(all. 1 - art. 1)
                               STATUTO
                              Titolo I
                          Principi generali
                               Art. 1.
    Carattere e finalita' dell'Istituto italiano di scienze umane
    1.  L'Istituto  italiano  di scienze umane, di seguito denominato
Istituto,  e' istituto di istruzione universitaria di alta formazione
dottorale con ordinamento speciale inserito nel sistema universitario
italiano,  dotato  di  personalita'  giuridica e autonomia didattica,
scientifica,  organizzativa,  finanziaria  e  contabile;  ha  sede  a
Firenze e svolge la propria attivita' anche nella sede di Napoli.
    2.  L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e di ricerca
nell'ambito  delle scienze umane. Di tali discipline, nella reciproca
integrazione   e   nel   rispetto   della   varieta'   degli  statuti
epistemologici,  promuove  l'elaborazione critica e lo studio di piu'
alto livello scientifico.
                               Art. 2.
                          Struttura a rete
    1. L'Istituto svolge la propria attivita' didattica e scientifica
mediante  un  sistema  a rete, sia assumendo e realizzando iniziative
autonome,  sia  promuovendo stabili collaborazioni con le Universita'
italiane  e  straniere,  al  fine  di  contribuire  a valorizzarne le
attivita',  di  creare  opportune  sinergie e di favorire, attraverso
forme di mutuo sostegno, l'innalzamento del livello qualitativo della
didattica e della ricerca nel sistema universitario italiano.
    2.  A  tal  fine,  la  struttura  dell'Istituto  assume carattere
reticolare.  Ne  sono  articolazioni essenziali le seguenti scuole di
dottorato  di  ricerca  operanti  presso  le  Universita'  di seguito
elencate,   aderenti   al   Consorzio  interuniversitario  (ai  sensi
dell'art.  91  del  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio
1980  n.  382,  come  modificato  dall'art. 12 della legge 9 dicembre
1985,  n.  705),  denominato  Istituto  italiano  di  scienze  umane,
riconosciuto  dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca con decreto ministeriale 30 gennaio 2003:
      a) Universita'   di   Bologna   -  Scuola  superiore  di  studi
umanistici;
      b) Universita' di Firenze - Istituto di studi umanistici;
      c) Universita'  di  Napoli  «Federico II» - Scuola superiore di
alta formazione;
      d) Universita'  di  Napoli  «L'Orientale»  -  Scuola europea di
studi avanzati;
      e) Universita' Suor Orsola Benincasa di Napoli - Scuola europea
di studi avanzati;
      f) Universita' di Siena - Scuola superiore di studi umanistici.
    3.  Le  Universita'  assicurano  il coordinamento delle attivita'
delle scuole di cui al comma 2 con l'Istituto, mediante la stipula di
apposite convenzioni.
    4.   L'Istituto   puo'  stipulare  convenzioni  anche  con  altre
Universita'  per  il  coordinamento di ulteriori scuole di dottorato,
che  entrano  a  far  parte  della  rete,  previa  deliberazione  del
consiglio  direttivo  e  del consiglio di garanzia, a maggioranza dei
due terzi dei loro membri.
                               Art. 3.
        Carattere nazionale e internazionale delle attivita'
    1. L'Istituto promuove la cooperazione nazionale e internazionale
negli studi e nella ricerca. A tale fine, tra l'altro:
      a) favorisce  la  mobilita' di studenti, docenti e ricercatori,
con particolare riguardo agli Stati membri dell'Unione europea;
      b) assicura  la  possibilita'  per  gli  studenti  di fruire di
periodi  di  apprendimento  e  studio  presso  universita' italiane e
straniere;
      c) si   avvale,  nei  percorsi  formativi,  del  contributo  di
studiosi stranieri di riconosciuto prestigio;
      d) sottopone  le  proprie  attivita'  a processi di valutazione
costanti   secondo   i   piu'  accreditati  standard  internazionali,
avvalendosi  del  contributo  di  esperti  ed esponenti della cultura
anche stranieri;
      e) progetta  percorsi  formativi  nel  costante  confronto  con
analoghe esperienze internazionali;
      f) assicura  la  circolazione  delle produzioni scientifiche di
docenti e allievi anche all'estero;
      g) ospita e favorisce il dialogo multiculturale.
                               Art. 4.
                    Attivita' formative e titoli
    1.   Per   l'assolvimento  delle  proprie  finalita',  l'Istituto
promuove  l'istituzione  di corsi di dottorato di ricerca e attivita'
di formazione post-dottorale.
    2.  I  titoli  conseguiti  al termine dei corsi di cui al comma 1
sono   rilasciati   dall'Istituto   anche  congiuntamente  con  altre
Universita',  ai sensi dell'art. 3, comma 10 del decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270.
    3. L'Istituto potra' anche in cooperazione con altre Universita',
realizzare altri percorsi di formazione dotati di specifici caratteri
distintivi e elevati livelli qualitativi.
                               Art. 5.
