(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

               DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DOP «ASIAGO»

                               Art. 1.

                            Denominazione

    La  denominazione  di  origine  protetta «Asiago» e' riservata al
formaggio  a  pasta  semicotta,  prodotto  esclusivamente  con  latte
vaccino,   ottenuto   nel   rispetto  del  presente  disciplinare  di
produzione,  distinto  in  due diverse tipologie di formaggio, Asiago
pressato e Asiago d'allevo, le cui caratteristiche vengono di seguito
indicate.
                               Art. 2.

                         Zona di produzione

    Il  formaggio D.O.P. «Asiago» si produce con latte di allevamenti
bovini  ubicati  all'interno  della  zona  delimitata ed in caseifici
ubicati all'interno della zona stessa che di seguito si precisa:
      provincia di Vicenza: tutto il territorio;
      provincia di Trento: tutto il territorio;
      provincia  di Padova: il territorio dei comuni di Carmignano di
Brenta,  S.  Pietro  in  Gu',  Grantorto, Gazzo, Piazzola sul Brenta,
Villafranca  Padovana,  Campodoro,  Mestrino,  Veggiano, Cervarese S.
Croce e Rovolon;
      provincia di Treviso: il territorio cosi' delimitato: prendendo
come punto di riferimento il paese di Rossano Veneto, in provincia di
Vicenza, il limite segue la strada Rossano - Castelfranco Veneto fino
al  suo  incrocio  con  la  strada  statale  n.  53  «Postumia». Esso
costeggia tale strada, attraversa la tangenziale sud di Treviso, fino
alla  sua  intersezione  con  l'autostrada  di  Alemagna.  Il  limite
prosegue  a nord lungo il tracciato di detta autostrada fino al fiume
Piave. Piega quindi ad ovest lungo la riva destra di detto fiume fino
al  confine  della  provincia  di  Treviso  con quella di Belluno. Da
questo  punto  il limite si identifica con il confine della provincia
di  Treviso  fino al punto di incontro di questo con il confine della
provincia di Vicenza.
      Le  zone  di  produzione  sopraindicate,  che  sono  situate ad
un'altitudine  non  inferiore ai 600 metri, vengono identificate come
territorio montano.
                               Art. 3.

                     Alimentazione del bestiame

    Il  bestiame  il  cui  latte  e' destinato alla trasformazione in
formaggio D.O.P. «Asiago» non deve essere alimentato con i foraggi ed
i mangimi di seguito indicati:
    Foraggi:
      erbai di colza, ravizzone, senape, fieno greco;
      foglie di piante da frutto, foglie e colletti di bietola;
      erba silo di trifoglio, di pisello, sottoprodotti insilati;
      frutta  e  relativi sottoprodotti della lavorazione industriale
freschi e conservati umidi;
      ortaggi e relativi sottoprodotti freschi e conservati umidi;
      sottoprodotti   delle  industrie  di  fermentazione  freschi  e
conservati umidi (trebbie di birra, distilleria, vinacce ecc.);
      sottoprodotti  dell'industria  saccarifera: polpe di bietole da
zucchero fresche ed insilate;
      sottoprodotti      dell'industria     di     macellazione     e
dell'allevamento:  residui  vari,  tal  quali  o  associati  ad altri
foraggi;
      urea, urea-fosfato, biureto.
    Mangimi:
      farine di carne, pesce e di penne;
      farine di panelli di ravizzone, semi di agrumi, vinaccioli;
      ortaggi e frutta essiccati;
      sottoprodotti   essiccati   della  lavorazione  industriale  di
ortaggi  e frutta (bucce di piselli e di fagioli, carciofi, castagne,
pastazzo, sanse, vinaccioli, fecce, vinacce);
      sottoprodotti  dell'industria saccarifera: concentrato proteico
del melasso, borlande varie, polpe borlandate essiccate ed altri;
      sottoprodotti   essiccati   dell'industria   di  fermentazione:
borlande, residui di fermentazione ed altri.
    Qualora  il  latte sia destinato alla produzione di formaggio Dop
Asiago  che  si  fregia  della  menzione «prodotto della montagna» e'
altresi' vietata l'alimentazione con ogni tipo di insilati.
                               Art. 4.

