(all. 1 - art. 1)
                                                         ALLEGATO A

                             Articolo 33
Indennizzi  automatici ai clienti finali e altre utenze alimentati in
   alta e media tensione con elevato numero annuo di interruzioni

33.1 Le imprese distributrici di cui al comma 30.1, entro il 31 marzo
dell'anno  successivo  a quello a cui si riferiscono le interruzioni,
effettuano  la verifica annuale del rispetto dei livelli specifici di
continuita' per le utenze di seguito elencate che abbiano documentato
per il medesimo anno il rispetto dei requisiti di cui al comma 33.9 e
seguenti,  e  la  cui  dichiarazione  di  adeguatezza  non  sia stata
    revocata dall'impresa distributrice ai sensi del comma 33.20:
a) ogni  cliente  AT  che  preleva  energia  elettrica  dalla rete di
   distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore
   per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
b) ogni  cliente  MT  che  preleva  energia  elettrica  dalla rete di
   distribuzione e il cui contratto di trasporto e' rimasto in vigore
   per l'intero anno a cui si riferiscono le interruzioni;
c) ogni  produttore  e autoproduttore di energia elettrica allacciato
   alla rete di distribuzione AT o MT;
d) ogni impresa distributrice interconnessa.

33.2 Ai  fini  della verifica annuale di cui al comma precedente, per
     gli anni 2006 e 2007:
a) per  i  clienti  MT  che  non  siano  ricompresi  tra i clienti di
   maggiore  dimensione,  si applicano l'indicatore di continuita' di
   cui  al  comma  31.1, i livelli specifici di continuita' di cui al
   comma 32.1 e la comunicazione di cui al comma 31.2;
b) per  le imprese distributrici interconnesse, si applica il livello
   specifico di continuita' di cui al comma 32.1 relativo al grado di
   concentrazione  piu'  elevato  tra  i  Comuni serviti dall'impresa
   interconnessa.

33.3 A  decorrere  dall'anno  2007,  entro il 30 giugno di ogni anno,
     l'impresa  distributrice utilizza la penalita' P di cui al comma
     32.3  per  erogare  gli  indennizzi  automatici  di cui ai commi
     seguenti.  Per  le  sole  imprese  distributrici che comunichino
     rettifiche  dei  dati  di continuita' ai sensi dell'articolo 16,
     comma  16.3,  il  termine  per  l'erogazione degli indennizzi e'
     spostato  al  30  novembre  dello  stesso  anno;  in  tal  caso,
     l'impresa  distributrice  che  intende  rettificare  i  dati  di
     continuita'    deve   informare   i   clienti,   attraverso   la
     comunicazione  di  cui al comma 31.2, del termine entro il quale
     saranno erogati gli indennizzi automatici,
33.4 L'indennizzo per ciascun cliente finale, o altra utenza di rete,
     w,  di cui al comma 33.1, per il quale non risulti rispettato il
     livello specifico di continuita' del servizio e' pari a:

            ----> vedere Formula a pag. 44 del S.O. <----



dove:

a) s e' il livello specifico di continuita' del servizio applicabile
   a ciascun cliente AT o MT o alle altre utenze ai sensi dei commi
   32.1 e 33.2;
b) V(base p) e' il parametro di cui alla tabella 3;
c) PMI(base iw) e' la potenza media interrotta relativa all'inter-
   ruzione i per il cliente finale o l'utenza di rete w, espressa
   in kW e determinata in via convenzionale:
     i. per i clienti finali  che prelevano  energia elettrica dalla
        rete distribuzione,  pari al 70%  della potenza disponibile;
    ii. per le utenze  che immettono energia elettrica nella rete di
        distribuzione,  pari alla potenza  effettivamente immessa in
        rete al momento  dell'interruzione o, in mancanza di questa,
        pari al 70%  della  potenza  per  cui  e' stata richiesta la
        connessione o, in mancanza di questa, della potenza nominale
        di impianto, al netto della  potenza nominale dei generatori
        elettrici di riserva al momento dell'interruzione;
   iii. per le imprese distributrici  interconnesse, se non diversa-
        mente concordato tra le parti, pari al 70% della somma delle
        potenze disponibili dei clienti  di maggiori dimensioni ali-
        mentati in  assetto  standard dal  punto di interconnessione
        disalimentato.
   Le medesime convenzioni si applicano per la determinazione della
potenza media interrotta di cui al comma 32.3, lettera d).

