(all. 1 - art. 1)
REGOLAMENTO  DI  ORGANIZZAZIONE  GENERALE  E  DI  FUNZIONAMENTO DEGLI
   ORGANI   DELL'ISTITUTO   NAZIONALE  PER  STUDI  ED  ESPERIENZE  DI
   ARCHITETTURA NAVALE.
                               Art. 1.
             Istituto nazionale per studi ed esperienze
                   di architettura navale (INSEAN)
    1.  L'Istituto  nazionale per studi ed esperienze di architettura
navale  (INSEAN)  e'  ente  di ricerca con competenza scientifica nel
campo dell'idrodinamica navale e marittima.
    2.  L'INSEAN  ha  personalita'  giuridica di diritto pubblico con
autonomia  scientifica,  organizzativa, finanziaria e contabile ed e'
sottoposto  alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti.
                               Art. 2.
                  Attivita' e finalita' dell'INSEAN
    1. L'INSEAN:
      a) promuove   ed   effettua  attivita'  di  ricerca  teorica  e
sperimentale  nel  campo  dell'idrodinamica navale e marittima, anche
nell'ambito  di  programmi  dell'Unione  europea e di altri organismi
internazionali;
      b) provvede all'esecuzione delle esperienze con modelli di navi
e  dei  loro  organi  propulsivi  e  di  governo  e di tutte le altre
esperienze  di  idrodinamica  navale  e  marittima che possono essere
compiute  negli  impianti dell'Istituto o altrove, nonche' agli studi
di  fluidodinamica,  al fine di soddisfare le richieste dei Ministeri
vigilanti,  delle  altre  pubbliche  amministrazioni,  dell'industria
cantieristica, delle societa' armatoriali o di privati in genere;
      c) partecipa  alle  prove in mare che interessano le materie di
propria competenza;
      d) cura  la  valorizzazione,  lo  sviluppo  precompetitivo e il
trasferimento   tecnologico   dei   risultati  della  ricerca  svolta
dall'Istituto e dai soggetti di cui all'art. 3;
      e) cura  la collaborazione con enti e istituzioni italiani e di
altri  Paesi  e  con  organismi  sovranazionali che operano nel campo
dell'idrodinamica navale e marittima;
      f) svolge, anche attraverso propri programmi di assegnazione di
borse  di  studio  e  di  ricerca,  attivita' di formazione nei corsi
universitari  di  dottorato  di ricerca, attivita' di alta formazione
postuniversitaria,  di  formazione permanente, continua e ricorrente.
Puo'   altresi'   svolgere  attivita'  di  formazione  superiore  non
universitaria;
      g) fornisce  supporto  tecnico-scientifico alle amministrazioni
pubbliche su loro richiesta.
                               Art. 3.
                              Strumenti
    1.  Per  lo svolgimento delle attivita' ed il conseguimento delle
finalita'  di  cui  all'art. 2, l'INSEAN, secondo criteri e modalita'
determinati  con  il regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera
f),  puo'  stipulare  accordi e convenzioni, partecipare o costituire
consorzi,  fondazioni  o  societa'  con  soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri.
    2.  La  costituzione  o la partecipazione in societa' con apporto
finanziario  o  con  quota  del  capitale  sociale superiori a quelli
previsti dalle disposizioni di legge e' soggetta al parere favorevole
del Ministro dell'economia e delle finanze, che deve essere acquisito
nel   termine   di  quarantacinque  giorni,  ed  alla  autorizzazione
preventiva  dei  Ministri  vigilanti, che si intende concessa qualora
non  intervengano osservazioni o dinieghi entro sessanta giorni dalla
richiesta.
    3.  L'INSEAN  puo'  altresi'  partecipare  a  centri  di  ricerca
internazionali    in    collaborazione   con   analoghe   istituzioni
scientifiche di altri Paesi.
                               Art. 4.
                               Organi
    1. Sono organi dell'ente:
      a) il presidente;
      b) il Consiglio direttivo;
      c) il Consiglio scientifico;
      d) il Collegio dei revisori dei conti.
                               Art. 5.
                             Presidente
    1.  Il  presidente  ha  la  rappresentanza  legale  dell'ente, ne
sovrintende  all'andamento, convoca e presiede il Consiglio direttivo
e il Consiglio scientifico, stabilendone l'ordine del giorno.
    2. Il presidente promuove lo sviluppo delle attivita' dell'INSEAN
e  cura  i rapporti esterni con le amministrazioni pubbliche, con gli
enti  e  le istituzioni italiani e di altri Paesi e con gli organismi
sovranazionali.
