(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 20)
                              Art. 20. 
        COORDINAMENTO CON LE CONDIZIONI INDIVIDUALI DI FATTO 

 
  I minimi di paga di cui al presente accordo  assorbono,  fino  alla
concorrenza del loro importo i maggiori guadagni di  cottimo  nonche'
tutti gli eventuali soprassoldi, premi mancati  cottimi,  consolidati
cottimi, elargizioni continuative, adeguamenti, indennita'  carovita,
ecc. in atto. 
  Il datore di lavoro, una volta operata la perequazione salariale di
cui  all'accordo  presente,  conservera'  ai  singoli  lavoratori  le
eventuali migliori  condizioni,  gia'  concesse  individualmente  per
riconosciuti meriti entro i limiti seguenti: le maggiori paghe  basi,
in cifre assolute gia'  concesse  Individualmente  saranno  mantenute
integralmente fino ad un ammontare orario di lire 2 per  gli  uomini;
di lire 1,50 per le donne superiori agli anni 20 e di lire 1, per  le
donne inferiori ai 18 anni e gli uomini inferiori a 16 anni. 
  L'eccedenza sara' mantenuta per il 60 per cento della stessa. 
  S'intendono  pertanto  assorbite  dalle  nuove  paghe  basi  quelle
maggiori condizioni collettivamente concesse di fatto o  per  effetto
di precedenti contratti nell'ambito di singoli reparti  o  sezioni  o
gruppi di lavoratori. 
  I nuovi minimi di paga sono comprensivi della maggiorazione  del  2
per cento di cui all'articolo  10  decreto-legge  luogotenenziale  19
ottobre 1944, n. 384 e  delle  indennita'  di  cui  al  decreto-legge
luogotenenziale 2 novembre 1944, n. 303.