                       Modalita' di produzione

    Il formaggio «Asiago», sia nella tipologia pressato che in quella
d'allevo,   viene  prodotto  con  latte  conforme  alle  disposizioni
sanitarie  vigenti  in  materia. E' tuttavia consentita la produzione
dell'Asiago  allevo  nelle  malghe durante il periodo di monticazione
con  latte  in deroga alle normative sanitarie vigenti. Il latte deve
essere stoccato a temperatura compresa fra i 4 e gli 11 gradi Celsius
e  deve  essere  trasformato  entro  il tempo massimo di 60 ore dalla
prima  o  dalla eventuale seconda munta. Nel caso in cui il formaggio
«Asiago»  sia  prodotto da latte crudo, la trasformazione deve essere
ottenuta   entro   le   36-48   ore   successive  all'ingresso  nello
stabilimento, secondo le vigenti disposizioni.
    Per  la  produzione  del  formaggio «Asiago» pressato puo' essere
utilizzato   latte,  derivante  da  una  o  due  mungiture,  crudo  o
pastorizzato  a  72  gradi Celsius per 15 secondi, secondo le vigenti
normative.
    Per  la  produzione  di  formaggio  «Asiago» d'allevo puo' essere
utilizzato latte derivante da due mungiture parzialmente scremate per
affioramento,  o  derivante  da due mungiture di cui una parzialmente
scremata  per affioramento, o da una sola mungitura pure parzialmente
scremata  per  affioramento.  Puo'  essere  utilizzato  latte crudo o
termizzato  a  57/68  gradi  Celsius  per  15  secondi  con parametro
analitico  della  fosfatasi  positivo.  Non sono consentiti ulteriori
trattamenti al latte oltre quelli espressamente previsti nel presente
disciplinare di produzione.
    Per  la  produzione  del formaggio Dop Asiago che si fregia della
menzione  «prodotto della montagna e consentito utilizzare latte di 2
o  4 munte, ma la trasformazione di tale latte deve avvenire entro 18
ore  dal  ricevimento,  nel  caso di utilizzo di latte di 2 munte, ed
entro  24  ore  dal  ricevimento  nel  caso di utilizzo di latte di 4
munte.
    Il  latte  posto  in  lavorazione  per  la produzione di «Asiago»
pressato deve essere latte intero e la miscela in caldaia deve essere
costituita  da  latte, fermenti lattici o lattoinnesto, caglio bovino
ed  eventualmente  modeste  quantita' di cloruro di sodio. Durante la
lavorazione   possono   essere   inoltre   aggiunte,   per   esigenze
tecnologiche, delle quantita' di acqua potabile.
    Nel  caso  di  produzione  di «Asiago» d'allevo il latte posto in
lavorazione   e'   latte   parzialmente  scremato  per  affioramento,
eventualmente  addizionato  di lisozima (E 1105) nei limiti di legge;
la  miscela  e'  pertanto  costituita da latte parzialmente scremato,
fermenti  lattici  o  lattoinnesto,  caglio bovino, eventuali modeste
quantita' di cloruro di sodio e di lisozima.
    L'uso  del  Lisozima  (E  1105)  e'  in  ogni  caso vietato nella
produzione della Dop «Asiago» che si fregia della menzione aggiuntiva
«prodotto della montagna».
    Il  latte  destinato  alla trasformazione in Asiago pressato deve
derivare   da   una   o   due  mungiture.  Il  latte  destinato  alla
trasformazione  in  Asiago  d'allevo  deve  derivare da due mungiture
parzialmente  scremate per affioramento, da due mungiture, di cui una
scremata  per affioramento o, da una sola mungitura pure parzialmente
scremata per affioramento.
    Nella   trasformazione   del  latte  in  «Asiago»  pressato  sono
rispettati i seguenti parametri tecnologici:
      temperatura di coagulazione 35/40 °C
      taglio  della cagliata a 15/25 minuti dall'addizione del caglio
fino alla dimensione di noce/nocciola;
      temperatura di semicottura: 44 +/- 2 °C;
      pressatura per massimo 12 ore;
    Nella   trasformazione   del  latte  in  «Asiago»  d'allevo  sono
rispettati i seguenti parametri tecnologici:
      temperatura di coagulazione: 33/37 °C;
      taglio  della cagliata a 15/30 minuti dall'addizione del caglio
fino alla dimensione di nocciola o inferiore;
      temperatura di semicottura: 47 +/- 2 °C.
    Gli  sfridi  o  ritagli di cagliata di lavorazioni precedenti non
sono  utilizzabili  nelle  successive  produzioni di formaggio D.O.P.
«Asiago».
                               Art. 5.

