(all. 1 - art. 1)
PROPOSTA  DI  DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI DELLA DENOMINAZIONE
                DI ORIGINE CONTROLLATA «PIETRAVIVA».

                               Art. 1.
    La denominazione di origine controllata «Pietraviva» e' riservata
ai  vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti prescritti dal
presente  disciplinare  di  produzione  per  le  seguenti  tipologie:
Bianco, Bianco superiore, Rosso, Rosso superiore, Rosato, Chardonnay,
Malvasia bianca lunga, Cabernet sauvignon, Canaiolo nero, Ciliegiolo,
Merlot e Sangiovese.
                               Art. 2.
    I  vini  della  denominazione di origine controllata «Pietraviva»
devono  essere  ottenuti  dalle  uve  prodotte  dai  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
«Pietraviva» bianco, «Pietraviva» bianco superiore:
    Chardonnay  dal  40  all'80%,  Malvasia bianca lunga fino al 30%,
Trebbiano  toscano  fino  al  20%. Possono concorrere altri vitigni a
bacca bianca idonei alla coltivazione nella regione Toscana, presenti
nei vigneti fino ad un massimo del 30%.
«Pietraviva»   rosso,   «Pietraviva»   rosato,   «Pietraviva»   rosso
superiore:
    Sangiovese dal 40 all'80%, Cabernet Sauvignon fino al 30%, Merlot
fino  al  30%.  Possono  concorrere altri vitigni a bacca nera idonei
alla coltivazione nella regione Toscana, presenti nei vigneti fino ad
un massimo del 20%.
«Pietraviva» con le seguenti specificazioni:
    Chardonnay
    Malvasia bianca lunga;
    Cabernet sauvignon;
    Canaiolo nero;
    Ciliegiolo;
    Merlot;
    Sangiovese,
devono  essere ottenuti, in ambito aziendale, per almeno l'85% da uno
dei  sopracitati vitigni e la rimanente parte da uno o piu' vitigni a
bacca  di  colore  analogo  idonei  alla  coltivazione  nella regione
Toscana.
                               Art. 3.
    La  zona  di  produzione  dei  vini  a  denominazione  di origine
controllata «Pietraviva» ricade nella provincia di Arezzo e comprende
i  terreni  vocati  alla viticoltura dei comuni di Bucine, Cavriglia,
Civitella Valdichiana, Montevarchi e Pergine Valdarno.
    Tale zona e' cosi' delimitata:
      la  delimitazione  ha  inizio  a Montevarchi all'innesto tra la
s.s.  69  e  la  s.p.  408  in  direzione  ovest verso Caviglia, fino
all'intersezione  con  la  s.c.  per  Caviglia. Si prosegue verso est
lungo la strada comunale «S. Lucia» fino all'incrocio (quota 206) con
la  s.  vicinale  per  Rapale  Alto,  proseguendo su tale strada fino
all'incrocio  con  la  s.p.  «Vacchereccia».  Seguendo tale strada in
direzione  Caviglia  fino  all'incrocio con s.p. S.p. Per (quota 284)
fino all'incrocio con la strada comunale per Casignano (q. 525), dove
si  sale  verso  i  monti  del Chianti seguendo la mulattiera fino il
confine  provinciale  Arezzo  -  Siena. Seguendo verso sud il confine
provinciale   in   direzione   Monte   Malone   (q.  812  )  fino  al
congiungimento  con  la strada poderale per per Pod. Stroppielle, che
si  segue  fino  a quota 502. Si prosegue lungo la strada poderale in
direzione  Pod.  Butia  (q. 486), da dove si scende in direzione N.E.