33.5 Qualora   l'ammontare   derivante   dalla   somma  totale  degli
     indennizzi  I(base  w) risulti superiore alla penalita' P di cui
     al   comma   32.3,  ciascun  indennizzo  I(base  w)  e'  ridotto
     proporzionalmente  a  un  coefficiente  R, compreso tra 0,6 e 1,
     pari  al maggior valore tra 0,6 e il rapporto tra la penalita' P
     e  la  somma degli indennizzi I(base w). L'impresa distributrice
     calcola  la  somma  degli  indennizzi  Iw  e  il coefficiente di
     riproporzionamento  R separatamente per livello di tensione AT e
     MT.
33.6 Qualora  la  somma  degli  indennizzi I(base w) riproprorzionati
     come   indicato  al  comma  precedente  risulti  maggiore  della
     penalita'  P,  considerando  congiuntamente i clienti e le altre
     utenze  AT  e  MT,  l'impresa  distributrice  ha  diritto  ad un
     contributo   pari   alla  differenza.  In  tal  caso,  l'impresa
     distributrice segnala l'ammontare richiesto all'Autorita' e alla
     Cassa  conguaglio  del  settore  elettrico  entro  il  31  marzo
     dell'anno   successivo   a   quello  a  cui  si  riferiscono  le
     interruzioni;  la  Cassa  eroga il contributo richiesto a valere
     sul conto "Oneri per recuperi di continuita'" se entro 60 giorni
     non riceve segnalazione contraria dall'Autorita'.
33.7 Gli  indennizzi  di cui ai commi 33.4 e 33.5 vengono corrisposti
     al  titolare  del  contratto di trasporto nel caso di utenze che
     prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione, inclusi
     gli  autoproduttori  e le imprese distributrici interconnesse, o
     al  produttore  di energia elettrica, indicando la causale della
     detrazione  "Indennizzo automatico per il mancato rispetto dello
     standard  individuale di continuita' definito dall'Autorita' per
     l'energia  elettrica e il gas" e l'anno di riferimento. Nel caso
     in  cui  il  titolare  del contratto di trasporto sia il cliente
     grossista,  questi  ha  l'obbligo  di trasferire l'indennizzo al
     cliente  finale  in occasione della prima fatturazione utile. Al
     cliente finale e alle altre utenze deve essere altresi' indicato
     che "La corresponsione dell'indennizzo automatico non esclude la
     possibilita'    per   il   cliente   di   richiedere   in   sede
     giurisdizionale  il  risarcimento dell'eventuale danno ulteriore
     subito".
33.8 Qualora  la  somma  delle  penalita'  P per i clienti e le altre
     utenze AT e MT di cui al comma 32.3 risulti superiore alla somma
     totale   degli  indennizzi  I(base  w)  effettivamente  erogati,
     l'impresa  distributrice  versa  tale differenza al conto "Oneri
     per  recuperi  di  continuita'"  entro  il 30 novembre dell'anno
     successivo a quello a cui si riferiscono le interruzioni.
33.9 Per  i  clienti MT che prelevano energia elettrica dalla rete di
     distribuzione,  per i produttori e gli autoproduttori allacciati
     alla   rete  di  distribuzione  MT,  sono  definiti  i  seguenti
     requisiti tecnici per avere accesso agli indennizzi I(base w) di
     cui ai commi 33.4 e 33.5:
a) Dispositivo  Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto
   da  un sezionatore e un interruttore o mediante un interruttore di
   tipo estraibile.
b) Protezioni  Generali  (PG), cui asservire il Dispositivo Generale,
   in  grado di discriminare i guasti polifase (massima corrente) e i
   guasti  monofase a terra (massima corrente omopolare o direzionale
   di  terra,  in  conformita'  allo stato di esercizio del neutro) a
   valle del Dispositivo Generale.
c) Taratura  delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio
   di   selettivita',   in   base   a  quanto  indicato  dall'impresa
   distributrice  ai sensi del successivo comma 33.13, e mantenimento
   delle  stesse  tarature  fino  a  successiva  indicazione da parte
   dell'impresa distributrice.

