(all. 1 - art. 1)
                                                   Verbale di accordo
    L'anno  2004,  addi'  25  del  mese  di  maggio,  in Roma si sono
incontrate    l'Adriatica,   assistita   dalla   Fedarlinea,   e   le
organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti.
    (Omissis).
    Le parti convengono quanto segue:
      1.  la  legge  n.  146/1990,  come  modificata  dalla  legge n.
83/2000,  non  trova  diretta  applicazione ai collegamenti marittimi
internazionali  svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia,
il Montenegro e l'Albania;
      2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso
di  sciopero  riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1)
del  presente  accordo,  sara'  garantito  il  rispetto  dei seguenti
precetti  minimi,  di  cui  alla  legge  n. 146/1990 e del protocollo
1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel
Gruppo  Tirrenia,  previsti espressamente solo per i collegamenti con
le isole:
        preavviso di dieci giorni;
        indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo
sciopero  e  non  superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e
relativi  alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello
sciopero;
        esperimento  di  un  tentativo  di  conciliazione prima della
proclamazione,   nelle   modalita'  previste  dal  citato  protocollo
1° agosto 2000;
        intervallo   di  dieci  giorni  tra  l'effettuazione  di  uno
sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul
medesimo servizio o bacino di utenza.

FILT-CGIL (firmato)      ADRIATICA S.p.a. (firmato)
FIT-CISL (firmato)       FEDARLINEA (firmato)
UILTRASPORTI (firmato)

                                                   Verbale di accordo
    L'anno  2004,  addi'  25  del  mese  di  maggio,  in Roma si sono
incontrate    l'Adriatica,   assistita   dalla   Fedarlinea,   e   la
organizzazione sindacale Federmar-Cisal.
    (Omissis).
    Le parti convengono quanto segue:
      1.  la  legge  n.  146/1990,  come  modificata  dalla  legge n.
83/2000,  non  trova  diretta  applicazione ai collegamenti marittimi
internazionali  svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia,
il Montenegro e l'Albania;
      2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso
di  sciopero  riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1)
del  presente  accordo,  sara'  garantito  il  rispetto  dei seguenti
precetti  minimi,  di  cui  alla  legge  n. 146/1990 e del protocollo
1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel
Gruppo  Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le
isole:
        preavviso di dieci giorni;
        indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo
sciopero  e  non  superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e
relativi  alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello
sciopero;
        esperimento  di  un  tentativo  di  conciliazione prima della
proclamazione,   nelle   modalita'  previste  dal  citato  protocollo
1° agosto 2000;
        intervallo   di  dieci  giorni  tra  l'effettuazione  di  uno
sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul
medesimo servizio o bacino di utenza.

FEDERMAR-CISAL (firmato)      ADRIATICA S.p.a. (firmato)
                              FEDARLINEA (firmato)

                                                   Verbale di accordo
    L'anno  2004,  addi'  25  del  mese  di  maggio,  in Roma si sono
incontrate    l'Adriatica,   assistita   dalla   Fedarlinea,   e   la
organizzazione sindacale Ugl-Mare.
    (Omissis).
    Le parti convengono quanto segue:
      1.  la  legge  n.  146/1990,  come  modificata  dalla  legge n.
83/2000,  non  trova  diretta  applicazione ai collegamenti marittimi
internazionali  svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia,
il Montenegro e l'Albania;
      2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso
di  sciopero  riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1)
del  presente  accordo,  sara'  garantito  il  rispetto  dei seguenti
precetti  minimi,  di  cui  alla  legge  n. 146/1990 e del protocollo
1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel
Gruppo  Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le
isole:
        preavviso di dieci giorni;
        indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo
sciopero  e  non  superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e
relativi  alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello
sciopero;
        esperimento  di  un  tentativo  di  conciliazione prima della
proclamazione,   nelle   modalita'  previste  dal  citato  protocollo
1° agosto 2000;
        intervallo   di  dieci  giorni  tra  l'effettuazione  di  uno
sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul
medesimo servizio o bacino di utenza.

UGL-MARE (firmato)     ADRIATICA S.p.a. (firmato)
                       FEDARLINEA (firmato)