Allegato IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni: Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto il decreto presidenziale della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175; Vista la legge 26 marzo 2001, n. 81; Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito in legge il 3 agosto 2001, n. 317; Visto il decreto legisiativo 24 gennaio 2004, n. 34; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005 con il quale l'on. dott. Claudio Scajola e' stato nominato Ministro delle attivita' produttive; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005 con il quale sono stati nominati i Sottosegretari presso il Ministero delle attivita' produttive; Decreta: Art. 1. 1. All'on. Adolfo Urso e' delegata, nel rispetto degli indirizzi politici stabiliti dal Ministro, l'Area internazionalizzazione del Ministero, fatta eccezione per gli atti inerenti le funzioni in materia di accordi di programma con le regioni e la relativa attuazione da parte dell'Istituto commercio estero, nonche' la vigilanza su quest'ultima funzione e quelle collegate all'attuazione del Memorandum d'intesa firmato con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto commercio estero e sviluppo italia in materia di investimenti diretti dall'estero; Art. 2. 1. Nell'ambito dell'area indicata all'art. 1 il Vice Ministro e' delegato alla firma dei relativi atti e provvedimenti. 2. L'attivita' delegata del Vice Ministro deve essere coordinata con quella dei Ministro, tramite l'Ufficio di Gabinetto. Art. 3. 1. Al Vice Ministro sono delegate altresi' le richieste di parere al Consiglio di Stato ed alle autorita' indipendenti, le risposte ai rilievi della Corte dei conti, nonche' la firma dei decreti di variazione di bilancio e dei decreti di nomina degli addetti commerciali. L'on. Adolfo Urso e' delegato, inoltre, avvalendosi dell'ufficio legislativo, a rispondere per le materie rientranti nelle deleghe di cui all'art. 1 ed in coerenza con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta, nonche' ad intervenire presso le Camere, in rappresentanza del Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale ed ogni altro intervento che si renda necessario nel corso dei lavori parlamentari, secondo le direttive dei Ministro. 2. Il Ministro puo' avocare la risposta alle interrogazioni parlamentari, scritte ed orali. Art. 4. 1. Sono riservati alla firma del Ministro gli atti normativi e gli altri atti indicati nell'art. 4, comma 1, lettere a). b), c), d) ed e) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Art. 5. 1. Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto. Roma, 19 maggio 2005 Il Ministro: Scajola