33.10 I  clienti  MT con potenza disponibile inferiore o uguale a 400
      kW  che prelevano energia elettrica dalla rete di distribuzione
      hanno  facolta'  di  derogare  ai  requisiti  di  cui  al comma
      precedente se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
a) risultano  dotati  di  Interruttore  Manovra Sezionatore (IMS), di
   fusibile e di un unico trasformatore MT/BT;
b) la  connessione  MT  tra  il  punto di consegna e il trasformatore
   MT/BT  e'  realizzata  in cavo ed ha una lunghezza complessiva non
   superiore a 20 m;
c) hanno stipulato, con una impresa di manutenzione dotata di sistema
   di  gestione  della  qualita' certificato ai sensi della norma Iso
   9001  da  organismo  accreditato, un contratto di manutenzione per
   l'anno a cui si riferiscono le interruzioni, che preveda almeno:
   i)   manutenzione  ordinaria  semestrale  relativa  alla  corretta
   conservazione  e  pulizia  dei locali di consegna e degli impianti
   elettrici in essi contenuti;
   ii)  manutenzione  straordinaria  elettromeccanica triennale dell'
   Interruttore Manovra Sezionatore e del fusibile;
d) conservano  un  registro  delle  manutenzioni  atto  a certificare
   l'effettuazione  delle  manutenzioni  ordinarie e straordinarie di
   cui ai due punti precedenti.

33.11 Per  i clienti AT che prelevano energia elettrica dalla rete di
      distribuzione, per i produttori e gli autoproduttori allacciati
      alla  rete  di  distribuzione  AT,  sono  definiti  i  seguenti
      requisiti  tecnici  per avere accesso agli indennizzi I(base w)
      di cui ai commi 33.4 e 33.5:
a) Dispositivo  Generale (DG) realizzato mediante un sistema composto
   da un sezionatore e un interruttore.
b) Protezioni  Generali  (PG),  in grado di discriminare i guasti che
   avvengono a valle del Dispositivo Generale.
c) Taratura  delle Protezioni Generali effettuate secondo il criterio
   di   selettivita',   in   base   a  quanto  indicato  dall'impresa
   distributrice  ai  sensi del successivo comma 33.13, o dal Gestore
   della  rete di trasmissione nazionale, e mantenimento delle stesse
   tarature  fino  a  successiva  indicazione  da  parte dell'impresa
   distributrice o del Gestore della rete di trasmissione nazionale.

33.12 La   realizzazione  dei  requisiti  tecnici  di  cui  ai  commi
      precedenti  e'  effettuata dai clienti e dalle altre utenze con
      oneri  a  proprio  carico  secondo  le specifiche norme e guide
      tecniche preparate dal Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI).
33.13 L'impresa distributrice ha l'obbligo di:
a) indicare e rendere pubblici i criteri di taratura delle protezioni
   dei  propri  impianti  di  distribuzione  AT  e  MT  e lo stato di
   esercizio del neutro della rete MT;
b) fornire   esempi,   per  casi  tipici,  di  coordinamento  tra  le
   protezioni   dei  clienti  e  delle  altre  utenze  e  le  proprie
   protezioni  sia  per  reti  AT  che  per  reti  MT,  queste ultime
   considerate  sia  in stato di esercizio con neutro isolato che con
   neutro compensato;
c) indicare  e  rendere  pubblici  i tempi e le modalita' di modifica
   dello stato di esercizio del neutro da isolato a compensato per le
   reti MT;
d) comunicare  a  ogni  cliente  finale o utenza AT o MT, entro il 30
   giugno  2005, le condizioni poste dal presente articolo, inclusi i
   requisiti semplificati di cui al comma 33.10, fornendo altresi' le
   specifiche  di taratura delle protezioni dell'impianto del cliente
   e  specificando  lo stato di esercizio del neutro nel caso di reti
   MT.