fino  al  raggiungimento  del  Borro  Lusignana, da dove risaliamo in
direzione  Podere Cupoli (q. 491), seguendo la strada poderale fino a
q. 505 e q. 503, incrociando la s.p. per Palazzolo e seguendola verso
est  fino  all'incrocio  con  la  strada poderale del Pod. Roghetto e
seguendo  la  stessa fino a Poggio Roghetto (q. 499). Si scende verso
S.E.   fino   a   trovare  il  Borro  Roghetto  e  lo  seguiamo  fino
all'inserzione  con  il  Torrente Esse che viene seguito in direzione
S.E.  fino  a  q.  280  in  zona  Il Mulino dove incrocia la S.P. per
Ciggiano,  da  Ciggiano  si prosegue sulla carreggiabile in direzione
Cappannacce  fino  all'intersezione con la linea ferroviaria Arezzo -
Sinalunga.   Seguendo   la  linea  ferroviaria  verso  nord-est  fino
all'intersezione  con  la  s.p.  per  Vicomaggio,  successivamente si
prosegue sulla carreggiabile per Trebbio (q. 301) e continuando verso
Torre  Buccino  (q.  534).  Si  risale  fino  a q. 535 sulla s.p. per
Pergine Valdarno, fino all'incrocio a dx per S. Martino in Poggio (q.
540)  e  seguendo la strada fino a Montarfoni (q. 433). Da Montarfoni
si  scende  verso  Posticino,  fino  all'intersezione  con  la  linea
ferroviaria Firenze - Arezzo che seguiamo in direzione Firenze fino a
quota 262 (localita' La Fornacina), seguiamo il torrente fino a quota
264 dove intersechiamo la s.p. 69 che seguiamo in direzione nord fino
al  km  43,  seguiamo la sc. per il podere Ricavo. Dal Pod. Ricavo si
segue  il  Rio  Ricavo  fino  all'argine  sinistro del fiume Arno che
seguiamo  in  direzione  nord  fino  al  congiungimento  con  la s.p.
«Acquaborra»  che  seguiamo in direzione Levane fino all'intersezione
con  la s.p. 69, successivamente di segue il tracciato della s.p. 69,
in  direzione  nord,  fino  ad  incontrare  il  raccordo tra la linea
direttissima  e  la  linea lenta della ferroviaria Arezzo - Firenze e
seguiremo  tale linea, in direzione Montevarchi fino all'incrocio con
la s.p. 408.
                               Art. 4.
    Le  condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla
produzione  dei  vini  della  denominazione  di  origine  controllata
«Pietraviva»  devono  essere  quelle  normali  della  zona  e  atte a
conferire  alle  uve  e  ai  vini  le  specifiche  caratteristiche di
qualita'.
    Sono  pertanto  considerati  idonei  ai  fini  dell'iscrizione al
relativo albo unicamente i vigneti ubicati nei territori collinari di
altitudine  non  inferiore a 190 metri s.l.m., compresi nelle zone di
cui   al   presente   art.  3  e  aventi  una  adeguata  sistemazione
idraulico-agraria.
    Per  i  nuovi  impianti  e i reimpianti la densita' dei ceppi per
ettaro non puo' essere inferiore a 3300.
      I  sesti  d'impianto,  le  forme  di allevamento e i sistemi di
potatura   devono   essere  quelli  generalmente  usati  nella  zona,
privilegiando  quelli  a  piu' bassa espansione e comunque atti a non
modificare le caratteristiche della uve e dei vini.
    Sono esclusi i sistemi di coltivazione espansi.
    E' vietata ogni pratica di forzatura.
    E' consentita l'irrigazione di soccorso.
    Le  produzioni massime di uva per ettaro e i titoli alcolometrici
volumici naturali minimi sono i seguenti:
    a)

=====================================================================
                          |               |   Titolo alcolometrico
                          |               | volumico naturale min.%
        Tipologia         |Produzione t/ha|           vol.
=====================================================================
Pietraviva bianco....     |9,0            |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosato....     |9,0            |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso....      |9,0            |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva bianco         |               |
superiore....             |7,0            |12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva rosso          |               |
superiore....             |7,0            |12,5
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Chardonnay.... |9,0            |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Malvasia bianca|               |
lunga....                 |9,0            |11,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Cabernet       |               |
sauvignon....             |9,0            |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Canaiolo       |               |
nero....                  |9,0            |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Ciliegiolo.... |9,0            |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Merlot....     |9,0            |12,0
---------------------------------------------------------------------
Pietraviva Sangiovese.... |9,0            |12,0

    b)
    Per  i  vigneti  impiantati precedentemente all'entrata in vigore
del  presente  disciplinare di produzione e che hanno una densita' di
ceppi  inferiore  a  quella  prima  indicata, le produzioni ad ettaro
ammesse non possono essere superiori:
      7 t per le uve a bacca bianca;
      6 t per le uve a bacca rossa.
