Art. 18. FRAZIONAMENTO DELLE CONTINGENZE Le indennita' di contingenza si intendono a tutti gli effetti frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato ad otto ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari categorie di lavoratori che effettuano lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.). Per ogni ora di lavoro straordinerio sara' aggiunta alla paga base, maggiorata dalle percentuali contrattuali, una quota oraria della indennita' di contingenza.