(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
               REQUISITI TECNICI PER L'AUTORIZZAZIONE
    1. Requisiti tecnici generali, (art. 6, comma 2).
    1.1.  Il  centro  tecnico  facente parte di un'organizzazione con
funzioni  ulteriori  rispetto  all'intervento  tecnico  su tachigrafi
digitali,   deve   poter  essere  identificato  all'interno  di  tale
organizzazione.
    1.2.  Il centro tecnico deve essere in grado di effettuare, con i
propri  mezzi, tutti gli interventi ai quali si riferisce il presente
decreto e per i quali e' autorizzato.
    1.3. Il  centro  tecnico  deve essere ubicato in luoghi di facile
accesso,  nei  quali  il  flusso  dei  veicoli  non causi problemi di
transito nella zona.
    1.4. Il centro tecnico deve disporre, per i propri interventi, di
una  zona recintata, ad accesso limitato al solo personale del centro
tecnico.
    La zona recintata, ad accesso limitato, deve disporre di:
      a) un  armadio  o  stanza,  con serratura di sicurezza, dove si
custodiscono,  quando non utilizzati, le apparecchiature di taratura,
il materiale di sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di
montaggio;
      b) un  armadio  o  cassaforte  di  sicurezza con serratura, per
l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attivita', il personale
e  le  apparecchiature,  nonche' gli stampati da utilizzarsi dopo gli
interventi tecnici;
      c) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, nel caso
di  soggetti  di  cui  alle  lettere c) e d) dell'art. 5 del presente
decreto,  per  tutti  i  supporti informatici e le copie di sicurezza
concernenti il trasferimento di dati;
      d) una    procedura   documentata   per   la   regolamentazione
dell'ingresso  alla  zona  recintata ad accesso limitato e l'utilizzo
delle serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza.
    1.5. Il centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la
trasmissione   di   informazioni  relative  agli  interventi  tecnici
effettuati.
    1.6.  Il  centro  tecnico  deve  rendere  disponibili le seguenti
informazioni per la consultazione da parte degli utenti:
      a) copia del documento di autorizzazione;
      b) nome  del  responsabile  o  dei  responsabili  tecnici e dei
tecnici abilitati per gli interventi;
      c) copia  della  documentazione  che  attesti  il  possesso dei
requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale;
      d) codice di identificazione assegnato;
      e) orari di lavoro;
      f) tariffe applicate;
      g) eventuali  restrizioni  di  peso o di qualsiasi altro genere
per i veicoli da sottoporre ad interventi tecnici.
    1.7. Il centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne
le  condizioni  degli  interventi  tecnici,  che devono essere rese a
tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e
alle stesse condizioni.
    1.8.  Il  centro  tecnico  puo'  prestare servizi d'intervento su
tachigrafi digitali, per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione.
    1.9.  Il  centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del
personale,  per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante
il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali.
    1.10.  Il  centro  tecnico deve disporre di un organico di almeno
due persone: un responsabile tecnico e un tecnico, i cui nomi nonche'
la  qualifica  ed  i  documenti  attestanti il possesso dei requisiti
prescritti  devono  essere  comunicati  al Ministero e alla Camera di
commercio competente. Allo stesso modo il centro tecnico comunichera'
eventuali assunzioni, dimissioni e variazioni.
    1.11.  Il  centro  tecnico  deve stabilire nei suoi manuali sulla
qualita'  le  procedure  per valutare la corretta esecuzione da parte
del  proprio  personale  di  tutti  gli  incarichi  previsti  per gli
interventi  tecnici,  prevenendo la sospensione dell'abilitazione per
coloro  che  si  dimostrano  incompetenti  o  che  eseguono  i propri
incarichi in modo non corretto.
    1.12. I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile
tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le
specifiche  tecniche  aggiornate  dell'apparecchio  di  controllo, il
trasferimento   di   dati  e  le  applicazioni  informatiche  per  la
realizzazione  degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi
pratici    sulle    apparecchiature    di   montaggio   e   la   loro
parametrizzazione e sigillatura.
    I  fabbricanti  devono comunicare al Ministero i nominativi delle
persone  in  possesso  dei  requisiti  di  conoscenza  tecnica di cui
all'art.  7,  comma  5 del presente decreto e tengono un registro con
detti nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico di cui fanno
parte.