                            R i c e r c a
    1.  E' parte integrante della attivita' dell'Istituto la ricerca,
che costituisce dovere specifico per i docenti e per gli allievi.
    2.  I  risultati  della ricerca sono pubblici, salvi i diritti di
proprieta' intellettuale, e ne viene assicurata la diffusione.
                              Titolo II
                        Organi dell'istituto
                               Art. 6.
                               Organi
    Sono organi di governo dell'Istituto:
      a) il direttore;
      b) il consiglio direttivo;
      c) il consiglio dei docenti;
      d) il consiglio di garanzia;
      e) il presidente del consiglio di garanzia;
      f) il nucleo di valutazione;
      g) il collegio dei revisori dei conti.
                               Art. 7.
                               Docenti
    1.  Il  corpo  docente  dell'Istituto  si  compone dei professori
universitari di prima fascia di cui all'art. 16, comma 2, lettera b).
    2.  Cooperano  all'attivita'  didattica e scientifica nell'ambito
delle attivita' dell'Istituto:
      a) professori  universitari  che, secondo quanto previsto dalle
convenzioni  di  cui all'art. 2, svolgono tutta la loro attivita' con
riferimento  ad iniziative promosse dall'Istituto in cooperazione con
le  Universita'  nelle quali continuano ad essere incardinati, ovvero
da consorzi od enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
      b) professori  universitari  che, secondo quanto previsto dalle
convenzioni  di  cui  all'art. 2, in conformita' con il proprio stato
giuridico, svolgono una parte della loro attivita' con riferimento ad
iniziative  promosse dall'Istituto in cooperazione con le Universita'
nelle  quali  continuano ad essere incardinati, ovvero da consorzi od
enti di ricerca convenzionati con l'Istituto;
      c) docenti  ed esperti delle singole discipline di riconosciuta
competenza  che  sono  chiamati  a  prestare  la  propria  opera  per
specifiche   attivita',   secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente.
                               Art. 8.
                            Il direttore
    1. Il direttore:
      a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
      b) conferisce   i   titoli   rilasciati   dall'Istituto,  anche
congiuntamente ad altre Universita';
      c) convoca e presiede il consiglio direttivo e il consiglio dei
docenti;
      d) stipula  le  convenzioni  e  i contratti attribuiti alla sua
competenza secondo le disposizioni del presente statuto;
      e) adotta, nei casi di necessita' e di urgenza, i provvedimenti
di  competenza  del  consiglio direttivo e del consiglio dei docenti,
riferendone, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
      f) assicura   l'osservanza  delle  norme  che  disciplinano  le
funzioni e i compiti dei professori e dei ricercatori;
      g) esercita  le  funzioni  relative  allo  stato  giuridico  ed
economico   dei   professori,   dei   ricercatori   e  del  direttore
amministrativo, nei limiti delle leggi vigenti;
      h) emana lo statuto, i regolamenti e i bandi dell'Istituto;
      i) attua   le  linee  fondamentali  del  piano  pluriennale  di
sviluppo e il programma annuale di attivita';
      j) predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo;
      k) assicura l'informazione, interna ed esterna, sulle attivita'
della Istituto, attraverso gli strumenti piu' idonei;
      l) cura  l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal consiglio
direttivo e dal consiglio dei docenti;
      m) esercita   tutte  le  attribuzioni  di  ordine  scientifico,
didattico  e disciplinare che gli sono conferite dal presente statuto
e   dai   regolamenti,   nonche'  dalle  norme  generali  e  speciali
concernenti l'ordinamento universitario;
      n) cura  le  relazioni con istituzioni accademiche, culturali e
di ricerca nazionali od estere, nonche' con enti, pubblici o privati,
che  possano  sostenere  le  attivita'  dell'istituto  e  la relativa
offerta formativa.
    2.  Il  direttore,  sentito il consiglio direttivo, puo' altresi'
delegare  proprie  funzioni  a  uno  o  piu'  professori scelti tra i
docenti di ruolo dell'Istituto.
    E'  facolta'  del  direttore,  sentito  il  consiglio  direttivo,
nominare  comitati, composti da professori o studiosi di riconosciuto
prestigio  anche  non  appartenenti  all'Istituto, per collaborazioni
connesse all'attivita' scientifica dell'Istituto.
                               Art. 9.
                       Elezione del direttore
    1.  Il  direttore  e'  eletto  dal  consiglio  dei  docenti tra i
professori di ruolo di prima fascia a tempo pieno dell'Istituto.
    2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto con la maggioranza dei
due  terzi  dei  componenti  il consiglio. Dopo il terzo scrutinio e'
sufficiente la maggioranza assoluta.
    3. L'elezione ha effetto dal gradimento espresso dal consiglio di
garanzia,  ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera d), entro quindici
giorni dall'elezione.
    4. In caso di mancato gradimento si procede ad una nuova elezione
da  parte del consiglio dei docenti entro un mese dalla comunicazione
della  notizia  del  voto  sfavorevole  da  parte  del  consiglio  di
garanzia.
