(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
DISCIPLINARE  TECNICO  DELLE  PROCEDURE  STANDARD  DI REGISTRAZIONE E
TRASMISSIONE   DEI  CODICI  IDENTIFICATIVI  DEI  FARMACI  IMMESSI  IN
                         COMMERCIO IN ITALIA

                            1. Premessa.
    L'introduzione  della  banca dati centrale per attuare il sistema
di  monitoraggio  delle  singole  confezioni  dei farmaci immessi sul
mercato  italiano,  segue  un  approccio graduale, suddiviso in fasi,
teso  a  facilitare  l'adeguamento  tecnico  ed  organizzativo  per i
soggetti coinvolti.
                          1.1. I soggetti.
    1.1.1.  I  soggetti  indicati  dall'art.  40 della legge 1° marzo
2002, n. 39, e piu' precisamente:
      l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  e  le  imprese
fiduciarie dello stesso;
      i produttori di medicinali;
      i depositari di medicinali;
      i grossisti di medicinali;
      le farmacie aperte al pubblico;
      i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci;
      le aziende sanitarie locali;
      gli  smaltitori  di rifiuti farmaceutici di prodotti immessi in
commercio,
si   devono   attenere   alle   presenti   specifiche   di  raccolta,
registrazione  e  trasmissione alla banca dati centrale dei movimenti
delle  singole confezioni di prodotti medicinali immessi in commercio
in Italia.
                        1.2. Le informazioni.
    1.2.1.   I  soggetti  al  cui  punto  precedente  sono  tenuti  a
trasmettere,  per  ognuna  delle  movimentazioni  delle confezioni di
medicinale,  di cui al punto 1.3.1 del presente disciplinare tecnico,
le seguenti informazioni:
      codice identificativo della confezione riportato sul bollino in
codice a barre tipo 39;
      numero  progressivo  iniziale  e quello finale relativi ad ogni
codice  AIC  utilizzati  per  quel  lotto  della  singola  confezione
riportato sul bollino in codice a barre 2/5;
      identificativo  del  mittente  e  del  destinatario, cosi' come
previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
      identificativo del tipo di movimentazione;
      il  lotto  di  produzione e data di scadenza (nei casi previsti
dall'art. 3, comma 3);
      il  prezzo di aggiudicazione delle forniture dei medicinali per
categoria  terapeutica omogenea alle strutture del Servizio sanitario
nazionale o private accreditate, con esclusione delle farmacie aperte
al  pubblico  (nei  casi  previsti  dall'art.  3,  comma 4) nonche' i
consumi degli stessi espressi in Defined Daily Doses (DDD);
      altre  informazioni  utili  all'identificazione  della  singola
trasmissione alla banca dati centrale.
    Tutte  le trasmissioni tra i soggetti su indicati e la Banca dati
centrale  devono  avvenire  in  modalita'  sicura e con l'utilizzo di
firma digitale o elettronica.
              1.3. La trasmissione delle informazioni.
    1.3.1.  Ogni  soggetto  del sistema e' assimilato ad un magazzino
caratterizzato  da  movimenti  di  ricezione ed invio merce, a cui e'
legata  una  causale.  La  banca dati centrale raccoglie e registra i
dati delle forniture dei bollini e le movimentazioni delle confezioni
di medicinali, in particolare:
      l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato dovra' comunicare:
        i bollini inviati ai produttori;
      i produttori dovranno comunicare:
        i  bollini  ricevuti  dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato;
        i bollini distrutti;
        le confezioni inviate presso terzi;
        le confezioni ricevute da terzi;
      i depositari ed grossisti dovranno comunicare:
        le confezioni ricevute da terzi;
        le confezioni inviate presso terzi;
      le  farmacie aperte al pubblico e i centri sanitari autorizzati
all'impiego di farmaci dovranno comunicare:
        le confezioni ricevute da terzi;
        le confezioni inviate presso terzi;
        le confezioni consegnate al singolo utilizzatore finale;
        le  confezioni  prescritte  per  conto del Servizio sanitario
nazionale;
      i  centri  sanitari  autorizzati  all'impiego  di  farmaci e le
aziende sanitarie locali dovranno comunicare:
        le confezioni ricevute da terzi;
        le confezioni inviate presso terzi;
        i consumi dei medicinali espressi in Defined Daily Doses;
      gli smaltitori dovranno comunicare:
        le confezioni ricevute da terzi;
        le confezioni distrutte.