    3. Il presidente, nell'esercizio delle proprie competenze, adotta
gli   atti   che  impegnano  l'ente  verso  l'esterno  che  gli  sono
espressamente attribuiti dalla legge e dai regolamenti dell'ente.
    4.  Il  presidente  nomina,  su  parere  conforme  del  Consiglio
direttivo il direttore generale.
    5. Il presidente puo' adottare, in caso di urgenza, provvedimenti
che  sarebbero  di  competenza  del  Consiglio  direttivo, ma ad esso
dovra' sottoporli alla prima successiva riunione per la ratifica.
    6.  Il presidente designa il componente del Consiglio direttivo e
quello  del  Consiglio  scientifico  che lo sostituiscono, in caso di
assenza  o  impedimento, nella presidenza delle riunioni dei predetti
organi.
    7.  Il  sostituto  del  presidente designato tra i componenti del
Consiglio  direttivo  adotta gli atti di competenza del presidente in
caso  di  impedimento,  ovvero,  su sua delega, in caso di prolungata
assenza.
    8.  Il presidente e' nominato con le procedure previste dall'art.
6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
                               Art. 6.
                         Consiglio direttivo
    1.   Il   Consiglio   direttivo   ha  compiti  di  indirizzo,  di
programmazione   e   di   verifica   dell'andamento  delle  attivita'
dell'ente.
    2.  Il  Consiglio  direttivo  delibera  sui  regolamenti  di  cui
all'art.  13 e sulle relative modifiche e integrazioni, nonche' sulle
materie  previste  dai  regolamenti  medesimi  e  sulle  modalita' di
elezione dei tre membri del Consiglio scientifico che rappresentano i
ricercatori e tecnologi dell'ente.
    3.  Il  Consiglio  direttivo ha poteri di deliberazione sul piano
triennale  di  cui  all'art.  12  e  sui  suoi aggiornamenti annuali,
nonche' sui bilanci.
    4. Il Consiglio direttivo e' composto:
      a) dal presidente dell'Istituto;
      b) dal  direttore generale degli Armamenti navali del Ministero
della difesa;
      c) dal  capo  del  reparto  Studi  e progetti mezzi e materiali
dello Stato maggiore della marina;
      d) dall'ispettore  del  Supporto  navale,  logistico e dei fari
della marina militare;
      e) dal  direttore generale della Direzione per la navigazione e
il  trasporto marittimo e interno del Dipartimento per la navigazione
e il trasporto marittimo e aereo del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti;
      f) dal  direttore  della divisione preposta - all'interno della
Direzione di cui alla lettera e) - alla funzione di Servizio tecnico;
      g) dal presidente del Registro italiano navale;
      h) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche,
nominato dal CNR stesso;
      i) da  un  rappresentante dei cantieri navali che concorrono al
finanziamento  dell'Istituto  con il contributo annuo di cui all'art.
15,  nominato  dal  Ministro della difesa di concerto con il Ministro
delle  infrastrutture  e  dei trasporti, su designazione del Ministro
delle attivita' produttive;
      l) da   un   rappresentante   nominato   dal   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  su  designazione  delle  societa'
armatoriali  che  concorrono  al  finanziamento  dell'Istituto con il
contributo annuo di cui all'art. 15.
    5.   Sono   membri  di  diritto  del  Consiglio  direttivo  senza
necessita'  di nomina le persone che ricoprono le cariche specificate
alle  lettere b), c), d), e), f) e g). Nell'eventualita' di mutamenti
nei  servizi  delle  amministrazioni  interessate,  dai  quali  possa
conseguire   dubbio   sulla   attribuzione  del  posto  in  Consiglio
direttivo,  provvedera'  alla  designazione il Ministro che e' a capo
delle relative amministrazioni stesse.
    6.  Nell'eventualita'  di non designazione dei membri di cui alle
lettere   i)  ed  l)  per  mancata  stipulazione  degli  accordi  sui
contributi  previsti all'art. 15 lettera f), potranno essere nominati
dal  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti due membri scelti
fra  persone  notoriamente  esperte  rispettivamente  nel campo delle
costruzioni  navali  e  dell'armamento,  i  quali parteciperanno alle
riunioni del Consiglio direttivo in veste di esperti senza diritto di
voto.
    7.  I  membri  di  cui alle lettere h), i) ed l) durano in carica
quattro anni e possono essere confermati una sola volta.
