Allegato I PARTE A Schema di selezione genetica nei greggi aderenti al piano Principi generali del piano di selezione genetica. 1. Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorira' la progressione del piano, potra' essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile. L'applicazione di tali schemi sara' subordinata alla valutazione delle commissioni regionali di coordinamento del piano. Obiettivi del piano: obiettivo del piano e' quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al fine di: a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini; b) concorrere alla creazione di greggi a «basso rischio» di EST; c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale. L'incremento dei caratteri di resistenza viene realizzato attraverso: a) eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele; b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano; c) costituzione di serbatoi di arieti omozigoti resistenti (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti; d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano. 2. Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti: a) tutti gli allevamenti partecipanti al piano debbono essere ufficialmente indenni o indenni da brucellosi ed in regola con gli adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale; b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano sono identificati in maniera tale da garantire una duratura e precisa connessione tra il marchio identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo; c) tutti gli allevamenti partecipanti al piano, di qualsiasi categoria, si impegnano ad introdurre esclusivamente montoni certificati e di genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di selezione; d) tutti gli animali con sintomatologia neurologica riferibile alle EST di eta' superiore ai 12 mesi nonche' tutti gli animali di eta' superiore ai 18 mesi morti negli allevamenti partecipanti al piano, sono denunciati all'autorita' sanitaria competente per territorio (ASL) e sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido) presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico sperimentale competente per territorio. In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, verra' sottoposto ad analisi genetica; e) qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di malattia; f) in tutti gli allevamenti partecipanti al piano, tutti i maschi in eta' riproduttiva ad esclusione degli agnelli o agnelloni destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione; g) i maschi portatori dell'allele VRQ devono essere macellati entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati; h) le femmine del gregge eventualmente genotipizzate per le quali risulti noto il genotipo recante l'allele VRQ devono essere macellate entro 30 giorni; i) e' fatto divieto di usare a fini riproduttivi all'interno del gregge i montoni, compresi i donatori di sperma per la fecondazione artificiale, che non siano quelli certificati nell'ambito del programma. 3. Il piano prevede l'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle seguenti classi di preferenza: Genotipo|Riproduttori di 1ª classe --------------------------------------------------------------------- ARR/ARR |Suscettibilita' minima o nulla --------------------------------------------------------------------- |Riproduttori di 2ª classe --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. ARR/ARH |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. ARR/AHQ |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa --------------------------------------------------------------------- ARQ/ARR |Suscettibilita' scarsa --------------------------------------------------------------------- |Riproduttori di 3ª classe --------------------------------------------------------------------- ARQ/ARQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- ARQ/AHQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' AHQ/AHQ |elevata --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' ARQ/ARH |elevata --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' ARH/ARH |elevata --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita' AHQ/ARH |elevata --------------------------------------------------------------------- |Divieto di impiego come riproduttori --------------------------------------------------------------------- VRQ/VRQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- VRQ/ARQ |Suscettibilita' elevata --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. VRQ/ARH |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile --------------------------------------------------------------------- |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'. VRQ/AHQ |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile --------------------------------------------------------------------- |Suscettibilita' scarsa ma portatore dell'allele maggiormente VRQ/ARR |suscettibile 1) Razze con frequenza dell'allele ARR/> 40%: a) per queste razze tenuto conto della elevata frequenza dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza pero' penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi; b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante; c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza e' indicativa e non vincolante per l'allevatore; d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione dei montoni iscritti al LG, e' comunque consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende se provenienti da rimonta interna; e) per i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio dell'attuazione del piano, viene consentito soltanto l'utilizzo di montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1. Classe montoni |Razze con ARR > 40% 1 | Da allevamento iscritto al LG 2 | Da allevamento iscritto al LG 1 | Da allevamento di elevato merito genetico 2 | Da allevamento di elevato merito genetico 1 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 2 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 3 | Tra allevamenti LG o da rimonta interna 2) Razze con frequenza dell'allele ARR/< 40%: a) per queste razze tenuto conto della bassa frequenza dell'allele ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti; b) i greggi partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante; c) per ogni gregge partecipante, fermo restando l'utilizzo delle sole classi di arieti indicate, la scala di utilizzo decrescente per preferenza e' indicativa e non vincolante per l'allevatore; d) sono vietate vendita e introduzione di montoni di classe 3 tra greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG mentre e' consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole aziende solo se provenienti da rimonta interna; e) per i greggi aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni, viene consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1. Classe montoni |Razze con ARR < 40% 1 | Da allevamento iscritto al LG 1 | Da allevamento di elevato merito genetico 1 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 2 | Da allevamento iscritto al LG 2 | Da allevamento di elevato merito genetico 2 | Da allevamento commerciale o da rimonta interna 3 | Tra allevamenti LG o da rimonta interna 4) Modalita' di attuazione dell'acquisto di riproduttori. Il piano vuole garantire il miglioramento dei caratteri di resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto, nell'ambito degli allevamenti aderenti al piano, l'acquisto di montoni di classe 1 e 2 provenienti da allevamenti commerciali aderenti e non aderenti al piano, e' consentita fintanto che la quota di greggi di elevato merito genetico di una determinata razza non abbia superato la soglia del 60% sul totale degli allevamenti presenti a livello regionale. Tale regola e' valida a condizione che i greggi di elevato merito genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei fabbisogni del piano attraverso la disponibilita' di riproduttori che uniscano un elevato valore genetico complessivo, ai caratteri di resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai soli greggi ad elevato merito genetico e' soggetta alla autorizzazione della Commissione nazionale di coordinamento su richiesta delle Commissioni regionali e sulla scorta di riscontri oggettivi prodotti da questa. Livelli di qualifica degli allevamenti. Ogni gregge aderente al piano di selezione puo' accedere ad una delle seguenti qualifiche: Livello I |Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR --------------------------------------------------------------------- |Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un Livello II |allele ARR e montoni ARR/ARR --------------------------------------------------------------------- |Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con Livello III|genotipo ARR/ARR --------------------------------------------------------------------- |Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni Livello IV |recanti almeno un allele ARR --------------------------------------------------------------------- Livello V |Greggi aderenti al piano 5. Controlli nei greggi aderenti al piano: 1) prelievi con cadenza almeno annuale, sono effettuati in tutti i greggi iscritti al libro genealogico dai veterinari ufficiali delle ASL in azienda o al macello al fine di verificare la veridicita' dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo; 2) campionamenti casuali sono effettuati nelle aziende aderenti al piano non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle ASL al fine di verificare la veridicita' dei livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra singolo certificato e marchio identificativo; 3) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono effettuati su soggetti di eta' superiore ai 18 mesi per rilevare la eventuale presenza di EST; 4) le dimensioni e le modalita' di campionamento di cui al comma 2 e 3 saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei dati disponibili al termine del primo anno di attuazione del piano e diffuse con apposita nota da parte del Ministero della salute. PARTE B Requisiti minimi per la redazione di un piano di profilassi e controllo delle est ovine alternativo ai piani di selezione genetica per la resistenza alle est. 1. Le regioni qualora intenzionate ad effettuare sul proprio territorio un piano di profilassi e controllo delle EST ovine alternativo ai piani di selezione genetica o diverso dallo schema di selezione nazionale devono presentare alla Commissione nazionale di coordinamento presso il Ministero della salute - Direzione generale della sanita' veterinaria uno schema di programma che includa obbligatoriamente nei greggi aderenti almeno l'effettuazione di test rapidi su tutti i soggetti sopra i 18 mesi venuti a morte e l'esame di tutti i soggetti di eta' superiore ai 12 mesi con sintomi neurologici riferibile alle EST 2. I piani presentati devono contenere almeno le seguenti informazioni: a) razza e dati sulla popolazione ovina soggetta al piano; b) motivi che giustificano l'attuazione di un piano basato su criteri alternativi alla selezione genetica o diverso dallo schema di selezione nazionale con particolare riferimento alle frequenze genetiche osservate nella popolazione soggetta al piano; c) analisi costi/benefici del piano, eventuali finanziamenti o premi per gli allevatori; d) la zona geografica di applicazione; e) sistema di identificazione utilizzato e modalita' di certificazione individuale e aziendale; f) tipo di dati raccolti nel database; g) modalita' di utilizzo dei riproduttori maschi ed eventuale costituzione di gruppi di monta; h) misure di sorveglianza dei greggi con particolare riguardo ai controlli nelle aziende aderenti, alla movimentazione di soggetti in entrata ed uscita dalle stesse e al monitoraggio tramite utilizzo di test rapidi sulle categorie a rischio che devono prevedere almeno il controllo di tutti i soggetti sospetti di infezione di EST di eta' superiore ai 12 mesi o morti di eta' superiore ai 18 mesi; i) le varie qualifiche applicabili alle aziende; j) criteri utilizzati per consentire l'invio al macello dei soggetti provenienti dai greggi aderenti al piano e per l'utilizzo del latte per consumo umano; k) le misure da adottare su animali e prodotti qualora vi sia il riscontro di un caso di EST nel gregge; l) le misure da adottare nel caso l'azienda perda la qualifica riconosciuta; m) le misure di controllo a campione per confermare lo status sanitario raggiunto dalle aziende.