(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

ISTRUZIONI  TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE, L'OMOLOGAZIONE E L'IMPIEGO
       DEI DISPOSITIVI DI RITENUTA NELLE COSTRUZIONI STRADALI.

                               Art. 1.
Oggetto  delle istruzioni Classificazione dei dispositivi di ritenuta
                     nelle costruzioni stradali

    Le  presenti  istruzioni  tecniche disciplinano la progettazione,
l'omologazione,  la  realizzazione  e  l'impiego  delle  barriere  di
sicurezza  stradale  e  degli  altri  dispositivi  di  ritenuta nelle
costruzioni stradali.
    A  seconda  della  loro destinazione ed ubicazione, le barriere e
gli altri dispositivi si dividono nei seguenti tipi:
      a) barriere centrali da spartitraffico;
      b) barriere laterali;
      c) barriere  per opere d'arte, quali ponti, viadotti, sottovia,
muri, ecc.;
      d) barriere  o  dispositivi per punti singolari, quali barriere
per  chiusura varchi, attenuatori d'urto per ostacoli fissi, letti di
arresto  o  simili,  terminali  speciali,  dispositivi  per  zone  di
approccio  ad  opere  d'arte,  dispositivi  per zone di transizione e
simili.
                               Art. 2.
  Finalita' dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali

    Le  barriere  di  sicurezza  stradale  e gli altri dispositivi di
ritenuta sono posti in opera essenzialmente al fine di realizzare per
gli  utenti  della  strada  e per gli esterni eventualmente presenti,
accettabili  condizioni  di sicurezza in rapporto alla configurazione
della  strada,  garantendo,  entro  certi limiti, il contenimento dei
veicoli  che  dovessero  tendere  alla  fuoriuscita dalla carreggiata
stradale.
    Le  barriere  di  sicurezza  stradale  e gli altri dispositivi di
ritenuta  devono quindi essere idonei ad assorbire parte dell'energia
di    cui    e'   dotato   il   veicolo   in   movimento,   limitando
contemporaneamente gli effetti d'urto sui passeggeri.
                               Art. 3.
               Individuazione delle zone da proteggere

