(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato

DISCIPLINARE  DI  PRODUZIONE  DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA
                 OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «TUSCIA»
                               Art. 1.
                            Denominazione
    La  denominazione  di  origine  protetta  «Tuscia»  e'  riservata
all'olio  extravergine  di  oliva  che risponde alle condizioni ed ai
requisiti  stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2081/92 ed indicati nel
presente disciplinare di produzione.
                               Art. 2.
                         Zona di produzione
    La  zona  di produzione e trasformazione delle olive della D.O.P.
«Tuscia»  comprende il territorio della provincia di Viterbo idoneo a
conseguire  le produzioni con le caratteristiche qualitative previste
dal presente disciplinare.
    Nel  suo  insieme  la  zona  della  D.O.P.  «Tuscia»  comprende i
territori dei seguenti comuni:
      Acquapendente,   Bagnoregio,   Barbarano   Romano,  Bassano  in
Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina,
Capodimonte,   Capranica,  Caprarola,  Carbognano,  Castel  S.  Elia,
Castiglione   in  Teverina,  Celleno,  Civita  Castellana,  Civitella
d'Agliano,  Corchiano,  Fabrica  di  Roma, Faleria, Gallese, Gradoli,
Graffignano,  Grotte  di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di
Castro (parte) Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano, Orte,
Piansano, Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel Cimino,
Sutri,  Tarquinia,  Tuscania (parte) Valentano, Vallerano, Vasanello,
Vejano,  Vetralla,  Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia, Viterbo,
Vitorchiano.
    La  parte  del  comune  di  Tuscania  e  Montalto  di  Castro  e'
delimitata  da  una linea immaginaria che parte dal punto di incrocio
tra  i  comuni  di Arlena di Castro, Piansano e Tuscania e prosegue m
direzione  Sud  Sud-Ovest  lungo  il  confine che divide il comune di
Tuscania  da  quello  di  Arlena di Castro fino al fosso Arroncino di
Pian  di Vico e continua lungo il percorso del predetto fosso fino al
torrente  Arrone; prosegue poi lungo lo stesso torrente fino al Guado
dell'Olmo;  continua in direzione Nord Nord-Ovest dal Guado dell'Olmo
percorrendo  la  strada  provinciale  dogana  che  collega Tuscania a
Montalto  di  Castro  fino  al  bivio  con  la  strata statale n. 312
Castrense;  prosegue verso Nord-Ovest ripartendo dal suddetto bivio e
percorrendo  la  strada statale castrense fino al fosso del Sasso che
attraversa  gli  archi  di  Pontecchio;  percorre detto fosso fino al
fiume  Fiore  e prosegue verso monte, lungo l'alveo del fiume stesso,
fino al punto di incontro dei confini dei comuni di Canino, di Ischia
di Castro e Manciano; prosegue in direzione Ovest fino al Mar Tirreno
lungo il confine che separa la regione Lazio dalla regione Toscana.
                               Art. 3.
                          Varieta' di olivo
    L'olio  a  D.O.P. «Tuscia» deve essere prodotto dalle olive delle
varieta' Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il 90%, da
sole  o  congiuntamente,  nei singoli oliveti. E' ammessa la presenza
negli oliveti, in percentuale massima del 10%, di altre varieta'.
                               Art. 4.
       Caratteristiche naturali dell'ambiente di coltivazione
    Le condizioni pedoclimatiche e di coltura degli oliveti destinati
alla  produzione degli oli a D.O.P. «Tuscia» di cui all'art. 1, cosi'
come  i  sesti  di  impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di
potatura,   devono   essere  quelle  atte  a  conferire  tradizionali
caratteristiche qualitative.
    Dal  punto  di  vista  geomorfologico,  la  zona  si presenta con
altimetrie  diverse.  L'origine  vulcanica  dei  terreni  genera  una
predominanza  sull'intera  zona  delle piroclastiti rendendo cosi' il
suolo  che  ne  deriva di elevata fertilita'. Nel complesso i terreni
sono   dotati   di   buona   fertilita'   ed  in  particolare  alcune
caratteristiche  del  suolo  quale la composizione granulometrica, la
capacita'  di  ritenzione  idrica, le riserve minerali e la reazione,
insieme  ai  fattori  pedogenetici  (clima,  esposizione, altitudine,
ecc.) confermano la vocazione coltura dell'olivo.
