(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Visto l'art. 2 del regio decreto 10 luglio 1924, n. 1100;
    Vista  la  legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Vista  la  legge  7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165  e,  in
particolare,  l'art.  4,  che  individua  le  funzioni  di competenza
dell'organo  di vertice delle amministrazioni statali, distinguendole
dagli  atti di competenza dei dirigenti e l'art. 14 che definisce gli
ambiti di esercizio di dette funzioni dell'organo di vertice;
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;
    Visto  il  decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente
il testo unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione;
    Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 ed in particolare l'art. 21;
    Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 205, con il quale,
a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d) della citata legge 15 marzo
1997,   n.   59   sono   state   approvate  le  disposizioni  per  il
coordinamento,  la  programmazione  e  la  valutazione della politica
nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica;
    Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  300,  e in
particolare,  l'art.  49 che istituisce il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
    Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni  nella  legge  3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono
state  apportate  modifiche  al  citato decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300;
    Vista  la  legge  26 marzo  2001,  n. 81, concernente le norme in
materia di disciplina dell'attivita' di Governo;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 2003,
n.  319,  recante  il  regolamento  di  organizzazione  del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Visto  il  decreto  ministeriale  28 aprile  2004, concernente la
riorganizzazione  degli  uffici  dirigenziali di livello non generale
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Considerato  che  con decreto del Presidente della Repubblica, in
data 26 aprile 2005 sono stati nominati i Sottosegretari di Stato per
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    Ritenuto  di  dover  delegare  la  trattazione  di  alcune aree e
progetti     di    competenza    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
                              Decreta:

                               Art. 1.

    1.  All'onorevole  Guido  Possa,  Sottosegretario  di  Stato  del
Ministero   dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e'
conferita  la  delega  a  trattare,  sulla base delle indicazioni del
Ministro, gli affari inerenti le materie relative ad aeree e progetti
indicati al successivo art. 2. Al fine di assicurare il coordinamento
delle   attivita'  esperite  in  base  alla  presente  delega  e  gli
obiettivi,  i  programmi  e  i  progetti  deliberati dal Ministro, il
predetto  Sottosegretario  opera in costante raccordo con il Ministro
stesso.
    2.  Nelle materie ad esso delegate, l'onorevole Guido Possa firma
i  relativi  atti  e  provvedimenti;  tali atti sono inviati alla sua
firma per il tramite dell'ufficio di Gabinetto del Ministro.
    3.   Resta   ferma  la  competenza  del  Ministro  sugli  atti  e
provvedimenti  per  i  quali  una espressa disposizione di legge o di
regolamento  escluda  la  possibilita' di delega, nonche' quelli che,
sebbene delegati, siano dal Ministro specificatamente a se' avocati o
comunque direttamente compiuti.
                               Art. 2.

    1.  All'onorevole  Guido Possa, e' conferita la delega a trattare
gli  affari  di  competenza  degli  enti  di  ricerca,  nonche' degli
interventi   per   lo  sviluppo  e  il  potenziamento  della  ricerca
scientifica  e tecnologica e per l'attuazione del decreto legislativo
27 luglio  1999,  n.  297,  ivi  compresi  i  progetti concernenti la
ricerca  universitaria  e  i  progetti  di  diffusione  della cultura
scientifica.
    2.   E'   altresi'   delegata   all'onorevole   Guido   Possa  la
partecipazione  alle  sedute del CIPE, ai lavori della Conferenza dei
presidenti  delle  regioni,  nonche'  alle  riunioni della Conferenza
Stato-Regioni,  della  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e
della conferenza unificata, per le materie di competenza;
                               Art. 3.

    1.  Per  le  materie  di competenza, il Sottosegretario onorevole
Guido  Possa sulla base delle indicazioni del Ministro, e' delegato a
rispondere  alle  interrogazioni parlamentari e ad intervenire presso
le Camere e le relative Commissioni per il compimento delle attivita'
richieste  dal lavori parlamentari, salvo che il Ministro non ritenga
di attendervi personalmente.
    2.  Al  Sottosegretario  potranno  essere  delegati,  di volta in
volta, atti specifici tra quelli di competenza del Ministro.
                               Art. 4.

    1.  Restano  in  particolare riservati al Ministro, a norma degli
articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165:
      a) gli atti normativi;
      b) gli  atti  con  i  quali  sono  definiti  gli obiettivi ed i
programmi da attuare, e vengono assegnate le risorse;
      c) le determinazioni di indirizzo politico;
      d) gli  atti,  comprese  le  circolari, contenenti direttive di
carattere generale;
      e) gli  atti  che devono essere sottoposti per le decisioni del
Consiglio dei Ministri e dei Comitati interministeriali;
      f) gli   atti   di   nomina  degli  organi  di  amministrazione
ordinaria,  straordinaria  e di controllo degli enti e degli istituti
sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;
      g) gli  atti  di  nomina  di  rappresentanti ministeriali negli
enti, societa', commissioni e comitati;
      h) i conferimenti di incarichi individuali ad esperti;
      i) gli   atti  relativi  alla  costituzione  di  commissioni  o
comitati istituiti o promossi dal Ministro.
                               Art. 5.

    1.  Ogni  pubblica  presa  di posizione di rilevanza politica del
Sottosegretario    su    questioni    riguardanti   la   politica   e
l'organizzazione  dell'istruzione,  dell'universita'  e della ricerca
deve previamente essere concordata con il Ministro.
    Il presente decreto sara' sottoposto ai controlli di legge.
      Roma, 4 maggio 2005
                                                 Il Ministro: Moratti