33.14 In  occasione  del  cambio  dello stato di esercizio del neutro
      della  rete  MT da isolato a compensato l'impresa distributrice
      informa  ogni  cliente  o  altra utenza MT allacciato alla rete
      oggetto  del  cambio  di stato di esercizio con un anticipo non
      inferiore  a  sei mesi e non superiore a dodici mesi, indicando
      anche  le  nuove  specifiche  di  taratura delle protezioni. La
      facolta'  di  cui  al  comma  33.10  e' fatta salva anche per i
      clienti  o  altre  utenze allacciati a reti esercite con neutro
      compensato.
33.15 Il  cliente  o  altra utenza AT o MT che intende documentare il
      rispetto  dei requisiti di cui ai commi precedenti deve inviare
      all'impresa  distributrice, anche tramite il cliente grossista,
      una dichiarazione di adeguatezza entro il 31 dicembre dell'anno
      precedente  a  quello  a  cui si riferisce l'applicazione dello
      standard  specifico  di continuita', come indicato nella scheda
      6.  Qualora le Protezione Generali di cui ai commi 33.9 e 33.11
      siano  equipaggiate  con  rilevatori  di  caratteristiche della
      tensione,  conformi  per le stesse caratteristiche ai requisiti
      di cui alle norme CEI EN 50160 e CEI EN 61000-4-30, nonche' con
      un   log   in  grado  di  registrare  automaticamente  sia  gli
      interventi  delle  Protezioni  Generali  sia  la configurazione
      iniziale   e  le  successive  modifiche  delle  tarature  delle
      Protezioni  Generali,  il  cliente  ha  diritto a utilizzare la
      rilevazione  delle  suddette  caratteristiche della tensione ai
      fini   di   quanto   previsto   dall'articolo  39  e  l'impresa
      distributrice   ha   diritto  di  accedere  alle  registrazioni
      automatiche  del  log  ai  fini  dei  controlli di cui al comma
      33.18.
33.16 La  dichiarazione  di  adeguatezza  deve  essere  rinnovata  in
      occasione  di modifiche o sostituzioni del Dispositivo Generale
      e    delle    Protezioni    Generali   o   della   sostituzione
      dell'Interruttore  Manovra  Sezionatore.  In  caso  di modifica
      della taratura delle Protezioni Generali a seguito di richiesta
      dell'impresa  distributrice  il cliente o altra utenza fornisce
      all'impresa   distributrice   la  conferma  scritta  di  quanto
      richiesto;  in  tal  caso  non  e'  richiesto  il rinnovo della
      dichiarazione di adeguatezza.
33.17 La  dichiarazione  di  adeguatezza  deve essere effettuata, con
      oneri  a carico del cliente o altra utenza, da uno dei seguenti
      soggetti:
a) personale  tecnico  di  impresa  installatrice  abilitata ai sensi
   degli  articoli  2 e 3 della legge 5 marzo 1990, n. 46 (di seguito
   richiamata come legge n. 46/90);
b) personale tecnico iscritto nell'elenco di una Camera di commercio,
   industria,  artigianato  e  agricoltura  avente  i  requisiti  per
   operare sugli impianti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
   e  comma  2 della legge n. 46/90, in conformita' a quanto previsto
   dal   decreto   del   Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
   dell'artigianato 6 aprile 2000;
c) responsabile  tecnico  del  coordinamento dell'ufficio tecnico del
   cliente  proprietario  dell'impianto  di  utenza AT o MT, avente i
   titoli  di  studio previsti dall'articolo 3, lettere a) o b) della
   legge  n.  46/90,  tenuto  conto  dell'articolo  5 del decreto del
   Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392.

