesso  ai
restanti  livelli le procedure di reclutamento dirette all'assunzione
a   tempo   indeterminato,   avvengono,   tenuto   conto  delle  aree
professionali  cui  si  riferiscono, con le seguenti modalita': esami
consistenti  in  almeno  una prova scritta e/o pratica e in una prova
orale,  cui segue la valutazione dei titoli ai sensi dell'art. 10 del
presente regolamento.
    2.  Le  prove selettive per i diversi profili professionali, sono
individuate come segue:
A) Tecnologo.
    Dirigenti   tecnologi   e  primi  tecnologi  (I-II  livello):  a)
valutazione titoli; b) colloquio tecnico-professionale.
    Tecnologo  III  livello  iniziale:  a)  prova scritta a contenuto
teorico   o  teorico-pratico,  consistente  nella  redazione  di  una
relazione  o  di  uno  o piu' pareri o trattazioni sintetiche o nella
redazione  di  proposte  di progetti od elaborazioni grafiche; b) una
prova orale; c) valutazione di titoli.
B) Dirigente amministrativo.
    Concorso  per titoli ed esami ovvero corso-concorso bandito dalla
Scuola superiore della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 28
del  decreto legislativo n. 165/2001. Gli esami consistono in: a) due
prove  scritte  su argomenti di natura giuridico-economica; b) in una
prova  orale  di cui alla lettera e), comma 3, del presente articolo;
c)  in  una prova informatica tesa a verificare il grado di autonomia
del candidato nell'utilizzo del computer; d) valutazione di titoli.
C) Profilo funzionario di amministrazione.
    Concorso  per  titoli  ed  esami,  ovvero corso-concorso ai sensi
dell'art.  13,  comma  3, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  171/91. Gli esami consistono: a) in una prova scritta
su  argomenti  di  natura  giuridica  e/o  economica  coerente  con i
contenuti del profilo professionale e la posizione da occupare; b) in
una  prova  orale;  c)  in una prova informatica tesa a verificare il
grado  di  autonomia  del  candidato  nell'utilizzo  del computer; d)
valutazione di titoli.
D) Profilo di collaboratore di amministrazione.
    Concorso  per  titoli  ed  esami. Gli esami consistono in: a) una
prova scritta su argomenti di natura giuridico-contabile, consistente
in  quesiti  a risposta sintetica o in quesiti a risposta multipla, o
in  test  bilanciati  da  risolvere  in  un  tempo  prefissato,  o in
redazioni di schemi di atti amministrativi; b) in una prova orale; c)
in  una prova informatica tesa a verificare il grado di autonomia del
candidato nell'utilizzo del computer; d) valutazione di titoli.
E) Collaboratore tecnico degli enti di ricerca.
    Concorso  per  titoli  ed  esami,  ovvero corso-concorso ai sensi
dell'art.  13,  comma  3, lettera b) del decreto del Presidente della
Repubblica  171/91.  Gli  esami consistono in: a) una prova scritta a
contenuto teorico (redazione schema di atti tecnici) e/o in una prova
pratico-attitudinale:  redazione  di  elaborazioni grafiche, utilizzo
del  computer,  di  attrezzi,  di  macchine  operatrici,  strumenti e
tecnologie   inerenti   le  mansioni  da  assegnare,  simulazioni  di
interventi  in  situazioni definite, simulazioni in ambito operativo;
b)  in  una  prova  orale tesa a verificare il grado di autonomia del
candidato nell'utilizzo del computer e il livello di conoscenza della
logica  tecnico applicativa delle tecnologie dell'informatica e della
telematica; c) in una prova informatica tesa a verificare il grado di
autonomia del candidato nell'utilizzo del computer; d) valutazione di
titoli.
F) Operatore  di  amministrazione  -  Ausiliario di amministrazione -
Ausiliario tecnico.
    Selezione   per   accertamento   idoneita'   tramite:   a)  prove
pratico-attitudinali  di  cui  al  comma  3,  lettera c) del presente
articolo; b) valutazione dei titoli.
G) Operatore tecnico.
    Concorso  per  titoli ed esami consistenti: a) nelle prove di cui
al  del  comma  3,  lettera  c)  ed  e)  del  presente  articolo;  b)
valutazione di titoli.
    3.  Il bando (l'avviso di selezione), in funzione della posizione
di lavoro da ricoprire, stabilisce le materie su cui vertono le prove
e la loro tipologia, come di seguito rappresentato:
      a) prove  scritte  a contenuto teorico: la stesura di un tema o
di  una  relazione,  la  richiesta di uno o piu' pareri o trattazioni
sintetiche, quesiti a risposta sintetica, quesiti a risposta multipla
(da  scegliere  la  risposta  giusta  tra  un'alternativa  di  3  o 5
risposte),  test  bilanciati  da  risolvere  in  un tempo prefissato,
redazioni di schemi di atti amministrativi o tecnici;
      b) prove  scritte  a  contenuto  teorico  pratico: redazione di
proposte  di  progetti, elaborazioni grafiche, individuazione di iter
procedurali  o percorsi operativi, soluzione di casi, elaborazione di
schemi di atti;
      c) prove  pratico-attitudinali:  volte  a misurare l'attitudine
del   candidato  a  svolgere  la  determinata  funzione  inerente  la
posizione  bandita;  possono  consistere  in  elaborazioni  grafiche,
utilizzo del computer, di attrezzi, di macchine operatrici, strumenti
e  tecnologie  inerenti  le  mansioni,  simulazioni  di interventi in
situazioni definite, simulazioni in ambito operativo;
      d) prove  informatiche:  produzioni  di  elaborati  scritti e/o
grafici  tese  a  verificare  il  grado  di  autonomia  del candidato
nell'utilizzo  del  computer  e il livello di conoscenza della logica
tecnico   applicativa   delle  tecnologie  dell'informatica  e  della
telematica;
      e) prove  orali:  colloquio  sulle stesse materie oggetto delle
prove  scritte  e  su  quelle  individuate dal bando di concorso. Una
parte  delle  prove  orali e' volta all'accertamento della conoscenza
della  lingua  inglese, in relazione al profilo professionale messo a
concorso.