    5.   Il  direttore  e'  nominato  dal  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita'  e della ricerca con proprio decreto; dura in carica
un quadriennio accademico e puo' essere rieletto.
    6.  In  caso  di  cessazione anticipata del mandato per qualunque
causa,  si  procede  entro  due mesi a nuove elezioni. In tal caso la
durata   del   mandato  deve  intendersi  per  lo  scorcio  dell'anno
accademico in corso e per l'intero quadriennio accademico successivo.
    7.  Nel  periodo intercorrente tra la cessazione del mandato e la
nomina  del direttore da parte del Ministro le relative funzioni sono
esercitate  dal  professore  di  prima  fascia,  membro del consiglio
direttivo, piu' anziano nel ruolo.
                              Art. 10.
                           I vicedirettori
    1.  Il  direttore,  sentito  il  parere  del consiglio direttivo,
nomina  il vicedirettore vicario che lo coadiuva nelle sue funzioni e
lo  sostituisce in caso di assenza o impedimento. Inoltre, al fine di
coordinare  le  attivita' di ciascuna sede, puo' nominare, uno o piu'
vicedirettori.
    2. Ciascun vicedirettore:
      a) coadiuva,   per   le   materie   delegategli,  il  direttore
nell'esercizio  delle  sue  funzioni  con  riferimento alle attivita'
svolte presso la sede presso la quale svolge le proprie funzioni;
      b) se  non  ne  e'  membro,  puo' essere invitato a riferire al
consiglio direttivo circa le situazioni locali;
      c) svolge  le  attivita'  delegategli  dal direttore, riferendo
circa l'esecuzione delle direttive impartite;
      d) promuove l'integrazione delle attivita' della sede presso la
quale svolge le proprie funzioni con quelle svolte presso altre sedi.
    3. Il vicedirettore vicario e i vicedirettori durano in carica un
biennio  e  possono  essere riconfermati; cessano dalla carica con la
nomina del nuovo direttore.
                              Art. 12.
                Composizione del consiglio direttivo
    1. Il consiglio direttivo e' composto da:
      1) il direttore dell'Istituto;
      2) il vicedirettore vicario;
      3)  il  rettore  designato  dal  consiglio di garanzia ai sensi
dell'art. 19;
      4)   quattro  rappresentanti  dei  docenti  eletti  secondo  le
modalita' definite con apposito regolamento elettorale;
      5) un rappresentante degli allievi, eletto secondo le modalita'
definite con apposito regolamento elettorale;
      6)  un  rappresentante  nominato  dal Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
    2.  A  far parte del consiglio direttivo possono essere chiamati,
fino  a un massimo di tre, rappresentanti di enti pubblici e privati,
associazioni  e  fondazioni, che si siano impegnati a versare, per le
attivita'  dell'Istituto,  un  contributo  la cui misura sia ritenuta
congrua dal consiglio direttivo stesso.
                              Art. 13.
                  Attivita' del consiglio direttivo
    1. Il consiglio direttivo e' costituito con decreto del direttore
e  dura in carica un triennio; della sua composizione viene informato
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
    2.  I  rappresentanti degli allievi sono eletti ogni anno, con le
modalita' stabilite da apposito regolamento elettorale.
    3.  I  consiglieri che, per qualunque motivo, vengano a cessare o
perdano la qualifica prevista per la loro elezione sono sostituiti da
altro  componente  prescelto  con  le  stesse modalita', e restano in
carica per il restante periodo residuo del mandato.
    4.   Tutti  i  consiglieri  elettivi  rimangono  in  carica  fino
all'avvenuta costituzione del nuovo consiglio.
    5.  Possono essere eletti nel consiglio direttivo i professori di
ruolo in regime di impegno a tempo pieno ovvero coloro che optino per
tale regime in caso di elezione.
    6. Il consiglio e' presieduto dal direttore dell'Istituto, che lo
convoca di propria iniziativa o su richiesta di un terzo degli aventi
diritto.
    7.  Il consiglio e' validamente costituito con l'intervento della
maggioranza  dei  componenti  e  delibera, salvo che sia diversamente
disposto, a maggioranza assoluta dei presenti.
    8.  Alle riunioni del consiglio partecipa, senza diritto di voto,
il direttore amministrativo.
                              Art. 14.
                  Funzioni del consiglio direttivo
    1.    Il    consiglio   direttivo   sovrintende   alla   gestione
amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto.
