(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  d'origine  protetta  «Prosciutto  Toscano»  e'
riservata al prosciutto crudo stagionato che risponde alle condizioni
ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    Gli   allevamenti   dei   suini  destinati  alla  produzione  del
Prosciutto  Toscano  debbono  essere  situati  nel  territorio  delle
regioni  Lombardia,  Emilia-Romagna,  Marche, Umbria, Lazio, Toscana,
Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo e Molise.
    I  suini  nati,  allevati e macellati nelle suddette regioni sono
conformi  alle prescrizioni gia' stabilite a livello nazionale per la
materia  prima  dei  prosciutti a denominazione di origine di Parma e
San Daniele.
    Gli allevamenti devono infatti attenersi alle citate prescrizioni
per  quanto  concerne  le  razze, l'alimentazione e la metodologia di
allevamento.
    I  suini  debbono  essere di peso non inferiore ai 160 Kg, piu' o
meno   10%,   di   eta'   non  inferiore  ai  nove  mesi,  aventi  le
caratteristiche  proprie del suino pesante italiano definite ai sensi
del  Reg.  CEE  n. 3220/84 concernente la classificazione commerciale
delle carcasse suine.
    Il macellatore e' responsabile della corrispondenza qualitativa e
di  origine  dei  tagli.  Il  certificato del macello, che accompagna
ciascuna  partita  di  materia prima e ne attesta la provenienza e la
tipologia,   deve   essere  conservato  dal  produttore.  I  relativi
controlli   vengono   effettuati   direttamente  dalla  Struttura  di
controllo indicata nel successivo art. 7.
    Il  Prosciutto  Toscano viene elaborato, affettato e confezionato
nella   tradizionale   zona  di  produzione  che  comprende  l'intero
territorio della regione Toscana.
                               Art. 3.
                            Materie prime
    Il  Prosciutto  Toscano e' derivato dalle cosce fresche dei suini
pesanti  corrispondenti  alle  caratteristiche  dell'art.  2. I suini
devono  appartenere  a  razze  in  purezza  o  derivate  dalle  razze
tradizionali  di  base,  Large  White  e Landrace. Sono ammesse altre
razze  ma che non abbiano incompatibilita' con le finalita' del libro
genealogico.
    Nel  procedimento di salatura si impiega una miscela di sale pepe
e  aromi naturali derivanti da bacche ed essenze vegetali tipiche del
territorio di elaborazione.
                               Art. 4.
                       Metodo di elaborazione
    Subito  dopo la macellazione le cosce isolate dalla carcassa sono
sottoposte  a  refrigerazione  per  almeno  24 ore ad una temperatura
compresa fra -2 e +20C.
    Successivamente si procede alla rifilatura, con un taglio ad arco
che  lasci  una  cornice  carnosa  che,  a stagionatura ultimata, non
sporga  piu'  di 8 cm oltre la testa del femore, all'asportazione del
piedino,  della cotenna e del grasso sottocutaneo interno alla coscia
(corona) con taglio a V con vertice all'inizio del gambo.
    Il  peso della coscia fresca rifilata non deve essere inferiore a
11,8 kg.
    Prima dell'inizio della lavorazione, il produttore, verificata la
corrispondenza  delle  cosce  ai requisiti previsti dall'art. 3 e dai
commi  precedenti  del  presente  articolo,  appone ad ogni coscia un
sigillo  metallico  costituito  da una piastrina circolare in acciaio
inox,  di diametro pari 14 mm, con foro centrale di diametro pari a 5
mm,  sulla quale compare in rilievo la sigla P.T. e la data di inizio
lavorazione espressa con il mese (indicato in numeri romani) e l'anno
(indicato  con  le  due  ultime cifre in numeri arabi). Il sigillo e'
conformato  in  modo  tale  che,  applicato  con idonea sigillatrice,
risulta inamovibile.
    La  lavorazione delle cosce inizia con la salatura che deve avere
luogo entro 120 ore dalla macellazione.
    Per  le operazioni di salatura la temperatura interna delle cosce
deve  essere  compresa  tra  0 e 3 C0 mediante conservazione in cella
frigorifera per almeno 24 ore dalla macellazione.
    La  salatura  avviene  con  il  metodo «a secco» con l'impiego di
sale, pepe ed aromi naturali di origine vegetale.
    E'  consentito  l'impiego  di nitrati di sodio e/o di potassio in
dosi  tali  che,  a  stagionatura  ultimata, non risultino residui di
nitrati e nitriti superiori in sommatoria a 95 p.p.m.