    2. Requisiti  delle  apparecchiature di intervento tecnico, (art.
6, comma 2).
    2.1.  Il  centro tecnico deve disporre di mezzi e apparecchiature
idonee  e  adeguate  a  compiere  tutte  le  attivita'  di intervento
tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i
tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi.
    2.2.  Le  apparecchiature  utilizzate  per gli interventi tecnici
devono essere identificate e provviste di documentazione.
    2.3.   Le   apparecchiature  di  misurazione  utilizzate  per  il
montaggio,  le  verifiche,  i  controlli  e le riparazioni non devono
essere  affette  da  un  errore  superiore ad 1/3 dell'errore massimo
consentito  per  la grandezza che si sta misurando e l'incertezza con
cui  e'  stato determinato l'errore dello strumento non deve superare
1/3 dell'errore misurato.
    2.4.  Il  centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di
intervento  tecnico  siano utilizzate, conservate e custodite in modo
tale  da  garantirne  l'idoneita'  permanente per l'uso al quale sono
destinate.
    2.5.  Le  apparecchiature  di  intervento  tecnico  devono essere
protette da possibili manipolazioni.
    2.6. Il centro tecnico deve disporre di procedure documentate per
il  trattamento  di  apparecchiature  difettose  o  fuori dall'errore
massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio,
separate   dalle  altre  e  contrassegnate  con  etichette  o  marchi
visibili.
    2.7.  Qualora  si rilevi l'impiego di apparecchiature difetto se,
il   centro  tecnico  deve  valutare  gli  effetti  sugli  interventi
realizzati  in  precedenza  con queste apparecchiature, informando il
Ministero di tale eventualita'.
    2.8. Gli strumenti di misura utilizzati nel centro tecnico devono
essere  approvati  secondo  la  normativa  nazionale  o comunitaria e
successivamente sottoposti ai controlli metrologici legali.
    Le  approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo
le  modalita'  di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione
dei  pesi  e  delle  misure  e degli strumenti per pesare e misurare,
approvato  con  regio  decreto  12 giugno  1902,  n. 226 e successive
modifiche.
    Le  apparecchiature  di  intervento utilizzate nei centri tecnici
devono inoltre essere sottoposte a controlli interni per garantire il
loro  corretto  funzionamento,  secondo  un programma definito con la
seguente periodicita':
      a) banco di prova a rulli: mensile;
      b) manometri  per  la  misurazione  della pressione pneumatici:
mensile;
      c) apparecchiature di taratura: settimanale.
    2.9. Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il
processo  di  intervento tecnico, si deve garantire la compatibilita'
dei  programmi  con  i tachigrafi digitali per i quali si e' ottenuta
l'autorizzazione.
    2.10.  Per  la  taratura delle apparecchiature di misurazione, il
centro  tecnico  deve  rivolgersi  ad  un  organismo  accreditato  EA
(European  Co-operation  for  Accreditation) in grado di garantire la
riferibilita' ai campioni di misura nazionali o internazionali.
    2.11.  Le procedure per la taratura degli strumenti devono essere
definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicita',
i   criteri  di  accettazione  e  le  eventuali  correzioni,  qualora
risultino inadeguate.
    2.12.   Fatto   salvo  quanto  stabilito  dalla  regolamentazione
specifica  sui  controlli  metrologici  legali, le apparecchiature di
misurazione  sono  tarate  prima  del  loro  utilizzo e almeno con la
seguente periodicita' durante il loro impiego:
      a) banco di prova a rulli: annuale;
      b) manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici:
annuale;
      c) apparecchiature di taratura: annuale.
    2.13.  I  campioni  di  lavoro  possono  essere tarati dal centro
tecnico,  con riferibilita' ai campioni di riferimento (prima linea),
purche'  lo  stesso  centro  disponga  di procedure idonee alla stima
delle incertezze di taratura.
    2.14.  Se  il  centro  tecnico  dispone  di campioni di lavoro, i
campioni  di  riferimento  sono  utilizzati  solo per la taratura dei
campioni di lavoro. E' escluso qualsiasi altro impiego.
    2.15.  Sulle apparecchiature deve essere indicato, in modo chiaro
e tramite etichette, la data in cui e' stata effettuata la taratura e
quella dell'intervento successivo.