    Il  clima  temperato  con  precipitazioni intorno ai 900 mm annui
distribuiti  prevalentemente  nel periodo primaverile-autunnale fatta
eccezione  per  l'area  dei  Colli Cimini caratterizzata da sensibili
escursioni termiche e maggiori piovosita'.
    Nella  zona,  l'olivo rappresenta una delle colture piu' diffuse,
con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro, intensivi
con  oltre  300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100 piante ad
ettaro.
    Negli  oliveti specializzati ed intensivi le forme di allevamento
possono  essere il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il cono
rovescio  e  qualunque  altra  forma  adattabile  all'olivo.  Per gli
oliveti  promiscui, le forme di allevamento piu' diffuse sono il vaso
policonico ed il vaso libero.
    Le  pratiche  di  potatura sono eseguite generalmente con cadenza
annuale,  mentre  ad  intervalli piu' lunghi si esegue la potatura di
rinnovo.
    La concimazione dei terreni e' di tipo minerale ed organica; sono
raccomandati  apporti  annui  di  fertilizzanti  che  non superino le
asportazioni  al  netto  delle perdite e garantiscano il mantenimento
della  fertilita' del terreno e la stabilita' dell'ecosistema ad esso
collegato.
    La  difesa fitosanitaria e' eseguita nel rispetto dell'equilibrio
dell'ecosistema,   evitando   gli   interventi   inutili   e  dannosi
all'entomofauna  utile  ed  attenendosi  quindi  alle indicazioni dei
servizi  di  lotta guidata ed integrata operanti sul territorio. Sono
vietati trattamenti al terreno con prodotti diserbanti e disseccanti.
    Ulteriori   pratiche  agronomiche  dovranno  essere  condotte  in
maniera razionale e tale da salvaguardare la qualita' del prodotto.
                               Art. 6.
                      Raccolta e post-raccolta
    Le  olive  devono  essere  disseccanti  e  prelevate direttamente
dall'albero  mediante  la  raccolta manuale o meccanica o quant'altro
non danneggi il prodotto.
    Il  grado  di  maturazione  delle  olive alla raccolta non dovra'
eccedere    lo   stadio   fenologico   di   invaiatura   superficiale
dell'epicarpo  e  comunque  dovra' protrarsi non oltre il 20 dicembre
per  le  cultivars  precoci  (Leccino,  Frantoio, Maurino, Pendolino,
ecc.)  e  non oltre il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese,
Moraiolo,   ecc.).   E'  tassativamente  vietato  l'uso  di  prodotti
cascolanti o di abscissione.
    La  produzione massima di olive per ettaro non puo' superare i kg
9.000  (novemila)  negli  oliveti  specializzati  ed intensivi mentre
negli  oliveti  consociati e promiscui la produzione massima di olive
per pianta non puo' superare i kg 90 (novanta).
    Il  trasporto delle olive al frantoio dovra' essere effettuato in
recipienti  idonei subito dopo la raccolta e comunque entro un giorno
dalla stessa.
    Le  partite  di  olive pervenute al frantoio devono rispondere ai
requisiti  di  maturazione, freschezza ed integrita', pena il rigetto
delle  stesse. Le olive dovranno essere lavorate entro e non oltre un
giorno dal conferimento al frantoio.
                               Art. 7.
                     Modalita' di oleificazione
    Le pratiche di oleificazione sono:
      1)  lavaggio con acqua potabile a temperatura ambiente, cernita
e defogliazione;
      2) molitura con frangitori idonei;
      3)  gramolatura a temperatura controllata non superiore a 30° C
e per tempi inferiori ai 60 minuti;
      4)  estrazione  fisica  con  impianti  del  tipo a pressione, a
centrifugazione   continua   (con  o  senza  aggiunta  di  acqua),  a
percolamento piu' pressione, a percolamento piu' centrifugazione:
        nel caso di estrazione per pressione, i fiscoli devono essere
puliti  ad ogni riavvio del ciclo, le pressioni esercitate non devono
essere superiori a 400 kg/cmq con unica estrazione e tempo massimo di
due ore;
        nel  caso  di  estrazione per centrifugazione con aggiunta di
acqua, questa dovra' essere potabile ed avere una temperatura tale da
non  aumentare  la temperatura della pasta di olive all'entrata della
centrifuga.
