(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
          Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani
       degli impianti di sollevamento ubicati nelle attivita'
            soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini,  definizioni  generali, tolleranze dimensionali e simboli
grafici di prevenzione incendi.
    Ai  fini  delle  presenti disposizioni si applicano i termini, le
definizioni  e  le  tolleranze  dimensionali approvate con il decreto
ministeriale 30 novembre 1983.
2. Disposizioni generali.
    Le   pareti   del  vano  di  corsa,  le  pareti  del  locale  del
macchinario,  se  esiste,  e  le  pareti  del locale delle pulegge di
rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli di accesso, nel caso
in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio,
devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile.
    Le  pareti del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del
locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte
e   botole   di   accesso,   se   posti   in   alto  ed  esigenze  di
compartimentazione  lo  richiedano,  devono  avere caratteristiche di
resistenza  al  fuoco  uguali  o  superiori a quelle richieste per le
pareti del vano di corsa con il quale comunicano.
    I   setti  di  separazione,  tra  vano  di  corsa  e  locale  del
macchinario,  se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se esiste,
devono  essere  realizzati  con materiale non combustibile; i fori di
comunicazione,  attraverso  detti setti per passaggio di funi, cavi o
tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.
    All'interno  del  vano  di  corsa, del locale del macchinario, se
esiste,  del  locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle aree
di  lavoro,  destinate  agli  impianti  di  sollevamento,  non devono
esserci  tubazioni  o  installazioni  diverse da quelle necessarie al
funzionamento  o  alla  sicurezza dell'impianto come prescritto dalla
direttiva 95/16/CE.
    L'intelaiatura  di  sostegno  della cabina deve essere realizzata
con  materiale  non combustibile. Le pareti, il pavimento ed il tetto
devono  essere costituiti da materiali di classe di reazione al fuoco
non  superiore  a  1.  Per  gli ascensori antincendio e per quelli di
soccorso,  anche  le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina
devono essere realizzati con materiale non combustibile.
    Le  aree  di  sbarco  protette,  realizzate  negli edifici quando
necessario   davanti   agli   accessi  di  piano  degli  impianti  di
sollevamento,  nonche'  nell'eventuale piano predeterminato d'uscita,
di  cui  al  punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente
escludere ogni possibilita' d'incendio in esse.
3. Vano di corsa.
    In  relazione  alle  pareti  del vano di corsa si distinguono tre
tipi di impianti di sollevamento:
      in vano aperto;
      in vano protetto;
      in vano a prova di fumo.
3.1 Vano aperto.
    Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire
compartimento  antincendio;  in tal caso e' sufficiente che le pareti
del  vano  di  corsa  e le porte di piano, le eventuali altre porte o
portelli  di soccorso ed ispezione siano realizzati con materiali non
combustibili.
3.2. Vano protetto.
    Si  considera  vano  protetto  un vano di corsa per il quale sono
soddisfatti i seguenti requisiti:
      le  pareti  del  vano  di corsa, comprese le porte di piano, le
porte  di  soccorso  e  porte  e  portelli d'ispezione, le pareti del
locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge
di  rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree di
lavoro,  se  disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse
caratteristiche   di  resistenza  al  fuoco  del  compartimento;  gli
eventuali   fori   di   passaggio  di  funi,  cavi  e  tubi  relativi
all'impianto,  che  debbono  attraversare gli elementi di separazione
resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili
in relazione a quanto stabilito al punto 2;
      tutte  le  porte  di  piano,  d'ispezione  e di soccorso devono
essere  a  chiusura  automatica ed avere le stesse caratteristiche di
resistenza al fuoco del compartimento.
