(all. 1 - art. 1)
              IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
    Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999, n. 300, recante
riforma dell'organizzazione del Governo;
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali   sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche;
    Visto  l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni;
    Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  20 febbraio  1998,  n.  38, e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante le attribuzioni dei dipartimenti del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
    Visto  il  regolamento  di  cui  al  decreto del Presidente della
Repubblica  28 aprile  1998,  n.  154,  e successive modificazioni ed
integrazioni,  recante  norme  sull'articolazione  organizzativa e le
dotazioni  organiche  dei  dipartimenti del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2001,
n.  107, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle
finanze;
    Visto,  l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del predetto decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 107 del 2001, secondo cui fino
all'entrata  in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 4 e 7 del
decreto   legislativo   n.   300  del  1999,  relativi  al  Ministero
dell'economia  e  delle finanze, continuano a trovare applicazione le
vigenti     disposizioni     che    disciplinano,    rispettivamente,
l'organizzazione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
programmazione  economica  e  del  Ministero  delle  finanze, nonche'
quelle  concernenti  gli  uffici  di  diretta  collaborazione ed alle
dirette dipendenze dei Ministri preposti ai medesimi dicasteri;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2005,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  27 aprile  2005  - Ministeri
istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5,
foglio  n.  49,  con  il  quale il prof. Domenico Siniscalco e' stato
nominato Ministro dell'economia e delle finanze;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 2005,
registrato  alla  Corte  dei  conti  il  27 aprile  2005  - Ministeri
istituzionali,  Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5,
foglio n. 53, con il quale il sen. Giuseppe Carlo Ferdinando Vegas e'
stato   nominato   Sottosegretario   di  Stato  presso  il  Ministero
dell'economia e delle finanze;
    Ritenuta  la  necessita'  di determinare i compiti da delegare al
sen. Vegas;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il  sen.  Giuseppe  Carlo  Ferdinando  Vegas  e'  delegato  a
rispondere,  per  le  materie  di  competenza,  in  coerenza  con gli
indirizzi  del  Ministro,  alle  interrogazioni  a  risposta  scritta
nonche'  ad  intervenire  presso  le  Camere,  in  rappresentanza del
Ministro, per lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale e per
ogni  altro  intervento  che si renda necessario nel corso dei lavori
parlamentari, secondo le direttive del Ministro.
    2.  In  linea  di massima gli impegni parlamentari del sen. Vegas
corrisponderanno alle rispettive deleghe.
    3. Inoltre il sen. Vegas e' delegato a seguire presso la Camera e
il  Senato,  sia  in  commissione  che  in  Aula, i progetti di legge
riguardanti  la  finanza regiona1e e locale, il bilancio dello Stato,
la  legge  finanziaria  e i provvedimenti «collegati» alla manovra di
bilancio.
                               Art. 2.
    1.  Il  sen.  Vegas  e' delegato a trattare le questioni relative
alla  finanza  pubblica,  ai  flussi  finanziari  degli enti locali e
regionali,  al  patto  di  stabilita'  interno, alla finanza locale e
regionale,  alle  politiche  ed  agli andamenti della spesa sociale e
previdenziale,    al    bilancio   comunitario   (ivi   compresa   la
partecipazione  alle  riunioni  in  sede  comunitaria),  ai  temi dei
rapporti  istituzionali  tra  lo  Stato,  le  regioni  e le autonomie
locali,  al  federalismo funzionale, agli andamenti delle consistenze
organiche  dei  dipendenti  pubblici  ed  alla  programmazione  delle
assunzioni,  nonche'  alla centralizzazione e razionalizzazione degli
acquisti.  Il  sen. Vegas e' delegato a curare l'inoltro al Consiglio
di  Stato,  per  il  parere,  dei  ricorsi  straordinari  proposti al
Presidente  della Repubblica nei casi in cui la relazione provenga da
un  ufficio  di  livello  dirigenziale generale dell'ex Ministero del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica. E' inoltre
delegato  a  curare i rapporti con la Cassa depositi e prestiti e con
le societa' da essa partecipate, nonche' le attivita' di monitoraggio
degli  andamenti  dei  flussi  di  cassa, in entrata e in uscita. Nei
compiti  di  cui  sopra  sono  compresi gli interventi finanziari del
Tesoro,  in  favore  di  enti  ed organismi pubblici, sia ai fini del
monitoraggio  degli  andamenti generali del settore statale, sia allo
scopo    di    assicurare    il    mantenimento    degli    equilibri
economico-finanziari degli enti stessi.
    2.  Il  sen.  Vegas  trattera', inoltre, le questioni riguardanti
l'ordinamento  dei  dipendenti  pubblici,  ad  esclusione  di  quelle
concernenti  il  personale  del Ministero, della Guardia di finanza e
delle  agenzie  fiscali,  nonche' quelle concernenti il miglioramento
dell'efficienza   e   dell'economicita'  della  spesa  pubblica,  con
particolare   riguardo   all'organizzazione   ed  alla  gestione  del
personale,  alla  revisione  dei sistemi di controllo, ai progetti di
sviluppo e integrazione dei sistemi informativi.
                               Art. 3.
    1. La specificazione di materie e di impegni di cui agli articoli
1   e  2  e'  destinata  a  subire  variazioni  ogni  qualvolta,  per
sovrapposizione  di  impegni  o  altre  cause,  la rappresentanza del
Ministro   in   Parlamento   dovra'   essere   assicurata   da  altro
Sottosegretario.
    2. Per le altre materie non riguardanti il bilancio dello Stato e
la  legge finanziaria, il Ministro provvedera' a delegare di volta in
volta, tenendo conto delle competenze delegate.
                               Art. 4.