    In  annate  favorevoli  i  quantitativi  delle  uve ottenute e da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  «Pietraviva»  devono essere riportati, nei limiti di cui
sopra,  purche'  la  produzione  globale  non  superi il 20% i limiti
medesimi, fermi restando i limiti di resa uva/vino per i quantitativi
di cui trattasi.
    Le  eccedenze  delle  uve,  nel limite massimo del 20%, non hanno
diritto alla denominazione di origine controllata.
    Oltre  detto  limite  decade  il  diritto  alla  denominazione di
origine controllata per tutto il prodotto.
    Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a
ettaro   deve   essere   rapportata  alla  superficie  effettivamente
impegnata dalla vite.
    Per  l'entrata  in  produzione  dei  nuovi impianti la produzione
massima ad ettaro ammessa e':

=====================================================================
           Anno vegetativo            |      Produzione ammessa
=====================================================================
I e II anno....                       |0
III anno....                          | 60%
IV anno e successivi....              |100%

    Il  riferimento  anno d'impianto e' fissato in primavera (ripresa
vegetativa), anche se il vigneto e' stato messo a dimora in autunno.
                               Art. 5.
    Le  operazioni  di  vinificazione,  ivi compreso l'invecchiamento
obbligatorio,   l'imbottigliamento   e  l'affinamento  devono  essere
effettuate   nell'ambito  del  territorio  di  produzione  delle  uve
delimitato  all'art.  3  del  presente disciplinare di produzione. E'
altresi'  consentito  che  dette  operazioni  possano  effettuarsi in
cantine  situate  in  aziende  ricadenti  nell'intero  territorio dei
comuni  indicati  nel  citato  art. 3 e nei comuni della provincia di
Arezzo, confinanti con la zona di produzione.
    Nella  vinificazione  sono  ammesse  solo  le pratiche enologiche
leali  e  costanti,  atte  a  conferire  ai  vini  le  loro peculiari
caratteristiche.  E'  consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini
di  cui  all'art.  1,  nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e
nazionali.
    E'  ammessa  la  colmatura  dei  vini  di cui all'art. 1 in corso
d'invecchiamento  obbligatorio,  con  vini aventi diritto alla stessa
denominazione  d'origine,  di uguale colore e varieta' di vite, anche
non soggetti a invecchiamento obbligatorio, per non oltre il 10%.
    La   resa   massima   dell'uva   in  vino,  compreso  l'eventuale
arricchimento,  e' del 70% per tutte le tipologie della denominazione
di origine controllata «Pietraviva».
    Qualora  la  resa superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza
non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre detto
limite  decade  il  diritto alla denominazione di origine controllata
per tutto il prodotto.
    I  seguenti  vini  devono  essere  sottoposti  a  un  periodo  di
affinamento minimo in bottiglia di:
    «Pietraviva» bianco: giorni quindici;
    «Pietraviva» rosato: giorni quindici;
    «Pietraviva» rosso: giorni trenta
    «Pietraviva»  bianco  e  rosso  nella  tipologia  superiore: mesi
quattro.
    I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» bianco
e «Pietraviva» rosato non possono essere immessi al consumo prima del
1° febbraio dell'anno successivo a quello della raccolta delle uve.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso
non  puo'  essere  immesso  al  consumo  prima del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di raccolta delle uve.
    Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata «Pietraviva»
bianco  superiore  non  puo'  essere  immesso  al  consumo  prima del
30 giugno dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.
    Il vino a denominazione di origine controllata «Pietraviva» rosso
superiore  non puo' essere immesso al consumo prima del 30 giugno del
secondo anno successivo a quello di raccolta delle uve.
                               Art. 6.