    4. I voti sono espressi in centesimi.
    5.  Alle  prove  scritte  e/o pratiche e/o teorico-pratiche, sono
attribuiti  un  massimo di 50 punti. Saranno ammessi alla prova orale
solo  i  candidati  che  avranno  raggiunto  un  punteggio  uguale  o
superiore a 40 punti.
    6.  Alla  prova  orale  sono  attribuiti  un massimo di 30 punti.
Saranno  ammessi alla graduatoria finale solo i candidati che avranno
raggiunto un punteggio uguale o superiore a 24 punti.
    7.  Alla  valutazione dei titoli sono attribuiti un massimo di 20
punti.
    8.  Il  punteggio finale e' dato dalla somma dei punti conseguiti
nelle  prove  scritte  e/o  pratiche  e/o teorico-pratiche, di quelli
conseguiti  nella prova orale e dei punti attribuiti alla valutazione
dei titoli.
    9.  Si considerano idonei i candidati che conseguano un punteggio
complessivo superiore o uguale a 64/100.
    10.  Per  l'accesso al profilo di dirigente tecnologo (I livello)
ed a quello di primo tecnologo (II livello), il punteggio e' espresso
in  centesimi.  Il  punteggio  finale  e'  dato  dalla somma dei voti
conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli  e nel colloquio; saranno
inseriti  in  graduatoria  i  candidati  che  abbiano  conseguito  un
punteggio  complessivo  uguale  o  superiore  a  80/100  punti, cosi'
ripartiti:
      50  punti  per  la  valutazione  del  curriculum  e  dei titoli
posseduti  esclusivamente  entro  il  termine  di presentazione delle
domande  di ammissione al concorso. Saranno ammessi al colloquio solo
i  candidati  che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a
40/50;
      50  punti per il colloquio. Il colloquio si intendera' superato
qualora   il  candidato  abbia  conseguito  una  votazione  uguale  o
superiore a 40/50.
                              Art. 16.
                           Corso-concorso
    1.  L'ASI  puo'  provvedere  al  reclutamento del personale anche
attraverso la procedura del corso-concorso per la copertura dei posti
di  dirigente  amministrativo  ai  sensi  dell'art.  28  del  decreto
legislativo  n.  165/2001,  nonche'  per  i posti apicali dei profili
professionali   di   collaboratore   tecnico   e  di  funzionario  di
amministrazione,  per  i quali si applica l'art. 13, comma 3, lettera
b)  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 171/91. A tale
ultimo  scopo  il relativo bando di concorso deve prevedere un numero
di  candidati  ammessi  al corso-concorso pari al doppio dei posti da
ricoprire.
    2.  Il  bando specifica, in relazione al profilo professionale, i
settori  di  attivita'  nei quali si esplichera' il corso e la durata
del  corso medesimo che potra' variare da un minimo di sei mesi ad un
massimo di dodici mesi.
    3.  Per  l'ammissione  al corso, e' prevista una prova scritta ed
una  prova  orale  sulle  materie  previste  dal  bando  nonche'  una
valutazione  finale  dei  titoli, in ossequio a quanto disposto dagli
articoli 6, 7, 8, 9, 10, e 15 del presente regolamento.
    4.  Ai candidati ammessi al corso verra' corrisposta una Borsa di
studio  pari  a  tre  quarti  della  sola  retribuzione  tabellare  e
dell'indennita'   integrativa   speciale   -   senza  alcun  compenso
aggiuntivo specifico - prevista dal CCNL per il livello professionale
da attribuire in caso di vittoria del concorso e sara' corrisposto il
buono  pasto  giornaliero  nelle  stesse  modalita'  previste  per  i
dipendenti dell'ASI.
    5.  I  candidati  ammessi  al  corso,  durante la frequenza dello
stesso,  potranno anche essere inviati in missione in sede diverse da
quella  individuata  come  sede  abituale  con  trattamento economico
relativo   al   trattamento  di  missione  o  di  diaria  giornaliera
corrispondente  a  quello  previsto  per  il  profilo  immediatamente
inferiore a quello rispetto al quale il concorso e' stato bandito.
    6.  I candidati ammessi al corso-concorso qualora gia' dipendenti
a  tempo  indeterminato  dell'ASI  mantengono,  durante il periodo di
frequenza  del  corso  ed  in  ogni  caso fino al completamento della
procedura  ed  all'eventuale  attribuzione  del  posto,  il  medesimo
trattamento giuridico-economico percepito in precedenza, qualora piu'
favorevole,   e  conservano  inoltre,  il  livello  di  inquadramento
rivestito  alla data di presentazione della domanda di partecipazione
al corso-concorso.