    Le  zone  da  proteggere  per  le  finalita'  di  cui all'art. 2,
definite, come previsto dal decreto ministeriale 18 febbraio 1992, n.
223,  e  successivi  aggiornamenti e modifiche, dal progettista della
sistemazione dei dispositivi di ritenuta, devono riguardare almeno:
      i  margini  di  tutte  le  opere d'arte all'aperto quali ponti,
viadotti,   ponticelli,   sovrappassi   e   muri  di  sostegno  della
carreggiata,  indipendentemente dalla loro estensione longitudinale e
dall'altezza  dal  piano di campagna; la protezione dovra' estendersi
opportunamente   oltre   lo   sviluppo   longitudinale   strettamente
corrispondente  all'opera  sino  a  raggiungere  punti  (prima e dopo
1'opera)  per  i  quali  possa essere ragionevolmente ritenuto che il
comportamento delle barriere in opera sia paragonabile a quello delle
barriere  sottoposte  a  prova d'urto e comunque fino a dove cessi la
sussistenza delle condizioni che richiedono la protezione;
      lo spartitraffico ove presente;
      il  margine laterale stradale nelle sezioni in rilevato dove il
dislivello  tra  il  colmo  dell'arginello ed il piano di campagna e'
maggiore  o  uguale  a  1 m; la protezione e' necessaria per tutte le
scarpate  aventi pendenza maggiore o uguale a 2/3. Nei casi in cui la
pendenza  della  scarpata  sia  inferiore  a  2/3,  la  necessita' di
protezione  dipende  dalla combinazione della pendenza e dell'altezza
della   scarpata,   tenendo  conto  delle  situazioni  di  potenziale
pericolosita'  a  valle  della scarpata (presenza di edifici, strade,
ferrovie, depositi di materiale pericoloso o simili):
      gli   ostacoli  fissi  (frontali  o  laterali)  che  potrebbero
costituire  un  pericolo per gli utenti della strada in caso di urto,
quali  pile  di  ponti,  rocce  affioranti,  opere  di  drenaggio non
attraversabili,  alberature,  pali  di  illuminazione  e supporti per
segnaletica  non  cedevoli, corsi d'acqua, ecc, ed i manufatti, quali
edifici  pubblici  o  privati,  scuole, ospedali, ecc, che in caso di
fuoriuscita  o  urto  dei veicoli potrebbero subire danni comportando
quindi  pericolo  anche  per  i  non  utenti  della  strada.  Occorre
proteggere  i  suddetti  ostacoli e manufatti nel caso in cui non sia
possibile  o  conveniente  la  loro  rimozione  e  si  trovino ad una
distanza  dal  ciglio  esterno  della  carreggiata,  inferiore ad una
opportuna  distanza  di sicurezza; tale distanza varia, tenendo anche
conto  dei  criteri  generali  indicati  nell'art. 6, in funzione dei
seguenti parametri: velocita' di progetto, volume di traffico, raggio
di   curvatura   dell'asse   stradale,   pendenza   della   scarpata,
pericolosita' dell'ostacolo.
    Le  protezioni  dovranno  in  ogni caso essere effettuate per una
estensione   almeno   pari  a  quella  indicata  nel  certificato  di
omologazione,   ponendone   circa   due  terzi  prima  dell'ostacolo,
integrando  lo  stesso  dispositivo  con  eventuali ancoraggi e con i
terminali  semplici  indicati  nel certificato di omologazione, salvo
diversa  prescrizione  del  progettista  secondo  i  criteri indicati
nell'art.  6.;  in  particolare,  ove  possibile,  per  le protezioni
isolate  di  ostacoli fissi, all'inizio dei tratti del dispositivo di
sicurezza,  potranno  essere  utilizzate  integrazioni  di  terminali
speciali appositamente testati.
    Per  la  protezione degli ostacoli frontali dovranno essere usati
attenuatori d'urto, salvo diversa prescrizione del progettista.
                               Art. 4.
                  Indice di severita' degli impatti

    Ai  fini  della  classificazione  della  severita'  degli impatti
verranno   utilizzati  l'Indice  di  severita'  della  accelerazione,
A.S.I.,  l'Indice velocita' teorica della testa, T.H.I.V., e l'Indice
di  decelerazione  della  testa dopo l'impatto, P.H.D., come definiti
nelle norme UNI EN 1317, parte 1 e 2.
                               Art. 5.
Conformita'  dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali e
                         loro installazione

    Tutti  i  componenti  di  un dispositivo di ritenuta devono avere
adeguata  durabilita'  mantenendo  i loro requisiti prestazionali nel
tempo sotto l'influenza di tutte le azioni prevedibili.
    Per  la  produzione  di serie delle barriere di sicurezza e degli
altri  dispositivi  di ritenuta, i materiali ed i componenti dovranno
avere  le  caratteristiche  costruttive  descritte  nel  progetto del
prototipo  allegato  ai certificati di omologazione, nei limiti delle
tolleranze  previste  dalle  norme  vigenti  o  dal  progettista  del
dispositivo all'atto della richiesta di omologazione.
    All'atto   dell'impiego   dei   dispositivi   di  ritenuta  nelle
costruzioni  stradali,  le  caratteristiche costitutive dei materiali
impiegati  dovranno essere certificate mediante prove di laboratorio.
Dovranno  inoltre  essere allegate le corrispondenti dichiarazioni di
conformita'  dei  produttori  alle  relative  specifiche  tecniche di
prodotto.
    Le  barriere  e  gli  altri  dispositivi di ritenuta omologati ed
installati   su   strada   dovranno  essere  identificati  attraverso
opportuno  contrassegno,  da  apporre sulla barriera (almeno uno ogni
100  metri  di  installazione)  o  sul  dispositivo,  e riportante la
denominazione  della  barriera o del dispositivo omologato, il numero
di  omologazione  ed  il  nome  del  produttore. Una volta conseguita
l'armonizzazione  della  norma  EN  1317  e  divenuta obbligatoria la
marcatura  CE,  le  informazioni  da apporre sul contrassegno saranno
quelle previste nella stessa norma EN 1317, parte 5.
    Nell'installazione  sono tollerate piccole variazioni, rispetto a
quanto  indicato  nei  certificati  di omologazione, conseguenti alla
natura  del  terreno  di  supporto o alla morfologia della strada (ad
esempio:   infissione   ridotta   di  qualche  paletto  o  tirafondo;
inserimento  di  parte  dei  paletti  in  conglomerati  cementizi  di
canalette;  eliminazione  di  supporti  localizzati  conseguente alla
coincidente  presenza  di  caditoie  per  l'acqua  o  simili).  Altre
variazioni di maggior entita' e comunque limitate esclusivamente alle
modalita'  di  ancoraggio  del dispositivo di supporto sono possibili
solo se previste in progetto, come riportato nell'art. 6.
    Alla  fine  della  posa  in  opera dei dispositivi, dovra' essere
effettuata  una  verifica  in  contraddittorio  da  parte della ditta
installatrice, nella persona del suo Responsabile Tecnico, e da parte
del   committente,  nella  persona  del  direttore  lavori  anche  in
riferimento  ai  materiali  costituenti il dispositivo. Tale verifica
dovra'  risultare  da  un  certificato  di  corretta  posa  in  opera
sottoscritto dalle parti.
                               Art. 6.
       Criteri di scelta dei dispositivi di sicurezza stradale

