(all. 1 - art. 1)
                                                           ALLEGATO I

    ELENCO   DEI   CRITERI  DI  GESTIONE  OBBLIGATORI  APPLICABILI  A
DECORRERE   DAL  1°  GENNAIO  2005  A  NORMA  DELL'ALLEGATO  III  DEL
REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03
    CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE
    ATTO  Al  -  DIRETTIVA  79/409/CEE,  CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE
DEGLI UCCELLI SELVATICI
    ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8
    Recepimento)
    -	Legge  11  febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento
ordinario  n.  41  G.U.  n.  46  del  25  febbraio 1992) e successive
modifiche ed integrazioni, artt. I e ss.
    -	DPR  8  settembre  1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione
della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche"  (Supplemento  ordinario  n.  219/L  G.U.  n.  248 del 23
ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003
n.  120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  settembre 1997, n. 357, concernente
attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla conservazione
degli  habitat  naturali  e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
    -	L'elenco  delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409
e  dei  proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 e'
stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi
delle  direttive  92/43/CEE  e  79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile
2000),  corretto  con  comunicato  in  G.U.  6  giugno  2000 n. 130 e
successive modifiche.
    -	Decreto   del   Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio  3  settembre  2002 - Linee guida per la gestione dei siti
Natura  2000  (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre
2002).
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2
del  Decreto  5  agosto  2004 del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali,  possono  definire  sulla  base delle norme di recepimento
della  Direttiva  79/409/CEE,  dove  completamente  attuate a livello
regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei  provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma
i  del  medesimo  articolo,  devono essere rispettate le norme per il
mantenimento  delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui
all'allegato 2 del presente decreto.

    ATTO  A2  -  DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE
ACQUE  SOTTERRANEE  DALL'INQUINAMENTO  PROVOCATO  DA  CERTE  SOSTANZE
PERICOLOSE
    ARTICOLI 4 E 5
    Recepimento)
    -  Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla
tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e
della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole"  (Supplemento  Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio
1999), artt. 28-30.

    ATTO   A3  -  DIRETTIVA  86/278/CEE,  CONCERNENTE  LA  PROTEZIONE
DELL'AMBIENTE,  IN  PARTICOLARE  DEL  SUOLO,  NELL'UTILIZZAZIONE  DEI
FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA
    ARTICOLO 3
    Recepimento)
    -  Decreto  Legislativo  27  gennaio 1992, n.99 "Attuazione della
Direttiva  86/278/CEE,  concernente  la  protezione dell'ambiente, in
particolare  del  suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione
in  agricoltura"  (Supplemento  ordinario  GU 15 febbraio 1992, n 38)
art.3
    La  norma  si  applica  sia  nel  caso  di utilizzazione da parte
dell'agricoltore  di  fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di
fanghi di terzi.

    ATTO  A4  -  DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE
ACQUE  DALL'INQUINAMENTO  PROVOCATO  DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI
AGRICOLE
    ARTICOLI 4 E 5
    Recepimento
    -  Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla
tutela  delle  acque  dall'inquinamento e recepimento della direttiva
91/271/CEE  concernente  il  trattamento  delle acque reflue urbane e
della  direttiva  91/676/CEE  relativa  alla  protezione  delle acque
dall'inquinamento   provocato   dai   nitrati  provenienti  da  fonti
agricole"  come  modificato  e  integrato  dal decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre
2000, n.246 -) art. 28 - 30
    -  Art.  2,  lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di
"zone vulnerabili"
    -  Art.  19  Decreto  legislativo  152/99,  "zone  vulnerabili da
nitrati  di  origine  agricola"  Designazione  di zone vulnerabili da
nitrati di origine agricola
    -   Sono   designate   vulnerabili  all'inquinamento  da  nitrati
provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato
7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152:
    -   quelle  gia'  individuate  dalla  Regione  Lombardia  con  il
regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del dicembre 1993;
    -  quelle  gia'  individuate  dalla Regione Emilia Romagna con la
deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570;
    - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e
Parma;
    -  l'area  dichiarata  a  rischio  di  crisi  ambientale  di  cui
all'articolo 6 della legge
    29  agosto  1989,  n.  305,  del bacino Burana Po di Volano della
provincia di
    Ferrara;
    -  l'area  dichiarata  a  rischio  di  crisi  ambientale  di  cui
all'articolo  6  della  legge  28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei
fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto).
    -  Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da
nitrati  di  origine agricola da parte delle Regioni e delle Province
autonome:
    - Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002
    - Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003
    - Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003
    - Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004
    - Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003
    - Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002
    - Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003
    - Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003
    - Umbria: D.P.C.M. del 19 luglio 2002
    D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002
    D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003
    - Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003
    -  Art.  4.1  dell'Allegato  I  al  Decreto  legislativo  152/99,
"Organizzazione del monitoraggio"
    -  D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica
agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999)
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2
del  Decreto  5  agosto  2004 del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali,  possono  definire  sulla base delle norme di recepimento,
dove   completamente   attuate   a  livello  regionale,  gli  impegni
applicabili a livello dell' azienda agricola.
    A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza
dei  provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma
1  del  medesimo  articolo,  nelle zone individuate come vulnerabili,
devono  essere  rispettate  le  norme per il mantenimento delle buone
condizioni  agronomiche  ed  ambientali  di  cui  all'allegato  2 del
presente decreto.