    8.  Il  Consiglio  direttivo  si  riunisce  su  convocazione  del
Presidente  o  su  richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo
stesso   numero  di  membri  puo'  richiedere  l'inserimento  di  uno
specifico  punto  all'ordine  del  giorno.  L'avviso di convocazione,
contenente  l'ordine  del  giorno,  e'  trasmesso almeno dieci giorni
prima  della  data  della  riunione.  La  documentazione  relativa ai
diversi  punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette
giorni  prima  di  detta  data.  I  termini  di cui al presente comma
possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.
    9.  Le  riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando siano
presenti  almeno  cinque membri, compreso il presidente, o quattro in
caso  di  mancata  nomina dei membri di cui alle lettere i) ed l). Le
deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  dei  voti.  In caso di
parita' prevale il voto del presidente.
    10.  Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono immediatamente
esecutive, ad eccezione di quelle di cui all'art. 14.
                               Art. 7.
                        Consiglio scientifico
    1. Il Consiglio scientifico esprime parere obbligatorio sul piano
di  attivita'  e  fabbisogno  di personale di cui all'art. 12 e sugli
aggiornamenti  annuali.  Su  richiesta del Consiglio direttivo svolge
attivita'    consultiva    e    istruttoria,   avvalendosi   altresi'
all'occorrenza  di  altri  esperti.  E'  costituito  da sette membri,
compreso  il  presidente,  di  cui  tre  eletti  nel  loro ambito dai
ricercatori  e  tecnologi  dell'ente  e  tre nominati dal presidente,
previa  deliberazione  del Consiglio direttivo, scelti sulla base dei
curricula  scientifici  tra  professori  universitari,  dirigenti  di
ricerca  e  dirigenti  tecnologi  degli enti di ricerca ed esperti di
particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale.
    2.  Il  Consiglio  scientifico  dura  in  carica  quattro anni. I
componenti possono essere confermati una sola volta.
    3.  Il  Consiglio  scientifico  si  riunisce  su convocazione del
presidente  o  su  richiesta di almeno un terzo dei propri membri. Lo
stesso   numero  di  membri  puo'  richiedere  l'inserimento  di  uno
specifico  punto  all'ordine  del  giorno.  L'avviso di convocazione,
contenente  l'ordine  del  giorno,  e'  trasmesso almeno dieci giorni
prima  della  data  della  riunione.  La  documentazione  relativa ai
diversi  punti all'ordine del giorno e' resa disponibile almeno sette
giorni  prima  di  detta  data.  I  termini  di cui al presente comma
possono essere abbreviati solo in caso di effettiva urgenza.
    4. Le riunioni del Consiglio scientifico sono valide quando siano
presenti  almeno  quattro  membri  e siano rappresentati sia i membri
esterni  che i membri interni. I pareri sono validamente espressi con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto del presidente.
                               Art. 8.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1.  Il  Collegio  dei  revisori  dei  conti  e'  composto  da  un
presidente  e  da  due membri ed e' nominato con decreto del Ministro
della  difesa  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.  Il  presidente  del  Collegio  e'  designato dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze, un membro e' designato dal Ministro
della   difesa,  l'altro  membro  e'  designato  dal  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti.
    2.  Il  Collegio dei revisori svolge i compiti previsti dall'art.
2403 del codice civile, per quanto applicabile.
                               Art. 9.
             Disposizioni generali relative agli organi
    1.  Il  presidente,  i  membri del Consiglio direttivo e i membri
esterni  del Consiglio scientifico, nonche' il presidente ed i membri
del  Collegio  dei  revisori,  per  la  durata  del loro mandato, non
possono   essere   nominati   direttori   di   programmi  di  ricerca
dell'INSEAN,  non  possono  essere  amministratori  o  dipendenti  di
imprese  che  partecipano  a  programmi  di  ricerca dell'INSEAN, ne'
possono  far  parte di commissioni di concorso per il reclutamento di
personale.
    2. Al presidente dell'ente, ai membri del Consiglio direttivo, al
presidente  e  ai  membri  del  Collegio  dei revisori dei conti sono
attribuite  indennita' di carica determinate con decreto del Ministro
della  difesa  di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
    3.  Ai  membri esterni del Consiglio scientifico e' attribuito un
compenso determinato con deliberazione del Consiglio direttivo.
                              Art. 10.
                         Direttore generale
    1.   Il  direttore  generale  sovrintende  alla  gestione  ed  e'
responsabile   dell'attuazione   delle  deliberazioni  del  Consiglio
direttivo.