33.18 L'impresa  distributrice  ha  facolta'  di effettuare controlli
      presso   i   clienti  o  altre  utenze  che  hanno  inviato  la
      dichiarazione   di   adeguatezza,   allo  scopo  di  verificare
      l'effettiva  rispondenza dei loro impianti ai requisiti tecnici
      di cui al comma 33.9 e seguenti.
33.19 Per l'effettuazione dei controlli, effettuati secondo modalita'
      non  discriminatorie  nei  confronti  dei  clienti  del mercato
      libero   e  dei  clienti  del  mercato  vincolato,  le  imprese
      distributrici  si  avvalgono  di  organismi  tecnici  abilitati
      all'effettuazione  delle  verifiche  degli impianti di terra ai
      sensi  del  decreto  del Presidente della Repubblica 22 ottobre
      2001,  n.  462  (di  seguito richiamato come D.P.R. n. 462/01),
      previa  adeguata  formazione  tecnica  specifica.  I  costi per
      l'effettuazione  dei  controlli  sono  a  carico  delle imprese
      distributrici.  Il  personale  che esegue il controllo su di un
      impianto non deve esserne stato il progettista o l'installatore
      o il tecnico che ha effettuato la dichiarazione di adeguatezza.
33.20 Nel  caso  in  cui  il  controllo  evidenzi  la non rispondenza
      dell'impianto  ai  requisiti  tecnici  di  cui  al comma 33.9 e
      seguenti,    l'impresa    distributrice    puo'   revocare   la
      dichiarazione   di   adeguatezza  a  decorrere  dall'1  gennaio
      dell'anno in cui viene effettuato il controllo.
33.21 In caso di contenzioso le parti si accordano sulla nomina di un
      soggetto  abilitato  all'effettuazione  delle  verifiche  degli
      impianti ai sensi del D.P.R. n. 462/01, accreditato dal Sincert
      come  Organismo di ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI
      CEI EN 45004. I costi delle verifiche condotte da tale soggetto
      per   risolvere  il  contenzioso  sono  a  carico  della  parte
      risultante in difetto.
33.22 I  clienti  finali  e  le  altre utenze MT che non rispettino i
      requisiti  tecnici  di  cui  al  comma  33.9  e seguenti, o non
      abbiano  inviato  all'impresa distributrice la dichiarazione di
      adeguatezza  di  cui  al  comma 33.15, sono tenuti a versare un
      corrispettivo tariffario specifico CTS a decorrere:
a) dall'1  gennaio 2007 per i clienti finali e le altre utenze MT con
   potenza disponibile superiore a 500 kw;
b) dall'1  gennaio 2008 per i clienti finali e le altre utenze MT con
   potenza disponibile inferiore o uguale a 500 kW.
33.23 Per  i  clienti  e  le  altre utenze MT con potenza disponibile
      superiore  a  500  kW  o,  per  le utenze che immettono energia
      elettrica  nella rete di distribuzione, con potenza nominale di
      impianto  superiore  a  500  kW,  il  corrispettivo  tariffario
      specifico CTS e' pari, su base annua, a:

CTS=K+H*E(base i)/P(base i)
dove:
a) K  e' una quota fissa, in ragione di 1 euro/giorno per ogni giorno
   di connessione attiva;
b) H e' una quota variabile in relazione alle ore di utilizzo, pari a
   0,15 euro/ora di utilizzo;
c) E(base  1)/P(base i) e' la stima, per ciascun cliente i, delle ore
   di  utilizzo, data dal rapporto tra l'energia consumata E(base 1),
   nell'anno  precedente  e  la  potenza  disponibile P(base i) nello
   stesso anno o, per le utenze che immettono energia elettrica nella
   rete  di  distribuzione,  tra  l'energia immessa in rete nell'anno
   precedente e la potenza nominale di impianto nello stesso anno;

