(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 18)
                              Art. 18. 
                   FRAZIONAMENTO DELLE CONTINGENZE 

 
  Le indennita' di contingenza  si  intendono  a  tutti  gli  effetti
frazionabili ad ora in rapporto ad un orario giornaliero ragguagliato
ad otto ore od al maggiore orario contrattuale proprio di particolari
categorie di  lavoratori  che  effettuano  lavoro  discontinuo  o  di
semplice attesa o custodia (guardiani, custodi, autisti, ecc.). 
  Per ogni ora di lavoro straordinerio sara' aggiunta alla paga base,
maggiorata dalle percentuali contrattuali,  una  quota  oraria  della
indennita' di contingenza.