Allegato REQUISITI TECNICI PER L'AUTORIZZAZIONE 1. Requisiti tecnici generali, (art. 6, comma 2). 1.1. Il centro tecnico facente parte di un'organizzazione con funzioni ulteriori rispetto all'intervento tecnico su tachigrafi digitali, deve poter essere identificato all'interno di tale organizzazione. 1.2. Il centro tecnico deve essere in grado di effettuare, con i propri mezzi, tutti gli interventi ai quali si riferisce il presente decreto e per i quali e' autorizzato. 1.3. Il centro tecnico deve essere ubicato in luoghi di facile accesso, nei quali il flusso dei veicoli non causi problemi di transito nella zona. 1.4. Il centro tecnico deve disporre, per i propri interventi, di una zona recintata, ad accesso limitato al solo personale del centro tecnico. La zona recintata, ad accesso limitato, deve disporre di: a) un armadio o stanza, con serratura di sicurezza, dove si custodiscono, quando non utilizzati, le apparecchiature di taratura, il materiale di sigillatura, le carte tachigrafiche e le targhette di montaggio; b) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, per l'archivio di tutti i documenti concernenti l'attivita', il personale e le apparecchiature, nonche' gli stampati da utilizzarsi dopo gli interventi tecnici; c) un armadio o cassaforte di sicurezza con serratura, nel caso di soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'art. 5 del presente decreto, per tutti i supporti informatici e le copie di sicurezza concernenti il trasferimento di dati; d) una procedura documentata per la regolamentazione dell'ingresso alla zona recintata ad accesso limitato e l'utilizzo delle serrature degli armadi o delle casseforti di sicurezza. 1.5. Il centro tecnico deve disporre di sistemi telematici per la trasmissione di informazioni relative agli interventi tecnici effettuati. 1.6. Il centro tecnico deve rendere disponibili le seguenti informazioni per la consultazione da parte degli utenti: a) copia del documento di autorizzazione; b) nome del responsabile o dei responsabili tecnici e dei tecnici abilitati per gli interventi; c) copia della documentazione che attesti il possesso dei requisiti di conoscenza tecnica del tachigrafo digitale; d) codice di identificazione assegnato; e) orari di lavoro; f) tariffe applicate; g) eventuali restrizioni di peso o di qualsiasi altro genere per i veicoli da sottoporre ad interventi tecnici. 1.7. Il centro tecnico deve essere imparziale per quanto concerne le condizioni degli interventi tecnici, che devono essere rese a tutti coloro che lo richiedono, senza alcun tipo di discriminazione e alle stesse condizioni. 1.8. Il centro tecnico puo' prestare servizi d'intervento su tachigrafi digitali, per i quali abbia ottenuto l'autorizzazione. 1.9. Il centro tecnico garantisce la riservatezza, da parte del personale, per tutte le informazioni ottenute esternamente o durante il corso dell'intervento tecnico sui tachigrafi digitali. 1.10. Il centro tecnico deve disporre di un organico di almeno due persone: un responsabile tecnico e un tecnico, i cui nomi nonche' la qualifica ed i documenti attestanti il possesso dei requisiti prescritti devono essere comunicati al Ministero e alla Camera di commercio competente. Allo stesso modo il centro tecnico comunichera' eventuali assunzioni, dimissioni e variazioni. 1.11. Il centro tecnico deve stabilire nei suoi manuali sulla qualita' le procedure per valutare la corretta esecuzione da parte del proprio personale di tutti gli incarichi previsti per gli interventi tecnici, prevenendo la sospensione dell'abilitazione per coloro che si dimostrano incompetenti o che eseguono i propri incarichi in modo non corretto. 1.12. I requisiti di conoscenza tecnica da parte del responsabile tecnico comprendono l'applicazione della regolamentazione vigente, le specifiche tecniche aggiornate dell'apparecchio di controllo, il trasferimento di dati e le applicazioni informatiche per la realizzazione degli interventi tecnici, la realizzazione di esercizi pratici sulle apparecchiature di montaggio e la loro parametrizzazione e sigillatura. I fabbricanti devono comunicare al Ministero i nominativi delle persone in possesso dei requisiti di conoscenza tecnica di cui all'art. 7, comma 5 del presente decreto e tengono un registro con detti nominativi e la ragione sociale del Centro tecnico di cui fanno parte. 2. Requisiti delle apparecchiature di intervento tecnico, (art. 6, comma 2). 2.1. Il centro tecnico deve disporre di mezzi e apparecchiature idonee e adeguate a compiere tutte le attivita' di intervento tecnico. Tali mezzi e apparecchiature devono essere compatibili con i tachigrafi digitali su cui si effettuano gli interventi. 