    Ai  fini della individuazione delle modalita' di esecuzione delle
prove  d'urto  e  della  classificazione  delle barriere di sicurezza
stradale e degli altri dispositivi di ritenuta, sara' fatto esclusivo
riferimento alle norme UNI EN 1317, parti 1, 2, 3 e 4.
    La  scelta  dei  dispositivi  di sicurezza avverra' tenendo conto
della   loro   destinazione   ed   ubicazione   del   tipo   e  delle
caratteristiche  della  strada  nonche' di quelle del traffico cui la
stessa  sara'  interessata,  salvo per le barriere di cui al punto c)
dell'art.  1  delle presenti istruzioni, per le quali dovranno essere
sempre  usate  protezioni  delle  classi  H2,  H3,  H4  e comunque in
conformita'  della vigente normativa sulla progettazione, costruzione
e  collaudo  dei  ponti stradali. Sara' in particolare controllata la
compatibilita' dei carichi trasmessi dalle barriere alle opere con le
relative resistenze di progetto.
    Per  la  composizione  del  traffico,  in mancanza di indicazioni
fornite dal committente, il progettista provvedera' a determinarne la
composizione  sulla  base  dei  dati  disponibili  o rilevabili sulla
strada  interessata  (traffico  giornaliero  medio), ovvero di studio
previsionale.
    Ai fini applicativi il traffico sara' classificato in ragione dei
volumi  di  traffico  e della prevalenza dei mezzi che lo compongono,
distinto nei seguenti livelli:

=====================================================================
Tipo di traffico|TGM                   |% Veicoli con massa > 3,5 t
=====================================================================
I               |minore o uguale a 1000|Qualsiasi
---------------------------------------------------------------------
I               |maggiore a 1000       |minore o uguale 5
---------------------------------------------------------------------
                |                      |minore o uguale a 5 minore n
II              |> 1000                |minore o uguale 15
---------------------------------------------------------------------
III             |> 1000                |> 15

    Per  il  TGM si intende il Traffico Giornaliero Medio annuale nei
due sensi.
    Ai  fini  applicativi  le seguenti tabelle A, B, C riportano - in
funzione   del   tipo  di  strada,  del  tipo  di  traffico  e  della
destinazione  della  barriera  -  le  classi minime di dispositivi da
applicare.