    7.   Durante   la   frequenza   del  corso  verra'  garantita  la
conservazione   del  posto  fino  alla  definizione  della  procedura
concorsuale.
    8.  Al  termine  del  corso,  i  candidati  sosterranno una prova
scritta ed una prova orale sulle materie oggetto del corso.
    9.  La  procedura  concorsuale  sara'  identica  nelle  modalita'
esplicative a quella prevista per l'accesso tramite concorso pubblico
nel livello corrispondente.
    10.  Risulteranno  vincitori  del  concorso i candidati utilmente
inseriti  nella  graduatoria finale entro il limite dei posti messi a
concorso.
    11.  Il  punteggio  ottenuto  in  tale sede di valutazione non si
cumula  con quello attribuito nella fase di valutazione di ammissione
al corso.
    12.   Il   posto   ricoperto   in   organico  dal  vincitore  del
corso-concorso si rendera' disponibile per eventuali coperture solo a
seguito della vittoria definitiva del concorso.
    13.  In  caso  di  esito  negativo, il dipendente candidato sara'
restituito  alla posizione di lavoro precedentemente ricoperta con il
riconoscimento  a  tutti gli effetti dell'anzianita' maturata durante
il corso.
    14.  Il  periodo  del  corso non e' sostitutivo dell'obbligatorio
periodo di prova, salvo che per il personale gia' dipendente ASI.
                             TITOLO III
                   Procedura selettiva finalizzata
                 all'assunzione a tempo determinato
                              Art. 17.
                       Ambito di applicazione
    1.  Il  conferimento  di  contratti di assunzione con rapporto di
lavoro  a  tempo  determinato di cui all'art. 19, comma 4, lettera c)
del   decreto   legislativo  n.  128/2003,  avviene  previa  pubblica
selezione comparativa regolata dagli articoli del presente titolo.
    2.  La  selezione  di  cui  al  comma  precedente e' disposta con
provvedimento  del direttore generale, ai sensi e con le modalita' di
cui agli articoli 3 e 4 del presente regolamento.
    3.  Il  presente  titolo  si  applica  anche ai contratti a tempo
determinato  i  cui  oneri non ricadono sui fondi ordinari dell'ente,
ivi   compresi  quelli  sui  fondi  derivanti  da  contratti  con  le
istituzioni comunitarie ed internazionali.
                              Art. 18.
                         Avviso di selezione
    1.  L'avviso  di selezione per le assunzioni a tempo determinato,
di norma, indica:
      a) il  livello  ed  il  profilo professionale da acquisire come
definiti   dal   CCNL,   eventualmente   l'unita'   organizzativa  di
destinazione e la sede di servizio;
      b) il numero delle posizioni da ricoprire;
      c) il  titolo  di  studio,  nonche'  i  requisiti  culturali  e
professionali  oggettivamente  riscontrabili  per  l'ammissione  alla
procedura;
      d) il  livello  di conoscenza della lingua straniera, attestato
con riferimento a standard internazionali da opportuna certificazione
o autocertificazione;
      e) il  livello  di  conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
      f) la  categoria  di  titoli  valutabili  e i relativi punteggi
(individuate tra quelle di cui all'art. 10 del presente regolamento);
      g) le  prove  in  base  alle quali viene attuata la valutazione
selettiva;
      h) il   punteggio   massimo   attribuibile  a  ciascun  momento
valutativo;
      i) la documentazione da presentare;
      j) l'obbligo    da    parte   dei   candidati   di   presentare
contestualmente   alla   domanda   5  copie  dell'elenco  dei  titoli
presentati  e  del  curriculum  ed  una  copia  della  documentazione
allegata,  autenticata  in  base  alle  vigenti  normative in tema di
autocertificazione;
      k) l'esatta  denominazione  e l'indirizzo dell'ufficio al quale
andranno inviate le domande di partecipazione o presso il quale sara'
possibile effettuare la consegna di queste ultime;
      l) l'avvertenza  che  i  dati forniti saranno oggetto di futura
trattazione   in   relazione   alla  procedura  concorsuale  ed  alle
conseguenze a questa connesse;
      m) l'avvertenza  che sara' data comunicazione degli esiti delle
fasi   valutative   solo   in  caso  di  superamento  e  che  nessuna
comunicazione  sara'  effettuata in caso di mancato superamento della
fase selettiva;
      n) il  responsabile  del  procedimento  ed  il responsabile del
trattamento dei dati;
      o) il  termine di presentazione delle domande di partecipazione
all'avviso di selezione;
      p) ai  fini  della  partecipazione alle selezioni, l'obbligo da
parte del candidato non appartenente all'Unione europea di dichiarare
di  essere in regola con la normativa italiana in materia di ingresso
e di soggiorno;
      q) l'avvertenza che nel caso di superamento delle prove e prima
della  stipulazione  del  contratto  da  assegnare,  il candidato non
appartenente  all'Unione  europea,  dovra' dimostrare di possedere un
permesso di soggiorno per motivi di lavoro a carattere subordinato;
      r) Le   modalita'   di   pubblicazione  della  graduatoria  dei
vincitori;
      s) la durata della validita' della graduatoria.