   Per  i  clienti  e  le  altre  utenze  MT  con potenza disponibile
inferiore  o  uguale  a 500 kW, il corrispettivo tariffario specifico
sara' determinato con successivo provvedimento.
33.24 Il gettito derivante dal corrispettivo tariffario specifico CTS
      e'  destinato  alle imprese distributrici, nella misura massima
      dell'1%  dell'ammontare annuo di cui al comma 32.4, lettera b).
      L'eventuale  eccedenza  rispetto  a  tale massimo dovra' essere
      versata  dall'impresa  distributrice  sul  conto  "Oneri  per i
      recuperi di continuita'".
33.25 I ricavi derivanti alle imprese distributrici dal corrispettivo
      tariffario  specifico  sono  esclusi  dai  ricavi  ammessi  dal
      vincolo  V1,  di  cui  al  Testo  integrato  delle disposizioni
      dell'Autorita'   per   l'energia   elettrica   e   il  gas  per
      l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura
      e  vendita  dell'energia  elettrica,  e  devono  avere evidenza
      contabile separata.


SCHEDA n. 6
(Richiamata dall'articolo 33 comma 33.15, costituisce parte
integrante del Testo integrato della qualita')

FAC-SIMILE DELLA DICHIARAZIONE DI ADEGUATEZZA

Dati del cliente

Cliente.............. Livello di tensione della fornitura []AT  []MT

Tipo di utenza: []cliente finale   []produttore   []autoproduttore

Potenza disponibile (kW) ........... Numero della presa ............

Indirizzo ......................... Provincia ......................

Recapiti telefonici ................................................

Requisiti
[]  Rispondenti al comma 33.9 del Testo integrato della qualita'.
[]  Rispondenti al comma 33.10 del Testo integrato della qualita'.
[]  Rispondenti al comma 33.11 del Testo integrato della qualita'.

(Facoltativo, solo per impianti rispondenti ai commi 33.9 o 33.11
del Testo integrato della qualita')
[]  Disponibilita' di log automatico sulle protezioni generali o sul
    sistema SCADA che  controlla  da  remoto le protezioni generali.
[]  Disponibilita'  di  scheda  o  funzione  di registrazione  delle
    seguenti caratteristiche della  tensione conforme alle norme CEI
    EN 50160 e CEI EN 61000-4-30: ..................................

(Da compilare  solo  se il cliente  dichiara la rispondenza al comma
33.9  o  al   comma  33.11  del  Testo  integrato   della  qualita')
   La  taratura  delle  protezioni   generali   e'  stata effettuata
in accordo   alle   specifiche   di   taratura  fornite dall'impresa
distributrice................ in data ........ con lettera .........

E' allegata la seguente documentazione:
- Schema elettrico dell'impianto a valle del punto di consegna.
- Per i  soli  impianti rispondenti  ai requisiti  di cui al comma
  33.10, planimetria della sezione in media tensione dell'impianto
  a valle del punto di consegna.

   Dati del personale tecnico che effettua la dichiarazione di
adeguatezza
Nome e cognome ......................... Ditta .....................

[]  Personale tecnico di cui al comma 33.17. lettera a) del Testo
    integrato della qualita'
[]  Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera b) del Testo
integrato della qualita'
[]  Personale tecnico di cui al comma 33.17, lettera c) del Testo
integrato della qualita'

   Con la presente attesto sotto la mia responsabilita' che quanto
dichiarato ai punti precedenti risponde al vero.

Data e luogo ................. Firma e timbro ......................

Dichiarazione del cliente
  Con la presente dichiaro che non porro' alcun  ostacolo all'effet-
tuazione di eventuali controlli da parte dell'impresa distributrice,
ai  sensi del  comma 33.18  e  seguenti del  Testo  integrato  della
qualita', pena la revoca della presente dichiarazione.

Data e luogo ................... Firma .............................