      2.16. Il centro tecnico deve custodire i registri dei controlli
e delle tarature eseguite.
    2.17.   Il   centro   tecnico   deve   garantire   che  tutte  le
apparecchiature  utilizzate,  durante  gli  interventi tecnici, siano
conservate  conformemente  alle  procedure  stabilite  dal sistema di
qualita'.
    2.18.   Il   centro   tecnico   deve   garantire   che  tutte  le
apparecchiature,  utilizzate  durante  gli  interventi tecnici, siano
descritte   in  modo  chiaro  e  completo  nella  documentazione  del
fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo:
      a) tipo, classe e identificazione;
      b) specifiche tecniche;
      c) norme, se del caso, da rispettare.
    2.19.  Il  centro  tecnico  deve  garantire  che  al  momento del
ricevimento  delle  apparecchiature utilizzate durante gli interventi
tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti.
    2.20.  All'atto  del  ricevimento  delle  apparecchiature si deve
controllare:
      a) la loro conformita' ai requisiti richiesti;
      b) il numero di identificazione dei materiali;
      c) l'assenza di difetti o malfunzionamenti;
      d) la documentazione tecnica di accompagnamento.
    3. Codice del centro tecnico (art. 8, comma 1).
    3.1. Il codice e' composto come segue:
      I 3 xxyyyzzz
    3.2.   «xx»   rappresenta   una  sigla  alfabetica  indicante  il
fabbricante  di  tachigrafi  digitali  per  i  quali  si  e' ottenuta
l'autorizzazione, secondo la seguente progressione letterale:
      AA
      AB
      AC
    3.3. I centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 del
presente  decreto, qualora limitino la propria attivita' al montaggio
e all'attivazione dei tachigrafi digitali, sono contraddistinti dalla
sigla   alfabetica   XX,   indipendentemente  dal  fabbricante  dello
strumento montato.
    3.4.  «yyy»  rappresenta il numero di codifica delle province, in
base all'ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente elenco:
      Agrigento....                              |029
      Alessandria....                            |019
      Ancona....                                 |084
      Aosta....                                  |072
      Arezzo....                                 |051
      Ascoli Piceno....                          |036
      Asti....                                   |039
      Avellino....                               |040
      Bari....                                   |085
      Belluno....                                |049
      Benevento....                              |070
      Bergamo....                                |047
      Biella....                                 |096
      Bologna....                                |035
      Bolzano....                                |034
      Brescia....                                |091
      Brindisi....                               |044
      Cagliari....                               |017
      Caltanissetta....                          |026
      Campobasso....                             |008
      Caserta....                                |020
      Catania....                                |068
      Catanzaro....                              |030
      Chieti....                                 |075
      Como....                                   |005
      Cosenza....                                |052
      Cremona....                                |031
      Crotone....                                |097
      Cuneo....                                  |012
      Enna....                                   |043
      Ferrara....                                |063
      Firenze....                                |089
      Foggia....                                 |050
      Forli' Cesena....                          |041
      Frosinone....                              |059
      Genova....                                 |046
      Gorizia....                                |073
      Grosseto....                               |002
      Imperia....                                |007
      Isernia....                                |094
      L'Aquila....                               |057
      La Spezia....                              |025
      Latina....                                 |082
      Lecce....                                  |010
      Lecco....                                  |098
      Livorno....                                |013
      Lodi....                                   |099
      Lucca....                                  |080
      Macerata....                               |066
      Mantova....                                |067
      Massa Carrara....                          |062
      Matera....                                 |074
      Messina....                                |064
      Milano....                                 |081
      Modena....                                 |087
      Napoli....                                 |045
      Novara....                                 |079
      Nuoro....                                  |054
      Oristano....                               |055
      Padova....                                 |037
      Palermo....                                |014
      Parma....                                  |032
      Pavia....                                  |021
      Perugina....                               |086
      Pesaro e Urbino....                        |055
      Pescara....                                |071
      Piacenza....                               |076
      Pisa....                                   |069
      Pistoia....                                |001
      Pordenone....                              |093
      Potenza....                                |009
      Prato....                                  |100
      Ragusa....                                 |088
      Ravenna....                                |054
      Reggio Calabria....                        |078
      Reggio Emilia....                          |077
      Rieti....                                  |027
      Rimini....                                 |101
      Roma....                                   |033
      Rovigo....                                 |060
      Salerno....                                |004
      Sassari....                                |076
      Savona....                                 |023
      Siena....                                  |083
      Siracusa....                               |018
      Sondrio....                                |104
      Taranto....                                |003
      Teramo....                                 |053
      Terni....                                  |065
      Torino....                                 |048
      Trapani....                                |017
      Trento....                                 |024
      Treviso....                                |038
      Trieste....                                |092
      Udine....                                  |011
      Varese....                                 |006
      Venezia....                                |058
      Verbano Cusio Ossola....                   |102
      Vercelli....                               |042
      Verona....                                 |056
      Vibo Valentia....                          |103
      Vicenza....                                |090
      Viterbo....                                |028
      Monza e Brianza....                        |104
      Fermo....                                  |105
      Barletta-Andria-Trani....                  |106
    «zzz» rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro.