    2.  Il direttore generale svolge ogni altro compito attribuitogli
dai regolamenti dell'INSEAN.
    3.  Il  direttore  generale partecipa alle riunioni del Consiglio
direttivo con voto consultivo e ne svolge le funzioni di segretario.
    4.  Il  direttore  generale  assiste  alle riunioni del Consiglio
scientifico e ne svolge le funzioni di segretario.
    5.  Il  contratto  che regola il rapporto di lavoro del direttore
generale,  la  relativa  durata  ed  i  requisiti  professionali  per
l'attribuzione dell'incarico sono disciplinati dal regolamento di cui
all'art. 13, comma 1, lettera a).
    6.  Il  direttore  generale  non  puo'  avere interessi diretti o
indiretti  nelle  imprese  che  partecipano  a  programmi  di ricerca
dell'INSEAN.
    7.  Il Consiglio direttivo, su proposta del presidente, nomina il
direttore  di  struttura  organizzativa  che sostituisce il direttore
generale in caso di assenza o impedimento.
                              Art. 11.
                     Valutazione dell'attivita'
    1. L'INSEAN, secondo criteri e modalita' determinati dal Comitato
di  indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR), costituisce un
apposito   comitato   incaricato   della  valutazione  dei  risultati
scientifici dell'attivita' di ricerca dell'ente.
    2.  La  valutazione  dell'attivita'  amministrativa  e' svolta ai
sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
                              Art. 12.
            Piano di attivita' e fabbisogno di personale
    1.  L'INSEAN  opera  sulla  base di un proprio piano triennale di
attivita',  aggiornabile  annualmente,  che  stabilisce gli indirizzi
generali,  determina  obiettivi,  priorita'  e  risorse  per l'intero
periodo,  in  coerenza  con  il  programma  nazionale per la ricerca,
nonche' con i programmi di ricerca dell'Unione europea.
    2.  Il  piano  comprende altresi' la programmazione triennale del
fabbisogno  di  personale,  con  l'indicazione  delle  assunzioni  da
compiere.
    3.  Il  piano  e  gli aggiornamenti annuali sono formulati con il
coinvolgimento   propositivo   dei   responsabili   delle   strutture
organizzative  e  della  comunita'  scientifica  dell'INSEAN, secondo
criteri  e modalita' disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13,
comma  1,  lettera  g).  I  contenuti del piano e degli aggiornamenti
annuali sono determinati con deliberazione del Consiglio direttivo.
    4.  Il  piano  e  gli  aggiornamenti  annuali  sono approvati dai
Ministri vigilanti. Sul piano triennale, per gli ambiti di rispettiva
competenza,  e' acquisito, nel termine perentorio di sessanta giorni,
il  parere  del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per  la  funzione  pubblica.  Decorsi  novanta giorni dalla ricezione
degli  atti  senza  osservazioni  da parte dei Ministri vigilanti, il
piano e gli aggiornamenti annuali diventano esecutivi.
    5. L'INSEAN, previo confronto con le organizzazioni sindacali, ai
sensi  dell'art.  9  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive  modificazioni  e integrazioni, determina in autonomia gli
organici  del  personale  e  le  assunzioni  nelle  diverse tipologie
contrattuali,  con  i  soli  vincoli  derivanti  dal  piano di cui al
presente articolo.
                              Art. 13.
                             Regolamenti
    1. L'INSEAN adotta i seguenti regolamenti:
      a)   Regolamento   sull'organizzazione   delle   strutture,  il
personale e la dirigenza;
      b) (lettera abrogata);
      c)    Regolamento    di   disciplina   della   contabilita'   e
dell'attivita' contrattuale;
      d)  Regolamento di disciplina delle procedure di assunzione del
personale;
      e) Regolamento di disciplina della mobilita' con le universita'
del personale di ricerca;
      f)  Regolamento  della  presenza  in iniziative comuni ad altri
soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
      g) Regolamento sulla formazione del piano triennale.
                            Art. 13-bis.
                    Fornitura di servizi a terzi
    1.  Ferme  restando  le  precedenze  da  accordare alle richieste
provenienti  dai  committenti  che  erogano  contributi  all'ente,  i
servizi  di  sperimentazione  e di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera  b),  sono  forniti  con  sistema  di  qualita' certificato e
secondo il tariffario di cui ai commi 2, 3 e 4.