    2. Il consiglio, in particolare:
      a) sovrintende   all'organizzazione   didattica  e  scientifica
dell'Istituto;
      b) delibera    sui    programmi    pluriennali    di   sviluppo
dell'Istituto, sentito il consiglio dei docenti;
      c) delibera   sul   bilancio   di  previsione,  sulle  relative
variazioni e sul conto consuntivo;
      d) definisce periodicamente, ai fini dell'azione amministrativa
e  della  relativa  gestione, gli obiettivi e i programmi da attuare;
indica  le  priorita'  ed  emana  le  conseguenti direttive generali;
verifica  la  rispondenza dei risultati della gestione amministrativa
alle direttive generali impartite;
      e) delibera,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  sulle
proposte di modifica dello statuto e sui regolamenti;
      f) approva  la  programmazione  didattica  e del fabbisogno del
personale docente su proposta formulata dal direttore ed autorizza la
copertura  dei posti vacanti del personale docente nei limiti fissati
dalle norme vigenti indicandone la modalita';
      g) definisce,  su  proposta  del  direttore amministrativo, gli
uffici  e  i  servizi delle sedi dell'Istituto di cui all'art. 1 e la
pianta  organica  del  personale tecnico e amministrativo e di quello
dirigenziale;
      h) delibera   sui   contratti   di  propria  competenza,  sulla
partecipazione a centri e consorzi e sulle proposte di convenzione;
      i) delibera  sul  conferimento  delle  attivita'  didattiche  a
docenti  esterni  e  sulla  determinazione  del relativo compenso, ai
sensi della vigente normativa;
      j) attribuisce  alle  varie strutture didattiche e scientifiche
le relative risorse finanziarie e di personale;
      k) determina  i compensi da attribuire ai componenti gli organi
previsti dal presente statuto;
      l) esercita, nell'ambito dell'autonomia dell'Istituto, tutte le
altre  attribuzioni  che gli sono demandate dal presente statuto, dai
regolamenti  nonche'  dalle  norme generali e speciali concernenti le
Universita'.
                              Art. 15.
               Composizione del consiglio dei docenti
    1.  Il  consiglio  dei  docenti  e'  composto  da tutti i docenti
universitari  che  compongono  il corpo docente ai sensi dell'art. 7,
comma 1.
    2.  Su  materie  determinate  dall'art.  16,  la composizione del
consiglio  dei  docenti e' integrata da coloro che coordinano i corsi
di  dottorato,  da  coloro  che dirigono le scuole di cui all'art. 2,
commi  2,  3  e  4,  nonche'  dai docenti di cui all'art. 7, comma 2,
lettera a).
                              Art. 16.
                 Funzioni del consiglio dei docenti
    1. Il consiglio dei docenti:
      a) elegge, a scrutinio segreto, il direttore dell'Istituto;
      b) approva  le proposte di modifica dello statuto formulate dal
consiglio direttivo;
    2.  Il  consiglio  dei  docenti  inoltre  delibera in ordine alle
seguenti materie:
      a) istituzione,  soppressione  e  revisione dell'organizzazione
scientifica e didattica dei corsi di cui all'art. 4;
      b) procedure   di   reclutamento  e  mobilita'  dei  professori
universitari   e   chiamate   degli   stessi,   nonche'   ogni  altro
provvedimento  ad  essi relativo, previa autorizzazione del consiglio
direttivo in ordine alla compatibilita' finanziaria.
    3.  Il consiglio dei docenti esprime altresi' il parere sui piani
pluriennali di sviluppo, proposti dal direttore;
    4.  Le  deliberazioni di cui al primo comma del presente articolo
sono  assunte  con  l'intervento  dei  due  terzi  dei componenti e a
maggioranza  assoluta  dei  presenti,  per  i  primi  tre scrutini; a
maggioranza assoluta dei presenti, nei successivi.
    5.  Le delibere di cui al secondo comma, lettera a), del presente
articolo  sono  assunte  in  composizione allargata del consiglio dei
docenti, ai sensi dell'art. 15, comma 2.
                              Art. 17.
         Composizione e finalita' del consiglio di garanzia
    1. Al fine di mantenere il raccordo strutturale dell'Istituto con
le  Universita'  della rete di cui al precedente art. 2 e' costituito
il  consiglio  di  garanzia,  composto  dai rettori delle Universita'
della rete stessa.
    2.  Partecipa  al  consiglio,  con  diritto di voto, il direttore
dell'Istituto.
                              Art. 18.
                Presidente del consiglio di garanzia
    1.  Il  consiglio e' presieduto di un professore universitario di
prima  fascia,  anche  fuori  ruolo  o  in  pensione, di riconosciuto
prestigio   scientifico,   nazionale  ed  internazionale,  che  abbia
contribuito in modo significativo allo sviluppo delle scienze umane e
alla loro diffusione.
    2.  Il presidente e' nominato, su proposta del direttore, sentito
il  consiglio direttivo, dal consiglio di garanzia. Dura in carica un
quadriennio e puo' essere riconfermato.
    3.  Il  presidente  convoca  il  consiglio di garanzia, e adotta,
d'intesa  con  il direttore, i provvedimenti necessari per assicurare
il   raccordo   delle  attivita'  dell'Istituto  con  le  Universita'
convenzionate.
    4. In caso di assenza o d'impedimento del presidente, le relative
funzioni sono esercitate dal direttore dell'Istituto.
                              Art. 19.
