(all. 1 - art. 1)
CONTRATTO  COLLETTIVO  NAZIONALE  DI LAVORO PER LA FORMULAZIONE DELLE
    TABELLE  DI  EQUIPARAZIONE  DEL  PERSONALE DIRIGENTE DELLE ARPA A
    QUELLO  APPARTENENTE ALL'AREA DELLA DIRIGENZA DEI RUOLI SANITARI,
    TECNICO-PROFESSIONALE  ED  AMMINISTRATIVO  DEL SERVIZIO SANITARIO
    NAZIONALE.
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
    1.  Il  presente  contratto  si  applica  a  tutto  il  personale
dirigente  delle  Agenzie  regionali  per la protezione dell'ambiente
(A.R.P.A.)  non  rientrante nell'area medico-veterinaria, proveniente
da  comparti  o  settori diversi da quello del S.S.N. confluiti nella
ARPA  sulla base delle disposizioni regionali di loro istituzione, al
fine  di  consentirne  il relativo inquadramento negli organici delle
Agenzie  stesse,  nonche' al personale dirigenziale gia' appartenente
al comparto del S.S.N. secondo quanto specificato all'art. 4.
    2.  Le  tabelle  di equiparazione del personale di cui al comma 1
con quelle del personale incluso nell'Area della dirigenza sanitaria,
professionale, tecnica ed amministrativa del S.S.N. sono definite con
il  presente  contratto  ai  sensi  dell'art.  63, secondo comma, del
Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000.
                               Art. 2.
      Criteri per la formazione delle tabelle di equiparazione
    1.  Le  tabelle  di equiparazione allegato n. 1 sono formulate in
base  ai  criteri  stabiliti  dall'art.  63  del Contratto collettivo
nazionale di lavoro 8 giugno 2000, facendo riferimento a:
      a) contratti  collettivi  applicati  ai dirigenti transitati da
altre  aree  del  pubblico  impiego o settori privati, attualmente in
servizio;
      b) qualifica e profilo di provenienza dei dirigenti.
                               Art. 3.
                    Struttura della retribuzione
    1. Per  effetto  delle  tabelle  di  equiparazione,  al personale
dirigente  confluito  nelle  ARPA,  sono  attribuiti  il  trattamento
economico fondamentale ed accessorio di cui all'art. 35, lettere a) e
b) dei Contratti collettivi nazionali di lavoro 8 giugno 2000, I e II
biennio economico;
    Il trattamento economico del personale confluito e' formato dalle
seguenti  voci  nell'ammontare  determinato  dai Contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  citati  al  comma  1  alla  data di decorrenza
dell'inquadramento:
      a) stipendio tabellare iniziale (articoli 36 e 37 del Contratto
collettivo nazionale di lavoro (giugno 2000, I biennio, e dall'art. 2
del II biennio);
      b) indennita'  integrativa  speciale  (art.  38  del  Contratto
nazionale di lavoro 8 giugno 2000, I biennio);
      c) retribuzione   individuale   di   anzianita'   eventualmente
acquisita;
      d) retribuzione  di  posizione minima, parte fissa e variabile,
prevista  dalla  tabella I allegata al Contratto collettivo nazionale
di  lavoro 5 dicembre 1996, secondo biennio economico 1996-1997, come
modificata dagli articoli 3 e 4 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000, II biennio economico per i dirigenti con piu' o
meno  di  cinque  anni  di anzianita' al 1° febbraio 2001. Ad essa si
aggiunge   l'eventuale   ulteriore   importo   di   parte   variabile
riconosciuto presso ciascuna ARPA in relazione alla graduazione delle
funzioni ed all'incarico ricoperto;
      e) per  i dirigenti sanitari, indennita' di esclusivita' di cui
all'art.  5  del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro 8 giugno
2000,  II  biennio 2000-2001, con decorrenza 1° gennaio 2000 e con le
stesse  modalita'  temporali e condizioni previste dalla disposizione
contrattuale;
      f) indennita'   di  struttura  complessa  nei  casi  e  con  le
modalita'  di  cui  all'art. 41 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro dell'8 giugno 2000, I biennio;
      g) l'incremento  di  ".  2.900.000  della parte variabile della
retribuzione  di  posizione,  a  decorrere  dal 1° gennaio 2000 per i
dirigenti  dei  ruoli  professionale, tecnico ed amministrativo, alle
stesse  condizioni previste per i corrispondenti dirigenti del S.S.N.