                    Identificazione e marchiatura

    Tutte  le  forme di formaggio D.O.P. «Asiago» sono identificate a
mezzo  di  placchette  di  caseina  numerate  e marchiate con fascere
marchianti,  detenute  dal Consorzio di Tutela incaricato e assegnate
in  uso  a  tutti  gli  aventi  diritto,  contenenti il seguente logo
costitutivo della denominazione,

                ---->   Vedere logo  a pag. 45  <----

quale  parte integrante del presente disciplinare di produzione. Tale
logo  rappresenta  una  forma di formaggio tagliata e mancante di uno
spicchio; lo spicchio mancante, trasformato in una «A» stilizzata, e'
inserito  parzialmente  nella  forma.  L'altezza complessiva del logo
apposto sulla forma di formaggio e' di mm 100 per l'Asiago pressato e
di  mm  80  per  l'Asiago allevo. Nella fascere marchianti e' inoltre
inserita  la  sigla alfanumerica del caseificio produttore ed il nome
della denominazione,

                ---->   Vedere sigla a pag. 45  <----

ripetuto  piu' volte e di altezza 25 mm per l'Asiago pressato e di 20
mm per l'Asiago allevo.
    Le  forme di «Asiago» d'allevo presentano inoltre, impressa sullo
scalzo, una lettera alfabetica indicatrice del mese di produzione:

=====================================================================
              gennaio ....              |              B
=====================================================================
             febbraio ....              |              C
               marzo ....               |              D
              aprile ....               |              E
              maggio ....               |              H
              giugno ....               |              I
              luglio ....               |             L
              agosto ....               |              N
             settembre ....             |             P
              ottobre ....              |              S
             novembre ....              |             T
             dicembre ....              |              U

    Le  forme  di  Asiago  che  si fregiano della menzione aggiuntiva
«prodotto     della     montagna»si    contraddistinguono    mediante
l'inserimento,  nelle fascere marchianti indicate al precedente comma
primo  del  presente  articolo,  e  per  una sola volta, delle parole
«prodotto  della montagna». Inoltre, al termine del periodo minimo di
stagionatura,  le citate forme sono ulteriormente identificate da una
marchiatura  a  fuoco, apposta sullo scalzo, realizzata con strumenti
di  proprieta'  del Consorzio di tutela incaricato e assegnati in uso
ai caseifici aventi diritto, e riportante il seguente emblema:

               ---->   Vedere emblema a pag. 45  <----

                               Art. 6.