                 Funzioni del consiglio di garanzia
    1. Il consiglio di garanzia:
      a) esprime  pareri  circa gli indirizzi generali e le attivita'
dell'istituto;
      b) formula   proposte   per   il  potenziamento  dell'attivita'
dell'istituto, assumendo le opportune iniziative per lo sviluppo e il
miglioramento delle collaborazioni con le altre Universita';
      c) nomina il presidente ai sensi dell'art. 18;
      d) esprime il gradimento sul direttore dell'Istituto, eletto ai
sensi dell'art. 9;
      e) nomina   il   presidente   e  i  componenti  del  nucleo  di
valutazione;
      f) designa  il  rappresentante  delle Universita' della rete in
seno al consiglio direttivo.
                              Art. 20.
                        Nucleo di valutazione
    1.  Il  nucleo di valutazione dell'Istituto e' composto da cinque
membri, di cui almeno due esterni all'Istituto, nominati tra studiosi
ed   esperti   nel  campo  della  valutazione  anche  in  ambito  non
accademico,  ed  esercita  i compiti previsti dall'art. 1 della legge
19 ottobre 1999, n. 370.
    2.  Il  presidente  e i componenti del nucleo di valutazione sono
nominati  dal  consiglio  di  garanzia, restano in carica per quattro
anni e possono essere riconfermati una sola volta consecutivamente.
                              Art. 21.
     Disposizioni generali sulla funzionalita' organi collegiali
    1.   Fatte   salve  disposizioni  legislative  o  statutarie  che
dispongano  diversamente,  il  funzionamento  degli organi collegiali
dell'Istituto deve conformarsi ai seguenti principi:
      a) tutti  i  mandati  elettivi  decorrono dall'inizio dell'anno
accademico dell'Istituto;
      b) la mancata designazione o elezione di componenti dell'organo
collegiale   non  impedisce  la  costituzione  del  collegio  la  cui
composizione,  fino  al  verificarsi  della  designazione  o elezione
mancante,  corrisponde  a  tutti  gli  effetti al numero di membri di
diritto  o  eletti  all'atto  della costituzione dell'organo; in ogni
caso  l'organo  collegiale  non e' costituito se almeno due terzi dei
suoi componenti elettivi non sono stati designati;
      c) il  procedimento  di  rinnovo  deve essere completato almeno
trenta  giorni  prima  della scadenza dell'organo; scaduto il periodo
del mandato, l'organo gia' in carica esercita le proprie attribuzioni
in   regime   di   proroga,   limitatamente   agli   atti  urgenti  e
indifferibili,  per  un  periodo  di quarantacinque giorni; decorsi i
termini di proroga, gli organi decadono;
      d) le dimissioni di un componente producono i loro effetti dopo
l'accettazione  del  competente  organo;  da  tale data ai fini della
validita'  delle  adunanze  trova  applicazione  quanto previsto alla
lettera c);
      e) in  caso di assenza o impedimento di chi ne ha la presidenza
il  collegio  e'  presieduto  dal  vice  se  nominato;  qualora anche
quest'ultimo  sia impedito e non sia diversamente stabilito, esercita
le funzioni il professore piu' anziano nel ruolo;
      f) l'ordine  del  giorno  e'  stabilito  dal  presidente  ed e'
indicato nella convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere
con   maggioranze  qualificate  deve  essere  espressamente  indicata
nell'ordine  del  giorno;  la  richiesta di inserire uno o piu' punti
all'ordine  del  giorno  e'  accolta  se approvata dai componenti del
collegio presenti nella seduta;
      g) le  sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei
componenti,  le  deliberazioni  sono valide con il voto favorevole di
almeno  la  maggioranza  dei  partecipanti alla votazione; in caso di
parita' di voti prevale il voto del presidente;
      h) le votazioni, di norma, si effettuano a scrutinio palese;
      i) alle  sedute  degli  organi  collegiali partecipano solo gli
aventi diritto;
      j) le  sedute,  esclusi  tuttavia i punti all'ordine del giorno
riguardanti  persone,  possono  essere  pubbliche  solo per decisione
della presidenza o della maggioranza dei presenti.
    2.  Gli ordini del giorno e i verbali delle adunanze degli organi
collegiali sono pubblici, salvo diversa disposizione regolamentare.
                              Art. 22.
   Modalita' di svolgimento delle riunioni degli organi collegiali
    1.  Tutte  le riunioni di organi collegiali dell'istituto possono
avere luogo attraverso strumenti di comunicazione telematica, secondo
la  scelta  di colui che ne assume la presidenza. In tal caso occorre
che sia fornita previamente la documentazione rilevante e che i mezzi
utilizzati  consentano  una  integrale  discussione  tra i membri del
collegio stesso.
                             Titolo III
            Attivita' e strutture didattiche e di ricerca
                              Art. 23.
                              Personale
    1.  L'Istituto,  con  delibera del consiglio direttivo, fissa gli
organici  dei  professori,  dei  ricercatori,  dei  dirigenti  e  del
personale amministrativo e tecnico.
    2.  Per  il  perseguimento  dei propri fini, l'Istituto si avvale
inoltre  di  professori  a contratto, italiani e stranieri secondo le
disposizioni della vigente normativa in materia.