dall'art.  11,  comma  3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'8 giugno 2000, II biennio economico;
      h) retribuzione   di   risultato   secondo   i   criteri  della
contrattazione  integrativa,  nonche'  le voci corrisposte sulla base
delle condizioni di lavoro, ove spettanti.
    3. Alla  costituzione del trattamento economico di cui al comma 2
dei  dirigenti  confluiti  concorre  ogni  indennita'  o  trattamento
economico  comunque  denominato,  avente  natura fissa e ricorrente e
avente  riflessi  ai  fini del trattamento previdenziale, agli stessi
corrisposta in base al contratto di provenienza.
    4. Nel caso in cui il trattamento economico in godimento da parte
del dirigente - con esclusione di quanto eventualmente corrisposto in
base  alla  lettera  h)  - dia luogo ad un saldo positivo rispetto al
trattamento  economico  spettante, la parte residua, viene conservata
come   assegno   ad   personam,   utile   ai  fini  previdenziali  ed
assistenziali  e  del  trattamento di fine rapporto, salvo che non si
tratti  di  somme  percepite  a  titolo  di retribuzione di risultato
comunque denominata negli enti o settori di provenienza. Tale assegno
entra  a  far  parte  della retribuzione di posizione individuale del
dirigente ai sensi dell'art. 40 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro 8 giugno 2000.
    5. Per  la  corresponsione delle voci di cui alle lettere d), f),
g)  e  h),  le  ARPA  provvedono  con  i  fondi formati con le regole
previste   dagli  articoli 50,  51  e  52  del  Contratto  collettivo
nazionale  di  lavoro  8 giugno  2000,  primo biennio economico, come
confermati  dagli  articoli 8  e 9 dello stesso contratto, II biennio
economico.  Gli  oneri  per  l'attribuzione del trattamento economico
iniziale  nella misura minima contrattuale, ai sensi dell'art. 53 del
Contratto  collettivo  nazionale  di lavoro dell'8 giugno 2000, sono,
comunque,  a  carico  dei  bilanci  delle ARPA nella misura in cui le
risorse del comma 3 non fornissero la completa copertura.
                               Art. 4.
                     Inquadramento dei dirigenti
    1. Le   tabelle  di  equiparazione  producono  i  propri  effetti
economici  con  l'inquadramento  dei  dirigenti  confluiti nelle ARPA
negli  organici  delle  medesime, con decorrenza dal primo giorno del
mese  successivo  alla  data  dell'inquadramento.  Per  le  ARPA gia'
attivate  nel  1998, la data dell'inquadramento del personale decorre
dal 1° novembre 1998.
    2. I  dirigenti  provenienti  dal  SSN mantengono l'inquadramento
conseguito  all'atto  del  trasferimento e nei loro confronti trovano
totale  applicazione  sotto  il  profilo  economico  e  normativo  le
clausole  dei  Contratti collettivi nazionali di lavoro dell'8 giugno
2000,  primo  e  secondo  biennio  economico,  ivi comprese quelle di
salvaguardia  economica  previste dall'art. 39 dello stesso contratto
per i dirigenti sanitari gia' di II livello.
    3. I   dirigenti  provenienti  dai  comparti  o  settori  privati
dovranno  essere  ricondotti  ai  profili  corrispondenti  dei  ruoli
professionale, tecnico ed amministrativo, fatto salvo quanto previsto
dall'art. 5.
    4. Le   parti   concordano  di  definire  in  successivi  accordi
l'inquadramento  di  dirigenti  confluiti da altri comparti o settori
non ricompresi nell'allegata tabella
                               Art. 5.