    1.3.2. Pur essendo meno usuali, si puo' verificare il caso in cui
le  confezioni  possano  essere trasferite da farmacia a farmacia, da
grossista a grossista, da depositario a depositario e da produttore a
produttore.  Cosi'  come  specificato  al punto precedente, in questi
casi  il  cedente  dovra'  sottostare  alle procedure previste per il
mittente ed il ricevente il prodotto a quelle del destinatario.
    1.3.3.  Tutti i soggetti mittenti sopra menzionati devono inoltre
comunicare  i dati di cui al punto 1.2.1, di tutti i prodotti immessi
in commercio sul territorio nazionale e successivamente fatti oggetto
di  furto,  rapina  o  altre  asportazioni illegali e quindi di fuori
uscita dal sistema di buona distribuzione.
    1.3.4.  La procedura di cui al punto 1.3.3 precedente deve essere
osservata  anche  per  le  confezioni  immesse  in  commercio e fatte
oggetto di esportazioni verso altri Paesi.
           2. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
    2.1.1.  Per quanto attiene alla trasmissione dati di cui all'art.
6,  comma  1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato trasmettera'
al  Ministero  della  salute  in  formato  e  modalita'  definite dal
Ministero  della  salute sentito l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato.
    2.1.2.  L'Istituto  Poligrafico  e  Zecca dello Stato e' tenuto a
trasmettere  alla  banca  dati  centrale  le informazioni relative ai
bollini  forniti ai produttori. Le informazioni devono essere inviate
entro 24 ore dalla spedizione dei bollini. Le informazioni inviate al
Ministero  della  salute  devono  essere archiviate localmente presso
l'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  e  conservate per un
periodo  non  inferiore  ai  tre mesi. Ogni trasmissione e' preceduta
dalle informazioni di:
      identificativo  del  mittente  e  del  destinatario, cosi' come
previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
      identificativo   del  documento  di  trasporto  utilizzato  dal
mittente;
      identificativo del tipo di movimentazione;
      ora e data della spedizione.
    Il contenuto del file riporta per ogni bollino spedito:
      codice prodotto indicato sul bollino in codice a barre tipo 39;
      numero identificativo del bollino in codice a barre 2/5.
    2.1.3.  L'elenco  dei  numeri progressivi, relativi ad un singolo
codice  A.I.C.,  potra'  essere  sostituito  dal  numero  progressivo
iniziale,  dal  numero progressivo finale e dal numero complessivo di
bollini.
    2.1.4.  Le  trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita'
sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.
                3. Articolazione della fase iniziale.
                         3.1. I produttori.
    3.1.1.  I produttori di medicinali sono tenuti a trasmettere alla
banca  dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate
presso  terzi.  La  trasmissione  delle  informazioni  e'  effettuata
tramite  l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La
trasmissione  e'  effettuata  entro  24  ore  dalla  spedizione delle
confezioni.   Le   informazioni   inviate  devono  essere  archiviate
localmente  e  conservate  per  un periodo non inferiore ai tre mesi.
Ogni trasmissione e' preceduta dalle informazioni di:
      identificativo  del  mittente  e  del  destinatario, cosi' come
previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
      identificativo   del  documento  di  trasporto  utilizzato  dal
mittente;
      identificativo del tipo di movimentazione;
      ora e data della spedizione.
    Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati:
      codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice
a barre tipo 39;
      numero  identificativo  della  singola confezione riportato sul
bollino in codice a barre 2/5;
      numero  identificativo  del  lotto  di  produzione  e  data  di
scadenza;
      il  prezzo  di  aggiudicazione  delle  forniture  per categoria
terapeutica  omogenea  dei  medicinali  alle  strutture  del Servizio
sanitario  nazionale  o  private  accreditate,  con  esclusione delle
farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).
    3.1.2.  In  fase  di prima attuazione e previa autorizzazione del
Ministero  della salute, e' ammessa l'omissione dell'invio del numero
identificativo   della   singola   confezione.   In  questo  caso  la
trasmissione delle informazioni riporta per ogni confezione spedita:
      codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice
a barre tipo 39;
      numero  identificativo  del  lotto  di  produzione  e  data  di
scadenza;
      il  prezzo  di  aggiudicazione  delle  forniture  per categoria
terapeutica  omogenea  dei  medicinali  alle  strutture  del Servizio
sanitario  nazionale  o  private  accreditate,  con  esclusione delle
farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).
