(all. 1 - art. 1)
          Proposta di disciplinare di produzione per l'olio
        a denominazione di origine protetta «Colline Ennesi».
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La   denominazione   di  origine  protetta  «Colline  Ennesi»  e'
riservata all'olio extra vergine di oliva rispondente alle condizioni
ed ai requisiti riportati nel presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                           V a r i e t a'
    La   denominazione   di  origine  protetta  «Colline  Ennesi»  e'
riservata  all'olio  extra  vergine  di  oliva  ottenuto  in  oliveti
composti dalle seguenti varieta': per il 70% da «Moresca», «Nocellara
Etnea», «Biancolilla», e, per la rimanente parte e per un massimo del
30%, da altre minori tra cui «Giarraffa», «Tonda Iblea», «Ogliarola».
    All'atto dell'immissione al consumo l'olio extra vergine di oliva
a  denominazione di origine protetta «Colline Ennesi» deve rispondere
alle seguenti caratteristiche.
Caratteristiche chimico-fisiche:
    acidita' massima totale: minore o uguale a 0,5%;
    indice di perossidi: minore o uguale a 12 meq O2/kg;
    fenoli  totali  espressi  in  mg/kg  di  acido gallico secondo il
metodo di analisi spettrofotometrico per la rilevazione colorimetrica
con il reagente Folin Ciocalteau: maggiore o uguale a 150 mg/kg;
    indici  spettrofotometrici:  K232  minore  o  uguale a 2,10; K270
minore o uguale a 0,20; DeltaK minore o uguale a 0,01;
    acido oleico: maggiore o uguale a 65%;
    acido linoleico: minore o uguale a 12%;
    acido linolenico: minore o uguale a 0,8%;
    rapporto acidi grassi insaturi/saturi: maggiore o uguale a 4,5.
Valutazioni organolettiche:
    colore: dal verde al giallo oro;
    odore:   di  fruttato  medio  o  intenso  con  eventuale  leggera
sensazione di erba;
    sapore:  fruttato equilibrato con sensazione di piccante ed amaro
ed eventuale di carciofo, e/o sedano, e/o pomodoro;
    panel  test:  mediana  dei  difetti (Md): uguale a 0; mediana del
fruttato (Mf): maggiore o uguale a 3.
    Altri   parametri   non   espressamente   citati   nel   presente
disciplinare  devono  essere  conformi alle normative U.E. per l'olio
extra vergine di oliva.
                               Art. 3.
                         Zona di produzione
    La  zona  di  produzione  delle  olive  destinate alla produzione
dell'olio   extra  vergine  di  cui  all'art.  1  comprende  l'intero
territorio  amministrativo  dei  comuni  ricadenti nella provincia di
Enna:  Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova,
Centuripe,  Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia,
Nissoria,   Piazza   Armerina,  Pietraperzia,  Regalbuto,  Sperlinga,
Troina,  Valguarnera  Caropepe, Villarosa. Per il comune di Centuripe
si  esclude  quella  parte  di territorio comunale, compresa in altra
D.O.P., delimitata a sud e ad ovest dalla linea ferrata, a nord dalla
strada  s.s.  «catanese»  121 e ad est dal confine della provincia di
Catania.
                               Art. 4.
                            O r i g i n e
    Ogni   fase   del  processo  produttivo  deve  essere  monitorata
documentando  per  ognuna  i  prodotti  in  entrata  ed i prodotti in
uscita.  In  questo  modo,  e  attraverso  l'iscrizione  in  appositi
elenchi,  gestiti dall'organismo di controllo, degli appezzamenti sui
quali  e'  coltivato  l'olivo,  dei  produttori, dei frantoiani e dei
confezionatori,   nonche'   attraverso   la  tenuta  di  registri  di
produzione  e  condizionamento,  e'  garantita la tracciabilita' e la
rintracciabilita'   del   prodotto.   Tutte  le  persone,  fisiche  o
giuridiche,  iscritte  nei  relativi elenchi, saranno assoggettate al
controllo  da  parte  dell'organismo  di  controllo,  secondo  quanto
disposto  dal  disciplinare  di  produzione  e  dal relativo piano di
controllo.
                               Art. 5.
                   Caratteristiche di coltivazione
    Le  condizioni  ambientali  e di coltura degli impianti destinati
alla  produzione  dell'olio  extra vergine di oliva di cui all'art. 1
devono  essere  tali  da rispecchiare le caratteristiche della zona e
comunque  atte  a  conferire  alle  olive ed all'olio che ne deriva i
caratteri  qualitativi specifici e di tipicita', specificati all'art.
2.
    Sono  pertanto  da  ritenere  idonei  gli  oliveti compresi nella
fascia  altimetrica tra 100 s.l.m. e 900 s.l.m. ricadenti nell'areale
di  produzione  di  valli  interne  e  colline  della provincia i cui
terreni   sono   di   medio-impasto,   con   presenza  di  scheletro,
limo-sabbiosi e sabbioso-argillosi.