                       Il dirigente ambientale
    1. A   decorrere   dal   corrente   quadriennio   2002-2005,  con
riferimento alle necessita' operative delle ARPA, in via transitoria,
nel ruolo tecnico e' istituito il profilo professionale di «Dirigente
Ambientale» sulla base delle seguenti indicazioni:
      a) le  ARPA  individuano  nei  propri regolamenti concorsuali i
requisiti  specifici richiesti, ivi comprese le specializzazioni, per
l'assunzione  del  dirigente  ambientale  -  in  relazione  ai propri
settori di attivita';
      b) i  requisiti  di  accesso  a  tale  figura dirigenziale sono
quelli  stabiliti  dall'art.  26  del  decreto legislativo n. 165 del
2001. L'anzianita' di servizio puo' anche essere maturata nei profili
di  nuova istituzione di cui all'art. 50, comma 2 (norma speciale per
le ARPA) del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
personale comparto stipulato il 20 settembre 2001.
    2. In  prima  applicazione  del  presente contratto, a domanda da
presentarsi  entro  trenta  giorni  dalla  sua  istituzione,  le ARPA
inquadrano  nel profilo di «dirigente ambientale», i dirigenti ivi in
servizio  provenienti  dai ruoli professionale o tecnico del SSN, con
esclusione   dei  profili  di  «avvocato»  e  «sociologo»  nonche'  i
dirigenti  provenienti  da altri comparti o settori privati confluiti
ai  sensi  dell'art. 1, comma 1, appartenenti ad un profilo di natura
tecnico-ambientale  o  ad esso assimilabile per i requisiti specifici
posseduti.
    3. I   dirigenti  inquadrati  nel  nuovo  profilo  mantengono  il
trattamento  economico in godimento previsto dall'art. 3 del presente
contratto,  sino alla stipulazione del contratto collettivo nazionale
per  il  quadriennio  di  cui  al  comma  1  che  stabilira',  in via
definitiva,  il  trattamento  economico  di  tutti  i  dirigenti  ivi
compreso quello del nuovo profilo.
    4. Nelle  more di attuazione del comma 3, ai dirigenti ambientali
di  nuova assunzione si applica il trattamento economico previsto per
i dirigenti appartenenti al ruolo tecnico.
    5. I  dirigenti  ambientali gravano sul fondo di cui all'art. 50,
comma  3  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro dell'8 giugno
2000  (confermato  dall'art.  8 del Contratto collettivo nazionale di
lavoro  del  II  biennio).  Nel  caso  in  cui  il  comma 2 non trovi
applicazione  per  mancanza  di dirigenti da inquadrare ed i relativi
posti debbano essere istituiti, le ARPA provvedono con oneri a carico
del  proprio  bilancio  tenendo conto di quanto previsto dall'art. 53
del  Contratto  collettivo  nazionale di lavoro dell'8 giugno 2000, I
biennio economico.
                               Art. 6.
                  Incarichi dirigenziali nelle ARPA
    1.  Ai  dirigenti assunti presso le ARPA, ivi compresi quelli con
incarico  di  direzione  di struttura complessa sulla base dei propri
regolamenti  concorsuali,  si  applica  la  disciplina prevista dagli
articoli da  26  a  34  del  Contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'8 giugno  2000  per la graduazione delle funzioni, conferimento,
conferma  e  revoca  degli  incarichi.  I criteri previsti dal citato
contratto  sono  integrati  dalle  ARPA  con  le  procedure  previste
dall'art. 6, comma 1 lettera b) del medesimo contratto.
    2.  In prima applicazione del presente contratto, per i dirigenti
provenienti   dal   servizio  sanitario  nazionale  e  dalle  regioni
autonomie  locali,  la  corrispondenza  del  livello di inquadramento
nell'incarico  di  struttura  complessa  e' indicata dalle tabelle di
equiparazione,  con  applicazione,  ai  fini  dell'attribuzione della
relativa  indennita', delle medesime decorrenze - stabilite dall'art.
41  del Contratto collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 ove in
servizio  a  quella data nella posizione riconosciuta corrispondente.