      5)  Centrifugazione del mosto oleoso: l'olio ed il mosto oleoso
estratto  dovranno  essere  immediatamente allontanati dai residui di
acqua  di  vegetazione  mediante separatori continui in acciaio inox.
All'uscita degli impianti di estrazione. La temperatura dell'olio non
dovra' superare i 28° C.
      6)  Purificazione  dell'olio  per  filtrazione o altro mezzo di
tipo fisico.
      7)  E' vietato effettuare la doppia centrifugazione della pasta
di  olive  senza  interruzione,  metodo  di  trasformazione noto come
«ripasso».
    Le  operazioni  di  oleificazione  dovranno  essere effettuate in
oleifici situati entro i limiti della zona indicata dall'art. 2 e non
dovranno protrarsi oltre il 16 gennaio.
    La  conservazione  dell'olio  dovra'  avvenire  in  recipienti di
acciaio inox perfettamente puliti e senza tracce di detergenti.
    La resa massima di olive in olio non puo' superare il 20%.
                               Art. 8.
                     Caratteristiche al consumo
    L'olio   di   oliva   extravergine  a  D.O.P.  «Tuscia»  all'atto
dell'immissione    al   consumo   deve   rispondere   alle   seguenti
caratteristiche:
      colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
      odore: fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto al
punto ottimale di maturazione;
      sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro e
piccante;
      acidita'  massima totale espressa in acido oleico, in peso, non
eccedente grammi 0,5 per 100 gr di olio;
      numero di perossidi: \leq a 12 meq 0/Kg2 di olio.
    Valutazione organolettica conforme all'attuale normativa U.E.
    Altri  parametri  chimico-fisici  non espressamente citati devono
essere conformi all'attuale normativa U.E.
                               Art. 9.
                    Designazione e presentazione
    Alla D.O.P. «Tuscia» e' vietata l'aggiunta di qualsiasi ulteriore
menzione del presente disciplinare ivi comprese le indicazioni: tipo,
gusto,  selezionato,  scelto  e  similari,  nonche'  indicazioni  che
facciano   riferimento   ad   aree   geografiche  diverse  da  quelle
espressamente   previste   nel  presente  disciplinare.  E'  tuttavia
consentito  l'uso di indicazioni che facciano riferimento ad aziende,
nomi,   ragioni   sociali   o  marchi  privati  purche'  non  abbiano
significato  laudativo,  non  siano  tali  da  trarre  in  inganno il
consumatore  e  siano  riportate  in dimensioni dimezzate rispetto ai
caratteri con cui viene trascritta la D.O.P. «Tuscia».
    Sono  inoltre  consentite  una contro-etichetta e/o cartellino in
cui siano riportate notizie circa la zona di produzione, le modalita'
di   coltivazione,   il  tipo  di  lavorazione,  la  varieta'  ed  il
significato biologico e merceologico dell'olio.
    I  recipienti in cui e' confezionato l'olio extravergine di oliva
a D.O.P. «Tuscia» ai fini dell'immissione al consumo devono essere in
vetro  o  in  lamina  metallica stagnata di capacita' non superiore a
litri 5.
    E'  obbligatorio  indicare  in  etichetta  l'annata di produzione
delle olive da cui l'olio e' ottenuto.
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine  del  logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in
abbinamento inscindibile con la denominazione di origine protetta.
    Il simbolo grafico e' stato opportunamente ridisegnato da reperto
etrusco   di   Antefissa   in   terracotta  proveniente  dagli  scavi
dell'abitato  di  Acquarossa  (Viterbo) il cui originale e' presso il
Museo  di  Civitacastellana (Viterbo). La Antefissa e' un colore ocre
scuro  (colore  pantone  n. 1685 C) sostenuta dalla scritta Tuscia in
colore  rosso  scuro  (colore pantone n. 187 C) in campo rettangolare
verticale  giallo  (retino 70% colore pantone 130 C) e fascia di base
in  colore  nero  (process  Black  C)  con  scritta su due righe olio
extravergine di oliva a denominazione di origine protetta.
