PROPOSTA DI DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
DI ORIGINE CONTROLLATA «PIETRAVIVA».
Art. 1.
La denominazione di origine controllata «Pietraviva» e' riservata
ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay,
Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo,
Merlot e Sangiovese.
Art. 2.
I vini della denominazione di origine controllata «Pietraviva»
devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
Chardonnay dal 40 all'80%, Malvasia bianca lunga fino al 30%,
Trebbiano toscano fino al 20%. Possono concorrere altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
«Pietraviva» rosso, «Pietraviva» rosato, «Pietraviva» rosso
superiore:
Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon fino al 30%, Merlot
fino al 30%. Possono concorrere altri vitigni a bacca nera idonei
alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad
un massimo del 20%.
«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
Chardonnay
Malvasia bianca lunga;
Cabernet sauvignon;
Canaiolo nero;
Ciliegiolo;
Merlot;
Sangiovese,
devono essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno
dei sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a
bacca di colore analogo idonei alla coltivazione nella regione
Toscana.
Art. 3.
La zona di produzione dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende
i terreni vocati alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia,
Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
Tale zona e' cosi' delimitata:
la delimitazione ha inizio a Montevarchi all'innesto tra la
s.s. 69 e la s.p. 408 in direzione ovest verso Caviglia, fino
all'intersezione con la s.c. per Caviglia. Si prosegue verso est
lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con
la s. vicinale per Rapale Alto, proseguendo su tale strada fino
all'incrocio con la s.p. «Vacchereccia». Seguendo tale strada in
direzione Caviglia fino all'incrocio con s.p. S.p. Per (quota 284)
fino all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525), dove
si sale verso i monti del Chianti seguendo la mulattiera fino il
confine provinciale Arezzo - Siena. Seguendo verso sud il confine
provinciale in direzione Monte Malone (q. 812 ) fino al
congiungimento con la strada poderale per per Pod. Stroppielle, che
si segue fino a quota 502. Si prosegue lungo la strada poderale in
direzione Pod. Butia (q. 486), da dove si scende in direzione N.E.
fino al raggiungimento del Borro Lusignana, da dove risaliamo in
direzione Podere Cupoli (q. 491), seguendo la strada poderale fino a
q. 505 e q. 503, incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso
est fino all'incrocio con la strada poderale del Pod. Roghetto e
seguendo la stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso
S.E. fino a trovare il Borro Roghetto e lo seguiamo fino
all'inserzione con il Torrente Esse che viene seguito in direzione
S.E. fino a q. 280 in zona Il Mulino dove incrocia la S.P. per
Ciggiano, da Ciggiano si prosegue sulla carreggiabile in direzione
Cappannacce fino all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo -
Sinalunga. Seguendo la linea ferroviaria verso nord-est fino
all'intersezione con la s.p. per Vicomaggio, successivamente si
prosegue sulla carreggiabile per Trebbio (q. 301) e continuando verso
Torre Buccino (q. 534). Si risale fino a q. 535 sulla s.p. per
Pergine Valdarno, fino all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q.
540) e seguendo la strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni
si scende verso Posticino, fino all'intersezione con la linea
ferroviaria Firenze - Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a
quota 262 (localita' La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota
264 dove intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino
al km 43, seguiamo la sc. per il podere Ricavo. Dal Pod. Ricavo si
segue il Rio Ricavo fino all'argine sinistro del fiume Arno che
seguiamo in direzione nord fino al congiungimento con la s.p.
«Acquaborra» che seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione
con la s.p. 69, successivamente di segue il tracciato della s.p. 69,
in direzione nord, fino ad incontrare il raccordo tra la linea
direttissima e la linea lenta della ferroviaria Arezzo - Firenze e
seguiremo tale linea, in direzione Montevarchi fino all'incrocio con
la s.p. 408.
Art. 4.
Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione dei vini della denominazione di origine controllata
«Pietraviva» devono essere quelle normali della zona e atte a
conferire alle uve e ai vini le specifiche caratteristiche di
qualita'.
Sono pertanto considerati idonei ai fini dell'iscrizione al
relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di
altitudine non inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle zone di
cui al presente art. 3 e aventi una adeguata sistemazione
idraulico-agraria.
Per i nuovi impianti e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3300.
I sesti d'impianto, le forme di allevamento e i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati nella zona,
privilegiando quelli a piu' bassa espansione e comunque atti a non
modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
E' vietata ogni pratica di forzatura.
E' consentita l'irrigazione di soccorso.
Le produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici
volumici naturali minimi sono i seguenti:
a)
=====================================================================
| | Titolo alcolometrico
| | volumico naturale min.%
Tipologia |Produzione t/ha| vol.