    1.  Il  sen.  Vegas  e'  delegato  a firmare gli atti relativi ai
servizi  appresso  indicati,  nei  casi  in cui gli atti stessi siano
attribuiti alla competenza del Ministro:
      a) Dipartimento   della   Ragionezia   generale   dello  Stato,
relativamente:
        all'Ispettorato generale di finanza;
        all'Ispettorato generale per le politiche di bilancio;
        all'Ispettorato  generale per gli ordinamenti del personale e
l'analisi dei costi del lavoro pubblico;
        all'Ispettorato   generale  pe  la  finanza  delle  pubbliche
amministrazioni;
        all'Ispettorato generale per la spesa sociale;
      b) Dipartimento per le politiche fiscali, relativamente:
        all'ufficio     coordinamento     tecnologie    informatiche,
limitatamente agli aspetti informativi del rapporto concessorio;
      c) Dipartimento  dell'amministrazione  generale del personale e
dei servizi, relativamente:
        al  Servizio  centrale  per gli affari generali e la qualita'
dei processi e dell'organizzazione.
    2.  Il  Sottosegretario di Stato sen. Giuseppe Vegas e' delegato,
inoltre,  a  firmare  gli  atti  con  cui  i  ricorsi straordinari al
Presidente  della Repubblica sono trasmessi al Consiglio di Stato per
il  parere,  nei  casi  in cui la relazione provenga da un ufficio di
livello  dirigenziale  generale  dell'ex  Ministero  del  tesoro, del
bilacio e della programmazione economica.
                               Art. 5.
    1.  Non sono compresi nella delega di cui al precedente articolo,
oltre agli atti espressamente riservati alla firma del Ministro o dei
dirigenti da leggi o regolamenti, quelli appresso indicati:
      a) gli atti e i provvedimenti che implichino una determinazione
di  particolare  importanza  politica,  amministrativa o economica; i
programmi,  gli  atti,  i  provvedimenti amministrativi connessi alle
direttive  di  ordine  generale; gli atti inerenti alle modificazioni
dell'ordinamento  delle  attribuzioni dei dipartimenti, nonche' degli
enti  o  societa'  sottoposti  a  controllo o vigilanza del Ministro;
tutti  gli atti da sottoporre al Consiglio dei Ministri e ai Comitati
interministeriali;
      b) i   decreti  di  nomina,  degli  organi  di  amministrazione
ordinaria  e  straordinaria  e  di  controllo  degli  enti o societa'
sottoposti  a  controllo  o  vigilanza  del  Ministro del tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica, nonche' le nomine e le
designazioni, previste da disposizioni legislative, di rappresentanti
del  Ministero  in  seno  ad  enti,  societa', collegi, commissioni e
comitati, cosi' come le proposte e gli atti comunque concernenti enti
contemplati dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14;
      c) gli  atti  relativi  alla  costituzione  di commissioni e di
comitati  istituiti  o promossi dal Ministro, fatta eccezione per gli
atti  concernenti la costituzione delle commissioni di sorveglianza e
di  quelle  per  lo  scarto  degli  atti  di  archivio,  di  cui agli
articoli 25   e  27  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
30 settembre  1963,  n. 1409 e dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;
      d) gli  atti  inerenti  alle  funzioni istituzionali svolte nei
confronti   di   altre   amministrazioni  dello  Stato,  quando  esse
comportino accreditamento di funzionari o definitive contestazioni di
pubblica finanza;
      e) la valutazione, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo
30 luglio  1999,  n.  286,  sulle  prestazioni  svolte  dai dirigenti
preposti  ai  centri  di  responsabilita'  sulla  base degli elementi
forniti dall'organo di valutazione e controllo strategico e, ai sensi
dell'art.  6  dello  stesso  decreto legislativo, sui risultati delle
analisi  effettuate  annualmente dal medesimo organo di controllo sul
conseguimento   degli  obiettivi  operativi  fissati  dall'organo  di
direzione politica;
      f) le  determinazioni  sulle relazioni che i responsabili degli
uffici  sono  tenuti  a  sottoporre  al Ministro per le questioni che
presuppongono  le  risoluzioni  di tematiche di rilievo generale o il
coordinamento delle attivita' tra dipartimenti del Ministero;
      g) gli atti relativi alle nomine ed alle promozioni, nonche' le
decisioni   sui   giudizi   disciplinari   riguardanti  i  funzionari
appartenenti a qualifiche dirigenziali;
      h) le  assegnazioni  finanziarie  ai  sensi  dell'art.  14  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni
ed integrazioni;
      i) i  rapporti  con  gli  organi costituzionali o ausiliari del
Governo,   nonche'   le   risposte   agli  organi  di  controllo  sui
provvedimenti del Ministro;
      j) l'adozione  degli atti amministrativi generali inerenti alle
materie  di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165.
                               Art. 6.
    1.   Al  coordinamento  necessario  all'attuazione  del  presente
decreto  provvede  l'ufficio  di  Gabinetto cui devono essere inviati
tutti  i provvedimenti per la firma del Ministro o dei Sottosegretari
delegati.
                               Art. 7.
    1.  La  delega  ai  Sottosegretari di Stato e' estesa, in caso di
assenza  o  impedimento  del  Ministro, anche agli atti espressamente
esclusi,  indicati nell'art. 5, quando i medesimi rivestano carattere
di  assoluta  urgenza  e  improrogabilita'  e  non  siano  per  legge
riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
    2.  Il  Ministro  puo'  avocare  alla  propria firma singoli atti
compresi  nelle  materie  delegate  e  rispondere alle interrogazioni
parlamentari scritte ed orali.
    Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti organi di
controllo per la registrazione.
      Roma, 27 aprile 2005
                                              Il Ministro: Siniscalco