Regolamento  CEE  n. 2081/92 del Consiglio Domanda di registrazione -
   Art. 5 D.O.P. (X) I.G.P. ( ) N. Nazionale del fascicolo 11/2001
    1. Servizio competente dello Stato membro.
      Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali.
      Indirizzo:  via  XX  Settembre,  20  -  00187  Roma  - Recapito
telefonico: 06-4819968 - Fax 06-42013126.
      e-mail: qtc3@politicheagricole.it
    2. Associazione richiedente.
      2.1  Nome:  Consorzio  per  la tutela e la valorizzazione della
produzione olivicola della provincia di Viterbo.
      2.2 Indirizzo: via Matteotti, 73 - 01100 Viterbo.
      2.3 Composizione: Produttori/trasformatori (x) altro ( ).
    3.  Tipo  di prodotto: Classe 1.5 - Grassi - Olio extravergine di
oliva.
    4. Descrizione del disciplinare:
      (riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragr. 2).
      4.1 Nome: Tuscia.
      4.2  Descrizione:  olio  extravergine  di oliva con le seguenti
caratteristiche:
        colore: verde smeraldo con riflessi dorati;
        odore:  fruttato che ricorda il frutto sano, fresco, raccolto
al punto ottimale di maturazione;
        sapore: di fruttato medio con equilibrato retrogusto di amaro
e piccante;
        acidita'  massima  totale, espressa in acido oleico, in peso,
non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;
        numero perossidi: \leq 12 Meq 02/kg.
      4.3 Zona geografica:
        la  zona di produzione e trasformazione delle olive destinate
all'ottenimento  dell'olio extravergine di oliva «Tuscia» comprende i
territori  della  provincia  di  Viterbo, regione Lazio, dei seguenti
comuni:  Acquapendente,  Bagnoregio,  Barbarano  Romano,  Bassano  in
Teverina, Bassano Romano, Blera, Bolsena, Bomarzo, Calcata, Canepina,
Capodimonte,   Capranica,  Caprarola,  Carbognano,  Castel  S.  Elia,
Castiglione   in  Teverina,  Celleno,  Civita  Castellana,  Civitella
d'Agliano,  Corchiano,  Fabrica  di  Roma, Faleria, Gallese, Gradoli,
Graffignano,  Grotte  di Castro, Latera, Lubriano, Marta, Montalto di
Castro  (in  parte), Montefiascone, Monteromano, Nepi, Oriolo Romano,
Orte,  Piansano,  Proceno, Ronciglione, S. Lorenzo Nuovo, Soriano nel
Cimino,  Sutri,  Tarquina,  Tuscia  (in parte), Valentano, Vallerano,
Vasanello, Vejano, Vetralla, Vignanello, Villa S. Giovanni in Tuscia,
Viterbo,  Vitorchiano.  La  descrizione  della limitazione dei comuni
compresi   in  parte  nella  zona  di  produzione  e'  riportata  nel
disciplinare di produzione.
    4.4 Prova dell'origine.
    La diffusione dell'olivo nell'area inizio' nel VI secolo a.C. per
mezzo  degli  scambi  Etruschi  con  i  Fenici  e i Greci della Magna
Grecia.  Noccioli  di  olive  sono  stati rinvenuti in alcuni reperti
archeologici dell'Etruria meridionale, nella provincia di Viterbo.
