Verbale di accordo L'anno 2004, addi' 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e le organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti. (Omissis). Le parti convengono quanto segue: 1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania; 2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sara' garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per i collegamenti con le isole: preavviso di dieci giorni; indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello sciopero; esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalita' previste dal citato protocollo 1° agosto 2000; intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza. FILT-CGIL (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato) FIT-CISL (firmato) FEDARLINEA (firmato) UILTRASPORTI (firmato) Verbale di accordo L'anno 2004, addi' 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e la organizzazione sindacale Federmar-Cisal. (Omissis). Le parti convengono quanto segue: 1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania; 2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sara' garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole: preavviso di dieci giorni; indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello sciopero; esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalita' previste dal citato protocollo 1° agosto 2000; intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza. FEDERMAR-CISAL (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato) FEDARLINEA (firmato) Verbale di accordo L'anno 2004, addi' 25 del mese di maggio, in Roma si sono incontrate l'Adriatica, assistita dalla Fedarlinea, e la organizzazione sindacale Ugl-Mare. (Omissis). Le parti convengono quanto segue: 1. la legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, non trova diretta applicazione ai collegamenti marittimi internazionali svolti dall'Adriatica di Navigazione con la Dalmazia, il Montenegro e l'Albania; 2. che visto pero' il valore sociale di tali trasporti, in caso di sciopero riguardante le linee di collegamento di cui al punto 1) del presente accordo, sara' garantito il rispetto dei seguenti precetti minimi, di cui alla legge n. 146/1990 e del protocollo 1° agosto 2000 e successive modifiche sulle relazioni industriali nel Gruppo Tirrenia, previsti espressamente solo per collegamenti con le isole: preavviso di dieci giorni; indicazione della durata (non superiore a 24 ore per il primo sciopero e non superiore a 48 ore per quelli successivi al primo e relativi alla stessa vertenza) e delle modalita' di attuazione dello sciopero; esperimento di un tentativo di conciliazione prima della proclamazione, nelle modalita' previste dal citato protocollo 1° agosto 2000; intervallo di dieci giorni tra l'effettuazione di uno sciopero e la proclamazione di uno sciopero successivo, incidente sul medesimo servizio o bacino di utenza. UGL-MARE (firmato) ADRIATICA S.p.a. (firmato) FEDARLINEA (firmato)