(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 13)
                              Art. 13. 
               NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE 

 
  I numeri indici di cui  sopra  saranno  determinati  in  base  alle
modalita' tecniche di cui al citato allegato, prendendosi per  indice
pari a (100%) quello del 1 ottobre 1945, riferito al costo medio  nel
bilancio familiare - quale definito nell'allegato predetto - nel mese
di settembre 1945. 
  Il numero indice al 1 gennaio 1946 sara' analogamente  rilevato  in
base ai valori medi per il periodo 1 ottobre  15  dicembre  1945.  Il
numero indice al 1 aprile sara' rilevato in base  ai  dati  medi  del
periodo 16 dicembre 1945 15 marzo 1946 e cosi' di seguito. 
  Il numero indice  sara'  unico  per  l'intero  ambito  di  ciascuna
provincia e sara' calcolato a  cura  di  una  Commissione  paritetica
composta di due rappresentanti per ciascuna  parte  e  presieduta  da
persona di riconosciuta autorita' in meteria statistica e secondo  le
norme  di  carattere  generale   stabilite   nell'allegato   di   cui
all'articolo 11.