(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                           XIV LEGISLATURA
Deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 159/2005
Piani  di  ripartizione  dei  contributi  dello  Stato  ai  partiti e
movimenti  politici  a titolo di concorso nelle spese per le elezioni
suppletive  del  Senato  della Repubblica svoltesi il 23 e 24 gennaio
2005 nel collegio n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della
                           regione Veneto.
Seduta del 19 maggio 2005.
                     IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA
    Visto   l'art.  9-bis  della  legge  10 dicembre  1993,  n.  515,
introdotto dall'art. 1, della legge 27 luglio 1995, n. 309;
    Visto  il regolamento di attuazione della menzionata legge n. 515
del  1993,  approvato  dal  Consiglio  di  Presidenza  del Senato con
deliberazione n. 15 del 21 luglio 1994;
    Considerato  che  occorre procedere alla determinazione dei piani
di  ripartizione  del  contributo  dello Stato ai partiti e movimenti
politici  a titolo di concorso nelle spese per le elezioni suppletive
del  Senato  della  Repubblica  svoltesi  il 23 e 24 gennaio 2005 nel
collegio  n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione
Veneto;
    Visto   il  numero  di  abitanti  dei  collegi  elettorali  sopra
menzionati   e   gli  indici  dei  prezzi  al  consumo  per  l'intera
collettivita'   nazionale   rilevati   dall'istituto   nazionale   di
statistica  ai  fini della rivalutazione dell'importo di lire 800 per
le  elezioni  svoltesi  successivamente  all'entrata  in vigore della
richiamata legge n. 309 del 1995;
    Visti i risultati delle elezioni suppletive in oggetto;
                              Delibera:
    1.  Sono  approvati  i piani di ripartizione del contributo dello
Stato  per  il  rimborso  delle  spese per le elezioni suppletive del
Senato  della  Repubblica,  svoltesi  il  23  e  24 gennaio  2005 nel
collegio  n. 2 della regione Puglia e nel collegio n. 8 della regione
Veneto,   come  indicati  nei  prospetti  allegati  che  fanno  parte
integrante della presente deliberazione.
    2.  L'erogazione  dei contributi sopra indicati e' subordinata al
deposito  del  consuntivo  delle  spese  per la campagna elettorale e
delle  relative  fonti  di  finanziamento,  nonche',  in pendenza dei
controlli  demandati  alla  Corte  dei  Conti,  e  dei termini per la
definitivita'  dei  piani  di  ripartizione, alla presentazione della
garanzia  fideiussoria prevista dall'art. 3, comma 1, del regolamento
di  attuazione della legge 10 dicembre 1993, n. 515, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 1994.
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