2.2. Le apparecchiature utilizzate per gli interventi tecnici devono essere identificate e provviste di documentazione. 2.3. Le apparecchiature di misurazione utilizzate per il montaggio, le verifiche, i controlli e le riparazioni non devono essere affette da un errore superiore ad 1/3 dell'errore massimo consentito per la grandezza che si sta misurando e l'incertezza con cui e' stato determinato l'errore dello strumento non deve superare 1/3 dell'errore misurato. 2.4. Il centro tecnico deve garantire che le apparecchiature di intervento tecnico siano utilizzate, conservate e custodite in modo tale da garantirne l'idoneita' permanente per l'uso al quale sono destinate. 2.5. Le apparecchiature di intervento tecnico devono essere protette da possibili manipolazioni. 2.6. Il centro tecnico deve disporre di procedure documentate per il trattamento di apparecchiature difettose o fuori dall'errore massimo consentito. Queste ultime devono essere messe fuori servizio, separate dalle altre e contrassegnate con etichette o marchi visibili. 2.7. Qualora si rilevi l'impiego di apparecchiature difetto se, il centro tecnico deve valutare gli effetti sugli interventi realizzati in precedenza con queste apparecchiature, informando il Ministero di tale eventualita'. 2.8. Gli strumenti di misura utilizzati nel centro tecnico devono essere approvati secondo la normativa nazionale o comunitaria e successivamente sottoposti ai controlli metrologici legali. Le approvazioni nazionali sono rilasciate dal Ministero, secondo le modalita' di cui all'art. 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226 e successive modifiche. Le apparecchiature di intervento utilizzate nei centri tecnici devono inoltre essere sottoposte a controlli interni per garantire il loro corretto funzionamento, secondo un programma definito con la seguente periodicita': a) banco di prova a rulli: mensile; b) manometri per la misurazione della pressione pneumatici: mensile; c) apparecchiature di taratura: settimanale. 2.9. Per i computer o altre apparecchiature utilizzate durante il processo di intervento tecnico, si deve garantire la compatibilita' dei programmi con i tachigrafi digitali per i quali si e' ottenuta l'autorizzazione. 2.10. Per la taratura delle apparecchiature di misurazione, il centro tecnico deve rivolgersi ad un organismo accreditato EA (European Co-operation for Accreditation) in grado di garantire la riferibilita' ai campioni di misura nazionali o internazionali. 2.11. Le procedure per la taratura degli strumenti devono essere definite ed in particolare le condizioni ambientali, la periodicita', i criteri di accettazione e le eventuali correzioni, qualora risultino inadeguate. 2.12. Fatto salvo quanto stabilito dalla regolamentazione specifica sui controlli metrologici legali, le apparecchiature di misurazione sono tarate prima del loro utilizzo e almeno con la seguente periodicita' durante il loro impiego: a) banco di prova a rulli: annuale; b) manometri per la misurazione della pressione dei pneumatici: annuale; c) apparecchiature di taratura: annuale. 2.13. I campioni di lavoro possono essere tarati dal centro tecnico, con riferibilita' ai campioni di riferimento (prima linea), purche' lo stesso centro disponga di procedure idonee alla stima delle incertezze di taratura. 2.14. Se il centro tecnico dispone di campioni di lavoro, i campioni di riferimento sono utilizzati solo per la taratura dei campioni di lavoro. E' escluso qualsiasi altro impiego. 2.15. Sulle apparecchiature deve essere indicato, in modo chiaro e tramite etichette, la data in cui e' stata effettuata la taratura e quella dell'intervento successivo. 2.16. Il centro tecnico deve custodire i registri dei controlli e delle tarature eseguite. 2.17. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature utilizzate, durante gli interventi tecnici, siano conservate conformemente alle procedure stabilite dal sistema di qualita'. 2.18. Il centro tecnico deve garantire che tutte le apparecchiature, utilizzate durante gli interventi tecnici, siano descritte in modo chiaro e completo nella documentazione del fabbricante che accompagna la bolla di consegna, includendo: a) tipo, classe e identificazione; b) specifiche tecniche; c) norme, se del caso, da rispettare. 2.19. Il centro tecnico deve garantire che al momento del ricevimento delle apparecchiature utilizzate durante gli interventi tecnici, esse siano conformi ai requisiti richiesti. 