    Dopo  la  salatura  le  cosce  sono poste a riposo per un periodo
sufficiente  da  garantire una buona ed uniforme disidratazione prima
del  lavaggio che deve essere effettuato mediante acqua tiepida priva
di sostanze disinfettanti.
    Successivamente  le  cosce  sono  asciugate  in appositi locali e
devono essere sottoposte a temperatura ed umidita' controllata.
    Nell'ultima  fase della lavorazione si procede alla sugnatura che
consiste  nel  rivestimento  superficiale  della parte scoperta della
polpa,  con  impasto  costituito  esclusivamente  da sugna, farina di
grano o riso, sale e pepe ed aromi naturali di origine vegetale
                               Art. 5.
             Stagionatura e apposizione del contrassegno
    La   fase   di   stagionatura  avviene  in  locali  appositamente
attrezzati  per  consentire  un  adeguato  ricambio  dell'aria ad una
temperatura  compresa  tra i 12 ed i 250C. Tali locali possono essere
corredati  di apparecchiature idonee a mantenere un giusto equilibrio
nelle  caratteristiche  termoigrometriche dell'ambiente. Durante tale
periodo  e'  consentita  la  ventilazione, l'esposizione alla luce ed
all'umidita'  naturale,  tenuto  conto dei fattori climatici presenti
nella zona di produzione.
    Il    periodo    di    stagionatura,    dalla    salagione   alla
commercializzazione,  non  deve  essere  inferiore  a  10  mesi per i
prosciutti  di peso finale compreso tra 7,5 e 8,5 kg, e a 12 mesi per
i prosciutti di peso superiore ad 8,5 kg.
    Al   termine  della  stagionatura,  il  produttore,  in  presenza
dell'incaricato dell'organismo di controllo di cui al successivo art.
7,  appone,  sui  prosciutti conformi alle caratteristiche prescritte
nel   presente   disciplinare,  un  contrassegno  a  fuoco,  come  da
riproduzione   di  seguito  riportata,  in  cui  compare  la  scritta
«PROSCIUTTO  TOSCANO  DOP»,  sistemata  su  tre  righe  e sovrapposta
all'immagine  stilizzata dei confini della regione Toscana, e quattro
stelle  posizionate  ad  arco  in  alto a destra rispetto al predetto
segno  grafico.  Il contrassegno, nella parte sovrastante l'immagine,
e' completato dalla presenza di due cifre che rappresentano il numero
di  identificazione  del  produttore  e,  a  seguire, da un carattere
alfabetico  maiuscolo  indicante  il  mese di inizio stagionatura. Al
fini   della  tracciabilita'  delle  varie  fasi  di  produzione,  il
contrassegno  puo'  essere  completato  dalla  presenza  di altre due
cifre,   disposte   verticalmente   a   destra  del  suddetto  codice
alfa-numerico, volte ad individuare ulteriori operatori eventualmente
coinvolti nella filiera produttiva.
5.1 Confezionamento e affettamento.
    Il  Prosciutto  Toscano  da  destinare all'affettamento deve aver
maturato,  rispetto  a quanto precedentemente indicato, ulteriori due
mesi di stagionatura, e cioe' almeno 12 mesi, se di peso compreso fra
7,5 e 8,5 kg, e almeno 14 mesi se di peso superiore a 8,5 kg.
    In  ogni  prosciutto  da  destinare  all'affettamento deve essere
mantenuta  integra  e  perfettamente  aderente la porzione di cotenna
riportante  il contrassegno a fuoco impresso al termine della fase di
stagionatura.
    L'affettamento    del    Prosciutto   Toscano   e   il   relativo
confezionamento  devono avvenire sotto la vigilanza dell'organismo di
controllo, di cui all'art. 7, esclusivamente nella zona di produzione
indicata nell'art. 2.
                               Art. 6.
                           Caratteristiche
    All'atto   dell'immissione   al  consumo  il  Prosciutto  Toscano
presenta   le   seguenti   caratteristiche  fisiche,  organolettiche,
chimiche e chimico-fisiche:
caratteristiche fisiche.
    Forma: tondeggiante ad arco sulla sommita' per la presenza di una
cornice  carnosa  che  non sporga per piu' di 8 cm oltre la testa del
femore.
    Peso:  normalmente intorno agli 8 - 9 kg e comunque mai inferiore
ai 7,5 kg.
