(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato 1

                TERMINI E CONDIZIONI DEL COLLOCAMENTO
                       DELLE QUOTE DI CLASSE A

    Il  collocamento  delle Quote di classe A e' effettuato secondo i
seguenti termini e condizioni:
      a) le  Quote  di  classe A, del valore nominale unitario pari a
euro  100.000,00  (centomila) e sottoscritte e liberate dal Ministero
dell'economia  e delle finanze in unica soluzione, sono oggetto di un
collocamento,  per  il  tramite  di  soggetti Collocatori che possono
agire  anche  a  mezzo di un consorzio (nel seguito i «Collocatori»),
presso investitori qualificati in Italia e/o all'estero.
      b) i Collocatori, al massimo entro il 30 dicembre 2004:
        (i)  collocano  la  totalita'  delle Quote di classe A, ad un
prezzo  almeno  pari  al  loro  valore  nominale, subordinatamente al
ricevimento  di  offerte vincolanti da parte di investitori terzi per
la totalita' delle suddette quote; ovvero
        (ii)  in  caso  di mancato collocamento, acquistano, ciascuno
per proprio conto e senza vincolo di solidarieta', o fanno acquistare
a  terzi  investitori  qualificati  da loro designati, assumendosi la
garanzia  del  relativo  adempimento,  tutte  le Quote di classe A da
suddividersi tra gli stessi in accordo con il Ministero dell'economia
e  delle  finanze,  ad un prezzo non inferiore a euro 548.000.000 (il
«Prezzo di acquisto»);
        (iii)  pagano  o  trasferiscono  al Ministero dell'economia e
delle  finanze,  ciascuno per quanto di competenza e senza vincolo di
solidarieta', il prezzo di cui ai punti (i) o (ii) che precedono, con
conseguente  trasferimento  della titolarita' delle Quote di classe A
agli  aventi  diritto. La corresponsione al Ministero dell'economia e
delle finanze, da parte di ciascun Collocatore, della quota di prezzo
di propria competenza ha effetto liberatorio per lo stesso;
      c) nel  caso  di  cui  alla  lettera  b)  (ii)  che  precede, i
Collocatori,  provvedono  a  collocare  le  Quote  di classe A presso
investitori    qualificati    italiani    o   esteri   (il   «Secondo
collocamento»).   A   tal  fine,  i  Collocatori,  sulla  base  delle
indicazioni ricevute dagli investitori qualificati e della conoscenza
del  mercato propongono al Ministero dell'economia e delle finanze un
prezzo  minimo  di  collocamento,  non inferiore al prezzo pagato dai
Collocatori  per  l'acquisto, maggiorato del dividendo maturato sulle
quote  (il  «Prezzo  minimo  di  collocamento»).  Se  tale  prezzo e'
ritenuto  congruo  dal  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, i
Collocatori provvedono al collocamento delle Quote di classe A, fermo
restando  che  gli  stessi  saranno obbligati a dare corso al Secondo
collocamento  solo qualora sussista la possibilita' di cedere il 100%
delle  Quote  di  classe  A  ad  un prezzo pari o superiore al Prezzo
minimo  di  collocamento.  Qualora,  invece,  fermo  il  giudizio  di
congruita'  del  prezzo,  i  Collocatori  non  riescano  a  collocare
l'intero  ammontare  delle  Quote  di  classe  A  ad un prezzo pari o
superiore a tale Prezzo minimo di collocamento, gli stessi:
        (i)  nel  caso  in  cui  abbiano  comunque  ricevuto  offerte
relative  a  piu'  del  20%  delle  Quote di classe A ed il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze, su loro richiesta, non acconsenta a
fissare  un  nuovo Prezzo minimo di collocamento che possa consentire
di  acquisire offerte per l'intero ammontare delle Quote di classe A,
potranno  (x)  ritirare  il Secondo collocamento, ovvero (y) allocare
agli  investitori  le  Quote di classe A collocate, corrispondendo al
Ministero   dell'economia  e  delle  finanze  un  importo  pari  alla
differenza  fra  il  prezzo  di  tale  collocamento,  al  netto della
commissione   di  strutturazione,  dei  dividendi  maturati  e  della
commissione  di  successo,  ed  il Prezzo di acquisto, trattenendo le
Quote di classe A non collocate;
        (ii) nel caso in cui abbiano ricevuto offerte relative a meno
del  20%  delle  Quote  di  classe  A,  non  daranno corso al Secondo
collocamento;
      d) I Collocatori, qualora:
        (i)  ritengano  impossibile  proporre  un  Prezzo  minimo  di
collocamento, o
        (ii)  abbiano  ricevuto  il  parere  negativo  del  Ministero
dell'economia  e  delle finanze sulla congruita' del Prezzo minimo di
collocamento, o
        (iii) non abbiano ricevuto, nei termini concordati, il parere
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze sulla congruita' del
Prezzo minimo di collocamento, o
