(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
    DISCIPLINARE DI PRODUZIONE AMARENE BRUSCHE DI MODENA - MARENE
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La Denominazione di origine protetta «Amarene brusche di Modena -
Marene» e' riservata esclusivamente alla confettura che risponde alle
condizioni  ed  ai  requisiti  stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
                               Art. 2.
                      Descrizione del prodotto
2.1 Materia prima.
    La  materia  prima  e'  costituita  dai frutti di ciliegio acido,
appartenenti  a popolazioni di biotipi identificabili con i gruppi di
amarene  propriamente  dette,  oltre  che  di  marasche,  visciole  e
relativi   incroci.  Tali  frutti  devono  provenire  da  piantagioni
composte  in  tutto  o  in parte, comunque in misura non inferiore al
70%,  dalle  seguenti  varieta':  Amarena  di Castelvetro, Amarena di
Vignola  dal peduncolo corto, Amarena di Vignola dal peduncolo lungo,
Amarena  di Montagna, Amarena di Salvaterra, Marasca di Vigo, Meteor,
Mountmorency, Pandy.
2.2 Caratteristiche del prodotto al consumo.
    Al  momento  dell'immissione al consumo il prodotto deve avere le
seguenti caratteristiche:
      ingredienti:
        materia  prima  come  sopra  descritta  al  punto 2.1 (frutta
utilizzata  minimo  gr. 150 per 100 gr. di prodotto finito), zuccheri
totali (58-68%), correttore di acidita' (acido citrico).
    Non sono ammessi ne' coloranti, ne' conservanti, ne' addensanti.
    Caratteristiche chimico fisiche:
      aspetto  esteriore:  consistenza morbida, caratteristico colore
rosso bruno intenso con riflessi scuri;
      rifrazione a 20°: 58-68 brix (con tolleranza +/- 2);
      ph: 3 (con tolleranza +/- 0,5);
      acidita'  (espressa  in  acido citrico): &60; 3 (con tolleranza
+/- 0,5).
    Caratteristiche organolettiche:
      sapore  caratteristico  della  confettura  di  frutta  in  buon
equilibrio fra il dolce e l'asprigno con sensazione di acidita'.
                               Art. 3.
        Zona di produzione, condizionamento e trasformazione
    La  zona  di  produzione,  condizionamento e trasformazione della
confettura  a  denominazione  di origine protetta «Amarene brusche di
Modena   -   Marene»   e'  rappresentata  esclusivamente  dall'intero
territorio  amministrativo della provincia di Modena e dal territorio
limitrofo  della  provincia  di  Bologna,  limitatamente  ai seguenti
comuni:  Anzola  nell'Emilia,  Bazzano,  Castel  d'Aiano, Castello di
Serravalle,  Crespellano,  Crevalcore,  Monte S. Pietro, Monteveglio,
San  Giovanni  in  Persiceto, Sant'Agata Bolognese, Savigno, Vergato,
come individuati dalla cartografia allegata.
                               Art. 4.
           Elementi che comprovano l'origine del prodotto
    L'origine delle «Amarene brusche di Modena - Marene» e' attestata
da una storia plurisecolare.
    Nel  modenese il ciliegio e' tradizionalmente presente, di solito
accorpato  in pochi esemplari, presso i casolari di campagna. Di cio'
fornisce,  tra  gli  altri,  testimonianza  fin  dal  1820  il grande
botanico  Giorgio  Gallesio  (cfr.  il  manoscritto  «I  giornali dei
viaggi»  stampato  a  Firenze  nel  1995).  Il  primo  esperimento di
coltivazione  intensiva  della  pianta  viene  attuato nel 1882 da un
avvocato,  Luigi  Mancini,  nel  suo  podere  «La Colombarina» presso
Vignola  (v.  G.  Silingardi  «I  pionieri dell'economia modenese» in
Bollettino della CCIAA di Modena, 1963).
    La  specifica  vocazione del territorio favori' lo sviluppo della
cerasicoltura  su  larga  scala,  sempre  alla  fine  dell'800,  come
alternativa ai disastri provocati dalla fillossera della vite e dalla
crisi  della  bachicoltura.  I  maggiori  volumi  di  produzione  non
trovarono  ostacoli  ad  una  pronta collocazione sul mercato, sia in
Italia che all'estero (v. Bollettini della CCIAA di Modena).
