Allegato DISCIPLINARE TECNICO DELLE PROCEDURE STANDARD DI REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE DEI CODICI IDENTIFICATIVI DEI FARMACI IMMESSI IN COMMERCIO IN ITALIA 1. Premessa. L'introduzione della banca dati centrale per attuare il sistema di monitoraggio delle singole confezioni dei farmaci immessi sul mercato italiano, segue un approccio graduale, suddiviso in fasi, teso a facilitare l'adeguamento tecnico ed organizzativo per i soggetti coinvolti. 1.1. I soggetti. 1.1.1. I soggetti indicati dall'art. 40 della legge 1° marzo 2002, n. 39, e piu' precisamente: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e le imprese fiduciarie dello stesso; i produttori di medicinali; i depositari di medicinali; i grossisti di medicinali; le farmacie aperte al pubblico; i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci; le aziende sanitarie locali; gli smaltitori di rifiuti farmaceutici di prodotti immessi in commercio, si devono attenere alle presenti specifiche di raccolta, registrazione e trasmissione alla banca dati centrale dei movimenti delle singole confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio in Italia. 1.2. Le informazioni. 1.2.1. I soggetti al cui punto precedente sono tenuti a trasmettere, per ognuna delle movimentazioni delle confezioni di medicinale, di cui al punto 1.3.1 del presente disciplinare tecnico, le seguenti informazioni: codice identificativo della confezione riportato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero progressivo iniziale e quello finale relativi ad ogni codice AIC utilizzati per quel lotto della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5; identificativo del mittente e del destinatario, cosi' come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto; identificativo del tipo di movimentazione; il lotto di produzione e data di scadenza (nei casi previsti dall'art. 3, comma 3); il prezzo di aggiudicazione delle forniture dei medicinali per categoria terapeutica omogenea alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4) nonche' i consumi degli stessi espressi in Defined Daily Doses (DDD); altre informazioni utili all'identificazione della singola trasmissione alla banca dati centrale. Tutte le trasmissioni tra i soggetti su indicati e la Banca dati centrale devono avvenire in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 1.3. La trasmissione delle informazioni. 1.3.1. Ogni soggetto del sistema e' assimilato ad un magazzino caratterizzato da movimenti di ricezione ed invio merce, a cui e' legata una causale. La banca dati centrale raccoglie e registra i dati delle forniture dei bollini e le movimentazioni delle confezioni di medicinali, in particolare: l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovra' comunicare: i bollini inviati ai produttori; i produttori dovranno comunicare: i bollini ricevuti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; i bollini distrutti; le confezioni inviate presso terzi; le confezioni ricevute da terzi; i depositari ed grossisti dovranno comunicare: le confezioni ricevute da terzi; le confezioni inviate presso terzi; le farmacie aperte al pubblico e i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci dovranno comunicare: le confezioni ricevute da terzi; le confezioni inviate presso terzi; le confezioni consegnate al singolo utilizzatore finale; le confezioni prescritte per conto del Servizio sanitario nazionale; i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci e le aziende sanitarie locali dovranno comunicare: le confezioni ricevute da terzi; le confezioni inviate presso terzi; i consumi dei medicinali espressi in Defined Daily Doses; gli smaltitori dovranno comunicare: le confezioni ricevute da terzi; le confezioni distrutte. 1.3.2. Pur essendo meno usuali, si puo' verificare il caso in cui le confezioni possano essere trasferite da farmacia a farmacia, da grossista a grossista, da depositario a depositario e da produttore a produttore. Cosi' come specificato al punto precedente, in questi casi il cedente dovra' sottostare alle procedure previste per il mittente ed il ricevente il prodotto a quelle del destinatario. 1.3.3. Tutti i soggetti mittenti sopra menzionati devono inoltre comunicare i dati di cui al punto 1.2.1, di tutti i prodotti immessi in commercio sul territorio nazionale e successivamente fatti oggetto di furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione. 1.3.4. La procedura di cui al punto 1.3.3 precedente deve essere osservata anche per le confezioni immesse in commercio e fatte oggetto di esportazioni verso altri Paesi. 2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2.1.1. Per quanto attiene alla trasmissione dati di cui all'art. 6, comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasmettera' al Ministero della salute in formato e modalita' definite dal Ministero della salute sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. 2.1.2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e' tenuto a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative ai bollini forniti ai produttori. Le informazioni devono essere inviate entro 24 ore dalla spedizione dei bollini. Le informazioni inviate al Ministero della salute devono essere archiviate localmente presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione e' preceduta dalle informazioni di: identificativo del mittente e del destinatario, cosi' come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto; identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente; identificativo del tipo di movimentazione; ora e data della spedizione. Il contenuto del file riporta per ogni bollino spedito: codice prodotto indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero identificativo del bollino in codice a barre 2/5. 2.1.3. L'elenco dei numeri progressivi, relativi ad un singolo codice A.I.C., potra' essere sostituito dal numero progressivo iniziale, dal numero progressivo finale e dal numero complessivo di bollini. 2.1.4. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 3. Articolazione della fase iniziale. 3.1. I produttori. 3.1.1. I produttori di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate presso terzi. La trasmissione delle informazioni e' effettuata tramite l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione e' effettuata entro 24 ore dalla spedizione delle confezioni. Le informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione e' preceduta dalle informazioni di: identificativo del mittente e del destinatario, cosi' come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto; identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente; identificativo del tipo di movimentazione; ora e data della spedizione. Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati: codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero identificativo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5; numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza; il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4). 