    4. Registro degli interventi tecnici (art. 10, comma 1).
    4.1.  Il  registro  degli  interventi  tecnici  deve  riportare i
seguenti dati:
      il nome del centro tecnico;
      il codice assegnato.
    4.2.   Per   ciascun   intervento  tecnico  effettuato,  si  deve
registrare:
      a) il numero d'ordine;
      b) la datata;
      c) la marca del tachigrafo digitale;
      d) il contrassegno di omologazione del tachigrafo digitale;
      e) il numero di fabbricazione del tachigrafo digitale;
      f) la lettura dell'odometro;
      g) il numero di immatricolazione del veicolo;
      h) la categoria del veicolo;
      i) la marca del veicolo;
      j) la  circonferenza  effettiva  dei  pneumatici  delle  ruote,
espressa con «1 = ......... mm»;
      k) la dimensione dei pneumatici montati;
      l) il  coefficiente  caratteristico  del  veicolo, espresso con
«w = ........ imp/km»;
      m) la   costante   del   tachigrafo   digitale,   espressa  con
«k = ........ imp/km»;
      n) il valore di regolazione del limitatore di velocita' (se del
caso), espresso con «v = ........ km/h».
    Si  deve  anche  indicare  il  nome del tecnico che ha effettuato
l'operazione.
    4.3.  Quando  il  tachigrafo  digitale  viene montato sui veicoli
prima   della   loro   immatricolazione,   invece   del   numero   di
immatricolazione  del  veicolo si indica il numero di identificazione
del veicolo stesso.
    5. Targhetta di montaggio (art. 11, comma 3).
    5.1.   La   targhetta   di   montaggio  deve  avere  le  seguenti
caratteristiche:
      a) dimensioni minime: 50 mm\times 80 mm;
      b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata.
    5.2.  Oltre  ai  dati richiesti dall'allegato I B del regolamento
(CEE) n. 3821/85, sulla targhetta deve comparire il codice del centro
tecnico.
    5.3. La targhetta deve essere vincolata con sigilli anche di tipo
adesivo che al distacco si distruggono.
    5.4.  La  targhetta  deve  essere  inoltre  realizzata in modo da
consentire una chiara lettura dei dati che devono essere tracciati in
modo indelebile e inalterabile.
    5.5.  Quanto  stabilito  nel presente paragrafo non pregiudica la
validita' delle targhette di montaggio, applicate dai soggetti citati
alle  lettere  a)  e  b)  dell'art.  5  del presente decreto, qualora
limitino  la  propria  attivita'  al  montaggio e all'attivazione dei
tachigrafi  digitali, o da montatori o centri tecnici di altri Stati,
se  sono  conformi  a quanto disposto all'allegato IB del regolamento
(CEE) n. 3821/85.
    6. Sigilli (art. 11, comma 4).
    6.1.  I sigilli possono essere realizzati con qualsiasi materiale
plastico o capsule di plastica sulla testa delle viti.
    6.2.  Tutti  i  sigilli  devono recare almeno la parte yyyzzz del
codice del centro tecnico.