    2.   L'avviso  puo'  richiedere  requisiti  aggiuntivi  a  quelli
generali  di  cui  sopra  purche'  non in contrasto con i principi di
uguaglianza nell'accesso ai pubblici impieghi.
    3. L'avviso puo' essere revocato con decreto motivato a firma del
direttore  generale, in esecuzione di una deliberazione del consiglio
di  amministrazione, per ragioni di pubblico interesse o di interesse
dell'ente,  intervenute  modifiche  legislative  o  regolamentari,  o
scarso numero di domande presentate.
    4.   Lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  alla  selezione
costituisce  parte  integrante  dell'avviso  di  selezione, che sara'
redatto   ai   sensi  dell'art.  14  del  presente  regolamento,  con
esclusione  del requisito della cittadinanza, che potra' essere anche
diversa da quella degli Stati membri dell'Unione europea.
                              Art. 19.
                        Procedura valutativa
    1.  La  selezione  comparativa  dei  candidati all'assunzione con
contratto  di  lavoro a tempo determinato si espleta per titoli, test
tecnici  e  colloquio  da  parte  di  una  commissione  nominata  con
provvedimento  del presidente dell'ASI sulla base di una proposta del
direttore generale.
    2.  La  commissione,  di  norma,  e'  presieduta dal responsabile
dell'unita'  organizzativa  di  destinazione  del  candidato e da due
membri  esperti  nelle  materie oggetto del concorso, tra i quali uno
con funzioni anche di segretario.
    3.  La commissione, effettuati gli adempimenti previsti dall'art.
7  del presente regolamento, esaminato il curriculum dei candidati ed
assegnato  il  relativo  punteggio  ai  titoli  da questi presentati,
procede  entro un termine non inferiore a quindici giorni dall'invito
effettuato  a  cura  dell'Ufficio  competente, a far effettuare uno o
piu' test tecnici scelti a caso dal candidato nell'ambito di una rosa
di  test  preventivamente  predisposti  e  sigillati,  il  cui  esito
positivo, entro i successivi dieci giorni, e' comunicato ai candidati
idonei unitamente all'invito a presentarsi per il colloquio.
    4.   Il  colloquio  e'  finalizzato  a  verificare  le  capacita'
tecnico-professionali  del  candidato a ricoprire la posizione per la
cui assegnazione si procede a selezione.
    5.  Una  parte  del  colloquio  e'  volta  all'accertamento delle
conoscenze   informatiche   e   della   lingua   straniera  richiesta
dall'avviso di selezione.
    6. Le sedute dei test e dei colloqui sono pubbliche.
    7.  Per  tutto  quanto non specificatamente regolato dal presente
titolo   si  rinvia  agli  articoli 6,  7,  8,  9  e  10,  in  quanto
compatibili.
                              Art. 20.
             Punteggi attribuibili nelle fasi valutative
    1.   Per   l'attribuzione  dei  punteggi,  la  commissione  ha  a
disposizione cento punti. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei
punti  attribuiti  alla  valutazione dei titoli, dei test e di quelli
attribuiti al colloquio.
    2.  Saranno  ammessi alla graduatoria finale solo i candidati che
avranno  conseguito  un punteggio complessivo uguale o superiore a 80
punti, cosi' distribuiti:
      30  punti  per  la  valutazione  del  curriculum  e  dei titoli
pervenuti  esclusivamente  entro  il  termine  di presentazione delle
domande  di  ammissione  alla  selezione;  saranno  ammessi ai test i
candidati  che avranno raggiunto un punteggio uguale o superiore a 24
punti;
      40  punti  per la valutazione dei test tecnici; saranno ammessi
al  colloquio i candidati che avranno raggiunto un punteggio uguale o
superiore a 32 punti;
      30  punti  per  il  colloquio; il colloquio si intende superato
qualora  il  candidato  abbia  conseguito  una  valutazione  uguale o
superiore a 24 punti.
                              Art. 21.
                            Esiti finali
    1.  La  proclamazione  dei  vincitori  della  selezione  pubblica
avviene  mediante  avviso sul sito internet dell'ASI, www.asi.it, con
le modalita' di cui al comma 2 dell'art. 11.
                              Art. 22.
                        Trattamento economico
    1.  Per  le  assunzioni a tempo determinato previste nel presente
titolo,  il  trattamento  economico e' quello previsto per il livello
iniziale corrispondente, assunto con contratto a tempo indeterminato,
con  una  eventuale integrazione i cui criteri saranno determinati in
sede contrattuale.
                              TITOLO IV
                  Contratti di formazione e lavoro
                              Art. 23.
                       Ambito di applicazione
    1.  Nell'ambito  dei  propri  programmi  di  attivita'  l'Agenzia
spaziala   italiana   puo'  predisporre  progetti  di  formazione  in
relazione  ai  quali  attivare  contratti  di formazione e lavoro con
riferimento  all'art.  3,  comma 15, della legge 19 dicembre 1984, n.
863,  di  conversione del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, come
integrato  dall'art.  16  della  legge  19 luglio  1994,  n.  451, di
conversione  del  decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, nonche' alla
specifica  normativa  prevista  per  l'ASI  dall'art. 6, comma 8, del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
    2.  I  progetti di formazione possono essere attivati nell'ambito
di  apposite  convenzioni  con  soggetti pubblici e privati ed essere
finanziati in tutto o in parte dai predetti soggetti.
