ALLEGATO I ELENCO DEI CRITERI DI GESTIONE OBBLIGATORI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2005 A NORMA DELL'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CE) N. 1782/03 CAMPO DI CONDIZIONALITA': AMBIENTE ATTO Al - DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI ARTICOLO 3, ART.4, PARAGRAFI 1, 2, 4, ARTT. 5, 7, 8 Recepimento) - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche ed integrazioni, artt. I e ss. - DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003). - L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 e' stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000), corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche. - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002). Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 79/409/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma i del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto. ATTO A2 - DIRETTIVA 80/68/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DA CERTE SOSTANZE PERICOLOSE ARTICOLI 4 E 5 Recepimento) - Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" (Supplemento Ordinario n. 101/L G.U. n. 124 del 29 maggio 1999), artt. 28-30. ATTO A3 - DIRETTIVA 86/278/CEE, CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, IN PARTICOLARE DEL SUOLO, NELL'UTILIZZAZIONE DEI FANGHI DI DEPURAZIONE IN AGRICOLTURA ARTICOLO 3 Recepimento) - Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.99 "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura" (Supplemento ordinario GU 15 febbraio 1992, n 38) art.3 La norma si applica sia nel caso di utilizzazione da parte dell'agricoltore di fanghi propri, sia nel caso di utilizzazione di fanghi di terzi. ATTO A4 - DIRETTIVA 91/676/CEE, RELATIVA ALLA PROTEZIONE DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO PROVOCATO DAI NITRATI PROVENIENTI DA FONTI AGRICOLE ARTICOLI 4 E 5 Recepimento - Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole" come modificato e integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258 (Supplemento Ordinario n. 172 G.U. del 20 ottobre 2000, n.246 -) art. 28 - 30 - Art. 2, lett. ii, Decreto legislativo 152/99, definizione di "zone vulnerabili" - Art. 19 Decreto legislativo 152/99, "zone vulnerabili da nitrati di origine agricola" Designazione di zone vulnerabili da nitrati di origine agricola - Sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le seguenti zone elencate nell'allegato 7/A-III del Decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152: - quelle gia' individuate dalla Regione Lombardia con il regolamento attuativo della legge regionale n. 37 del dicembre 1993; - quelle gia' individuate dalla Regione Emilia Romagna con la deliberazione del Consiglio regionale del 11 febbraio 1997, n. 570; - la zona delle conoidi delle province di Modena, Reggio Emilia e Parma; - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 29 agosto 1989, n. 305, del bacino Burana Po di Volano della provincia di Ferrara; - l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305, dei bacini dei fiumi Fissero, Canal Bianco e PO di Levante (della regione Veneto). - Provvedimenti di designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola da parte delle Regioni e delle Province autonome: - Basilicata: D.G.R. n. 508 del 25 marzo 2002 - Campania: D.G.R. n. 700 del 18 febbraio 2003 - Friuli Venezia Giulia: D.G.R. n. 1516 del 23 maggio 2003 - Lazio: D.G.R. n. 767 del 6 agosto 2004 - Marche: D.D. n. 10/TAM del 10 settembre 2003 - Piemonte: D.P.G.R. n. 9/R del 18 ottobre 2002 - Sicilia: D.D.G. n. 193 del 17 febbraio 2003 - Toscana: D.C.R. n. 170 e 172 dell' 8 ottobre 2003 - Umbria: D.P.C.M. del 19 luglio 2002 D.G.R. n. 1240 del 17 settembre 2002 D.G.R. n. 881 del 25 giugno 2003 - Veneto: D.G.R. n. 118/CR del 28 novembre 2003 - Art. 4.1 dell'Allegato I al Decreto legislativo 152/99, "Organizzazione del monitoraggio" - D.M. 19 aprile 1999, "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (Supplemento Ordinario n. 86 G.U. n. 102 del 04-05-1999) Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell' azienda agricola. A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, nelle zone individuate come vulnerabili, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto. ATTO A5 - DIRETTIVA 92/43/CEE, RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DEGLI HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E DELLA FLORA E DELLA FAUNA SELVATICHE ARTICOLI 6, 13, 15, E 22, LETTERA B) Recepimento) - Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Supplemento ordinario n. 41 G.U. n. 46 del 25 febbraio 1992) e successive modifiche e integrazioni, artt. 1 e ss. - DPR 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal DPR 12 marzo 2003 n. 120 "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003). - L'elenco delle zone di protezione speciale ex direttiva 79/409 e dei proposti siti di importanza comunitaria ex direttiva 92/43 e' stato divulgato con D.M. 3 aprile 2000 "Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE" (G.U. n. 95 del 22 aprile 2000, corretto con comunicato in G.U. 6 giugno 2000 n. 130 e successive modifiche; - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 25 marzo 2004 Elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina in Italia, ai sensi della Direttiva 92/43/CEE (G.U. n. 167 del 19 luglio 2004) - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 - Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002). Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 5 comma 2 del Decreto 5 agosto 2004 del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, possono definire sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove completamente attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello dell'azienda agricola. A norma dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e delle Province Autonome, di cui al comma 1 del medesimo articolo, devono essere rispettate le norme per il mantenimento delle buone condizioni agronomiche ed ambientali di cui all'allegato 2 del presente decreto. CAMPO DI CONDIZIONALITA': SANITA' PUBBLICA, SALUTE, IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI ATTO A6 - DIRETTIVA 92/102/CEE DEL CONSIGLIO DEL 27 NOVEMBRE 1992, RELATIVA ALL'IDENTIFICAZIONE E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI ATTO A7 - REGOLAMENTO CE 2629/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 911/2004) CHE STABILISCE MODALITA' DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 820/97 (ABROGATO DAL REGOLAMENTO CE 1760/2000) PER QUANTO RIGUARDA I MARCHI AURICOLARI, IL REGISTRO DELLE AZIENDE E I PASSAPORTI PREVISTI DAL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E DI REGISTRAZIONE DEI BOVINI ATTO A8 - REGOLAMENTO CE 1760/2000 CHE ISTITUISCE UN SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEI BOVINI E RELATIVO ALL'ETICHETTATURA DELLE CARNI BOVINE E DEI PRODOTTI A BASE DI CARNI BOVINE E CHE ABROGA IL REGOLAMENTO CE 820/97 Base giuridica (Recepimento) - DM 31 gennaio 2002 "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) - DM 7 giugno 2002 - Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 137 GU n. 152 del 1-7-200)e successive modifiche. - Legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 9 del 27 aprile 1995 e successive modifiche, recante disposizioni per l'istituzione dell'anagrafe provinciale del bestiame e delle aziende di allevamento e disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura.