(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 19)
                              Art. 19. 
             COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI COLLETTIVE 
                         DI MIGLIORE FAVORE 

 
  Le disposizioni del presente contratto che  regolano  i  minimi  di
paga e  l'indennita'  di  contingenza  si  considerano  inscindibili,
nell'ambito  di  ciascuna  delle  due  voci   (minimi   di   paga   e
contingenza). 
  Eventuali regolamentazione concordate su ciascuna  di  dette  voci,
piu' favorevoli ai lavoratori, rimangono in  vigore,  fermo  restante
quanto stabilito all'articolo 15 circa gli assorbimenti  e  conguagli
reciproci tra retribuzione e contingenza. 
  Le  organizzazioni  sindacali  del  lavoratori  interessati   hanno
facolta'  entro  20  giorni  dalla  data  del  presente  accordo   di
esercitare diritto di opzione, per la  disciplina  di  ciascuna  voce
secondo  il  presente  contratto,  o  per  quella  esistente,  o   di
concordare quegli adattamenti che risultassero necessari.