(all. 1 - art. 1)
                                                           Allegato I
                               PARTE A
      Schema di selezione genetica nei greggi aderenti al piano

Principi generali del piano di selezione genetica.
    1. Il piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea
maschile.  Tuttavia,  laddove  questo  favorira'  la progressione del
piano,   potra'   essere  incentivata  l'applicazione  di  schemi  di
selezione   che   comprendano  l'impiego  di  riproduttori  di  sesso
femminile.  L'applicazione  di  tali  schemi  sara'  subordinata alla
valutazione delle commissioni regionali di coordinamento del piano.
    Obiettivi del piano:
      obiettivo  del piano e' quello di incrementare la frequenza dei
caratteri  di resistenza genetica alle EST nella popolazione ovina al
fine di:
      a) concorrere all'eradicazione delle EST degli ovini;
      b) concorrere  alla  creazione  di  greggi a «basso rischio» di
EST;
      c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale.
    L'incremento   dei   caratteri  di  resistenza  viene  realizzato
attraverso:
      a) eliminazione  dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo
di riproduttori portatori di tale allele;
      b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti
aderenti al piano;
      c) costituzione  di  serbatoi  di  arieti  omozigoti resistenti
(ARR/ARR),   utili  anche  per  il  ripopolamento  degli  allevamenti
infetti;
      d) progressiva  diminuzione  della  frequenza  dell'allele  ARQ
negli allevamenti aderenti al piano.
    2. Condizioni obbligatorie generali per i greggi partecipanti:
      a) tutti  gli  allevamenti partecipanti al piano debbono essere
ufficialmente  indenni  o  indenni da brucellosi ed in regola con gli
adempimenti sanitari previsti dalla legislazione nazionale;
      b) tutti i capi facenti parte dei greggi aderenti al piano sono
identificati  in  maniera  tale  da  garantire una duratura e precisa
connessione   tra   il   marchio  identificativo  dell'animale  e  la
certificazione attestante il genotipo;
      c) tutti  gli  allevamenti  partecipanti al piano, di qualsiasi
categoria,   si   impegnano   ad  introdurre  esclusivamente  montoni
certificati  e  di  genotipo rispondente ai requisiti degli schemi di
selezione;
      d) tutti  gli animali con sintomatologia neurologica riferibile
alle  EST  di  eta' superiore ai 12 mesi nonche' tutti gli animali di
eta'  superiore  ai  18  mesi morti negli allevamenti partecipanti al
piano,   sono   denunciati  all'autorita'  sanitaria  competente  per
territorio  (ASL)  e  sottoposti agli accertamenti diagnostici per le
EST  (Test  rapido) presso i laboratori dell'Istituto zooprofilattico
sperimentale  competente  per  territorio.  In caso di esito positivo
confermato   dal   CEA,  il  soggetto  colpito,  laddove  non  ancora
genotipizzato, verra' sottoposto ad analisi genetica;
      e) qualora,  in seguito agli accertamenti effettuati su animali
morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento,
si   applicano  le  misure  di  controllo  previste  dalla  normativa
nazionale  e  comunitaria  in  materia di eradicazione dei focolai di
malattia;
      f) in  tutti  gli  allevamenti  partecipanti  al piano, tutti i
maschi  in  eta' riproduttiva ad esclusione degli agnelli o agnelloni
destinati al macello, sono sottoposti a prove di genotipizzazione;
      g) i  maschi  portatori dell'allele VRQ devono essere macellati
entro  i  30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo;
questi  animali  non  possono uscire dall'allevamento, tranne che per
essere macellati;
      h) le  femmine  del  gregge  eventualmente genotipizzate per le
quali  risulti  noto  il  genotipo recante l'allele VRQ devono essere
macellate entro 30 giorni;
      i) e'  fatto  divieto  di usare a fini riproduttivi all'interno
del   gregge  i  montoni,  compresi  i  donatori  di  sperma  per  la
fecondazione   artificiale,   che   non   siano   quelli  certificati
nell'ambito del programma.
       3.  Il  piano  prevede  l'autorizzazione  all'impiego  a  fini
riproduttivi di montoni classificati - a seconda del genotipo - nelle
seguenti classi di preferenza:

Genotipo|Riproduttori di 1ª classe
---------------------------------------------------------------------
ARR/ARR |Suscettibilita' minima o nulla
---------------------------------------------------------------------
        |Riproduttori di 2ª classe
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
ARR/ARH |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
ARR/AHQ |Si suppone tuttavia una suscettibilita' scarsa
---------------------------------------------------------------------
ARQ/ARR |Suscettibilita' scarsa
---------------------------------------------------------------------
        |Riproduttori di 3ª classe
---------------------------------------------------------------------
ARQ/ARQ |Suscettibilita' elevata
---------------------------------------------------------------------
ARQ/AHQ |Suscettibilita' elevata
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
        |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita'
AHQ/AHQ |elevata
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
        |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita'
ARQ/ARH |elevata
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
        |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita'
ARH/ARH |elevata
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
        |Ai fini del presente piano, si considera una suscettibilita'
AHQ/ARH |elevata
---------------------------------------------------------------------
        |Divieto di impiego come riproduttori
---------------------------------------------------------------------
VRQ/VRQ |Suscettibilita' elevata
---------------------------------------------------------------------
VRQ/ARQ |Suscettibilita' elevata
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
VRQ/ARH |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
---------------------------------------------------------------------
        |Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilita'.
VRQ/AHQ |Portatore dell'allele maggiormente suscettibile
---------------------------------------------------------------------
        |Suscettibilita' scarsa ma portatore dell'allele maggiormente
VRQ/ARR |suscettibile

    1) Razze con frequenza dell'allele ARR/> 40%:
      a) per  queste  razze  tenuto  conto  della  elevata  frequenza
dell'allele ARR si prevede di mettere in atto uno schema di selezione
che  consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi
ARR/ARR  nelle  aziende  senza  pero'  penalizzare  eccessivamente  i
caratteri produttivi;
      b) i  greggi  partecipanti  non possono utilizzare riproduttori
maschi   diversi  dalle  classi  di  arieti  indicate  nella  tabella
sottostante;
      c) per  ogni  gregge  partecipante,  fermo  restando l'utilizzo
delle   sole   classi  di  arieti  indicate,  la  scala  di  utilizzo
decrescente  per  preferenza  e'  indicativa  e  non  vincolante  per
l'allevatore;
      d) sono  vietate  vendita e introduzione di montoni di classe 3
tra  greggi  aderenti  al piano ad esclusione dei montoni iscritti al
LG,  e'  comunque  consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle
singole aziende se provenienti da rimonta interna;
      e) per  i greggi aderenti, trascorsi massimo 5 anni dall'inizio
dell'attuazione  del  piano,  viene consentito soltanto l'utilizzo di
montoni di classe 1 e 2 e dal 10° anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni   |Razze con ARR > 40%
1                |  Da allevamento iscritto al LG
2                |  Da allevamento iscritto al LG
1                |  Da allevamento di elevato merito genetico
2                |  Da allevamento di elevato merito genetico
1                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna
2                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna
3                |  Tra allevamenti LG o da rimonta interna

    2) Razze con frequenza dell'allele ARR/< 40%:
      a) per   queste   razze  tenuto  conto  della  bassa  frequenza
dell'allele  ARR si prevede di effettuare uno schema di selezione che
consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia
del 40% di frequenza dell'allele ARR/ nei greggi coinvolti;
      b) i  greggi  partecipanti  non possono utilizzare riproduttori
maschi   diversi  dalle  classi  di  arieti  indicate  nella  tabella
sottostante;
      c) per  ogni  gregge  partecipante,  fermo  restando l'utilizzo
delle   sole   classi  di  arieti  indicate,  la  scala  di  utilizzo
decrescente  per  preferenza  e'  indicativa  e  non  vincolante  per
l'allevatore;
      d) sono  vietate  vendita e introduzione di montoni di classe 3
tra  greggi aderenti al piano ad esclusione tra greggi iscritti al LG
mentre  e' consentito l'utilizzo di montoni di classe 3 nelle singole
aziende solo se provenienti da rimonta interna;
      e) per  i  greggi  aderenti al piano, trascorsi massimo 7 anni,
viene  consentito l'utilizzo solo di arieti di classe 1 e 2 e dal 10°
anno solo di montoni di classe 1.

Classe montoni   |Razze con ARR < 40%
1                |  Da allevamento iscritto al LG
1                |  Da allevamento di elevato merito genetico
1                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna
2                |  Da allevamento iscritto al LG
2                |  Da allevamento di elevato merito genetico
2                |  Da allevamento commerciale o da rimonta interna
3                |  Tra allevamenti LG o da rimonta interna

    4) Modalita' di attuazione dell'acquisto di riproduttori.
    Il  piano  vuole  garantire  il  miglioramento  dei  caratteri di
resistenza alle EST tenendo al contempo in considerazione i programmi
di  valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza. Pertanto,
nell'ambito  degli  allevamenti  aderenti  al  piano,  l'acquisto  di
montoni  di  classe  1  e  2  provenienti  da allevamenti commerciali
aderenti e non aderenti al piano, e' consentita fintanto che la quota
di  greggi  di  elevato  merito genetico di una determinata razza non
abbia  superato  la  soglia  del  60%  sul  totale  degli allevamenti
presenti a livello regionale.
    Tale regola e' valida a condizione che i greggi di elevato merito
genetico siano comunque in grado di garantire una piena copertura dei
fabbisogni del piano attraverso la disponibilita' di riproduttori che
uniscano  un  elevato  valore  genetico  complessivo, ai caratteri di
resistenza alle EST. La limitazione all'acquisto dei riproduttori dai
soli   greggi   ad   elevato   merito   genetico   e'  soggetta  alla
autorizzazione   della  Commissione  nazionale  di  coordinamento  su
richiesta  delle  Commissioni  regionali  e sulla scorta di riscontri
oggettivi prodotti da questa.
               Livelli di qualifica degli allevamenti.
    Ogni  gregge  aderente al piano di selezione puo' accedere ad una
delle seguenti qualifiche:

Livello I  |Greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR
---------------------------------------------------------------------
           |Greggi interamente composte da soggetti recanti almeno un
Livello II |allele ARR e montoni ARR/ARR
---------------------------------------------------------------------
           |Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con
Livello III|genotipo ARR/ARR
---------------------------------------------------------------------
           |Greggi la cui progenie discende unicamente da montoni
Livello IV |recanti almeno un allele ARR
---------------------------------------------------------------------
Livello V  |Greggi aderenti al piano

    5. Controlli nei greggi aderenti al piano:
      1)  prelievi  con  cadenza  almeno  annuale, sono effettuati in
tutti i greggi iscritti al libro genealogico dai veterinari ufficiali
delle  ASL  in  azienda  o  al  macello  al  fine  di  verificare  la
veridicita'  dei  livelli di qualifica acquisiti e la rispondenza tra
singolo certificato e marchio identificativo;
      2) campionamenti casuali sono effettuati nelle aziende aderenti
al  piano  non iscritte al LG da parte dei veterinari ufficiali delle
ASL  al  fine  di  verificare la veridicita' dei livelli di qualifica
acquisiti   e  la  rispondenza  tra  singolo  certificato  e  marchio
identificativo;
      3) nel caso di greggi di livello I, test rapidi a campione sono
effettuati  su  soggetti di eta' superiore ai 18 mesi per rilevare la
eventuale presenza di EST;
      4)  le  dimensioni  e  le  modalita' di campionamento di cui al
comma  2  e  3 saranno definite dal CEA sulla base dell'andamento dei
dati  disponibili al termine del primo anno di attuazione del piano e
diffuse con apposita nota da parte del Ministero della salute.
                               PARTE B
Requisiti  minimi  per  la  redazione  di  un  piano  di profilassi e
controllo  delle est ovine alternativo ai piani di selezione genetica
                     per la resistenza alle est.
    1.  Le  regioni  qualora  intenzionate  ad effettuare sul proprio
territorio  un  piano  di  profilassi  e  controllo  delle  EST ovine
alternativo  ai piani di selezione genetica o diverso dallo schema di
selezione  nazionale  devono presentare alla Commissione nazionale di
coordinamento  presso  il Ministero della salute - Direzione generale
della  sanita'  veterinaria  uno  schema  di  programma  che  includa
obbligatoriamente  nei greggi aderenti almeno l'effettuazione di test
rapidi  su  tutti i soggetti sopra i 18 mesi venuti a morte e l'esame
di  tutti  i  soggetti  di  eta'  superiore  ai  12  mesi con sintomi
neurologici riferibile alle EST
    2.  I  piani  presentati  devono  contenere  almeno  le  seguenti
informazioni:
      a) razza e dati sulla popolazione ovina soggetta al piano;
      b) motivi  che  giustificano l'attuazione di un piano basato su
criteri alternativi alla selezione genetica o diverso dallo schema di
selezione   nazionale  con  particolare  riferimento  alle  frequenze
genetiche osservate nella popolazione soggetta al piano;
      c) analisi  costi/benefici del piano, eventuali finanziamenti o
premi per gli allevatori;
      d) la zona geografica di applicazione;
      e) sistema   di   identificazione  utilizzato  e  modalita'  di
certificazione individuale e aziendale;
      f) tipo di dati raccolti nel database;
      g) modalita'  di  utilizzo dei riproduttori maschi ed eventuale
costituzione di gruppi di monta;
      h) misure  di  sorveglianza dei greggi con particolare riguardo
ai  controlli nelle aziende aderenti, alla movimentazione di soggetti
in  entrata ed uscita dalle stesse e al monitoraggio tramite utilizzo
di  test rapidi sulle categorie a rischio che devono prevedere almeno
il controllo di tutti i soggetti sospetti di infezione di EST di eta'
superiore ai 12 mesi o morti di eta' superiore ai 18 mesi;
      i) le varie qualifiche applicabili alle aziende;
      j) criteri  utilizzati  per  consentire  l'invio al macello dei
soggetti  provenienti  dai  greggi aderenti al piano e per l'utilizzo
del latte per consumo umano;
      k) le  misure  da adottare su animali e prodotti qualora vi sia
il riscontro di un caso di EST nel gregge;
      l) le  misure da adottare nel caso l'azienda perda la qualifica
riconosciuta;
      m) le  misure  di controllo a campione per confermare lo status
sanitario raggiunto dalle aziende.