                              Art. 24.
                 Attivita' amministrativa e tecnica
    1.   I   servizi   necessari  al  perseguimento  delle  finalita'
istituzionali  sono assicurati dal personale tecnico e amministrativo
dell'Istituto.
    2.  Ai  fini  del  migliore  svolgimento dell'attivita' tecnica e
amministrativa  e  per l'attribuzione degli incarichi di funzione, la
valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita',
merito,  attitudine e capacita' professionale, ai sensi delle vigenti
disposizioni normative concernenti l'ordinamento universitario.
                              Art. 25.
                              Strutture
    1.  Per  lo  svolgimento  delle proprie attivita' l'Istituto puo'
avvalersi  sia  di  strutture proprie sia di quelle delle Universita'
della rete.
                              Art. 26.
                         Corsi di dottorato
    1.  I  corsi  di dottorato dell'Istituto hanno durata di tre anni
accademici.
    2.  Ferme  restando  le vigenti disposizioni in materia, apposito
regolamento disciplina le modalita' per lo svolgimento dei corsi, per
il  passaggio  degli  allievi  agli anni successivi, per l'ammissione
alla discussione della dissertazione.
                              Art. 27.
             Corsi di specializzazione e post-dottorali
    1.  L'Istituto  puo' istituire, nell'ambito delle altre attivita'
di  formazione  post-dottorale, corsi post-dottorali con possibilita'
di  assegnare  borse  di studio per tali attivita', nonche' master di
secondo livello.
                              Art. 28.
                    Disposizioni comuni ai corsi
    1. Ferme restando le competenze stabilite dalla legge per singoli
organi,  le  attivita'  didattiche  vengono  stabilite  dal consiglio
direttivo in relazione alle esigenze dell'Istituto.
                              Titolo IV
                               Allievi
                              Art. 29.
                          Accesso ai corsi
    1.  Ferma  restando  l'osservanza  delle disposizioni di legge in
materia  di  corsi di dottorato, ai corsi si accede mediante concorso
per titoli e per esami.
    2.  I  titoli,  corredati  da  un  programma  di  ricerca, devono
comprovare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica.
    3.  I  concorsi  sono aperti ai cittadini italiani e stranieri in
possesso dei requisiti prescritti dai rispettivi regolamenti.
    4.  Il  direttore con proprio provvedimento, previa deliberazione
del  consiglio  direttivo,  emana  i bandi, che sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
    5. Le prove di concorso sono scritte e orali.
    6.  Il  consiglio  direttivo,  sentito  il parere dei consigli di
corso,  nell'approvare  il bando di concorso, stabilisce i criteri da
adottare nelle prove di concorso assicurandone la coerenza con i fini
statutari dell'Istituto.
    7.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso non puo' essere
presentata per piu' di due volte per lo stesso livello di corso.
    8.  Studenti  e  laureati  di  Universita'  italiane  e straniere
possono   frequentare,   previa   autorizzazione   del  consiglio  di
dottorato, i corsi dell'Istituto, pur non essendone allievi.
                              Art. 30.
                      Commissioni giudicatrici
    1.   Ferma   restando  la  disciplina  sulla  organizzazione  dei
dottorati  di  ricerca, le commissioni giudicatrici sono nominate con
provvedimento del direttore, previa delibera del consiglio direttivo.
    2.  Ciascuna  commissione  e' composta, di norma, da un numero di
membri  non  inferiore a cinque, la maggioranza dei quali sono scelti
tra  professori  di  ruolo  di  prima fascia dell'Istituto o di altre
Universita', anche straniere.
                              Art. 31.
                             Graduatorie
    1.  La  commissione,  al  termine  delle prove orali e in base al
risultato delle prove scritte e alla valutazione dei titoli, forma la
graduatoria dei concorrenti per ordine di merito.
                              Art. 32.
                             Ammissione
    1.  Il direttore con proprio provvedimento approva le graduatorie
dei concorsi e nomina i vincitori.
    2. Essi devono presentare entro il termine prescritto i documenti
richiesti  nel  bando  di concorso. In caso di rinuncia di uno o piu'
dei  candidati  vincitori,  se questa si verifica entro trenta giorni
dalla   pubblicazione   dei  risultati  del  concorso,  il  posto  e'
attribuito in base alla graduatoria degli idonei.
                              Art. 33.
                          Allievi stranieri
    1.  Alle attivita' formative dell'Istituto possono essere ammessi
anche   studenti  cittadini  di  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea.
    2.  Possono  essere ammessi all'Istituto anche studenti stranieri
in  regime di reciprocita', sulla base di apposite convenzioni ovvero
di programmi di cooperazione interuniversitaria.
                              Art. 34.
                    Borse di studio e ospitalita'
    1.  L'istituto  determina  con  proprio regolamento i criteri per
l'assegnazione   delle   borse   di   studio   e   per  la  fruizione
dell'ospitalita'  presso  le  residenze  eventualmente  disponibili o
convenzionate.
