Art. 19. COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE DI MIGLIORE FAVORE Le disposizioni del presente contratto che regolano i minimi di paga e l'indennita' di contingenza si considerano inscindibili, nell'ambito di ciascuna delle due voci (minimi di paga e contingenza). Eventuali regolamentazione concordate su ciascuna di dette voci, piu' favorevoli ai lavoratori, rimangono in vigore, fermo restante quanto stabilito all'articolo 15 circa gli assorbimenti e conguagli reciproci tra retribuzione e contingenza. Le organizzazioni sindacali del lavoratori interessati hanno facolta' entro 20 giorni dalla data del presente accordo di esercitare diritto di opzione, per la disciplina di ciascuna voce secondo il presente contratto, o per quella esistente, o di concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.