    3.  I  progetti  di  formazione  sono  approvati dal consiglio di
amministrazione,  su  proposta  del direttore generale, sulla base di
circostanziate relazioni predisposte dai responsabili delle strutture
competenti.
    4. Per ciascun progetto di formazione si individuano:
      a) il numero dei contratti di formazione e lavoro da attivare;
      b) l'ambito  normativo di riferimento, individuato in base alla
normativa  generale o a quella specifica stabilita dall'art. 6, comma
8,  del  decreto  legislativo  29 ottobre 1999, n. 419, ai fini della
considerazione di tali contratti nell'ambito del fabbisogno triennale
del  personale  ovvero  nell'ambito  delle  assunzioni  presso  altri
soggetti o della deroga ai vincoli numerici di assunzione definitiva;
      c) la   tipologia   dei   contratti   di  formazione  e  lavoro
individuata  tra  quelle  previste dall'art. 16, comma 2, della legge
19 luglio  1994,  n.  451, di conversione del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299;
      d) il  livello  di  inquadramento,  ed il correlato trattamento
economico  -  comprensivo  dell'indennita' integrativa speciale - che
puo'  essere immediatamente inferiore a quello di destinazione finale
che  subentrera' in caso di conversione in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
      e) le disponibilita' di bilancio sulle quali gravano i relativi
costi.
                              Art. 24.
                             R i n v i o
    1.  Per  l'attivazione  dei  contratti  di  formazione  lavoro si
applicano  le  disposizioni dei titoli I e II, salvo che per la parte
relativa  alla  composizione della commissione di valutazione, per la
quale   e'   richiesta,   in   questo  caso,  la  partecipazione  del
responsabile  della  struttura  cui fa capo il programma di attivita'
rispetto  al  quale  si  intende attivare il progetto di formazione e
lavoro.
                              Art. 25.
                     Stipulazione del contratto
    1.  Entro  quindici  giorni dalla pubblicazione della graduatoria
finale,  il responsabile dell'unita' cui sara' assegnato il candidato
vincitore  del concorso, consegna al responsabile della U.O. gestione
risorse  umane il programma formativo redatto secondo le direttive da
quest'ultimo  impartite,  destinato  a  formare  parte integrante del
contratto di formazione-lavoro.
    2.  La stipulazione del contratto di formazione e lavoro, redatto
secondo  l'usuale schema dei contratti individuali di lavoro, avviene
entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale.
    3.   Entro  cinque  giorni  dalla  sua  stipulazione  gli  uffici
provvedono   a  trasmettere  copia  del  contratto  alla  commissione
circoscrizionale dell'impiego.
    4.  La  stipulazione  del  contratto  di  formazione  e lavoro e'
consentita esclusivamente ai candidati che, alla data della firma del
contratto, non abbiano compiuto il 32° anno di eta'.
                              Titolo V
       DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA
                              Art. 26.
                 Ambito e modalita' di applicazione
    1.  Nell'ambito  dei  propri  programmi  di  attivita'  l'Agenzia
spaziale italiana puo' conferire, con riferimento all'art. 3, lettera
g)  del  decreto legislativo n. 128/2003, al sesto comma dell'art. 51
della   legge   27 dicembre  1997  ed  alle  specifiche  disposizioni
stabilite  con  decreto  del  MIUR,  assegni per la collaborazione ad
attivita' di ricerca.
    2.  Il  conferimento  degli assegni di cui al primo comma avviene
per  pubblica  selezione,  per  titoli  e  colloquio, alla quale sono
ammessi  laureati,  italiani  o  stranieri  in possesso del titolo di
dottore   di   ricerca  ovvero  di  adeguato  curriculum  scientifico
professionale  recante  documentata attivita' di ricerca post-lauream
presso  soggetti  pubblici  o  privati,  italiani o stranieri, per un
periodo non inferiore a trentasei mesi.
    3.  Sono  esclusi  dalla  selezione  i  dipendenti di ruolo o con
contratto  a tempo indeterminato delle universita', degli osservatori
astronomici,   astrofisici   e  vesuviano,  degli  enti  pubblici  ed
istituzioni  di  ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  30 dicembre 1993, n. 593, e successive
modificazioni ed integrazioni, dell'ENEA e dell'ASI.
    4.  Gli  assegni  non  sono  cumulabili  con  borse  di  studio a
qualsiasi   titolo   conferite  con  esclusione  di  quelle  che,  ad
insindacabile   giudizio   dell'ASI,   sulla   base  del  parere  del
responsabile  del  programma  di  attivita',  concesse da istituzioni
nazionali  o  straniere,  siano  utili  ad  integrare,  con soggiorni
all'estero,  l'attivita' in relazione alla quale sono stati conferiti
gli assegni medesimi.
    5.  Fermo restando il divieto di cumulo, il titolare dell'assegno
puo'   frequentare  corsi  di  dottorato  di  ricerca  in  discipline
attinenti alla materia oggetto dell'assegno.
    6.   Il  titolare  dell'assegno,  in  servizio  presso  pubbliche
amministrazioni  diverse da quelle di cui al terzo comma del presente
articolo,  puo'  essere collocato in aspettativa non retribuita. Sono
fatte  salve le disposizioni di legge che regolano il conferimento di
incarichi retribuiti a dipendenti pubblici in regime di tempo pieno.