              Modalita' di conservazione e stagionatura

    Prima  della  salatura le forme vengono conservate per un periodo
minimo  di  48  ore  in  locali  a 10/15° C con Umidita' relativa del
80-85%.
    La  salatura, qualora non sia gia' stata ultimata in pasta, viene
completata a secco o in salamoia a 20 ° +/-2° Be.
    La  stagionatura  minima  dell'«Asiago»  pressato e' di giorni 20
dalla data di produzione.
    La  stagionatura  minima  dell'«Asiago»  d'allevo e' di giorni 60
dall'ultimo giorno del mese di produzione.
    La  stagionatura  minima dell'Asiago che si fregia della menzione
«prodotto della montagna» e' di giorni 90 dall'ultimo giorno del mese
di  produzione  per l'Asiago d'allevo e di 30 giorni dalla produzione
per l'Asiago pressato.
    La   stagionatura   deve   avvenire  all'interno  della  zona  di
produzione  stessa  in  magazzini  aventi  temperature comprese fra i
10/15° C con umidita' relativa compresa fra 80-85%.
    Tali    condizioni    devono   essere   evidenziate   da   idonea
strumentazione.
    Per  i  primi 15 giorni dopo la salatura l'«Asiago» d'allevo puo'
essere conservato in magazzino con temperature comprese fra 5/8° C.
    Il  formaggio  Asiago,  che  utilizza la menzione «prodotto della
montagna»,  deve  essere  stagionato in aziende ubicate in territorio
montano  in  locali  che  possono  avere  condizioni di temperatura e
umidita' determinate dalle condizioni ambientali naturali.
                               Art. 7.

                 Caratteristiche del prodotto finito

    Caratteristiche  specifiche  tecniche  per  il formaggio «Asiago»
pressato a 20 giorni di maturazione.

=====================================================================
              Specifiche              |          Tolleranze
=====================================================================
    a) visive organolettiche:         |
---------------------------------------------------------------------
      - pasta di colore bianco o      |
leggermente paglierino                |
---------------------------------------------------------------------
      - occhiatura marcata ed         |
irregolare                            |
---------------------------------------------------------------------
      - sapore delicato e gradevole   |
---------------------------------------------------------------------
      - crosta sottile ed elastica    |
---------------------------------------------------------------------
    b) chimiche:                      |
---------------------------------------------------------------------
      - umidita'....39,5%             |+/-4,5
---------------------------------------------------------------------
      - proteine....24,0%             |+/-3,5
---------------------------------------------------------------------
      - grasso....30,0%               |+/-4,0
---------------------------------------------------------------------
      - cloruro di sodio....1,7%      |+/- 1,0
---------------------------------------------------------------------
      - grasso sul secco    non       |
inferiore a 44%                       |Nessuna
---------------------------------------------------------------------
    c) fisiche:                       |
---------------------------------------------------------------------
      - Scalzo                        |diritto o leggermente convesso
---------------------------------------------------------------------
      - Facce                         |piane o quasi piane
---------------------------------------------------------------------
      - Peso                          |da 11 a 15 Kg
---------------------------------------------------------------------
      - Altezza                       |dalla 11 a 15 cm
---------------------------------------------------------------------
      - Diametro                      |da 30 a 40 cm
---------------------------------------------------------------------
    d) microbiologiche ed igienico    |
sanitarie:                            |
---------------------------------------------------------------------
      - Patogeni                      |Assenti
---------------------------------------------------------------------
      - S. Aureus                     |*M<1.000 per g
---------------------------------------------------------------------
      - E. coli                       |*M<1.000 per g
---------------------------------------------------------------------
      - Coliformi 30° C               |*M<100.000 per g

    *  Tali  dati  si  riferiscono ad un formaggio ottenuto con latte
trattato termicamente.
    Caratteristiche  specifiche  tecniche  per  il formaggio «Asiago»
d'allevo a 60 giorni di maturazione.