    I vini a denominazione di origine controllata «Pietraviva» devono
rispondere,   all'atto  dell'immissione  al  consumo,  alle  seguenti
caratteristiche:
«Pietraviva» bianco:
    colore: giallo paglierino;
    odore: fine e delicato;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosato:
    colore: da rosato a rosso rubino, senza riflessi violacei;
    odore: fine e delicato, fruttato;
    sapore: secco e armonico, delicato;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso:
    colore: da rosso rubino a rosso granato;
    odore: intensamente vinoso;
    sapore: pieno e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo 21,0 g/l;
«Pietraviva» bianco superiore:
    colore: giallo paglierino, anche intenso;
    odore: fine e delicato;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12.50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» rosso superiore:
    colore: dal rosso rubino al granato intenso;
    odore: intensamente vinoso;
    sapore: pieno e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 25,0 g/l.
«Pietraviva» Chardonnav:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: fine, delicato, caratteristico;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Malvasia bianca lunga:
    colore: giallo paglierino piu' o meno intenso;
    odore: fine e delicato, caratteristico;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 5,0 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 18,0 g/l.
«Pietraviva» Cabernet sauvignon:
    colore: rosso rubino intenso;
    odore: vinoso, caratteristico, complesso;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Canalolo nero:
    colore: rosso rubino piu' o meno intenso;
    odore: vinoso e caratteristico;
    sapore: secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 2 0 g/l.
«Pietraviva» Ciliegiolo:
    colore: rosso rubino di buona intensita';
    odore: intenso, vinoso, caratteristico;
    sapore: pieno, secco e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00 % vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Merlot:
    colore: rosso rubino, intenso;
    odore: intenso, vinoso e caratteristico;
    sapore: secco, pieno e armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
«Pietraviva» Sangiovese:
    colore: rosso rubino, tendente al granato con l'invecchiamento;
    odore: vinoso, caratteristico;
    sapore: secco, armonico;
    titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol.;
    acidita' totale minima: 4,5 g/l;
    estratto non riduttore minimo: 21,0 g/l.
    In  relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno,
ove  consentita,  il  sapore  dei vini puo' rivelare lieve sentore di
legno.
    E'  facolta' del Ministero delle politiche agricole e forestali -
Comitato   nazionale   per   la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazione  di  origine  e  delle  indicazioni geografiche tipiche
modificare,  con proprio decreto i limiti minimi sopra menzionati per
l'acidita' totale e per l'estratto non riduttore minimo.
                               Art. 7.
    Nella etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui
all'art.  1 e' vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa
da  quelle  previste  dal  presente  disciplinare,  ivi  compresi gli
aggettivi  «fine»,  «scelto»,  «selezionato»  e similari. E' tuttavia
consentito  l'uso  di  indicazioni  che  facciano riferimento a nomi,
ragioni  sociali,  marchi privati, non aventi significato laudativo e
non idonei a trarre in inganno il consumatore.
    Sono  consentite  le  menzioni  facoltative  previste dalle norme
comunitarie,  oltre  alle  menzioni  tradizionali,  come  quelle  del
colore,  della  varieta'  di  vite, del modo di elaborazione e altre,
purche' pertinenti ai vini di cui all'art. 1.
    Il  riferimento  alle indicazioni geografiche o toponomastiche di
unita' amministrative, o frazioni, aree, zone, localita', dalle quali
provengono  le  uve,  e'  consentito  in  conformita'  alla normativa
vigente.
    Nell'etichettatura   dei   vini   a   denominazione   di  origine
controllata  «Pietraviva»  l'indicazione  dell'annata  di  produzione
delle uve e' obbligatoria.
    La  menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo e' consentita,
alle  condizioni  previste  dalla  legge soltanto per i vini indicati
all'art. 1 del presente disciplinare.
                               Art. 8.
    I  vini  di  cui  all'art.  1  possono  essere immessi al consumo
soltanto  in  recipienti in vetro del seguente volume nominale: litri
0,187,  0,375,  0,500,  0,750,  1,500,  3,000  e  5,000. Sono ammesse
soltanto bottiglie aventi forma ed abbigliamento consoni ai caratteri
dei vini di pregio.
    Per  la  tappatura  dei vini di cui all'art. 1 e' obbligatorio il
tappo di sughero raso bocca.
    Limitatamente  alle confezioni da litri 0,187 e' ammessa anche la
chiusura tappo a vite.