    7.  Gli  assegni  sono  conferiti  mediante  contratto di diritto
privato.
    8. Fermi restando i vincoli funzionali necessari all'espletamento
dell'attivita'   oggetto   del  contratto  in  coordinamento  con  il
programma  di  attivita'  nell'ambito  del quale e' stato attivato, i
contratti  non  configurano  in  alcun  modo  un  rapporto  di lavoro
subordinato  e  non  danno  luogo  a  diritti  in  ordine all'accesso
all'organico dell'ASI.
    9.  Gli  assegni  hanno  durata  minima  di  un anno e massima di
quattro anni e possono essere rinnovati non piu' di due volte fino al
limite massimo complessivo, tra conferimento e rinnovi, di otto anni.
    10.  La  durata  massima  degli  assegni e' di quattro anni se il
titolare   e'   in   possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca,
considerando  come  possesso, il superamento dell'esame finale per il
conseguimento del titolo.
                              Art. 27.
                         Avviso di selezione
    1.  L'avviso  di  selezione  per il conferimento degli assegni e'
avviato  dal  direttore  generale  con specifico bando, in esecuzione
delle   deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  dell'ASI,
attraverso modalita' che ne assicurino la massima diffusione.
    2. L'avviso contiene le seguenti indicazioni:
      a) tema e sede dell'attivita';
      b) programma all'interno del quale l'attivita' viene svolta;
      c) numero degli assegni da conferire;
      d) importo  dell'assegno,  regime delle ritenute e modalita' di
erogazione;
      e) laurea richiesta;
      f) la  dichiarazione  del  titolo  di dottorato di ricerca o in
alternativa   del   possesso   dell'esperienza   specifica  richiesta
dall'avviso  di  selezione,  da  dichiarare  esplicitamente a pena di
nullita', nella domanda di ammissione;
      g) durata del contratto, eventuali modalita' di rinnovo;
      h) eventuali  soggiorni  fuori  dalla  sede  e  all'estero  con
indicazione presunta della durata;
      i) il  livello  di  conoscenza  della lingua straniera, laddove
richiesto  ed  in  relazione al livello di destinazione dei vincitori
del  concorso, attestato con riferimento a standard internazionali da
opportuna certificazione o autocertificazione;
      j) il  livello  di  conoscenza dell'uso delle apparecchiature e
delle applicazioni informatiche piu' diffuse;
      k) la  categoria  dei  titoli valutabili ed i relativi punteggi
(ai sensi dell'art. 10 del presente regolamento);
      l) le prove in base alle quali viene attuata la valutazione (ai
sensi degli articoli 9, 10 e 11 del presente regolamento);
      m) il   punteggio   massimo   attribuibile  a  ciascun  momento
valutativo;
      n) l'eventuale  preselezione  dei  candidati e le condizioni in
presenza delle quali si procedera' alla preselezione stessa;
      o) la   documentazione   da  presentare;  i  titoli  in  lingua
straniera  e  le  pubblicazioni  in  lingua  straniera debbono essere
accompagnati  da  una  traduzione la cui fedelta' al testo originario
deve essere asseverata dal candidato sotto la sua responsabilita';
      p) nei  concorsi  per  titoli  ed esami, l'obbligo da parte dei
candidati  di  presentare  contestualmente alla domanda 3 copie della
documentazione  allegata,  dell'elenco  dei  titoli  presentati e del
curriculum vitae;
      q) l'esatta  denominazione  e l'indirizzo dell'ufficio al quale
andranno inviate le domande di partecipazione o presso il quale sara'
possibile effettuare la consegna di queste ultime;
      r) l'avvertenza  che  i  dati forniti saranno oggetto di futura
trattazione   in   relazione   alla  procedura  concorsuale  ed  alle
conseguenze a questa connesse;
      s) il  termine di presentazione delle domande di partecipazione
al bando di concorso;
      t) lo schema di domanda di partecipazione al bando di concorso;
      u) le   modalita'   di   pubblicazione  della  graduatoria  dei
vincitori;
      v) la  durata  della  validita'  della  graduatoria  nel limite
massimo stabilito dalle norme in vigore.
    3.   Lo  schema  di  domanda  di  partecipazione  alla  selezione
costituisce  parte  integrante  dell'avviso  di  selezione, che sara'
redatto   ai   sensi  dell'art.  14  del  presente  regolamento,  con
esclusione  del requisito della cittadinanza, che potra' essere anche
diversa da quella degli stati membri dell'Unione europea.
                              Art. 28.
              Fase valutativa ed adempimenti istruttori
    1.  La  valutazione  delle  domande,  su  base comparativa, viene
effettuata   da   un'apposita  commissione  nominata  dal  presidente
dell'ASI sulla base di una proposta del direttore generale.
    2. La commissione valuta come titoli:
      dottorato di ricerca;
      attivita'  di  ricerca  documentata  presso soggetti pubblici e
privati;
      pubblicazioni e altri titoli scientifici;
      programma di ricerca presentato dal candidato.
    3.  Le  procedure  di  valutazione si concludono con un colloquio
individuale  teso  a valutare l'attitudine alla ricerca relativamente
al  settore  scientifico  disciplinare  preso in considerazione ed al
tema specifico da sviluppare.
    4.  Per lo svolgimento del colloquio il candidato ha un preavviso
di dieci giorni.
