Art. 12. FREQUENZA DI VARIAZIONI DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA INIZIO DELLE VARIAZIONI ED EPOCA DI RIFERIMENTO L'indennita' di contingenza verra' variata di tre mesi in tre mesi, rimanendo in tali intervalli immutata. Il primo adeguamento verra' fatto in base alla variazione degli indici 1 gennaio 1946 rispetto a quelli 1 ottobre 1945 ed avra' applicazione per il periodo 1 gennaio 31 marzo 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo il 1 aprile 1946 in base alle variazioni che gli indici a tale data presenteranno rispetto ai precedenti del 1 gennaio 1946 ed avra' applicazione per il periodo 1 aprile 30 giugno 1946 e cosi' di seguito.