Art. 14. APPLICAZIONE CONVENZIONALE DELLE VARIAZIONI DEL NUMERO INDICE ALL'INDENNITA' DI CONTINGENZA Le variazioni percentuali del numero indice saranno tradotte in variazioni percentuali dell'indennita' di contingenza (cioe' dell'importo da versarsi per tale titolo al lavoratore) moltiplicando le variazioni per coefficienti convenzionalmente stabiliti di: per i lavoratori nomi di eta' superiore agli anni 20: coefficiente 2; per le lavoratrici di eta' superiore agli anni 20 e per i lavoratori d'ambo i sessi di eta' inferiore agli anni 20: coefficiente 1,75. Conseguentemente ad una variazione dell'1 per cento del numero indice sara' variata rispettivamente del 2 per cento e 1,75 per cento l'indennita', di contingenza corrisposta ai lavoratori appartenenti ai raggruppamenti qui sopra specificati. Le variazioni saranno calcolate sempre sulla contingenze basi.