                              Titolo V
                    Organizzazione amministrativa
                              Art. 35.
                           Amministrazione
    1.  L'amministrazione  dell'Istituto  e'  organizzata in uffici e
servizi  determinati  ai  sensi dell'art. 14. Ad essi e' assegnato il
personale  tecnico  e  amministrativo nei limiti fissati dalla pianta
organica.
                              Art. 36.
                      Direttore amministrativo
    1.  Il  direttore  amministrativo  e' responsabile della gestione
finanziaria,  tecnica  e  amministrativa, anche riguardo all'adozione
degli  atti che impegnano l'Istituto verso l'esterno, mediante poteri
di  spesa,  di  organizzazione  delle risorse umane, strumentali e di
controllo.
    2. In particolare, il direttore amministrativo:
      a) cura   l'attuazione   delle   deliberazioni   del  consiglio
direttivo per quanto attiene gli aspetti amministrativi;
      b) e'  responsabile  del  buon  andamento  degli  uffici  e dei
servizi  dell'Istituto ed esplica un'attivita' di indirizzo, gestione
e controllo del personale tecnico e amministrativo;
      c) propone  al  consiglio  direttivo  l'organizzazione  interna
dell'amministrazione  dell'Istituto  e  la  dotazione  del  personale
tecnico e amministrativo;
      d) esercita  tutte  le  altre  funzioni che gli sono attribuite
dallo statuto, e dai regolamenti;
      e) assicura   l'osservanza  delle  norme  relative  allo  stato
giuridico   ed  economico  dei  professori,  dei  ricercatori  e  dei
dirigenti.
    3.  L'incarico  di  direttore  amministrativo  e'  attribuito dal
consiglio   direttivo  su  proposta  del  direttore  a  un  dirigente
dell'Istituto  o  di  altra  Universita',  nonche'  di altra pubblica
amministrazione,    previo   nulla   osta   dell'amministrazione   di
appartenenza,   ovvero  a  esterni  all'amministrazione  pubblica  di
provata  esperienza  e  capacita'.  L'incarico, previo accordo con le
parti  interessate, puo' essere altresi' temporaneamente conferito al
direttore amministrativo di altra Universita'.
    4.  Il  trattamento  economico del direttore amministrativo viene
determinato dal consiglio direttivo.
    5. Il direttore amministrativo, in caso di assenza o impedimento,
e'  sostituito  da  un  dirigente nominato dal consiglio direttivo su
proposta del direttore amministrativo.
    6.  Il  rapporto di lavoro di direttore amministrativo e' di tipo
subordinato  a  tempo  determinato,  ha  una  durata  non superiore a
quattro anni ed e' rinnovabile.
                              Art. 37.
                              Dirigenti
    1.   I   dirigenti  organizzano  autonomamente  il  lavoro  nelle
strutture  loro  affidate  per il raggiungimento degli obiettivi loro
assegnati, di cui rimangono responsabili.
    2. Gli incarichi per le funzioni dirigenziali sono attribuiti dal
consiglio  direttivo,  su  proposta  del  direttore amministrativo, a
dirigenti  di  ruolo  presso  l'Istituto  o,  con  contratto  a tempo
determinato,  a  personale  dell'Istituto o a soggetti, anche esterni
all'Istituto,    di    particolare    e   comprovata   qualificazione
professionale secondo la normativa vigente.
    3. Gli incarichi hanno durata non superiore a quattro anni e sono
rinnovabili.
    4.  Il consiglio direttivo definisce il trattamento economico dei
dirigenti nel rispetto della normativa vigente.
                              Art. 38.
                         Uffici dirigenziali
    1.  Gli uffici che comportano, oltre la direzione amministrativa,
l'esercizio   di   poteri   e   responsabilita'   dirigenziali,  sono
individuati   dal  consiglio  direttivo  su  proposta  del  direttore
amministrativo.
                              Art. 39.
                     Formazione e aggiornamento
    1.  L'Istituto  promuove  ed  assicura il periodico aggiornamento
professionale del proprio personale.
                              Art. 40.
                        Funzioni disciplinari
    1.   Le   funzioni   disciplinari  nei  confronti  del  personale
dipendente  sono  esercitate  in  conformita'  alle  norme  di  stato
giuridico del personale stesso.
                              Titolo VI
                        Patrimonio e finanza
                              Art. 41.
                        Esercizio finanziario
    1.   L'attivita'  amministrativa  e  contabile  dell'Istituto  e'
riferita all'anno solare.
    2.  Entro tale termine il consiglio direttivo approva il bilancio
di   previsione  ed  entro  il  30 aprile  successivo  il  rendiconto
economico, finanziario e patrimoniale dell'esercizio decorso.
    3. Contenuto, struttura e modalita' di formazione ed approvazione
del  bilancio  di previsione e del conto consuntivo sono disciplinati
dal  regolamento  per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
generale di cui all'art. 43.
                              Art. 42.