    In  tale  contesto, le ciliegie brusche ebbero subito particolare
fortuna  anche  nella  trasformazione,  sulla  base di una tradizione
secolare  che  affonda salde radici fin nel Rinascimento (Nannini «La
gastronomia  alla  corte di Modena nei secoli XVI e XVII» in Archivio
comunale  di Modena). Nel 1662 e' attestata una ricetta di confettura
di  ciliegia  acida nel libro «L'arte di ben cucinare et istruire» di
Bartolomeo  Stefani,  ma  anche  nei  secoli  successivi  non mancano
preziose  testimonianze  di  una  attivita'  profondamente  legata al
territorio.  Ne  sono la prova due manoscritti modenesi dell'800 - il
primo costituito da quattro quaderni compilati da quattro generazioni
di  padrone  di  casa  di  estrazione  borghese e pubblicato nel 1970
(Tripi  «Centonovantadue  ricette  dell'800  padano»)  e  il  secondo
redatto  da  Ferdinando  Cavazzoni,  credenziere  di  Casa  Molza,  e
pubblicato   nel   2001   (Ronzoni   «Un  libro  di  cucina  modenese
dell'ottocento»)  -  che  riportano  modalita'  di preparazione della
confettura  molto vicine alla ricetta moderna. Su questi presupposti,
il  passaggio dalle case di abitazione ai laboratori artigiani e alle
piccole e medie aziende non poteva che essere breve. Gli stabilimenti
privati,   pur   utilizzando  tecnologie  piu'  avanzate,  riuscirono
tuttavia  a  mantenere  sostanzialmente  invariati i principi di base
della produzione. Essi vennero avviati nel decennio 1915-25 e alcuni,
tuttora  in  attivita',  rappresentano  la continuita' storica di una
delle piu' tipiche tradizioni modenesi.
    L'origine  del  prodotto  e' garantita, inoltre, da un sistema di
tracciabilita'   fondato   sulla   iscrizione   dei  produttori,  dei
trasformatori  e  dei  confezionatori  in  un  apposito elenco tenuto
dall'organismo di controllo di cui all'art. 7.
                               Art. 5.
                        Metodo di ottenimento
5.1 Metodo di coltivazione, raccolta e stoccaggio.
    Le condizioni ambientali e di coltura dei frutteti destinati alla
produzione  della  confettura  a  denominazione  di  origine protetta
«Amarene   brusche   di   Modena   -  Marene»  devono  essere  quelle
tradizionali  della  zona  e comunque atte a conferire al prodotto le
specifiche caratteristiche.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento e i sistemi di
potatura   devono   essere  quelli  di  norma  usati  nella  zona  di
produzione,   e   cioe'   tali   da  garantire  una  illuminazione  e
arieggiamento  dell'intera  chioma  dell'albero.  In  particolare, la
distanza  lungo  la  fila  e  quella  tra  le  file non devono essere
inferiori  ai  quattro  metri,  mentre le forme di allevamento devono
essere  tendenzialmente  a  vaso  o  a fusetto, e loro varianti anche
irregolari.
    La  coltivazione  non  richiede  interventi  particolari sotto il
profilo della concimazione e della difesa fitosanitaria. E' praticato
l'inerbimento  naturale  nell'interfilare  mentre sulla fila si opera
con il diserbo chimico o pacciamatura per evitare danneggiamenti alle
piante  che  hanno  spiccata  attitudine  ai  polloni.  E' consentita
l'irrigazione di soccorso.
    E' vietata, comunque, ogni pratica di forzatura.
    La  raccolta  viene effettuata sia manualmente sia meccanicamente
nel  periodo  compreso  dal  20 maggio  al  31  luglio,  tenuto conto
dell'epoca   di  maturazione  delle  singole  varieta'  presenti  nel
frutteto.
    Qualora il prodotto sia raccolto meccanicamente, procedura questa
che  puo'  aumentare  la  possibilita' di danneggiamento parziale dei
frutti,  la  consegna  all'impianto  di  trasformazione  deve  essere
effettuata   entro  ventiquattro  ore  dalla  raccolta.  Al  fine  di
mantenere  le  caratteristiche  qualitative  dei  frutti  ed  evitare
l'insorgere  di fermentazioni e' necessario tenere sotto controllo la
temperatura  mediante  processo di raffreddamento esterno da avviarsi
entro due ore dalla raccolta.
    Il raffreddamento puo' avvenire attraverso la semplice immersione
nei «bins» di acqua e blocchi di ghiaccio ovvero di sola acqua avente
una   temperatura   non  superiore  ai  15°C,  come  pure  attraverso
l'utilizzo   di   stazioni   mobili  di  raffreddamento  o  di  celle
frigorifere   presso   i   centri  di  raccolta  che  assicurino  una
temperatura esterna variabile tra i 5° e i 15°C.