3.1.2. In fase di prima attuazione e previa autorizzazione del Ministero della salute, e' ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo della singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita: codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza; il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4). Restano invariate le informazioni che precedono ogni spedizione di cui al precedente punto 3.1.1. 3.1.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati. 3.1.4. Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita di prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere trasmesse alla banca dati centrale indicando uno specifico identificativo del tipo di movimentazione. 3.1.5. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 3.1.6. I dettagli operativi saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalita' per le rettifiche dei dati trasmessi. 3.1.7. I produttori di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative ai bollini distrutti: identificativo del mittente cosi' come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto; identificativo del tipo di movimentazione; elenco bollini distrutti. 3.2. I depositari. 3.2.1. I depositari di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate presso terzi, qualora non vi abbia provveduto il produttore. La trasmissione delle informazioni e' effettuata tramite l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione e' effettuata entro 24 ore dalla spedizione delle confezioni. Le informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione e' preceduta dalle informazioni di: identificativo del mittente e del destinatario, cosi' come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto; identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente; identificativo del tipo di movimentazione; ora e data della spedizione. Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati: codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero identificativo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5; numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza; il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4). 3.2.2. In fase di prima attuazione e previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e Ministero della salute, e' ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo della singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita: codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero identificativo del lotto di produzione e data di scadenza; il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4). Restano invariate le informazioni che precedono ogni spedizione di cui al precedente punto 3.2.1. 3.2.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati. 3.2.4. Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita di prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere trasmesse alla banca dati centrale indicando uno specifico identificativo del tipo di movimentazione. 3.2.5. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 3.2.6. I dettagli operativi saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalita' per le rettifiche dei dati trasmessi. 3.3. I grossisti. 3.3.1. I grossisti di medicinali sono tenuti a trasmettere alla banca dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate presso terzi. La trasmissione delle informazioni e' effettuata tramite l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione e' effettuata entro 24 ore dalla spedizione delle confezioni. Le informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate per un periodo non inferiore ai tre mesi. Ogni trasmissione e' preceduta dalle informazioni di: identificativo del mittente e del destinatario, cosi' come previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto; identificativo del documento di trasporto utilizzato dal mittente; identificativo del tipo di movimentazione; ora e data della spedizione. Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati: codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; numero identificativo della singola confezione riportato sul bollino in codice a barre 2/5; il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4). 3.3.2. in fase di prima attuazione e previa autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco e Ministero della salute, e' ammessa l'omissione dell'invio del numero identificativo della singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita: codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice a barre tipo 39; il prezzo di aggiudicazione delle forniture per categoria terapeutica omogenea dei medicinali alle strutture del Servizio sanitario nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4). Restano invariate le informazioni che precedono ogni spedizione di cui al precedente punto 3.3.1. 3.3.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte del mittente verso la banca dati centrale possono essere concordate con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati. 3.3.4. Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita di prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi di fuori uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere trasmesse alla banca dati centrale indicando uno specifico identificativo dei tipo di movimentazione. 3.3.5. Le trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita' sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica. 3.3.6. I dettagli operativi saranno resi disponibili sul sito internet del Ministero della salute in apposita area riservata, comprensivi delle modalita' per le rettifiche dei dati trasmessi. 4. Centro di assistenza, numero verde, help-desk. 4.1. Assistenza tecnica. 4.1.1. E' istituito presso il Ministero della salute un centro di assistenza tecnica del sistema con il compito di affiancare tutti i soggetti della catena produttiva e distributiva nel corso delle attivita' necessarie alla tracciatura dei prodotti. Il centro di assistenza avra' fra i principali compiti quelli di fornire la documentazione tecnica di dettaglio riguardo: al formato elettronico delle trasmissioni; alle procedure di identificazione ed autenticazione con la Banca dati centrale; alle procedure di verifica della identificazione dei soggetti (controllo della sicurezza degli accessi); chiarimenti in merito alle norme tecniche del nuovo procedimento ed alle modalita' di attuazione; assistenza telefonica e via internet nelle fasi di avviamento del sistema; un primo livello di assistenza tecnica (help-desk) nei casi di malfunzionamenti, delle procedure informatiche e di trasmissione dati da e verso la Banca dati centrale; segnalazione ai soggetti interessati riguardo alle anomalie riscontrate sui dati inviati alla Banca dati centrale; informazioni alle aziende, agli organi preposti alla vigilanza ed al cittadino per quanto riguarda le confezioni non vendibili o in «black-list»; un servizio telefonico di informazione per quanto riguarda l'aggiornamento delle tabelle di servizio; un monitoraggio dei livelli di qualita' raggiunti gradualmente dall'intero sistema.