Tabella A - Barriere longitudinali


---------------------------------------------------------------------
Tipo di           Tipo di      Barriere      Barriere bordo  Barriere
strada            traffico  spartitraffico      laterale      bordo
                                                             ponte(1)
---------------------------------------------------------------------
Autostrade (A)       I            H2               H1          H2
e strade extraur-    II           H3               H2          H3
bane principali     III         H3-H4(2)         H2-H3(2)    H3-H4(2)
(B)
---------------------------------------------------------------------
Strade extraur-      I            H1               N2          H2
bane secondarie      II           H2               H1          H2
(C) e Strade ur-    III           H2               H2          H3
bane di scorri-
mento (D)
---------------------------------------------------------------------
Strade urbane di     I            N2               N1          H2
quartiere (E) e      II           H1               N2          H2
strade locali (F)   III           H1               H1          H2
---------------------------------------------------------------------
(1)  Per  ponti  o viadotti si intendono opere di luce superiore a 10
metri; per luci monori sono equiparate al bordo laterale.
(2) La scelta tra le due classi sara' determinata dal progettista.

    Queste prescrizioni sono valide per l'asse stradale e per le zone
di svincolo; le pertinenze quali aree di servizio, di parcheggio o le
stazioni  autostradali,  avranno, salvo nel caso di siti particolari,
protezioni di classi N2;
    Le barriere per i varchi apribili dovranno essere testate secondo
quanto  precisato  nella  norma  ENV 1317-4 e possono avere classe di
contenimento  inferiore a quella della barriera a cui sono applicati,
per non piu' di due livelli.
   Tabella B - Attenuatori frontali


---------------------------------------------------------------------
Velocita' imposta nel sito da proteggere     Classe degli attenuatori
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v maggiore o uguale 130 km/h             100
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' 90 minore o uguale v minore
 130 km/h                                               80
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v minore 90 km/h                          50
---------------------------------------------------------------------

    Gli   attenuatori   dovranno  essere  testati  secondo  la  norma
EN 1317-3.
    Gli attenuatori si dividono in redirettivi e non-redirettivi, nel
caso in cui sia probabile l'urto angolato, frontale o laterale, sara'
preferibile l'uso di attenuatori redirettivi.
    Particolare  attenzione  dovra'  essere fatta alle zone di inizio
barriere,  in  corrispondenza  di una cuspide; esse andranno eseguite
solo  se  necessarie  in  relazione  alla morfologia del sito o degli
ostacoli  in  esso  presenti  e  protette in questo caso da specifici
attenuatori  d'urto. (salvo nelle cuspidi di rampe che vanno percorse
a  velocita'  40  km/h).  Ogniqualvolta sia possibile si preferiranno
soluzioni di minore pericolosita' quali letti di arresto o simili, da
testare con la sola prova tipo TB11 della norma EN 1317, con ingresso
frontale  in  asse  alla  fascia  costituita  dal  letto d'arresto da
testare,  che  potra'  poi  essere  usato  con maggiore larghezza e/o
lunghezza dei minimi testati.
    I  terminali  semplici, definiti come normali elementi iniziali e
finali  di  una  barriera  di  sicurezza, possono essere sostituiti o
integrati alle estremita' di barriere laterali con terminali speciali
testati  secondo UNI EN 1317-4, di tipo omologato. In questo caso, la
scelta   avverra'  tenendo  conto  delle  loro  prestazioni  e  della
destinazione ed ubicazione, secondo tabella C.
  Tabella C - Terminali speciali testati


---------------------------------------------------------------------
Velocita' imposta nel sito da proteggere       Classe dei terminali
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v maggiore o uguale 130 km/h             P3
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' 90 minore o uguale v minore
 130 km/h                                              P2
---------------------------------------------------------------------
Con velocita' v minore 90 km/h                         P1
---------------------------------------------------------------------