    5.  Gli  atti  della  selezione vengono sottoposti presidente per
l'approvazione.
    6.  L'istruttoria  delle domande di partecipazione alla selezione
e'  effettuata  dall'ufficio  programmazione  concorsi  e  formazione
dell'ASI.
    7.   La   valutazione  dei  titoli  posseduti  e  dell'esperienza
professionale   dichiarata   nel   curriculum  sara'  demandata  alla
commissione   esaminatrice,   che  provvedera'  all'attribuzione  dei
punteggi nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 7, 8, 10 e 20
del presente regolamento.
    8.  In  sede di valutazione dei titoli, il possesso del requisito
di  esperienza  professionale  idonea,  alternativo  al  possesso del
titolo   di   dottore  di  ricerca,  e'  valutato  dalla  commissione
esaminatrice ai fini dell'ammissione alla selezione.
    9.  I  vincitori  degli  assegni  di  ricerca  saranno  resi noti
attraverso l'inserimento dei nominativi sul sito internet dell'ASI.
                              Art. 29.
                Conferimento degli assegni di ricerca
    1.   Entro   i  quindici  giorni  successivi  alla  comunicazione
dell'esito  della selezione, e nel limite di quelli messi a concorso,
l'assegno   e'   conferito  attraverso  la  stipula  dello  specifico
contratto   che   al   vincitore   viene   inviato   unitamente  alla
comunicazione predetta.
    2.  L'attivita'  oggetto degli assegni di ricerca deve presentare
le seguenti caratteristiche:
      stretto legame con la realizzazione del programma di ricerca, o
di una fase di esso, che costituisce l'oggetto del rapporto;
      carattere   continuativo,   non  meramente  occasionale,  e  in
rapporto   di   coordinamento   rispetto   all'attivita'  complessiva
dell'istituto;
      svolgimento   in   condizioni  di  autonomia,  nei  limiti  del
programma predisposto dal responsabile dello stesso, senza vincoli di
orario di lavoro.
    3.  Entro  il  termine  perentorio di cinque giorni dalla data di
ricevimento  del  contratto  di  cui  al  primo  comma,  i  vincitori
restituiscono  il  contratto  debitamente sottoscritto comunicando la
eventuale  dipendenza  da amministrazioni pubbliche o la fruizione di
borse  di studio od altri assegni di formazione specificandone natura
e contenuti.
    4.  Nel  caso  di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per
mancata  accettazione  entro il temine previsto dal comma precedente,
gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano utilmente
collocati in graduatoria secondo l'ordine in questa occupato.
    5.  Gli  assegni  possono  essere conferiti a candidati utilmente
collocati  in  graduatoria  anche nel caso di rinuncia o decadenza da
parte di vincitori che abbiano iniziato ad usufruirne. In tal caso il
candidato subentra nella parte residua del contratto.
    6.  Decadono  dal  diritto  all'assegno  coloro  che  nel termine
fissato  dal  contratto  non  prendano  regolare  servizio, salvo per
giustificati  i  ritardi  dovuti  a  gravi motivi di salute o casi di
forza  maggiore  debitamente  comprovati,  la  cui  valutazione resta
all'insindacabile giudizio dell'ASI.
    7.  Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio,  come  pure
eventuali  sospensioni,  sono  dovute  in  caso  di  assolvimento  di
obblighi  militari  o in presenza delle situazioni disciplinate dalla
normativa sulla tutela della maternita'.
    8. Le predette sospensioni non riducono la durata dell'assegno ma
ne protraggono il termine finale.
    9.   Non  costituisce  sospensione,  e  conseguentemente  non  va
recuperato,  un  periodo  di  assenza  non  superiore a trenta giorni
nell'arco di un anno.
    10.   Ai   fini   dell'espletamento   della   propria  attivita',
l'assegnista puo' essere inviato in missione nazionale o all'estero.
    11.  Al  titolare  dell'assegno sono forniti i supporti necessari
alla  realizzazione  dell'attivita' in relazione alla quale l'assegno
e'   stato   erogato   e   garantita   la   fruizione   dei   servizi
tecnico-amministrativi.
    12.  L'assegnista  e'  tenuto  periodicamente  a dare conto della
propria attivita' al responsabile del programma.
    13.  Al  termine  di ciascun anno di attivita', l'assegnista deve
presentare una dettagliata relazione dando conto dei risultati, anche
parziali,   conseguiti   rispetto   all'obiettivo.  La  relazione  e'
corredata del giudizio del responsabile del programma.
    14.   In   caso   di   giudizio  negativo,  sentito  il  titolare
dell'assegno,  il  responsabile della struttura alla quale fa capo il
programma  puo'  proporre la revoca dell'assegno che viene deliberata
dal consiglio di amministrazione dell'ASI.
    15.  Al termine del periodo di durata del contratto, la relazione
di  cui  ai  commi precedenti dovra' rendere conto in modo puntuale e
dettagliato del raggiungimento dei risultati prefissati anche al fine
dell'eventuale rinnovo del contratto.
    16.  Resta salva la risoluzione di diritto del contratto nei casi
di  gravi  e  documentate  inadempienze  del  titolare dell'assegno e
violazione del regime di incompatibilita' indicato nell'art. 27.