    Restano  invariate  le informazioni che precedono ogni spedizione
di cui al precedente punto 3.1.1.
    3.1.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte
del  mittente  verso la banca dati centrale possono essere concordate
con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.
    3.1.4.  Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita
di  prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi
di  fuori  uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere
trasmesse   alla   banca   dati   centrale  indicando  uno  specifico
identificativo del tipo di movimentazione.
    3.1.5.  Le  trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita'
sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.
    3.1.6.  I  dettagli  operativi  saranno resi disponibili sul sito
internet  del  Ministero  della  salute  in  apposita area riservata,
comprensivi delle modalita' per le rettifiche dei dati trasmessi.
    3.1.7.  I produttori di medicinali sono tenuti a trasmettere alla
banca dati centrale le informazioni relative ai bollini distrutti:
      identificativo  del  mittente  cosi' come previsto nell'art. 3,
comma 1, del presente decreto;
      identificativo del tipo di movimentazione;
      elenco bollini distrutti.
                         3.2. I depositari.
    3.2.1.  I depositari di medicinali sono tenuti a trasmettere alla
banca  dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate
presso  terzi,  qualora  non  vi  abbia  provveduto il produttore. La
trasmissione   delle   informazioni  e'  effettuata  tramite  l'invio
elettronico  dell'elenco delle confezioni spedite. La trasmissione e'
effettuata  entro  24  ore  dalla  spedizione  delle  confezioni.  Le
informazioni inviate devono essere archiviate localmente e conservate
per  un  periodo  non  inferiore  ai  tre  mesi. Ogni trasmissione e'
preceduta dalle informazioni di:
      identificativo  del  mittente  e  del  destinatario, cosi' come
previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
      identificativo   del  documento  di  trasporto  utilizzato  dal
mittente;
      identificativo del tipo di movimentazione;
      ora e data della spedizione.
    Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati:
      codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice
a barre tipo 39;
      numero  identificativo  della  singola confezione riportato sul
bollino in codice a barre 2/5;
      numero  identificativo  del  lotto  di  produzione  e  data  di
scadenza;
      il  prezzo  di  aggiudicazione  delle  forniture  per categoria
terapeutica  omogenea  dei  medicinali  alle  strutture  del Servizio
sanitario  nazionale  o  private  accreditate,  con  esclusione delle
farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).
    3.2.2.  In  fase  di  prima  attuazione  e  previa autorizzazione
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  Ministero  della  salute, e'
ammessa   l'omissione  dell'invio  del  numero  identificativo  della
singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni
riporta per ogni confezione spedita:
      codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice
a barre tipo 39;
      numero  identificativo  del  lotto  di  produzione  e  data  di
scadenza;
      il  prezzo  di  aggiudicazione  delle  forniture  per categoria
terapeutica  omogenea  dei  medicinali  alle  strutture  del Servizio
sanitario  nazionale  o  private  accreditate,  con  esclusione delle
farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).
    Restano  invariate  le informazioni che precedono ogni spedizione
di cui al precedente punto 3.2.1.
    3.2.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte
del  mittente  verso la banca dati centrale possono essere concordate
con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.
    3.2.4.  Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita
di  prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi
di  fuori  uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere
trasmesse   alla   banca   dati   centrale  indicando  uno  specifico
identificativo del tipo di movimentazione.
    3.2.5.  Le  trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita'
sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.
    3.2.6.  I  dettagli  operativi  saranno resi disponibili sul sito
internet  del  Ministero  della  salute  in  apposita area riservata,
comprensivi delle modalita' per le rettifiche dei dati trasmessi.
                          3.3. I grossisti.
    3.3.1.  I  grossisti di medicinali sono tenuti a trasmettere alla
banca  dati centrale le informazioni relative alle confezioni inviate
presso  terzi.  La  trasmissione  delle  informazioni  e'  effettuata
tramite  l'invio elettronico dell'elenco delle confezioni spedite. La
trasmissione  e'  effettuata  entro  24  ore  dalla  spedizione delle
confezioni.   Le   informazioni   inviate  devono  essere  archiviate
localmente  e  conservate  per  un periodo non inferiore ai tre mesi.
