(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 21)
                              Art. 21. 
               NORMALIZZAZIONE DEI RAPPORTI SINDACALI 

 
  Le  organizzazioni  interessate  alla  presente  trattativa   hanno
concordemente  convenuto  che  qualsiasi  accordo   in   materia   di
disciplina collettiva dei rapporti di lavoro, sia per quanto riguarda
gli elementi economici, sia per quanto attiene alle norme generali  e
regolamentari,  deve  essere  concluso  esclusivamente  tra  le   due
organizzazioni sindacali centrali o periferiche degli  industriali  e
dei lavoratori.