    In  origine  il  territorio della Tuscia oggi corrispondente alla
provincia  di  Viterbo,  era  compreso  nell'Etruria, detta in latino
Hetruria  o Aetruria dai suoi abitanti, detti Etruschi o Etrurii. Dal
II  secolo d.C. i Romani iniziarono ad utilizzare anche il nome Tusci
o  Tuscia  per  individuare  il  territorio.  Con  il tempo Tuscia e'
diventata   denominazione   ufficiale   dell'Etruria,  stabilita  nel
riordinamento     amministrativo     dell'Italia    antica    operato
dall'Imperatore  Diocleziano  (284-305).  Gli  abitanti  della Tuscia
erano  dediti,  tra  l'altro,  alla  coltivazione  dell'olivo  e alla
produzione   dell'olio  di  oliva,  come  e'  dimostrato  da  dipinti
rinvenuti  nelle  tombe  etrusche.  Successivamente,  anche  i Romani
dedicarono  molta  attenzione  a  tale  coltura  che,  nelle «Villae»
disseminate  nel  territorio  della Tuscia, producevano le olive e le
trasformavano nei frantoi annessi; tipico esempio si puo' osservare a
Civita  di  Bagnoregio.  In  alcuni  centri  locali (come per esempio
Fabrica  di Roma, Civita Castellana), per secoli furono pure prodotti
i contenitori di ceramica per il trasporto e lo stoccaggio dell'olio.
    4.5 Metodo di ottenimento.
    L'olio  extravergine  di  oliva  «Tuscia» e' ottenuto dalle olive
delle  varieta'  Frantoio, Caninese e Leccino, presenti per almeno il
90%,  da  sole  o  congiuntamente, nei singoli oliveti. E' ammessa la
presenza  negli  oliveti  in  percentuale  massima  del  10% di altre
varieta'.  Nella  zona,  l'olivo  rappresenta  una delle colture piu'
diffuse,  con impianti specializzati aventi 150-300 piante ad ettaro;
intensivi  con  oltre 300 piante ad ettaro e promiscui con fino a 100
piante ad ettaro.
    Le   forme   di   allevamento   piu'   diffuse,   negli   oliveti
specializzati,  sono il vaso cespugliato, la forma Y, il monocono, il
cono   rovescio  mentre,  negli  oliveti  promiscui,  sono:  il  vaso
policonico  ed il vaso libero. Le potature sono eseguite generalmente
con  cadenza  annuale,  mentre ad intervalli piu' lunghi si esegue la
potatura di rinnovo.
    La  difesa fitosanitaria e' eseguita attenendosi alle indicazioni
dei  servizi  di  lotta guidata ed integrata operanti sul territorio.
Sono  vietati  trattamenti  al  terreno  con  prodotti  diserbanti  e
disseccanti.
    La  raccolta  delle  olive,  effettuate direttamente dall'albero,
avviene   nello   stadio   fenologico   di   invaiatura  superficiale
dell'epicarpo e, comunque, non si protrae oltre il 20 dicembre per le
cultivars precoci (Leccino, Frantoio, Maurino, Pendolino) e non oltre
il 15 gennaio per le cultivars tardive (Caninese, Moraiolo).
    E'  vietato  l'uso  di  prodotti  cascolanti o di abscissione. La
produzione  massima  di  olive per ettaro non supera i kg 9.000 negli
oliveti  specializzati  mentre negli oliveti consociati e/o promiscui
la  produzione  massima di olive per pianta non supera i kg 90. Entro
un  giorno  dalla  raccolta  le  olive sono trasportate al frantoio e
lavorate  non  oltre  un  giorno dal conferimento. Il trasporto delle
olive avviene in idonei recipienti.
    Le tecniche di oleificazione praticate prevedono:
      lavaggio  con  acqua potabile a temperatura ambiente, cernita e
defogliazione;
      molitura con frangitori idonei;
      gramolatura  a  temperatura  non  superiore a 30° C e per tempi
inferiori a 60 minuti;
      estrazione   fisica  con  impianti  del  tipo  a  pressione,  a
centrifugazione   continua,   a   percolamento   piu'   pressione,  a
percolamento piu' centrifugazione;
      centrifugazione  del  mosto  oleoso:  l'olio  e il mosto oleoso
estratto  devono  essere  immediatamente  allontanati  dai residui di
acqua  di  vegetazione  mediante separatori continui in acciaio inox.
All'uscita degli impianti di estrazione, la temperatura dell'olio non
supera i 28 °C. La resa massima di olive in olio non supera il 20%.