2.20. All'atto del ricevimento delle apparecchiature si deve controllare: a) la loro conformita' ai requisiti richiesti; b) il numero di identificazione dei materiali; c) l'assenza di difetti o malfunzionamenti; d) la documentazione tecnica di accompagnamento. 3. Codice del centro tecnico (art. 8, comma 1). 3.1. Il codice e' composto come segue: I 3 xxyyyzzz 3.2. «xx» rappresenta una sigla alfabetica indicante il fabbricante di tachigrafi digitali per i quali si e' ottenuta l'autorizzazione, secondo la seguente progressione letterale: AA AB AC 3.3. I centri tecnici di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attivita' al montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, sono contraddistinti dalla sigla alfabetica XX, indipendentemente dal fabbricante dello strumento montato. 3.4. «yyy» rappresenta il numero di codifica delle province, in base all'ubicazione del Centro tecnico, secondo il seguente elenco: Agrigento.... |029 Alessandria.... |019 Ancona.... |084 Aosta.... |072 Arezzo.... |051 Ascoli Piceno.... |036 Asti.... |039 Avellino.... |040 Bari.... |085 Belluno.... |049 Benevento.... |070 Bergamo.... |047 Biella.... |096 Bologna.... |035 Bolzano.... |034 Brescia.... |091 Brindisi.... |044 Cagliari.... |017 Caltanissetta.... |026 Campobasso.... |008 Caserta.... |020 Catania.... |068 Catanzaro.... |030 Chieti.... |075 Como.... |005 Cosenza.... |052 Cremona.... |031 Crotone.... |097 Cuneo.... |012 Enna.... |043 Ferrara.... |063 Firenze.... |089 Foggia.... |050 Forli' Cesena.... |041 Frosinone.... |059 Genova.... |046 Gorizia.... |073 Grosseto.... |002 Imperia.... |007 Isernia.... |094 L'Aquila.... |057 La Spezia.... |025 Latina.... |082 Lecce.... |010 Lecco.... |098 Livorno.... |013 Lodi.... |099 Lucca.... |080 Macerata.... |066 Mantova.... |067 Massa Carrara.... |062 Matera.... |074 Messina.... |064 Milano.... |081 Modena.... |087 Napoli.... |045 Novara.... |079 Nuoro.... |054 Oristano.... |055 Padova.... |037 Palermo.... |014 Parma.... |032 Pavia.... |021 Perugina.... |086 Pesaro e Urbino.... |055 Pescara.... |071 Piacenza.... |076 Pisa.... |069 Pistoia.... |001 Pordenone.... |093 Potenza.... |009 Prato.... |100 Ragusa.... |088 Ravenna.... |054 Reggio Calabria.... |078 Reggio Emilia.... |077 Rieti.... |027 Rimini.... |101 Roma.... |033 Rovigo.... |060 Salerno.... |004 Sassari.... |076 Savona.... |023 Siena.... |083 Siracusa.... |018 Sondrio.... |104 Taranto.... |003 Teramo.... |053 Terni.... |065 Torino.... |048 Trapani.... |017 Trento.... |024 Treviso.... |038 Trieste.... |092 Udine.... |011 Varese.... |006 Venezia.... |058 Verbano Cusio Ossola.... |102 Vercelli.... |042 Verona.... |056 Vibo Valentia.... |103 Vicenza.... |090 Viterbo.... |028 Monza e Brianza.... |104 Fermo.... |105 Barletta-Andria-Trani.... |106 «zzz» rappresenta il numero d'ordine corrispondente nel registro. 4. Registro degli interventi tecnici (art. 10, comma 1). 4.1. Il registro degli interventi tecnici deve riportare i seguenti dati: il nome del centro tecnico; il codice assegnato. 4.2. Per ciascun intervento tecnico effettuato, si deve registrare: a) il numero d'ordine; b) la datata; c) la marca del tachigrafo digitale; d) il contrassegno di omologazione del tachigrafo digitale; e) il numero di fabbricazione del tachigrafo digitale; f) la lettura dell'odometro; g) il numero di immatricolazione del veicolo; h) la categoria del veicolo; i) la marca del veicolo; j) la circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con «1 = ......... mm»; k) la dimensione dei pneumatici montati; l) il coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w = ........ imp/km»; m) la costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = ........ imp/km»; n) il valore di regolazione del limitatore di velocita' (se del caso), espresso con «v = ........ km/h». Si deve anche indicare il nome del tecnico che ha effettuato l'operazione. 4.3. Quando il tachigrafo digitale viene montato sui veicoli prima della loro immatricolazione, invece del numero di immatricolazione del veicolo si indica il numero di identificazione del veicolo stesso. 5. Targhetta di montaggio (art. 11, comma 3). 5.1. La targhetta di montaggio deve avere le seguenti caratteristiche: a) dimensioni minime: 50 mm\times 80 mm; b) materiale: metallo, plastica o carta plastificata. 5.2. Oltre ai dati richiesti dall'allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85, sulla targhetta deve comparire il codice del centro tecnico. 5.3. La targhetta deve essere vincolata con sigilli anche di tipo adesivo che al distacco si distruggono. 5.4. La targhetta deve essere inoltre realizzata in modo da consentire una chiara lettura dei dati che devono essere tracciati in modo indelebile e inalterabile. 