Nell'indennita'  viene  assorbito  il  maturato  economico  -  ove in
godimento  - conservato ad personam dall'art. 44, comma 2, lettera b)
del  Contratto collettivo nazionale di lavoro del 5 dicembre 1996 per
la   dirigenza   dei   ruoli  sanitario,  professionale,  tecnico  ed
amministrativa  e  dall'art.  35,  comma  1, lettera b) del Contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  del 10 aprile 1996 dell'area della
dirigenza Regioni - Autonomie locali.
    3.  Per  i  dirigenti provenienti da altri settori, l'incarico di
struttura  complessa  e'  riconosciuto dalle ARPA applicando, ai fini
della  ricostruzione economica, i criteri previsti dall'art. 3, commi
3  e  4,  con  decorrenza  non  anteriore  all'entrata  in vigore del
Contratto  collettivo nazionale di lavoro 8 giugno 2000 e con oneri a
proprio carico.
                               Art. 7.
                            Norme finali
    1.  Il  servizio  svolto  dal  personale  dirigenziale  presso  i
settori,  gli enti e le aziende di provenienza e' equiparato, ai fini
delle procedure selettive e concorsuali, al servizio svolto presso le
ARPA.
    2.  I  regolamenti  concorsuali delle ARPA devono essere coerenti
per  i  requisiti generali, con le vigenti disposizioni in materia di
ammissione   all'impiego.   Detti   regolamenti,   ove  il  personale
appartenente  ai profili di nuova istituzione di cui all'art. 5 comma
2,  ultimo  periodo,  vengano  adibiti al settore sanitario, potranno
prevedere   i   requisiti   individuati   dall'art.  26  del  decreto
legislativo  n.  165  del 2001 come alternativi a quelli previsti dal
decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 1997 per l'accesso
alla dirigenza di detto ruolo.
    3.  E'  conservato,  a  domanda,  il  regime  previdenziale  (ivi
compresa  la  previdenza complementare) ed assistenziale del settore,
dell'ente o azienda di provenienza.
    4.  Per  tutto  quanto  non  previsto  dal  presente contratto si
applicano  le  norme  dei  Contratti  collettivi  nazionali di lavoro
dell'8 giugno  2000, I e II biennio economico, i Contratti collettivi
nazionali  di  lavoro  del  22 febbraio  2001  e  le  loro successive
modificazioni ed integrazioni.

               ---->  Vedere tabella di pag. 63  <----

                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
    Le  procedure concorsuali di cui ai regolamenti degli articoli 5,
6, e 7 tengono, altresi', conto della disciplina prevista dai decreti
del  Presidente  della  Repubblica  numeri 483  e  484 del 1997 per i
corrispondenti   dirigenti   del  Servizio  sanitario  nazionale  ove
compatibile con le proprie specificita'.
                    DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
    In  riferimento  all'art. 5, comma 2, le parti si danno atto che,
ferme  rimanendo  le  opzioni  gia'  effettuate ai sensi del presente
contratto, il termine dell'opzione stessa potra' essere riaperto, ove
ritenuto  necessario  dalle  parti  a  seguito della stipulazione del
Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  relativo al quadriennio
2002/2005.


   FUNZIONE PUBBLICA       CISL      UIL
           CGIL            FPS       FPL

    Le   Federazioni   Nazionali   FP-CGIL,  CISL-FPS,  UIL-FPL,  nel
sottoscrivere   il  presente  accordo  auspicano,  ed  in  tal  senso
impegnano  le proprie dirigenze sindacali periferiche che, in sede di
contrattazione  aziendale  e  nell'ambito  degli  istituti  negoziali
vigenti,  si  individuino  soluzioni  che  possano  dare  risposte in
termini di equita' a tutti i dirigenti impegnati nell'attivita' delle
ARPA  in  attesa  che  con  il  prossimo CCNL, si possano individuare
regole  generali  che  meglio  consentano di dare risposte a tutte le
aree dirigenziali coinvolte nella attivita' istituzionale.
      Roma, 21 luglio 2005


     FP-CGIL      CISL-FPS      UIL-FPL
    (firmato)     (firmato)    (firmato)