    I  sesti  di  impianto,  le  forme  di allevamento e i sistemi di
potatura  variano  in relazione all'eta' dell'oliveto. Negli impianti
tradizionali  i sesti oscillano da metri 8x8 a metri 12x12, con sesti
piu'  ampi  in  oliveti  promiscui  e  sono  spesso irregolari; negli
impianti  moderni  il  sesto  di  impianto e' fino a metri 7x7 con le
cultivar   tradizionali.   Negli   impianti   tradizionali  le  forme
ricorrenti  sono  il  vaso  libero  ed  il  globo;  in quelli moderni
prevalgono  forme  monocauli  (vaso,  monocono,  monocaule  libero  e
globo).  Comunque  tecnica  di potatura e forma di allevamento devono
essere tali da consentire l'ottenimento di frutti di qualita'.
    La   tecnica   di   coltivazione  degli  oliveti  destinata  alla
produzione  dei  olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui  all'art. 1
comprende  pratiche  di  concimazione organica e/o di sintesi. Per la
gestione  del suolo e' ammesso l'inerbimento temporaneo o permanente.
Gli oliveti normalmente sono condotti in asciutto, tuttavia in annate
particolarmente siccitose e' ammessa l'irrigazione di soccorso.
    La  difesa  degli oliveti destinati alla produzione di olio extra
vergine  di oliva di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le
modalita'  definite  da  i  programmi  di lotta guidata emanati dalla
regione Siciliana; e' ammessa la produzione con metodo biologico.
    La  raccolta  delle olive negli oliveti destinati alla produzione
di  olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui  all'art.  1 deve essere
effettuata   tra  il  primo  di ottobre  e  il  quindici  di dicembre
corrispondente   alle  fasi  di  maturazione  che  vanno  dall'inizio
dell'invaiatura   alla  pigmentazione  superficiale  del  frutto.  La
raccolta   deve  essere  eseguita  manualmente  tramite  brucatura  e
pettinatura,  o meccanicamente con agevolatrici e scuotitori; in ogni
caso  devono  essere  utilizzate  le  reti per agevolare la raccolta.
Tuttavia  e'  vietata la raccolta delle olive cadute naturalmente sul
terreno  e quella sulle reti permanenti. E' vietato altresi' l'uso di
cascolanti.
    Il  trasporto  e  la  conservazione  delle  olive  deve  avvenire
utilizzando contenitori rigidi ed aerati.
    La  produzione  massima  delle olive negli oliveti destinati alla
produzione  di olio extra vergine di oliva di cui all'art. 1 non puo'
superare  kg  10000/ha;  la resa massima di olio non puo' superare il
22% espressa in peso per kg di olive.
                               Art. 6.
                     Modalita' di oleificazione
    La  molitura  delle  olive  e l'imbottigliamento dell'olio devono
avvenire  nel  territorio  delimitato  all'art.  3.  Le operazioni di
oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre 48 ore dalla
raccolta.  Per  l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi
meccanici  e  fisici  atti  a  garantire oli privi di alterazioni per
ottenere un prodotto che rispecchi le caratteristiche peculiari delle
drupe di origine; a tal fine sono ammessi solo impianti in continuo a
due  o tre fasi in cui la temperatura della pasta di olive non superi
i  27C°  durante  la  fase  di gramolazione che deve avere una durata
massima di 45 minuti primi; e' vietata la pratica del «ripasso» ed e'
altresi' vietato il ricorso a prodotti ad azione chimica o biochimica
(enzimi) e l'uso del talco nell'ambito del processo di estrazione.
    L'immagazzinamento    dell'olio   prodotto   deve   avvenire   in
contenitori  compatibili  con tale alimento, come l'acciaio inox o il
vetro   esente   da   piombo,   tali   contenitori  devono  risultare
perfettamente  lavabili,  atti alla separazione dei depositi naturali
(morchie)  dalla  massa  dell'olio. La conservazione va effettuata al
riparo della luce in ambienti chiusi per evitare sia il riscaldamento
che il congelamento dell'olio.
    E'  consentito  l'ottenimento  dell'olio  extra  vergine «Colline
Ennesi» con metodo biologico.
                               Art. 7.