5.5. Quanto stabilito nel presente paragrafo non pregiudica la validita' delle targhette di montaggio, applicate dai soggetti citati alle lettere a) e b) dell'art. 5 del presente decreto, qualora limitino la propria attivita' al montaggio e all'attivazione dei tachigrafi digitali, o da montatori o centri tecnici di altri Stati, se sono conformi a quanto disposto all'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. 6. Sigilli (art. 11, comma 4). 6.1. I sigilli possono essere realizzati con qualsiasi materiale plastico o capsule di plastica sulla testa delle viti. 6.2. Tutti i sigilli devono recare almeno la parte yyyzzz del codice del centro tecnico. 7. Modello di rapporto tecnico, (art. 11, comma 7). 7.1. Il rapporto tecnico deve essere predisposto secondo il seguente schema: a) data del rapporto; b) identificazione del centro tecnico: 1) ragione sociale del centro tecnico; 2) codice assegnato; 3) indirizzo completo; c) tecnico che ha effettuato l'intervento (nome e cognome) d) tipo di intervento effettuato (1); ( ) montaggio di un tachigrafo digitale; ( ) attivazione di un tachigrafo; ( ) taratura di un tachigrafo; ( ) controllo periodico di un tachigrafo; ( ) riparazione di un tachigrafo; ( ) trasferimento di dati di un tachigrafo; e) identificazione ed altri dati del veicolo: numero di immatricolazione; marca; proprietario; lettura dell'odometro; dimensione dei pneumatici montati; valore di regolazione del limitatore di velocita', espresso con «v = ........ km/h». 7.2. Identificazione del tachigrafo. Il tachigrafo va individuato con i seguenti elementi: marca; modello; numero di omologazione; numero di serie. 7.3. Misurazioni effettuate. Nelle misurazioni effettuate occorre riportare i seguenti dati: circonferenza effettiva dei pneumatici delle ruote, espressa con «l = .......... mm»; coefficiente caratteristico del veicolo, espresso con «w = ......... imp/km; costante del tachigrafo digitale, espressa con «k = .......... imp/km». 7.4. In caso di controllo periodico del tachigrafo occorre indicare il risultato (2): ( ) positivo; ( ) negativo. 7.5. Il rapporto tecnico deve essere completato con le eventuali osservazioni, la firma del tecnico, il timbro del centro e la firma dell'utente 8. Modello di rapporto sul trasferimento dati, (art. 12, comma 2). (1) Segnare l'intervento o gli interventi effettuati. (2) Segnare il risultato corrispondente. Il rapporto sul trasferimento dei dati deve contenere i seguenti elementi: 8.1. Dati del centro tecnico: ragione sociale del centro; indirizzo; codice assegnato; dettagli della carta dell'officina; nome del tecnico che ha effettuato l'intervento. 8.2. Dati del veicolo: numero di immatricolazione; numero di telaio; marca; modello; ragione sociale e indirizzo della ditta di trasporto; dettagli della carta tachigrafica della ditta di trasporto. 8.3. Dati dell'unita' elettronica di bordo: marca; modello; numero di serie; anno di fabbricazione; posizione dell'unita' nella cabina; numero di omologazione. 8.4. Dettagli del trasferimento: 8.4.1. Indicare se: e' stato possibile visualizzare i dati? |SI/NO e' stato possibile stampare i dati? |SI/NO e' stato possibile trasferire i dati? |SI/NO e' stato possibile scaricare i dati? |SI/NO i dati sono stati inviati alla ditta? |SI/NO 8.4.2. Indicare la data di trasferimento dei dati dell'unita' elettronica di bordo. 8.4.3. Indicare: valore hash/firma digitale dei dati trasferiti o anomalia di registrazione; valore hash/firma digitale dei dati forniti. 8.5. Il rapporto deve contenere le seguenti dichiarazioni: il presente documento attesta che e' stato possibile non e' stato possibile (3) trasferire i dati nell'unita' elettronica di bordo sopra identificata a seguito della richiesta scritta della ditta di trasporti; il presente documento attesta inoltre che non e' stato possibile spedire i dati alla ditta di trasporti e viene rilasciato come certificato di intrasferibilita', in conformita' del requisito 261 dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85 (4). ovvero 1. I dati sopra identificati sono stati inviati alla ditta di trasporti, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 e dal requisito 260 dell'allegato IB del regolamento (CEE) n. 3821/85. 2. Il presente documento e' stato rilasciato nell'osservanza delle procedure stabilite dalle competenti autorita' della Repubblica italiana. 8.6. Il rapporto va completato con la firma del tecnico che ha effettuato l'intervento. (3) Cancellare la frase non corretta. (4) Cancellare se non corretto.