5.2 Metodo di lavorazione.
    Nella   preparazione   ed   elaborazione   della   confettura   a
denominazione  protetta «Amarene brusche di Modena - Marene», al fine
di  conferire  al  prodotto  le  sue  peculiari caratteristiche, sono
ammesse   soltanto   le   pratiche  di  trasformazione  tradizionali,
riconducibili  alla metodologia della concentrazione per evaporazione
termica del frutto.
    Al  momento  della trasformazione il prodotto deve essere maturo,
deve  cioe'  presentare una colorazione uniforme su almeno il 90% dei
frutti.
    La  lavorazione  inizia  con  l'inserimento  dei  frutti  in  una
passatrice  o  denocciolatrice,  dove  questi  vengono denocciolati e
privati  dei  piccioli.  Succo  e  frutta  vengono  quindi avviati al
concentratore,  dove  si  aggiunge zucchero saccarosio in percentuale
non  superiore  al 35% in peso del prodotto e dove si predispone e si
mantiene  per  almeno  30  minuti una temperatura compresa fra 60°C e
80°C allo scopo di sciogliere lo zucchero.
    Non e' ammessa l'aggiunta di zuccheri diversi dal saccarosio.
    La  concentrazione  per evaporazione puo' avvenire, oltre che con
il metodo classico del fuoco diretto a vaso aperto, anche sottovuoto.
Questo  secondo  metodo  e'  basato  su di una depressione interna al
concentratore  e  quindi  su di una bollitura a temperatura inferiore
(tra  i  60°C e i 70°C), cosa che permette una riduzione dei tempi di
lavorazione.
5.3 Confezionamento.
    Al fine di salvaguardare la qualita' del prodotto e garantirne il
controllo e la tracciabilita', il confezionamento deve avvenire nella
zona di produzione, indicata all'art. 3.
    Il  prodotto  viene  confezionato  e posto in commercio in idonei
contenitori   di  vetro  o  di  banda  stagnata  aventi  le  seguenti
capacita':  15  ml,  212 ml, 228 ml, 236 ml, 314 ml, 370 ml, 2650 ml,
5000 ml.
                               Art. 6.
          Elementi che comprovano il legame con l'ambiente
    Gli  elementi  che  comprovano  il  legame  con  l'ambiente  sono
rappresentati da:
      il  clima  tendenzialmente subumido che caratterizza la zona di
produzione   e   che,  secondo  la  letteratura  scientifica  (V.  M.
Longstroth  e  R.L.  Perry), per talune sue caratteristiche - come la
distribuzione  costante  delle precipitazioni, con moderata eccedenza
nel  periodo invernale e moderata deficienza nel periodo estivo, e la
temperatura,  con  periodi  invernali  non  eccessivamente  rigidi  e
periodi  estivi  mediamente temperati - influisce positivamente sulla
coltivazione della pianta;
      i  fattori  pedologici,  consistenti  nella diffusa presenza di
suoli  ben  strutturati  con discreta porosita' e permeabilita' e con
una  sostanziale  conformazione  di tipo franco limoso, che risultano
particolarmente  adatti  alla coltivazione della pianta (v. provincia
di Modena «Indagine sui suoli», 1963);
      i   fattori  sociali  evidenziati  dall'usanza,  attestata  dal
Gallesio  fin  dai  primi  anni dell'800, di contornare i casolari di
campagna  di  quattro  o  cinque piante di amarene allo scopo di fare
sciroppi,   conserve,  confetture,  budini  e  torte,  nonche'  dalla
esistenza  di una consolidata tradizione di attivita' di preparazione
del prodotto a livello famigliare;
      i fattori economici rilevabili dalla diffusione sul territorio,
a  partire  dagli  inizi  del  secolo  scorso, di numerose aziende di
produzione,  di  centri  di raccolta e frigoconservazione, nonche' di
laboratori   artigianali   e   di   piccole   e   medie   aziende  di
trasformazione;
      i   fattori   produttivi   evidenziati  dalla  persistenza  nel
territorio   lungo  i  secoli  di  un  sistema  di  produzione  della
confettura  basato,  pur  nella  inevitabile  evoluzione tecnologica,
sulla concentrazione per evaporazione termica del frutto;
      i fattori umani consistenti nella persistenza nel tempo di quel
particolare  «saper fare», che e' legato alla necessita' della rapida
trasformazione  di un frutto di ridotta conservabilita' e che ha dato
vita  a  un  prodotto  rinomato  e  apprezzato  principalmente per la
naturalita'  del  processo  produttivo, senza l'impiego di addensanti
coloranti  o  conservanti, e l'alto contenuto di frutta rispetto allo
zucchero immesso;
      i fattori gastronomici, quali le numerose ricette che nel tempo
testimoniano  l'utilizzo  del  prodotto  nella  preparazione di dolci
tipici del territorio sia a livello famigliare che artigianale, dalle
piu' antiche - contenute in particolare ne «L'arte di ben cucinare et
istruire»  di  Bartolomeo Stefani del 1662, nel manoscritto noto come
«Centonovantadue  ricette  dell'800 padano» del 1860 e nel ricettario
di  Ferdinando  Cavazzoni, credenziere di Casa Molza, pure del 1860 -
fino  alle  piu'  recenti,  nelle quali si suggerisce l'impiego della
confettura specialmente per fare crostate casalinghe.