                        Legame con l'ambiente
    La   coltivazione  dell'ulivo  e  di  conseguenza  la  produzione
dell'olio  tipico  dell'ennese,  possedendo questo singolari qualita'
organolettiche  che  lo differenziano nettamente da altri oli, non si
configura  solo per l'importanza data da una significativa produzione
locale,  ma  anche,  nella tradizione antica, come albero di culto al
quale tutti i sicilioti dovevano portare somma venerazione cosi' come
dimostrato  da  una  ampia  e  ricca  documentazione  storica. Questa
testimonia  una  antica  presenza  della  coltivazione dell'ulivo nel
territorio  provinciale  ennese unitamente ad una profonda tradizione
degli  usi e delle consuetudini ancora vive nel contadino, legati non
solo  alla  produzione  di  olio  ma anche alle sue utilizzazioni. Le
cultivar   che   si  sono  specializzate  nel  territorio  rispondono
all'esigenza  tramandata  dai greci di un frutto dedicato alla mensa,
l'oliva, ed un prodotto, l'olio, che come unguento era legato ai riti
propiziatori:   da   questo,   l'affermarsi   di  cultiva  a  duplice
attitudine.
    Qualita'  e tipicita' dell'olio nella provincia di Enna risultano
in diretto collegamento. Studi sul germoplasma confermano l'esistenza
di una caratterizzazione genetica ennese di Olea Europaea e l'analisi
chimico  fisica  dell'olio  in  relazione  al  germoplasma oggetto di
studio  ha  evidenziato  che  le caratteristiche specifiche dell'olio
ennese hanno comunque una forte correlazione con la matrice genetica.
La  combinazione  tra  cultivar  presenti  nel  territorio  di antico
insediamento,  cosi'  come  e'  emerso dall'indagine sul germoplasma,
condizioni   pedoclimatiche   e   particolarmente   del   clima  mite
mediterraneo  che  caratterizza  questo territorio prevalentemente di
media  ed  alta  collina,  collocato in area interna priva di diretta
influenza  del  mare,  sta  alla  base della qualita' elevata e della
tipicita'  del  prodotto i cui specifici parametri chimici hanno come
conseguenza  la  notevole  stabilita' dell'olio nel tempo a vantaggio
del  carattere  decisamente  fruttato  che permane a lungo. I terreni
sono   particolarmente   vocati   alle  coltivazioni  arboree  ed  in
particolare per olivo e mandorlo.
                               Art. 8.
                              Controlli
    L'olio extra vergine di oliva a denominazione di origine protetta
«Colline  Ennesi»  sara' controllato da una struttura autorizzata, in
conformita'  all'art.  10  del  Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio
1992.
                               Art. 9.
               Designazione e presentazione dell'olio
    Alla  denominazione  di  origine  protetta  di  cui all'art. 1 e'
vietata  l'aggiunta  di  qualsiasi  qualificazione  non espressamente
prevista dal presente disciplinare di produzione.
    E'  consentito  l'uso  veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi
privati purche' non abbiano significato laudativo o possano risultare
ingannevoli per il consumatore.
    E'  consentito  l'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro
localizzazione territoriale. E' consentito altresi' il riferimento al
confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende
olivicole  situate  nell'area  di  produzione,  a  condizione  che il
prodotto  sia  stato  ottenuto  esclusivamente  con olive raccolte da
oliveti   dell'azienda   o   nell'associazione   di   aziende   e  il
confezionamento sia avvenuto nelle medesime.
    Le operazioni di confezionamento dell'olio extra vergine di oliva
a denominazione di origine protetta di cui all'art. 1 devono avvenire
nell'ambito della zona indicata all'art. 3.
    L'olio  extra  vergine  di  oliva  di  cui all'art. 1 deve essere
immesso  al consumo in recipienti di capacita' non superiore ai litri
5 in vetro (scuro o chiaro cartonato) o in banda stagnata.
    Il nome della denominazione di origine protetta di cui all'art. 1
deve  figurare  in  etichetta  con caratteri chiari ed indelebili con
colorimetria  di  ampio  contrasto rispetto al colore dell'etichetta,
tale   cioe'  da  essere  nettamente  distinto  dal  complesso  delle
indicazioni che compaiono su di essa.
    E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
    E'  consentita  la  menzione che fa riferimento all'olio ottenuto
con metodo biologico.

                ---->  Vedere logo di pag. 55  <----

    Il  logo  identificato della denominazione di origene protetta di
cui  all'art.  1  ha  forma  ellissoidale  nella parte superiore, con
innesto semirettangolare nella parte inferiore. La traccia esterna e'
di  colore  rosso  (pantone  185c)  con  tratto  di  15  punti in una
dimensione  di  progettazione  di  mm 193x 170; l'interno presenta un
fondo  bianco  sul quale si staglia una grafica verde che rappresenta
un  ramo di olivo con lo stelo (pantone cool gray 9c), composto da n.
2  frutti  (pantone  576c) e n. 5 foglie (pantone 5757c). All'interno
sono presenti le seguenti diciture:
      nella  parte alta, all'interno della cornice: OLIO EXTRAVERGINE
d'OLIVA  (pantone  5777c)  con  carattere Copperlate Bold; nella zona
centrale,  in  basso:  COLLINE  ENNESI  (pantone 5777c) con carattere
Copperlate  Bold;  nella  parte  in  basso: D.O.P. (pantone5757c) con
carattere Arial rounded bold.