3.3. Vano a prova di fumo.
    Si  considera  vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale
sono soddisfatti i seguenti requisiti:
      le  pareti  del  vano di corsa devono essere separate dal resto
dell'edificio a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le
porte  di  piano,  di  soccorso  e  di  ispezione  sul vano di corsa,
mediante  filtro a prova di fumo. E' consentito che il filtro a prova
di  fumo  sia  unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto di
sollevamento,  fatta  eccezione per gli impianti di cui ai successivi
punti 7 e 8;
      le  pareti  del  vano  di corsa, comprese le porte di piano, le
porte  di  soccorso  e  porte  e  portelli d'ispezione, le pareti del
locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge
di  rinvio, se esiste, nonche' gli spazi del macchinario e le aree di
lavoro,  se  disposti fuori del vano di corsa, devono avere le stesse
caratteristiche   di  resistenza  al  fuoco  del  compartimento;  gli
eventuali   fori   di   passaggio  di  funi,  cavi  e  tubi  relativi
all'impianto,  che  debbono  attraversare gli elementi di separazione
resistenti al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili
in relazione a quanto stabilito al punto 2;
      le  porte  di  piano,  di ispezione e di soccorso, possono dare
accesso direttamente ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un
lato verso uno spazio scoperto, ovvero verso filtri a prova di fumo.
4.  Accessi al locale del macchinario, agli spazi del macchinario e/o
alle aree di lavoro.
    Per  i  vani  di  cui ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del
macchinario,  se  esiste,  gli  accessi  al  locale  delle pulegge di
rinvio,  se esiste, nonche' agli spazi del macchinario e alle aree di
lavoro  devono  avvenire  attraverso  spazi  scoperti  o protetti con
filtri a prova di fumo.
    Per  i  vani  di  cui  al  punto  8,  gli  accessi  al locale del
macchinario  e  gli  accessi  al  locale  delle pulegge di rinvio, se
esiste,  devono  avvenire  attraverso  spazi  scoperti o protetti con
filtri a prova di fumo con esclusione di quelli in sovrappressione.
    Nei  vani  di  cui  ai  punti 3.2, 3.3 e 7 in cui sono installati
impianti  di  sollevamento  ad  azionamento idraulico, i serbatoi che
contengono  l'olio  devono  essere  chiusi e costruiti in acciaio; le
tubazioni  per  l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono
essere  di  acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono
essere   protetti  dall'incendio  e  dotati  di  chiusure  capaci  di
trattenere l'olio.
    Le  aree  di lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere
facilmente  e  chiaramente  individuate  e  devono  essere ubicate in
ambienti  aventi  caratteristiche  conformi  con  quelle stabilite al
punto 3 per il vano di corsa.
5. Aerazione  del  vano  di  corsa, dei locali del macchinario, delle
pulegge di rinvio e/o degli ambienti contenenti il macchinario.
    Le  aerazioni  del  vano di corsa, del locale del macchinario, se
esiste,  del  locale  delle  pulegge  di rinvio, se esiste, e/o degli
spazi  del  macchinario  devono  essere  fra  loro  separate e aperte
direttamente, o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale,
verso  spazi  scoperti a condizione che sia garantito il tiraggio. Le
canalizzazioni   devono   essere   realizzate   con   materiale   non
combustibile.
    L'aerazione  del vano di corsa, degli spazi del macchinario o dei
locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono, deve
essere   permanente  e  realizzata  mediante  aperture,  verso  spazi
scoperti,  non inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di
corsa e dei locali, con un minimo di:
      0,20 m2 per il vano di corsa;
      0,05  m2  per  il  locale  del macchinario, se esiste, e per il
locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
    Dette  aperture  devono  essere realizzate nella parte alta delle
pareti  del  vano  e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere
protette  contro  gli  agenti  atmosferici e contro l'introduzione di
corpi  estranei  (animali  vari,  volatili ecc.); tali protezioni non
devono  consentire  il passaggio di una sfera di diametro maggiore di
15  mm. Quando il vano di corsa e' aperto su spazi scoperti, per esso
non e' richiesta aerazione.
    La  canalizzazione  di  aerazione  del  vano puo' attraversare il
locale  del  macchinario,  se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo
stesso  modo la canalizzazione di aerazione degli ambienti contenenti
il  macchinario  o  del  locale  del  macchinario,  se  esiste,  puo'
attraversare  il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio o
altri  locali  interni  dell'edificio, purche' garantisca la prevista
compartimentazione.
6. Misure di protezione attiva.
    Se  in  vano  protetto o in vano a prova di fumo, gli impianti di
sollevamento,  quando le esigenze di compartimentazione dell'edificio
lo  richiedono,  prima che la temperatura raggiunga un valore tale da
comprometterne  il  funzionamento,  previo  comando  proveniente  dal
sistema  di  rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la
cabina  al  piano  predeterminato  di uscita e permettere a qualunque
passeggero di uscire.
