Art. 17. QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI FAMIGLIA E FAMILIARI Le quote suppletive per capi famiglia, e per i familiari a carico, nelle localita' ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno invariate e corrisposte secondo i criteri vigenti, separatamente dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di una eventuale trasformazione ispirata a criteri mutualistici. La quota suppletiva familiare della donna capo famiglia sara' fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva + indennita' base, risulti uguale per l'uomo e per la donna capo famiglia. Si considera capo famiglia la donna che percepisce gli assegni familiari, salvo che altro membro convivente nella famiglia percepisca esso stesso le sopradette quote suppletive.