    2. Il tariffario dell'INSEAN e' formulato sulla base dell'analisi
dei costi e tenendo conto delle tariffe praticate dalle vasche navali
di  altri Paesi. Il tariffario comprende altresi' i corrispettivi che
l'INSEAN  riconosce  ai  committenti che forniscono i risultati delle
prove  in mare della nave il cui modello e' stato oggetto di studio e
sperimentazione negli impianti dell'Istituto.
    3.   Per   la   rideterminazione   delle   tariffe   si   procede
periodicamente  e  comunque a scadenza triennale, nonche' ove risulti
necessario a seguito di attivazione di nuovi servizi.
    4.  Il tariffario e i relativi aggiornamenti sono determinati con
deliberazione  del Consiglio direttivo e trasmessi al Ministero della
difesa per il parere di congruita'.
                              Art. 14.
     Competenze dei Ministeri vigilanti e della Corte dei conti
    1.  Per  le  delibere  dell'ente  relative  al piano triennale di
attivita'  e  agli aggiornamenti annuali si applicano le disposizioni
di  cui  all'art.  12,  per quelle di adozione dei regolamenti di cui
all'art.  13  i  Ministri  vigilanti  esercitano  i  controlli di cui
all'art. 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168.
    2.  I  bilanci  preventivi,  i conti consuntivi, le relazioni del
Collegio   dei   revisori   dei   conti   e   una  relazione  annuale
sull'attivita'  svolta dall'ente e dai consorzi, fondazioni, societa'
o centri comunque costituiti o partecipati dall'ente, sono inviati ai
Ministeri  vigilanti, al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Dipartimento della funzione pubblica.
    3. Restano ferme le norme in vigore sull'approvazione dei bilanci
di   previsione  e  dei  conti  consuntivi  da  parte  dei  Ministeri
vigilanti, nonche' quelle sul controllo della Corte dei conti.
                              Art. 15.
                               Risorse
    1. Le risorse dell'INSEAN sono costituite:
      a) dal contributo ordinario annuo dello Stato;
      b) dai  contributi per l'esecuzione della ricerca applicata nel
settore navale;
      c) da   assegnazioni   e   contributi  da  parte  di  pubbliche
amministrazioni per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di
programma;
      d) da  eventuali  contributi  dell'Unione  europea  o  di altri
organismi   internazionali   per  la  partecipazione  a  programmi  e
progetti;
      e) dai proventi derivanti dalla fornitura di servizi a terzi;
      f) da  contributi  annui  che potranno essere concordati con le
associazioni dei cantieri navali e delle societa' armatoriali;
      g) da ogni altra eventuale entrata.
                              Art. 16.
                              Personale
    1.  Le  procedure  di assunzione ai diversi livelli e profili del
personale sono disciplinati dal regolamento di cui all'art. 13, comma
1, lettera d).
    2.  La  liberta'  scientifica  e  l'autonomia  professionale  dei
ricercatori  e  tecnologi  dell'INSEAN,  fermo  restando l'obbligo di
svolgere  le  attivita'  necessarie  al conseguimento degli obiettivi
previsti  dai  programmi dell'ente, sono disciplinate dal regolamento
di cui all'art. 13, comma 1, lettera a).
                              Art. 17.
                    Mobilita' con le universita'
    1.  La  mobilita'  con le universita' del personale di ricerca e'
disciplinata  dal regolamento di cui all'art. 13, comma 1, lettera e)
e dagli statuti e regolamenti degli atenei.
                              Art. 18.
                     Norme transitorie e finali
    1. Gli schemi dei regolamenti di cui all'art. 13 sono predisposti
dal  Consiglio  direttivo  e  resi noti al personale entro centoventi
giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente regolamento,
fermo  restando  quanto  previsto dall'art. 9 del decreto legislativo
30 marzo  2001,  n. 165, e successive modificazioni e integrazioni. I
predetti   schemi,  con  eventuali  modifiche  e  integrazioni,  sono
sottoposti  ai Ministri vigilanti entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente regolamento.
    2.  Il  presidente  e'  autorizzato ad apportare modificazioni al
presente  regolamento per renderlo conforme a nuove norme riguardanti
l'organizzazione e le competenze dei ministeri.
    3.  E'  abrogato  il  regolamento di organizzazione generale e di
funzionamento  degli  organi  dell'Istituto  nazionale  per  studi ed
esperienze  di  architettura  navale  emanato  con  disposizione  del
presidente   dell'Istituto  nazionale  per  studi  ed  esperienze  di
architettura navale 14 maggio 2002.