    E'  fatto  divieto  ad effettuare la doppia centrifugazione della
pasta  delle  olive senza interruzione, metodo di trasformazione noto
come «ripasso».
    Le  operazioni  di produzione, trasformazione ed imbottigliamento
sono  effettuate  nell'ambito territoriale delimitato. Le ragioni per
le  quali  anche l'operazione di imbottigliamento e' effettuato nella
zona   delimitata  derivano  dalla  necessita'  di  salvaguardare  le
caratteristiche   peculiari   e   la   qualita'  dell'olio  «Tuscia»,
garantendo  che  il controllo effettuato dall'organismo terzo avvenga
sotto  la vigilanza dei produttori interessati. Per questi ultimi, la
Denominazione  di origine protetta riveste una importanza decisiva ed
offre,  in  linea  con  gli  obiettivi  e l'orientamento del medesimo
Regolamento,  un'occasione di integrazione del reddito. Inoltre, tale
operazione  e'  tradizionalmente  effettuata  nella  zona  geografica
delimitata.  I  produttori  che  intendono  porre in commercio l'olio
extravergine  con  tale  denominazione,  al  fine  di  assicurare  la
rintracciabilita'  del  prodotto,  devono iscrivere i propri oliveti,
gli  impianti  di  trasformazione  e di imbottigliamento, in appositi
elenchi tenuti ed aggiornati dall'organismo di controllo.
    4.6 Legame.
    Il  territorio  della  Tuscia presenta caratteri geomorfologici e
aspetti  paesistici peculiari. I sistemi montuosi dei Volsini, Cimini
e  Sabatini  abbracciano  i grandi laghi vulcanici di Bolsena, Vico e
Bracciano  e i bacini minori di Mezzano, Monterosi e Martignano. Alla
diversificazione   orografica   corrispondono   terreni   di  origine
vulcanica  aventi  medesime  caratteristiche.  Tali  aspetti  offrono
condizioni  climatiche favorevoli allo sviluppo di una fauna e di una
ricca  vegetazione.  Le  ottime  caratteristiche agropedologiche e la
presenza  di particolari microclimi favorevoli, dovuti in particolare
a  fattori  geomorfologici  (rilievi  collinari e presenza di laghi),
rendono il territorio particolarmente vocato alla coltura dell'olivo,
tale  da  conferire  all'olio  extravergine di oliva della Tuscia una
tipicita' ed unicita'.
    Nella gastronomia locale, l'olio di oliva occupa una posizione di
rilievo, connubio indissolubile con l'ambiente di produzione.
    Il  clima e' temperato con precipitazioni intorno ai 900 mm annui
distribuiti prevalentemente nel periodo primaverile - autunnale fatta
eccezione  per  l'area  dei  Colli Cimini caratterizzata da sensibili
escursioni termiche e maggiori piovosita'.
    4.7 Struttura di controllo.
    Nome:  Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
di Viterbo.
    Indirizzo: via F.lli Rosselli, 4 - 01100 Viterbo.
    4.8 Etichettatura.
    L'olio  extravergine  di  oliva  deve  essere commercializzato in
recipienti di vetro o acciaio di capacita' non superiore a litri 5.
    Sulle  etichette  deve  essere  riportato,  a caratteri chiari ed
indelebili,   oltre   alle   indicazioni   previste  dalle  norme  di
etichettatura, il nome «Tuscia» denominazione di origine protetta.
    Dovra'   figurare,   inoltre,   il   simbolo   grafico   relativo
all'immagine  del  logotipo  specifico  ed  univoco  da utilizzare in
abbinamento  inscindibile con la denominazione. Il simbolo grafico e'
stato  opportunamente ridisegnato da reperto etrusco di Antefissa, in
terracotta,   proveniente  dagli  scavi  dell'abitato  di  Acquarossa
(Viterbo).
    La  Antefissa  e'  un  colore  acre scuro sostenuto dalla scritta
Tuscia  di  colore  rosso  scuro. Il logotipo fa parte integrante del
disciplinare di produzione dove e' descritto in maniera precisa con i
colori di riferimento.
    4.9 Condizioni nazionali.
      (parte riservata alla commissione).
      N. CE
      Data di ricevimento del fascicolo integrale