    Aspetto  al  taglio:  colore  della polpa dal rosso vivo al rosso
chiaro  con scarsa presenza di grasso infra ed ultramuscolare; grasso
sottocutaneo  di  colore  bianco  puro  con  leggere venature rosate,
compatto, privo di linee di scollamento fra gli strati e ben aderente
alla sottostante superficie muscolare.
Caratteristiche organolettiche.
    Sapore: delicato con una giusta sapidita'.
    Aroma:  fragrante  e caratteristico dovuto ai tradizionali metodi
di elaborazione e stagionatura.
Caratteristiche chimiche e chimico-fisiche.
    Sale (espresso in NaCl) % max 8,3.
    Umidita' muscolo % max 61,0.
    Indice proteolisi % max 30,0.
    Nitrati e nitriti in sommatoria max 95 p.p.m.
                               Art. 7.
                              Controllo
    I  controlli  sulla conformita' del prodotto al disciplinare sono
svolti  da  un  organismo conforme a quanto previsto dall'art. 10 del
regolamento CEE 2081/92.
                               Art. 8.
                    Designazione e presentazione
    La   designazione   della   denominazione   di  origine  protetta
«Prosciutto   Toscano»  deve  essere  fatta  in  caratteri  chiari  e
indelebili,  nettamente  distinguibili  da  ogni  altra  scritta  che
compare  in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione
«Denominazione di Origine Protetta» o dalla sigla «D.O.P.».
    E'   vietata   l'aggiunta   di   qualsiasi   qualificazione   non
espressamente prevista.
    E'  tuttavia  consentito  l'utilizzo  di indicazioni che facciano
riferimento  a  nomi  o  ragioni sociali o marchi privati purche' non
abbiano   significato   laudativo   o   tali  da  trarre  in  inganno
l'acquirente,  nonche'  l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui
allevamenti  il  prodotto  deriva,  purche' la materia prima provenga
interamente dai suddetti allevamenti.
    Il  Prosciutto  Toscano  puo'  essere immesso al consumo entro un
periodo  massimo  di  trenta mesi dall'inizio della lavorazione delle
cosce fresche.
    Il  Prosciutto  Toscano  puo'  anche  essere  immesso  al consumo
disossato,  porzionato  cioe'  suddiviso  in  tranci  di forma e peso
variabile,  o  affettato.  Tutte  le  predette  tipologie di prodotto
dovranno  essere  commercializzate  previo  confezionamento in idonei
contenitori o involucri per alimenti, opportunamente sigillati.
    Nella   preparazione   del   prosciutto   intero   disossato,  il
contrassegno a fuoco, di cui all'art. 5, deve rimanere visibile.
    Se  si procede alla preparazione di tranci di prosciutto, su ogni
pezzo  deve  essere  presente  e  visibile il suddetto contrassegno a
fuoco.  Questi,  nel  caso  in cui non sia stato impresso, al termine
della  fase  di stagionatura, sulle varie parti del prosciutto da cui
si  ricaveranno i tranci, dovra' essere apposto dal produttore, prima
dell'inizio    del   porzionamento,   in   presenza   dell'incaricato
dell'organismo di controllo di cui all'art. 7.
                               Art. 9.
                        Prodotti trasformati
    I  prodotti,  per la cui preparazione e' utilizzato il Prosciutto
Toscano  D.O.P.,  anche  a  seguito  di processi di elaborazione e di
trasformazione,  possono  essere  immessi  al  consumo  in confezioni
recanti  il riferimento alla detta denominazione, senza l'apposizione
del logo comunitario, a condizione che:
      il  prodotto  a  denominazione protetta, certificato come tale,
costituisca  l'ingrediente  esclusivo della categoria merceologica di
appartenenza;
      gli  utilizzatori  del  prodotto a denominazione protetta siano
autorizzati  dai  titolari  del  diritto  di proprieta' intellettuale
conferito  dalla  registrazione  della  D.O.P.  riuniti  in Consorzio
incaricato  alla  tutela  dal  Ministero  delle  politiche agricole e
forestali.  Lo  stesso  Consorzio  incaricato  provvedera'  anche  ad
iscriverli  in appositi registri ed a vigilare sul corretto uso della
denominazione   protetta.  In  assenza  di  un  Consorzio  di  tutela
incaricato,  le  suddette funzioni saranno svolte dal Ministero delle
politiche agricole e forestali in quanto autorita' nazionale preposta
all'attuazione del regolamento (CEE) 2081/92.