        (iv)  avendo  ricevuto  offerte relative a meno del 20% delle
Quote di classe A, non abbiano dato corso al Secondo collocamento, o
        (v) avendo ricevuto offerte relative a piu' del 20% ma a meno
del  100%  delle  Quote  di  classe  A,  abbiano  ritirato il Secondo
collocamento, o, infine,
        (vi)  avendo  ricevuto  offerte  relative a piu' del 20% ma a
meno  del  100%  delle Quote di classe A, abbiano allocato tali quote
sugli  investitori  trattenendo  le  restanti  Quote  di classe A non
collocate,
potranno  procedere  al  collocamento,  alla cessione o, comunque, al
trasferimento  delle  Quote  di  classe  A ancora in loro possesso al
prezzo  che riterranno piu' idoneo, decorsi, nel caso di cui al punto
(vi),   novanta   giorni   dal  momento  in  cui  e'  terminato  tale
collocamento   e   fatti  salvi  i  trasferimenti  infragruppo  e  le
sostituzioni  dei terzi investitori designati che hanno acquistato le
Quote  di  classe  A  ai  sensi della lettera b) (ii) che precede. Il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  in tali ipotesi, potra'
indicare  un  soggetto,  cui i Collocatori saranno tenuti a cedere le
Quote  di  classe  A  ancora  in loro possesso, disposto ad acquisire
tutte  le  quote in oggetto ad un prezzo non inferiore alla somma fra
il  Prezzo di acquisto ed il dividendo maturato, maggiorato, nei casi
di  cui  ai precedenti punti (i), (ii) e (iii) e con riferimento alla
differenza  tra  il  Prezzo  minimo  di  collocamento ed il Prezzo di
acquisto,  della  commissione  di  successo  e  della  commissione di
strutturazione;
      e) Il  Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al
Secondo  collocamento ed ad ogni successivo collocamento, cessione o,
comunque,   trasferimento   delle  Quote  di  classe  A  che  dovesse
intervenire  entro  il  31 dicembre  2005  e fatte salve le eventuali
ipotesi  di  esclusione  concordate  con il Ministero dell'economia e
delle  finanze,  avra'  diritto  a  percepire  l'eventuale differenza
positiva tra il prezzo di collocamento, al netto delle commissioni di
strutturazione e del dividendo maturato, ed il Prezzo di acquisto. Il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  nel  caso  in  cui tale
differenza  positiva dovesse sussistere a seguito della vendita delle
Quote  di  classe  A  effettuata  nel Secondo collocamento, ovvero al
soggetto  indicato  dal  Ministero  dell'economia  e delle finanze ai
sensi  della  precedente  lettera  d) ma non anche a seguito di altre
operazioni  di  cessione  o,  comunque,  di trasferimento delle quote
stesse,  avra' diritto a percepire la predetta differenza dedotta una
commissione di successo;
      f)  Il Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione al
collocamento, presta dichiarazioni e garanzie relative almeno:
        (i) alla piena ed incondizionata autorita', alla capacita' ed
ai  poteri  del  Ministero  stesso,  e  per  esso  dei  soggetti  che
sottoscrivono  l'accordo  di  collocamento  e garanzia e l'accordo di
indennizzo,  di  stipulare  validamente  lo  stesso e di assumere gli
obblighi in essi contenuti;
        (ii)  alla natura privatistica delle obbligazioni assunte dal
Ministero  nell'accordo  di collocamento e garanzia e nell'accordo di
indennizzo ed alla soggezione degli stessi alla disciplina degli atti
privati,  ferme  restando  le  norme  di  legge  o  regolamento, ed i
procedimenti  amministrativi  applicabili  al  compimento  degli atti
della pubblica amministrazione;
        (iii)    al    perfezionamento    dei   procedimenti,   delle
autorizzazioni  ed al compimento degli atti presupposti necessari per
il   conferimento   al   Ministero,  ed  ai  soggetti  che  per  esso
sottoscrivono  l'accordo  di  collocamento  e garanzia e l'accordo di
indennizzo, del potere di stipulare validamente gli stessi;
        (iv)  alla  validita' ed efficacia delle obbligazioni assunte
dal  Ministero nell'accordo di collocamento e garanzia e nell'accordo
di  indennizzo,  senza  necessita' di delibere, autorizzazioni o atti
governativi,  della  pubblica amministrazione o di altro genere cui i
predetti  accordi  siano  condizionati  e  fatte  salve  le riserve o
condizioni espressamente previste dal Decreto operazione, dal Decreto
di conferimento e/o dal Decreto di trasferimento;
        (v)   all'assenza   di   qualsiasi   pegno,  onere,  vincolo,
privilegio o gravame sulle Quote di classe A;
        (vi)  alla  natura  dell'Agenzia  del  demanio  e  degli Enti
titolari  ed  all'assenza  a  carico  delle  stesse  di  procedure di
liquidazione.