    Il progettista delle applicazioni dei dispositivi di sicurezza di
cui  all'art. 2 del D.M. 223/92 nel prevedere la protezione dei punti
previsti  nell'art.  3 definira' le caratteristiche prestazionali dei
dispositivi  da  adottare  secondo  quanto  indicato  nelle  presenti
istruzioni  e  in  particolare la tipologia, la classe, il livello di
contenimento,  l'indice  di severita', i materiali, le dimensioni, il
peso  massimo, i vincoli, la larghezza di lavoro, ecc., tenendo conto
della loro congruenza con, il tipo di supporto, il tipo di strada, le
manovre  ed  il  traffico  prevedibile  su  di  essa  e le condizioni
geometriche esistenti.
    Le  barriere  di  sicurezza dovranno avere la lunghezza minima di
cui  all'art.  3,  escludendo  dal  computo  della stessa i terminali
semplici o speciali, sia in ingresso che in uscita.
    Laddove  non  sia  possibile  installare  un  dispositivo con una
lunghezza  minima  pari  a quella effettivamente testata (per esempio
ponti  o  ponticelli  aventi  lunghezze  in alcuni casi sensibilmente
inferiori  all'estensione  minima  del  dispositivo), sara' possibile
installare   una   estensione   di  dispositivo  inferiore  a  quella
effettivamente testata, provvedendo pero' a raggiungere la estensione
minima  attraverso  un  dispositivo  diverso (per esempio testato con
pali  infissi  nel  terreno), ma di pari classe di contenimento (o di
classe  ridotta - H3 nel caso di affiancamento a barriere bordo ponte
di   classe   H4)  garantendo  inoltre  la  continuita'  strutturale.
L'estensione  minima  che  il  tratto  di  dispositivo «misto» dovra'
raggiungere   sara'   costituita   dalla   maggiore  delle  lunghezze
prescritte   nelle  omologazioni  dei  due  tipi  di  dispositivo  da
impiegare.
    Per  motivi  di  ottimizzazione  della  gestione della strada, il
progettista cerchera' di minimizzare i tipi da utilizzare seguendo un
criterio di uniformita'.
    Ove   reputato   necessario,  il  progettista  potra'  utilizzare
dispositivi   della   classe  superiore  a  quella  minima  indicata;
parimenti  potra'  utilizzare,  solo  su strade esistenti, barriere o
dispositivi  di  classe  inferiore  da  quelli indicati, se le strade
hanno  dimensioni  trasversali insufficienti, per motivi di riduzione
di  visibilita'  al  sorpasso o all'arresto, per punti singolari come
pile  di  ponte senza spazio laterale o simili. In questo ultimo caso
potra'  usare  dispositivi  in  parte  difformi  da  quelli indicati,
curando  in  particolare  la  protezione dagli urti frontali su detti
elementi strutturali.
    Per  le  strade  esistenti  o  per allargamenti in sede di strade
esistenti   il  progettista  potra'  prevedere  la  collocazione  dei
dispositivi  con  uno  spazio  di  lavoro  (inteso come larghezza del
supporto  a tergo della barriera) necessario per la deformazione piu'
probabile  negli  incidenti  abituali  della  strada  da  proteggere,
indicato  come  una  frazione  del  valore della massima deformazione
dinamica  rilevato  nei  crash test; detto spazio di lavoro non sara'
necessario  nel  caso  di  barriere destinate a ponti e viadotti, che
siano  state  testate  in modo da simulare al meglio le condizioni di
uso   reale,   ponendo   un  vuoto  laterale  nella  zona  di  prova;
considerazioni  analoghe varranno per i dispositivi da bordo laterale
testati  su  bordo  di  rilevato  e  non  in piano, fermo restando il
rispetto delle condizioni di prova.
    Il  progettista  dovra'  inoltre  curare  con  specifici  disegni
esecutivi   e   relazioni   di   calcolo  l'adattamento  dei  singoli
dispositivi  alla  sede  stradale  in  termini di supporti, drenaggio
delle  acque,  collegamenti  tra  diversi tipi di protezione, zone di
approccio  alle barriere, punto di inizio e di fine in relazione alla
morfologia  della strada per l'adeguato posizionamento dei terminali,
interferenza e/o integrazione con altri tipi di barriere, ecc.
    Per  le  strade  di  nuova  progettazione,  varra'  anche  quanto
previsto  dalle  norme  funzionali  e  geometriche per la costruzione
delle  strade, approvate con il decreto ministeriale 5 novembre 2001,
fermo  restando  quanto  detto  in precedenza in merito agli spazi di
lavoro  probabile  ed ai dispositivi gia' testati in modo da simulare
al meglio, nel funzionamento, le condizioni di uso reale.
                               Art. 7.
            Omologazione delle barriere e dei dispositivi