    7. Modello di rapporto tecnico, (art. 11, comma 7).
    7.1.  Il  rapporto  tecnico  deve  essere  predisposto secondo il
seguente schema:
      a) data del rapporto;
      b) identificazione del centro tecnico:
        1) ragione sociale del centro tecnico;
        2) codice assegnato;
        3) indirizzo completo;
      c) tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome)
      d) tipo di intervento effettuato (1);
        ( ) montaggio di un tachigrafo digitale;
        ( ) attivazione di un tachigrafo;
        ( ) taratura di un tachigrafo;
        ( ) controllo periodico di un tachigrafo;
        ( ) riparazione di un tachigrafo;
        ( ) trasferimento di dati di un tachigrafo;
      e) identificazione ed altri dati del veicolo:
        numero di immatricolazione;
        marca;
        proprietario;
        lettura dell'odometro;
        dimensione dei pneumatici montati;
        valore  di  regolazione del limitatore di velocita', espresso
con «v = ........ km/h».
    7.2. Identificazione del tachigrafo.
    Il tachigrafo va individuato con i seguenti elementi:
      marca;
      modello;
      numero di omologazione;
      numero di serie.
    7.3. Misurazioni effettuate.
    Nelle misurazioni effettuate occorre riportare i seguenti dati:
      circonferenza  effettiva  dei  pneumatici delle ruote, espressa
con «l = .......... mm»;
      coefficiente   caratteristico   del   veicolo,   espresso   con
«w = ......... imp/km;
      costante  del tachigrafo digitale, espressa con «k = ..........
imp/km».
    7.4.  In  caso  di  controllo  periodico  del  tachigrafo occorre
indicare il risultato (2):
      ( ) positivo;
      ( ) negativo.
    7.5.  Il rapporto tecnico deve essere completato con le eventuali
osservazioni,  la  firma del tecnico, il timbro del centro e la firma
dell'utente
    8. Modello   di   rapporto  sul  trasferimento  dati,  (art.  12,
comma 2).
    (1) Segnare    l'intervento    o   gli   interventi   effettuati.
    (2) Segnare  il  risultato  corrispondente.      Il  rapporto sul
trasferimento dei dati deve contenere i seguenti elementi:
    8.1. Dati del centro tecnico:
      ragione sociale del centro;
      indirizzo;
      codice assegnato;
      dettagli della carta dell'officina;
      nome del tecnico che ha effettuato l'intervento.
    8.2. Dati del veicolo:
      numero di immatricolazione;
      numero di telaio;
      marca;
      modello;
      ragione sociale e indirizzo della ditta di trasporto;
      dettagli della carta tachigrafica della ditta di trasporto.
    8.3. Dati dell'unita' elettronica di bordo:
      marca;
      modello;
      numero di serie;
      anno di fabbricazione;
      posizione dell'unita' nella cabina;
      numero di omologazione.
    8.4. Dettagli del trasferimento:
    8.4.1. Indicare se:
      e' stato possibile visualizzare i dati?         |SI/NO
      e' stato possibile stampare i dati?             |SI/NO
      e' stato possibile trasferire i dati?           |SI/NO
      e' stato possibile scaricare i dati?            |SI/NO
      i dati sono stati inviati alla ditta?           |SI/NO
    8.4.2.  Indicare  la  data  di trasferimento dei dati dell'unita'
elettronica di bordo.
    8.4.3. Indicare:
      valore  hash/firma  digitale  dei dati trasferiti o anomalia di
registrazione;
      valore hash/firma digitale dei dati forniti.
    8.5. Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni:
      il  presente  documento  attesta  che e' stato possibile non e'
stato  possibile (3)  trasferire  i  dati  nell'unita' elettronica di
bordo  sopra  identificata  a  seguito  della richiesta scritta della
ditta di trasporti;
      il   presente  documento  attesta  inoltre  che  non  e'  stato
possibile  spedire  i dati alla ditta di trasporti e viene rilasciato
come  certificato  di intrasferibilita', in conformita' del requisito
261 dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (4).
ovvero
    1.  I  dati  sopra  identificati sono stati inviati alla ditta di
trasporti, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 e dal requisito 260
dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85.
    2.  Il  presente  documento  e'  stato rilasciato nell'osservanza
delle procedure stabilite dalle competenti autorita' della Repubblica
italiana.
    8.6.  Il  rapporto  va completato con la firma del tecnico che ha
effettuato l'intervento.
    (3) Cancellare la frase non corretta.
    (4) Cancellare se non corretto.