      g) Il  Ministero dell'economia e delle finanze si impegna verso
i   Collocatori,   dalla   data  di  sottoscrizione  dell'accordo  di
collocamento  e  garanzia  e  fino  al  31 dicembre  2005  ovvero, se
antecedente,   fino   all'avvenuto   integrale   collocamento  presso
investitori  terzi  di  tutte  le  Quote di classe A, a comunicare ai
Collocatori gli eventi relativi alle dichiarazioni rese, a fornire ai
Collocatori   tutta   la   necessaria   collaborazione  ai  fini  del
collocamento delle Quote di classe A (o degli strumenti finanziari ad
esse relativi) e a fornire tutte le informazioni e la documentazione,
anche di carattere legale, necessarie ai fini dell'organizzazione del
collocamento   delle  medesime  quote  (o  dei  medesimi  strumenti),
assumendosi  la  responsabilita'  delle  informazioni  contenute  nei
documenti  di offerta che siano riferibili al Ministero dell'economia
e delle finanze, allo Stato italiano, agli Enti titolari, all'Agenzia
del  demanio,  all'Agenzia  del  territorio  e ad ogni altro soggetto
pubblico  coinvolto nell'operazione, agli immobili oggetto di apporto
o  di  acquisto  e  ad  ogni altro atto adottato o emesso o contratto
sottoscritto  dal Ministero o da altro soggetto pubblico in relazione
all'operazione; il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna
inoltre  a  non  modificare,  per  quanto  di propria competenza, gli
accordi,  i  contratti  dell'operazione di cui il Ministero e' parte,
senza  il  preventivo  consenso dei Collocatori che non potra' essere
irragionevolmente negato;
      h) Il Ministero dell'economia e delle finanze, inoltre, fino al
31 dicembre   2005   ovvero,   se   antecedente,   fino  all'avvenuto
collocamento  presso investitori terzi delle Quote di classe A assume
impegni  in  relazione alla promozione e collocamento di fondi comuni
di  investimento  immobiliare  di  tipo  chiuso,  costituiti mediante
apporto di beni immobili pubblici ai sensi del decreto-legge n. 351;
      i)  Il  Ministero dell'economia e delle finanze tiene indenni e
manlevati  i  Collocatori e le loro societa' controllate (ivi inclusi
gli  amministratori e i dipendenti) per qualunque onere, costo, spesa
o  danno  che  essi  dovessero  subire in relazione al collocamento o
all'acquisto,  o al procurato acquisto da parte dei terzi investitori
qualificati  da  essi designati o dei loro successori, delle Quote di
classe  A  ed  in  conseguenza  del  fatto  che  una  qualunque delle
dichiarazioni e garanzie effettuate e/o rilasciate risulti essere non
veritiera,  inesatta e/o incompleta, nonche' in caso di inadempimento
degli impegni assunti, fatta eccezione per i casi in cui detti oneri,
costi,  spese o danni subiti dai Collocatori siano derivati da dolo o
colpa grave dei Collocatori stessi;
      j) Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze si assume altri
impegni e rilascia altre dichiarazioni che dovessero essere necessari
per  il buon esito dell'operazione di collocamento di cui al presente
decreto,   anche   con   riferimento   al  rilascio  del  rating  sul
Finanziamento,  in  conformita'  alla prassi generalmente seguita nei
mercati internazionali per operazioni similari.