    In   prossimita'  dell'accesso  agli  spazi  e/o  al  locale  del
macchinario  deve  essere  disposto  un  estintore di classe 21A89BC,
idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici.
    Nel  locale  del  macchinario, se esiste, possono essere adottati
impianti  di  spegnimento  automatici a condizione che siano del tipo
previsto  per  incendi di natura elettrica, convenientemente protetti
contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale
d'intervento  tale  che  intervengano  dopo  che  l'ascensore  si sia
fermato a seguito della manovra prevista al precedente paragrafo.
7. Vani di corsa per ascensore antincendio.
    Il  vano  di corsa, per un ascensore antincendio, deve rispondere
alle   caratteristiche  indicate  al  punto  3.3.  ed  alle  seguenti
ulteriori misure:
      tutti    i    piani   dell'edificio   devono   essere   serviti
dall'ascensore antincendio;
      l'uscita  dall'ascensore  deve immettere in luogo sicuro, posto
all'esterno dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato
di  uscita,  direttamente  o tramite percorso orizzontale protetto di
lunghezza  non  superiore a 15 m, ovvero di lunghezza stabilita dalle
disposizioni tecniche di settore;
      le  pareti  del  vano  di  corsa, il locale del macchinario, se
esiste, gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore
antincendio,  devono  essere distinti da quelli degli altri eventuali
ascensori  e  devono  appartenere  a compartimenti distinti da quelli
degli altri eventuali ascensori;
      gli  elementi delle strutture del vano di corsa, del locale del
macchinario, se esiste, o degli spazi del macchinario e delle aree di
lavoro,  se  disposti  fuori  del  vano  di  corsa,  devono avere una
resistenza  al  fuoco  corrispondente  a  quella  del compartimento e
comunque non inferiore a REI 60;
      l'accesso  al  locale  macchinario,  se  esiste, agli spazi del
macchinario  o  alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto,
esterno  all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a
prova  di  fumo  di  resistenza  al fuoco corrispondente a quella del
compartimento e comunque non inferiore a REI 60;
      ad   ogni   piano,   all'uscita   dall'ascensore,  deve  essere
realizzata   un'area   dedicata   di  almeno  5  m2  aperta,  esterna
all'edificio,   oppure,  protetta  da  filtro  a  prova  di  fumo  di
resistenza  al  fuoco  corrispondente  a  quella  del compartimento e
comunque non inferiore a REI 60;
      la botola installata sul tetto della cabina, per il salvataggio
o  per  l'auto  salvataggio  di  persone  intrappolate,  deve  essere
prevista  con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia
dall'interno,  con  la  chiave  di  sblocco,  sia  dall'esterno della
cabina.  Le dimensioni interne della cabina devono essere di almeno m
(1,10 x 2,10) con accesso sul lato piu' corto;
      le  porte  di  piano  devono  avere  resistenza  al  fuoco  non
inferiore  a  quella  richiesta per il vano di corsa e, comunque, non
inferiore a REI 60;
      la  linea  di  alimentazione  di  un ascensore antincendio deve
essere   distinta   da   quella  di  ogni  altro  ascensore  presente
nell'edificio  e  deve  avere  una  doppia  alimentazione  primaria e
secondaria di sicurezza;
      i  montanti dell'alimentazione elettrica del macchinario devono
essere  separati  dall'alimentazione primaria ed avere una protezione
non  inferiore  a  quella richiesta per il vano di corsa e, comunque,
non inferiore a REI 60;
      in  caso  di incendio il passaggio da alimentazione primaria ad
alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;
      i  locali  del  macchinario  e  delle  pulegge  di  rinvio,  se
esistono,   ed   il  tetto  di  cabina  devono  essere  provvisti  di
illuminazione  di emergenza, con intensita' luminosa di almeno 5 lux,
ad  1  m  di  altezza  sul  piano  di calpestio, e dotata di sorgente
autonoma  incorporata,  con  autonomia di almeno 1 ora e comunque non
inferiore al tempo di resistenza richiesto per l'edificio;
      in  caso di incendio la manovra di questi ascensori deve essere
riservata  ai  Vigili  del  fuoco  ed  eventualmente  agli addetti al
servizio antincendio opportunamente addestrati;
      un  sistema  di  comunicazione  bidirezionale deve collegare in
maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario o
al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco;
      nel progetto dell'edificio devono essere adottate misure idonee
a limitare il flusso d'acqua nel vano di corsa, durante le operazioni
di spegnimento di un incendio; il materiale elettrico all'interno del
vano  di  corsa,  nella zona che puo' essere colpita dall'acqua usata
per  lo  spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono
avere protezione IPX3;
      gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali da
consentire  il  funzionamento  corretto della manovra degli ascensori
antincendio  per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco
dell'edificio;
      gli ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione
delle vie di esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso.
