Art. 21. NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI Le organizzazioni interessate alla presente trattativa hanno concordemente convenuto che qualsiasi accordo in materia di disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali e regolamentari, deve essere concluso esclusivamente tra le due organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli industriali e dei lavoratori.