Ogni trasmissione e' preceduta dalle informazioni di:
      identificativo  del  mittente  e  del  destinatario, cosi' come
previsto nell'art. 3, comma 1, del presente decreto;
      identificativo   del  documento  di  trasporto  utilizzato  dal
mittente;
      identificativo del tipo di movimentazione;
      ora e data della spedizione.
    Inoltre, per ogni confezione spedita, vengono inviati:
      codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice
a barre tipo 39;
      numero  identificativo  della  singola confezione riportato sul
bollino in codice a barre 2/5;
      il  prezzo  di  aggiudicazione  delle  forniture  per categoria
terapeutica  omogenea  dei  medicinali  alle  strutture  del Servizio
sanitario  nazionale  o  private  accreditate,  con  esclusione delle
farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).
    3.3.2.  in  fase  di  prima  attuazione  e  previa autorizzazione
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco  e  Ministero  della  salute, e'
ammessa   l'omissione  dell'invio  del  numero  identificativo  della
singola confezione. In questo caso la trasmissione delle informazioni
riporta per ogni confezione spedita:
      codice prodotto della confezione indicato sul bollino in codice
a barre tipo 39;
      il  prezzo  di  aggiudicazione  delle  forniture  per categoria
terapeutica  omogenea  dei  medicinali  alle  strutture  del Servizio
sanitario  nazionale  o  private  accreditate,  con  esclusione delle
farmacie aperte al pubblico (nei casi previsti dall'art. 3, comma 4).
    Restano  invariate  le informazioni che precedono ogni spedizione
di cui al precedente punto 3.3.1.
    3.3.3. Per semplificare la spedizione delle informazioni da parte
del  mittente  verso la banca dati centrale possono essere concordate
con il Ministero della salute forme di aggregazione di dati.
    3.3.4.  Situazioni diverse da quella di spedizione, quali perdita
di  prodotto per furto, rapina o altre asportazioni illegali e quindi
di  fuori  uscita dal sistema di buona distribuzione, dovranno essere
trasmesse   alla   banca   dati   centrale  indicando  uno  specifico
identificativo dei tipo di movimentazione.
    3.3.5.  Le  trasmissioni dei dati saranno effettuate in modalita'
sicura e con l'utilizzo di firma digitale o elettronica.
    3.3.6.  I  dettagli  operativi  saranno resi disponibili sul sito
internet  del  Ministero  della  salute  in  apposita area riservata,
comprensivi delle modalita' per le rettifiche dei dati trasmessi.
          4. Centro di assistenza, numero verde, help-desk.
                      4.1. Assistenza tecnica.
    4.1.1. E' istituito presso il Ministero della salute un centro di
assistenza  tecnica  del sistema con il compito di affiancare tutti i
soggetti  della  catena  produttiva  e  distributiva  nel corso delle
attivita' necessarie alla tracciatura dei prodotti.
    Il  centro di assistenza avra' fra i principali compiti quelli di
fornire la documentazione tecnica di dettaglio riguardo:
      al formato elettronico delle trasmissioni;
      alle  procedure  di  identificazione  ed  autenticazione con la
Banca dati centrale;
      alle  procedure  di verifica della identificazione dei soggetti
(controllo della sicurezza degli accessi);
      chiarimenti   in   merito   alle   norme   tecniche  del  nuovo
procedimento ed alle modalita' di attuazione;
      assistenza  telefonica  e via internet nelle fasi di avviamento
del sistema;
      un  primo livello di assistenza tecnica (help-desk) nei casi di
malfunzionamenti, delle procedure informatiche e di trasmissione dati
da e verso la Banca dati centrale;
      segnalazione  ai  soggetti  interessati  riguardo alle anomalie
riscontrate sui dati inviati alla Banca dati centrale;
      informazioni  alle aziende, agli organi preposti alla vigilanza
ed  al cittadino per quanto riguarda le confezioni non vendibili o in
«black-list»;
      un  servizio  telefonico  di  informazione  per quanto riguarda
l'aggiornamento delle tabelle di servizio;
      un  monitoraggio dei livelli di qualita' raggiunti gradualmente
dall'intero sistema.