=====================================================================
Pietraviva bianco.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosato.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva bianco | |
superiore.... |7,0 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso | |
superiore.... |7,0 |12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Chardonnay.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Malvasia bianca| |
lunga.... |9,0 |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Cabernet | |
sauvignon.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Canaiolo | |
nero.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Ciliegiolo.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Merlot.... |9,0 |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Sangiovese.... |9,0 |12,0
b)
Per i vigneti impiantati precedentemente all'entrata in vigore
del presente disciplinare di produzione e che hanno una densita' di
ceppi inferiore a quella prima indicata, le produzioni ad ettaro
ammesse non possono essere superiori:
7 t per le uve a bacca bianca;
6 t per le uve a bacca rossa.
In annate favorevoli i quantitativi delle uve ottenute e da
destinare alla produzione del vino a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» devono essere riportati, nei limiti di cui
sopra, purche' la produzione globale non superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
Le eccedenze delle uve, nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
Oltre detto limite decade il diritto alla denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente
impegnata dalla vite.
Per l'entrata in produzione dei nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro ammessa e':
=====================================================================
Anno vegetativo | Produzione ammessa
=====================================================================
I e II anno.... |0
III anno.... | 60%
IV anno e successivi.... |100%
Il riferimento anno d'impianto e' fissato in primavera (ripresa
vegetativa), anche se il vigneto e' stato messo a dimora in autunno.
Art. 5.
Le operazioni di vinificazione, ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio, l'imbottigliamento e l'affinamento devono essere
effettuate nell'ambito del territorio di produzione delle uve
delimitato all'art. 3 del presente disciplinare di produzione. E'
altresi' consentito che dette operazioni possano effettuarsi in
cantine situate in aziende ricadenti nell'intero territorio dei
comuni indicati nel citato art. 3 e nei comuni della provincia di
Arezzo, confinanti con la zona di produzione.
Nella vinificazione sono ammesse solo le pratiche enologiche
leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari
caratteristiche. E' consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini
di cui all'art. 1, nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali.
E' ammessa la colmatura dei vini di cui all'art. 1 in corso
d'invecchiamento obbligatorio, con vini aventi diritto alla stessa
denominazione d'origine, di uguale colore e varieta' di vite, anche
non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
La resa massima dell'uva in vino, compreso l'eventuale
arricchimento, e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione
di origine controllata «Pietraviva».
Qualora la resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite decade il diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
I seguenti vini devono essere sottoposti a un periodo di
affinamento minimo in bottiglia di:
«Pietraviva» bianco: giorni quindici;
«Pietraviva» rosato: giorni quindici;
«Pietraviva» rosso: giorni trenta
«Pietraviva» bianco e rosso nella tipologia superiore: mesi
quattro.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco
e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del
1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso
non puo' essere immesso al consumo prima del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva»
bianco superiore non puo' essere immesso al consumo prima del
30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso
superiore non puo' essere immesso al consumo prima del 30 giugno del
secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.
Art. 6.
I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono
rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti
caratteristiche:
«Pietraviva» bianco:
colore: giallo paglierino;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosato:
colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
odore: fine e delicato, fruttato;
sapore: secco e armonico, delicato;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso:
colore: da rosso rubino a rosso granato;
odore: intensamente vinoso;
sapore: pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,0 g/l;
estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;
«Pietraviva» bianco superiore:
colore: giallo paglierino, anche intenso;
odore: fine e delicato;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso superiore:
colore: dal rosso rubino al granato intenso;
odore: intensamente vinoso;
sapore: pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Pietraviva» Chardonnav:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine, delicato, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Malvasia bianca lunga:
colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
odore: fine e delicato, caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 5,0 g/l;
estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Cabernet sauvignon:
colore: rosso rubino intenso;
odore: vinoso, caratteristico, complesso;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Canalolo nero:
colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
odore: vinoso e caratteristico;
sapore: secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 2 0 g/l.
«Pietraviva» Ciliegiolo:
colore: rosso rubino di buona intensita';
odore: intenso, vinoso, caratteristico;
sapore: pieno, secco e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Merlot:
colore: rosso rubino, intenso;
odore: intenso, vinoso e caratteristico;
sapore: secco, pieno e armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Sangiovese:
colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
acidita' totale minima: 4,5 g/l;
estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
In relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove consentita, il sapore dei vini puo' rivelare lieve sentore di
legno.
E' facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche
modificare, con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
Art. 7.
Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art. 1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi «fine», «scelto», «selezionato» e similari. E' tuttavia
consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi,
ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme
comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, come quelle del
colore, della varieta' di vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
Il riferimento alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono le uve, e' consentito in conformita' alla normativa
vigente.
Nell'etichettatura dei vini a denominazione di origine
controllata «Pietraviva» l'indicazione dell'annata di produzione
delle uve e' obbligatoria.
La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle condizioni previste dalla legge soltanto per i vini indicati
all'art. 1 del presente disciplinare.
Art. 8.
I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo
soltanto in recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri
0,187, 0,375, 0,500, 0,750, 1,500, 3,000 e 5,000. Sono ammesse
soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri
dei vini di pregio.
Per la tappatura dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il
tappo di sughero raso bocca.
Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 e' ammessa anche la
chiusura tappo a vite.