                               Art. 7.
                          C o n t r o l l i
    Il  controllo  sulla  conformita' del prodotto al disciplinare e'
svolto  conformemente  a  quanto  stabilito dall'art. 10 del Reg. CEE
2081/92.
                               Art. 8.
                            Etichettatura
    La  confezione reca obbligatoriamente in etichetta a caratteri di
stampa  chiari  e  leggibili,  oltre al simbolo grafico comunitario e
relativa  menzione  (in  conformita'  alle  prescrizioni  del Reg. CE
1726/98    e    successive   modificazioni)   e   alle   informazioni
corrispondenti   ai   requisiti   di  legge,  le  seguenti  ulteriori
indicazioni:
      «Amarene  brusche  di Modena - Marene» seguita, per esteso o in
sigla  (DOP),  dalla espressione traducibile Denominazione di origine
protetta;
      il   nome,   la   ragione   sociale,  l'indirizzo  dell'azienda
produttrice e confezionatrice;
      il  logo  del  prodotto, consistente come da riproduzione sotto
riportata,  in  una  figura  formata  da  una A graziata in carattere
tipografico  times  e  in  colore  verde scuro (pantone n. 363) nella
quale  la  lineetta  mediana  e'  sostituita da una amarena in colore
rosso  (pantone  n.  1788) con gambo e foglia. Il gambo del frutto e'
nella  sua  lunghezza  in  colore  verde  chiaro  (pantone  n. 382) e
all'apice in colore rosso (pantone n. 1788), mentre la foglia, che si
confonde  parzialmente  con  la  lettera  A, e' in colore verde scuro
nella parte superiore (pantone n. 363) e in colore verde chiaro nella
parte  inferiore  (pantone  n.  382).  La  figura  e' inscritta in un
quadrato  di  mm.  74x74.  Nello  spazio sottostante e' riprodotta la
scritta in colore nero.
      Amarene   Brusche  di  Modena  -  Marene  D.O.P.  riportata  in
carattere  tipografico  novarese  medium  in  tre righe occupanti uno
spazio  misurato  in linea orizzontale rispettivamente di mm 106, 61,
30 e di altezza mm 7, fra loro distanziate di mm 4.

           ---->   Vedere logo a pag. 41 della G.U.  <----

    Il   logo   si   potra'  adattare  proporzionalmente  alle  varie
declinazioni di utilizzo.
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano
riferimento  a marchi privati, purche' questi non abbiano significato
laudativo  o  siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonche'
l'indicazione del nome dell'azienda coltivatrice.
    Il  produttore ha facolta' di indicare in etichetta i riferimenti
alla  varieta'  della  pianta  da cui proviene il frutto, l'annata di
produzione, nonche' il metodo di trasformazione impiegato.
    La   designazione   «Amarene  brusche  di  Modena  -  Marene»  e'
intraducibile.
                               Art. 9.
Utilizzo  della  denominazione  di  origine  protetta  per i prodotti
                              derivati
    I  prodotti  per  la  cui  preparazione  e'  utilizzata la D.O.P.
«Amarene  brusche di Modena - Marene», anche a seguito di processi di
elaborazione  e  trasformazione, possono essere immessi al consumo in
confezioni  recanti  il  riferimento  alla  detta denominazione senza
l'apposizione del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  il  componente esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito   dalla   registrazione  della  DOP  riuniti  in  Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato  le  predette  funzioni saranno svolte dal MIPAF in quanto
autorita' nazionale preposta all'attuazione del Reg. CEE 2081/92.
    L'utilizzazione   non   esclusiva  della  denominazione  protetta
consente  soltanto  il suo riferimento, secondo la normativa vigente,
tra  gli  ingredienti  del  prodotto  che  lo  contiene  o  in cui e'
trasformato o elaborato.