(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 17)
                              Art. 17. 
           QUOTE SUPPLETIVE PER CAPI FAMIGLIA E FAMILIARI 

 
  Le quote suppletive per capi famiglia, e per i familiari a  carico,
nelle localita' ove sono previste nei contratti esistenti, resteranno
invariate e corrisposte  secondo  i  criteri  vigenti,  separatamente
dagli altri elementi della retribuzione, in attesa di  una  eventuale
trasformazione ispirata a criteri mutualistici. 
  La quota suppletiva  familiare  della  donna  capo  famiglia  sara'
fissata in misura tale che il totale: quota suppletiva  +  indennita'
base, risulti uguale per l'uomo e per  la  donna  capo  famiglia.  Si
considera  capo  famiglia  la  donna  che  percepisce   gli   assegni
familiari,  salvo  che  altro  membro   convivente   nella   famiglia
percepisca esso stesso le sopradette quote suppletive.