(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 12)
                              Art. 12. 
FREQUENZA DI VARIAZIONI DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA  INIZIO  DELLE
                 VARIAZIONI ED EPOCA DI RIFERIMENTO 

 
  L'indennita' di contingenza verra' variata di tre mesi in tre mesi,
rimanendo in tali intervalli immutata. Il  primo  adeguamento  verra'
fatto in base alla variazione degli indici 1 gennaio 1946 rispetto  a
quelli 1 ottobre 1945 ed avra' applicazione per il periodo 1  gennaio
31 marzo 1946. Il successivo adeguamento avra' luogo il 1 aprile 1946
in base alle variazioni che gli  indici  a  tale  data  presenteranno
rispetto ai precedenti del 1 gennaio 1946 ed avra'  applicazione  per
il periodo 1 aprile 30 giugno 1946 e cosi' di seguito.