=====================================================================
                 Specifiche                  |      Tolleranze
=====================================================================
    a) visive/organolettiche:                |
---------------------------------------------------------------------
      - Pasta di colore paglierino o         |
leggermente paglierino                       |
---------------------------------------------------------------------
      - Occhiatura di piccola e media        |
grandezza                                    |
---------------------------------------------------------------------
      - Sapore dolce(mezzano)/fragrante      |
(vecchio)                                    |
---------------------------------------------------------------------
      - Crosta liscia e regolare             |
---------------------------------------------------------------------
    b) chimiche:                             |
---------------------------------------------------------------------
      - Umidita'....34,50%                   |+/- 4,00
---------------------------------------------------------------------
      - Proteine....28,00%                   |+/- 4,00
---------------------------------------------------------------------
      - Grasso....31,00%                     |+/- 4,50
---------------------------------------------------------------------
      - Cloruro di sodio....2,40%            |+/- 1,00
---------------------------------------------------------------------
      - Grasso sul secco....non inferiore a  |
34%                                          |Nessuna
---------------------------------------------------------------------
    c) fisiche:                              |
---------------------------------------------------------------------
      - Scalzo                               |diritto o quasi diritto
---------------------------------------------------------------------
      - Facce                                |piane o quasi piane
---------------------------------------------------------------------
      - Peso                                 |da 8 a 12 kg
---------------------------------------------------------------------
      - Altezza                              |da 9 a 12 cm
---------------------------------------------------------------------
      - Diametro                             |da 30 a 36 cm
---------------------------------------------------------------------
    d) microbiologiche ed igienico sanitarie:|
---------------------------------------------------------------------
      - Patogeni                             |Assenti
---------------------------------------------------------------------
      - S.Aureus                             |M<10.000 per g
---------------------------------------------------------------------
      - E. coli                              |M<100.000 per g

    Le  forme  di  formaggio  «Asiago»,  dopo  il  raggiungimento del
periodo  minimo di stagionatura del prodotto, possono essere trattate
in   superficie   con  sostanze  consentite  a  norma  delle  vigenti
disposizioni.  La  parte  superficiale  delle  forme  (crosta) non e'
edibile.
    Il  trattamento  superficiale  delle  forme  deve  in  ogni  caso
consentire la leggibilita' della placchetta di caseina identificativa
della forma e del logo della denominazione.
    E'  vietato  il trattamento superficiale con sostanze coloranti e
antimuffa  per  le  forme  di  Asiago  che si fregiano della menzione
aggiuntiva «prodotto della montagna».

                               Art. 8.

                           Confezionamento

    Le  forme  intere  di  formaggio  D.O.P.  «Asiago» possono essere
porzionate  e preconfezionate in tranci che consentano la visibilita'
dello  scalzo della forma. E' in ogni caso consentito confezionare in
porzioni  il centro della forma purche' il suo peso totale non superi
il 10% del peso della forma stessa.
    Queste  porzioni dovranno comunque avere la crosta del piatto. E'
consentito   indicare  in  etichetta  l'eventuale  non  utilizzo  del
Lisozima (E 1105).
    Il   confezionamento,  qualora  le  operazioni  di  porzionamento
comportino  la  raschiatura  e/o  asportazione della crosta, rendendo
cosi'  invisibile  la  marchiatura di origine (cubetti, fettine ecc.)
deve  avvenire  nella  zona  di  produzione  al  fine di garantire la
rintracciabilita' del prodotto.
    Il formaggio Asiago prodotto con latte proveniente da stalle site
in  territorio  montano,  trasformato  in  caseifici  ubicati in zona
montana  e stagionato in zona montana, si puo' fregiare in etichetta,
della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna».
    Il  formaggio  «Asiago»  pressato  puo' recare in etichetta anche
l'indicazione fresco.
    Il  formaggio  «Asiago»  d'allevo  puo' recare in etichetta anche
l'indicazione stagionato.
    Il  formaggio  «Asiago» d'allevo, con stagionatura compresa fra i
4/6 mesi, puo' recare in etichetta anche l'indicazione mezzano.
    Il  formaggio  «Asiago» d'allevo, con stagionatura superiore a 10
mesi, puo' recare in etichetta anche l'indicazione vecchio.
    Il  formaggio  «Asiago»  allevo  con  stagionatura superiore a 15
mesi, puo' recare in etichetta anche l'indicazione stravecchio.
    Eventuali   etichette,   timbri,   serigrafie,  ecc.,  riportanti
indicazioni   aziendali   devono   essere   conformi   alle   vigenti
disposizioni  normative  in  materia di etichettatura e presentazione
dei  prodotti  alimentari ed in ogni caso devono sempre consentire la
completa  leggibilita'  dei  contrassegni  costitutivi  della  D.O.P.
«Asiago»  (marchiatura a mezzo fascere marchianti) e delle placchette
di caseina identificative delle forme di formaggio «Asiago».