    Quando  in un edificio, in relazione alle specifiche disposizioni
di  prevenzione  incendi,  deve  essere  installato  un  ascensore di
soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente
per   trasporto  delle  attrezzature  del  servizio  antincendio  ed,
eventualmente,  per  l'evacuazione di emergenza delle persone, devono
essere  adottare,  oltre  alle  misure  di  cui  al punto 7, anche le
seguenti:
      il  numero  degli ascensori di soccorso deve essere definito in
modo  da  servire con essi l'intera superficie orizzontale di ciascun
piano dell'edificio;
      il locale del macchinario deve essere installato nella sommita'
dell'edificio   con  accesso  diretto  dal  piano  di  copertura  del
medesimo;
      non e' ammesso un azionamento di tipo idraulico;
      i  condotti  di  aerazione  del  locale  del macchinario devono
essere  separati  da quelli del vano di corsa. In caso di condotto di
aerazione  del  vano  di  corsa,  che  attraversasse  il  locale  del
macchinario  o  che  fosse  contiguo,  il  condotto di aerazione deve
essere  segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco
almeno REI 120;
      le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono
essere  stabilite  in  base  alle esigenze dei vigili del fuoco ed in
ogni caso non devono essere inferiori ai seguenti valori:

larghezza                                           |     1,10 m
profondita'                                         |     2,10 m
altezza interna di cabina                           |     2,15 m
larghezza accesso (posto sul lato minore)           |     1,00 m

      le  porte  di  piano  e  di cabina devono essere ad azionamento
manuale, la porta di cabina deve essere ad una o piu' ante scorrevoli
orizzontali.  Al  fine di assicurare la disponibilita' dell'impianto,
anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo
che,  quando  il  tempo  di sosta della cabina ad un piano diverso di
quello  di  accesso dei vigili del fuoco supera i due minuti, riporti
automaticamente  la cabina al piano anzidetto. Un allarme luminoso ed
acustico,  a  suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve segnalare
il  fallimento  di  questa  manovra  al personale dell'edificio; tale
allarme  non  deve  essere  operativo  quando l'ascensore e' sotto il
controllo dei vigili del fuoco;
      un  interruttore  a  chiave,  posto  a ogni piano servito, deve
consentire  ai  vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore
di soccorso;
      per  l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere
presente  una scala che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto
della cabina stessa attraverso la relativa botola;
      per  consentire  il  diretto  e  facile  accesso  alla  botola,
all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti.
9. Norme di esercizio.
    L'uso  degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. Presso ogni
porta  di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con
l'iscrizione  «Non  usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici
di  civile  abitazione  e'  sufficiente  prevedere  l'affissione  del
cartello solo presso la porta del piano principale servito e di tutti
gli altri piani da cui si puo' accedere dall'esterno.
    In  caso  d'incendio  e' consentito unicamente l'uso di ascensori
antincendio  e  di  soccorso  in  relazione  a quanto stabilito dalle
specifiche regole tecniche di settore. Inoltre, e' proibito accendere
fiamme   libere  in  cabina,  nel  vano  di  corsa,  nei  locali  del
macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonche'
depositare  in  tali  ambienti  materiale  estraneo  al funzionamento
dell'ascensore.
    I  suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono
essere   segnalati  con  apposita  segnaletica  conforme  al  decreto
legislativo n. 493/1996.