Art. 13. NUMERI INDICI E PERIODI DI RILEVAZIONE I numeri indici di cui sopra saranno determinati in base alle modalita' tecniche di cui al citato allegato, prendendosi per indice pari a (100%) quello del 1 ottobre 1945, riferito al costo medio nel bilancio familiare - quale definito nell'allegato predetto - nel mese di settembre 1945. Il numero indice al 1 gennaio 1946 sara' analogamente rilevato in base ai valori medi per il periodo 1 ottobre 15 dicembre 1945. Il numero indice al 1 aprile sara' rilevato in base ai dati medi del periodo 16 dicembre 1945 15 marzo 1946 e cosi' di seguito. Il numero indice sara' unico per l'intero ambito di ciascuna provincia e sara' calcolato a cura di una Commissione paritetica composta di due rappresentanti per ciascuna parte e presieduta da persona di riconosciuta autorita' in meteria statistica e secondo le norme di carattere generale stabilite nell'allegato di cui all'articolo 11.