    17.  Fermo  restando  il  limite  complessivo  della durata degli
assegni  e  tenuto  conto  delle indicazioni fissate al proposito dal
relativo  bando  di  concorso  il contratto puo' essere rinnovato con
provvedimento  del  direttore  generale dell'ASI, previa delibera del
consiglio  di amministrazione adottata sulla base della relazione del
titolare  dell'assegno  e  del giudizio positivo del responsabile del
programma.
                              Art. 30.
                Importo degli assegni ed altri oneri
    1.  L'importo  lordo  annuo degli assegni di ricerca, comprensivo
degli   oneri   a  carico  dell'ASI,  e'  fissato  dal  consiglio  di
amministrazione.  La  liquidazione  degli assegni ha scadenza mensile
posticipata.
    2.  L'ASI  provvede  alle  coperture assicurative per infortuni e
responsabilita'  civile verso terzi a favore dei titolari di assegno.
L'importo   dei   relativi   premi  e'  detratto  dall'importo  lordo
dell'assegno.
    3.  Oltre all'importo predetto, spettano al titolare dell'assegno
i compensi relativi al trattamento di missione ed i benefici connessi
alla  presenza  in  servizio  con  le  stesse modalita' in atto per i
dipendenti dell'ASI.
    4.  Gli  assegni  sono  esenti  da  prelievo  fiscale,  ai  sensi
dell'art.  4  della  legge  n.  476/1984  e successive integrazioni e
modificazioni,  e sono assoggettati a contribuzione previdenziale, ai
sensi  dell'art.  2,  comma 26  e  seguenti della legge n. 335/1995 e
successive integrazioni e modificazioni.

                              TITOLO VI
                   Assunzioni per chiamata diretta
                              Art. 31.
                       Ambito di applicazione
    1.  In  attuazione delle previsioni di cui all'art. 19, commi 2 e
3,  del  decreto  legislativo  n.  128/2003,  la  chiamata diretta e'
disposta  con  provvedimento del direttore generale, in esecuzione di
motivata  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione,  previo
parere del comitato tecnico-scientifico.
    2.  Ai  sensi  dell'art.  14  e  dell'art.  19,  comma 6, decreto
legislativo  n.  165/2001, la chiamata diretta per il conferimento di
incarichi  dirigenziali  e  di  contratti a tempo determinato per gli
uffici  di  staff  del  presidente, e' disposta con provvedimento del
direttore  generale,  in  esecuzione  di  motivata  deliberazione del
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente.
    3.  Nei  provvedimenti  di conferimento di incarico dirigenziale,
nonche'  di  assunzione  di  cui  al  presente  titolo, devono essere
indicati  la  posizione di lavoro a fronte della quale si presenta la
necessita'  del  reclutamento,  le  ragioni  che motivano la chiamata
diretta,  il  nominativo  del  soggetto  da  assumere  ed il relativo
curriculum,  la forma ed il periodo di durata del rapporto di lavoro,
il  trattamento  giuridico  ed  economico,  la  normativa generale di
riferimento.
                              Art. 32.
                 Trattamento giuridico ed economico
    1.  Nei  casi di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art.
19,  comma  2, del decreto legisaltivo n. 128/2003, le attivita' post
lauream concorrono alla definizione del trattamento giuridico.
    2. Nei casi di assunzione a tempo determinato di cui all'art. 19,
comma  3,  del  decreto  legislativo  n.  128/2003, le attivita' post
lauream  concorrono alla definizione del trattamento giuridico, fermo
restando  che  la  prevista  eventuale  integrazione  del trattamento
economico   e'   disposta   con   deliberazione   del   consiglio  di
amministrazione,   tenuto  conto  dei  criteri  determinati  in  sede
contrattuale.
    3.  Nei  casi  di  conferimento di incarico dirigenziale ai sensi
dell'art.  19,  comma  6,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001  e
successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico e'
determinato   con  deliberazione  del  consiglio  di  amministrazione
contestualmente al conferimento dell'incarico.
    4.  Nei  casi di contratti a tempo determinato ai sensi dell'art.
14  del  decreto legislativo n. 165/2001, il trattamento economico e'
rapportato  a  quello delle corrispondenti professionalita' dell'ASI,
fermo restando quanto previsto all'art. 2 del medesimo articolo sulla
determinazione  del  trattamento accessorio, tenuto conto dei criteri
determinati in sede contrattuale.
                             TITOLO VII
                     Norme finali e transitorie
                              Art. 33.
              Compensi per le commissioni esaminatrici
    1.  Ai componenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici
e  dei  comitati  di vigilanza spettano i compensi nei limiti fissati
dal  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995,
aumentati  del  20%  ai  sensi  dell'art.  8 del medesimo decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri.
                              Art. 34.
                          Entrata in vigore
    1.  Il  presente regolamento entra in vigore il giorno successivo
alla   pubblicazione   nella   Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.
                              Art. 35.
                      Disposizioni transitorie
    1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore del presente
regolamento,  si  devono  considerare  abrogate  tutte  le precedenti
disposizioni adottate dall'ASI in tema di reclutamento del personale.
    2.  I procedimenti selettivi in corso di svolgimento e i rapporti
di lavoro a tempo determinato gia' costituiti alla data di entrata in
vigore  del presente regolamento restano regolati dalle norme vigenti
all'atto   della  indizione  delle  selezioni  o  della  stipula  dei
contratti.