(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 14)
                              Art. 14. 
             APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI 
           DEL NUMERO INDICE ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA 

 
  Le variazioni percentuali del numero  indice  saranno  tradotte  in
variazioni  percentuali   dell'indennita'   di   contingenza   (cioe'
dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando
le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di: 
    per  i  lavoratori  nomi  di  eta'  superiore   agli   anni   20:
coefficiente 2; 
    per le lavoratrici di  eta'  superiore  agli  anni  20  e  per  i
lavoratori  d'ambo  i  sessi  di  eta'  inferiore   agli   anni   20:
coefficiente 1,75. 
  Conseguentemente ad una variazione  dell'1  per  cento  del  numero
indice sara' variata rispettivamente del 2 per cento e 1,75 per cento
l'indennita', di contingenza corrisposta ai  lavoratori  appartenenti
ai raggruppamenti qui sopra specificati. 
  Le variazioni saranno calcolate sempre sulla contingenze basi.