    ATTO  A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI
HABITAT   NATURALI  E  SEMINATURALI  E  DELLA  FLORA  E  DELLA  FAUNA
SELVATICHE
    ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B)
    Recepimento)
    -  Legge  11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della
fauna  selvatica  omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento
ordinario  n.  41  G.U.  n.  46  del  25  febbraio 1992) e successive
modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss.
    -  DPR  8  settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione
della  direttiva  92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali   e   seminaturali,   nonche'  della  flora  e  della  fauna
selvatiche"  (Supplemento  ordinario  n.  219/L  G.U.  n.  248 del 23
ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003
n.  120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente  della  Repubblica  8  settembre 1997, n. 357, concernente
attuazione  della  direttiva  92/43/CEE  relativa  alla conservazione
degli  habitat  naturali  e seminaturali, nonche' della flora e della
fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003).
    -  L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409
e  dei  proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 e'
stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza
comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi
delle  direttive  92/43/CEE  e  79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile
2000,  corretto  con  comunicato  in  G.U.  6  giugno  2000  n. 130 e
successive modifiche;
    -   Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio  25  marzo  2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria
per  la  regione  biogeografica  alpina  in  Italia,  ai  sensi della
Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004)
    -   Decreto  del  Ministero  dell'Ambiente  e  della  Tutela  del
Territorio  3  settembre  2002 - Linee guida per la gestione dei siti
Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002).
    Le  Regioni  e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2
del  Decreto  5  agosto  2004 del Ministro delle Politiche Agricole e
Forestali,  possono  definire  sulla  base delle norme di recepimento
della  Direttiva  92/43/CEE,  dove  completamente  attuate  a livello
regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola.
    A  norma  dell'articolo  2,  comma  2,  del  presente decreto, in
assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, di
cui  al  comma  1  del medesimo articolo, devono essere rispettate le
norme  per  il  mantenimento  delle  buone  condizioni agronomiche ed
ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto.

    CAMPO    DI    CONDIZIONALITA':    SANITA'    PUBBLICA,   SALUTE,
IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

    ATTO  A6  -  DIRETTIVA  92/102/CEE  DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE
1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

    ATTO  A7  -  REGOLAMENTO  CE 2629/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE
911/2004) CHE STABILISCE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE
820/97  (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I
MARCHI  AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI
DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI

    ATTO  A8  - REGOLAMENTO CE 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI
IDENTIFICAZIONE    E    REGISTRAZIONE    DEI    BOVINI   E   RELATIVO
ALL'ETICHETTATURA  DELLE  CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI
BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE 820/97
    Base giuridica (Recepimento)
    -  DM  31  gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento
dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72)
    -  DM  7  giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la
gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152
del 1-7-200)e successive modifiche.
    -  Legge  della  Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile
1995  e  successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione
dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento
e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.