                 Fonti di finanziamento - patrimonio
    1. Le entrate dell'Istituto sono costituite da:
      a) trasferimenti dello Stato;
      b) contributi  di  enti  pubblici e privati o di associazioni e
fondazioni, nonche' proventi derivanti da contratti e convenzioni;
      c) altre  forme  di  finanziamento, quali proventi derivanti da
attivita'  formative  o  editoriali, rendite, frutti e alienazioni di
patrimonio, atti di liberalita'.
    2.  L'Istituto,  per  le sue attivita' istituzionali, si avvale e
cura la conservazione:
      a) dei  beni  immobili  concessi  in uso dallo Stato o da altri
enti pubblici e di quelli di sua proprieta';
      b) delle  attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche,
del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o
a sua disposizione.
                              Art. 43.
   Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'
    1.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita',  ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplina
i  criteri  della  gestione  finanziaria  e  contabile,  le  relative
procedure  amministrative  e  le connesse responsabilita', nonche' le
forme di controllo interno e l'amministrazione del patrimonio.
    2.   Il  regolamento  per  l'amministrazione,  la  finanza  e  la
contabilita',   approvato  dal  consiglio  direttivo,  a  maggioranza
assoluta  dei  componenti,  e'  emanato  con  decreto  del direttore,
espletate  le procedure e decorsi i termini stabiliti dalla normativa
vigente.
                              Art. 44.
                   Collegio dei revisori dei conti
    1. Presso l'Istituto e' costituito, con decreto del direttore, su
designazione  del  consiglio  direttivo, il collegio dei revisori dei
conti,  composto  da  un  presidente  e  da  due  membri,  esperti di
comprovata   qualificazione   iscritti   nel  registro  dei  revisori
contabili,  scelti  tra  i  dirigenti rispettivamente appartenenti ai
ruoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e del Ministero dell'economia e delle finanze.
    2.  Il  collegio  dura  in carica tre anni e i componenti possono
essere confermati per un sola volta.
    3. Il collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla
regolarita'  contabile  e  finanziaria  della  gestione,  esprime  il
proprio  parere  sulla  proposta di bilancio preventivo ed attesta la
corrispondenza  del  conto consuntivo alle risultanze della gestione,
redigendo   apposita   relazione,   che  accompagna  la  proposta  di
deliberazione del consiglio direttivo, e formulando proposte tendenti
a conseguire una migliore efficienza, efficacia ed economicita' della
gestione.
                             Titolo VII
                         Disposizioni finali
                              Art. 45.
                             Regolamenti
    1.  I  regolamenti  previsti  dalla  legge  o  dallo statuto sono
emanati  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto
stesso.  Essi  sono approvati dal consiglio direttivo sentito, per le
materie attinenti alle attivita' formative, il consiglio dei docenti.
    2.  I  regolamenti  sono  emanati  con  decreto  del direttore ed
entrano in vigore dopo la loro pubblicazione sul bollettino ufficiale
e sul sito web dell'istituto.
                              Art. 46.
                          Entrata in vigore
    1.  Lo  statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo
alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    2.  Le  modifiche  dello  statuto  entrano  in  vigore all'inizio
dell'anno  accademico  successivo  alla  data  di pubblicazione delle
stesse  nella  Gazzetta  Ufficiale,  fatte salve diverse disposizioni
deliberate dal consiglio direttivo.
                             Titolo VIII
                      Disposizioni transitorie
                              Art. 47.
                      Il consiglio provvisorio
    1.  A seguito dell'approvazione del presente statuto da parte del
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  e'
costituito  il  consiglio  provvisorio,  presieduto dal direttore del
consorzio interuniversitario di cui all'art. 2 dello statuto stesso e
composto  dai  rettori  delle  Universita'  di  Firenze  e  di Napoli
«Federico  II»,  sedi  dell'Istituto. Il consiglio provvisorio svolge
tutte   funzioni  attribuite  al  consiglio  direttivo  dal  presente
statuto.
    2.  Il consiglio provvisorio svolge altresi' le funzioni previste
per il consiglio dei docenti dal presente statuto.
    3.   Il  consiglio  direttivo  e'  costituito  non  appena  venga
raggiunta  una  composizione  non  inferiore  ai  due terzi di quella
indicata  dall'art. 12; non appena costituito il consiglio direttivo,
viene costituito anche il consiglio dei docenti.
    4. Nella prima determinazione dell'organico della docenza saranno
prioritariamente  attivate  le procedure previste dall'art. 16, comma
2, lettera b), relativamente alle discipline attualmente ricoperte da
docenti  che  svolgono  la  propria  attivita'  a  tempo pieno presso
l'Istituto.
                              Art. 48.
                Ultrattivita' dei regolamenti vigenti
    1.  Fino  alla  approvazione  dei  nuovi regolamenti si applicano
quelli delle scuole di cui all'art. 2, dove hanno sede amministrativa
i dottorati.
    2.  Fino  all'approvazione del regolamento per l'amministrazione,
la  finanza e la contabilita' si applicano le norme di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371.