    L'omologazione  di qualsiasi tipo di barriera o altro dispositivo
deve  essere  richiesta  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei
Trasporti,  con  apposita  domanda  che  deve  essere  corredata  dai
seguenti documenti in duplice copia.
    a) progetto,   firmato   da   un   ingegnere   iscritto  all'Albo
professionale,  comprendente  una  relazione  tecnica  sui criteri di
dimensionamento  e  funzionamento strutturale e sulle caratteristiche
funzionali  e  geometriche del manufatto con sintesi delle risultanze
delle  prove  sperimentali  sostenute  secondo  quanto disposto nelle
presenti istruzioni e in funzione delle installazioni su strada.
    Nella relazione sara' indicato in particolare:
      nome   e   ragione  sociale  del  richiedente  che  propone  il
dispositivo;
      tipo e classi per le quali si richiede l'omologazione;
      caratteristiche specifiche che individuano il prodotto;
      caratteristiche    opportunamente    definite   dei   materiali
costituenti  il manufatto, i sistemi di supporto o di ancoraggio ed i
rivestimenti protettivi;
      modalita' di installazione.
    b) documentazione  grafica  del  manufatto comprendente i disegni
d'insieme  e  di  tutti  i  componenti,  opportunamente  quotati,  il
trattamento   delle   estremita'   (terminali   semplici)  includente
eventuali ancoraggi usati nelle prove.
    c) certificazione  delle  prove  sostenute  sul  prototipo  e sui
materiali  che  lo  compongono, tali da definire la appartenenza alle
classi previste dalle norme applicabili vigenti;
      manuale per l'utilizzo e l'installazione del manufatto.
    La  domanda puo' essere presentata da produttori, da enti gestori
delle strade, da progettisti o da societa' di progettazione, in forma
singola o associata
    Ad   omologazione   avvenuta  il  titolare  della  stessa  potra'
autorizzare uno o piu' produttori certificati in qualita' a costruire
il dispositivo omologato.
    I  dispositivi,  omologati  o  meno secondo il presente decreto o
secondo  il decreto ministeriale 3 giugno 1998, per essere utilizzati
operativamente  sulle  strade  italiane, dovranno essere costruiti da
produttori  dotati  di  un  sistema  di controllo della produzione in
fabbrica  certificato  ai  sensi  delle  norme  della  serie  ISO  EN
9000:2000, con specifico riferimento alla produzione di barriere.
                               Art. 8.
Modalita'  di prova dei dispositivi di ritenuta e criteri di giudizio
                      ai fini dell'omologazione

    L'idoneita'   dei  dispositivi  di  ritenuta,  ai  fini  indicati
all'art.  7,  e'  subordinata al superamento di prove su prototipi in
scala  reale,  eseguite  presso  campi  prove  attrezzati  dotati  di
certificazione  secondo  le norme EN 17025, sia italiani sia di Paesi
aderenti allo Spazio economico europeo.
    Le  modalita'  delle  prove,  il  numero e le caratteristiche dei
veicoli  da  impiegare,  nonche'  le  altre  condizioni richieste per
l'accettazione  dovranno  rispondere  alle  disposizioni  della norma
europea EN 1317 parti 1, 2, 3,4 e suoi successivi aggiornamenti.
    Il  campo  prova  autorizzato  effettuera'  le  prove  dopo  aver
verificato  la  rispondenza  del prototipo installato con il progetto
depositato  ed al termine delle stesse rilascera' i rapporti di prova
inserendo  negli  stessi  i risultati e la loro rispondenza o meno ai
valori previsti dalle suddette norme.
    I   criteri  di  giudizio  da  applicare  ai  fini  del  rilascio
dell'omologazione  corrispondono  ai  criteri  di  accettazione delle
prove d'urto della norma EN 1317 parti 2, 3 e 4.