Art. 20. COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO I minimi di paga di cui al presente accordo assorbono, fino alla concorrenza del loro importo i maggiori guadagni di cottimo nonche' tutti gli eventuali soprassoldi, premi mancati cottimi, consolidati cottimi, elargizioni continuative, adeguamenti, indennita' carovita, ecc. in atto. Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di cui all'accordo presente, conservera' ai singoli lavoratori le eventuali migliori condizioni, gia' concesse individualmente per riconosciuti meriti entro i limiti seguenti: le maggiori paghe basi, in cifre assolute gia' concesse Individualmente saranno mantenute integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per gli uomini; di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di lire 1, per le donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori a 16 anni. L'eccedenza sara' mantenuta per il 60 per cento della stessa. S'intendono pertanto assorbite dalle nuove paghe basi quelle maggiori condizioni collettivamente concesse di fatto o per effetto di precedenti contratti nell'ambito di singoli reparti o sezioni o gruppi di lavoratori. I nuovi minimi di paga sono comprensivi della maggiorazione del 2 per cento di cui all'articolo 10 decreto-legge luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384 e delle indennita' di cui al decreto-legge luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.