(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 4)
                               Art. 4. 
                           DONNE E MINORI 
  I minimi di paga base per le donne di eta'  superiore  ai  18  anni
sono fissati con riferimento al minimo: 
    dell'operaio qualificato per la 1ª categoria; 
    del manovale specializzato per la 2ª categoria; 
    del manovale comune per la 3ª categoria; 
  con la riduzione percentuale del 30 per cento per  tutti  i  gruppi
merceologici (A, B, C,) ferme restando le percentuali piu' favorevoli
normalmente stabilite. 
    I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20  sono
fissati  con  le  seguenti  riduzioni   percentuali   rispetto   alle
corrispondenti categorie di operai adulti: 
    manovali specializzati dai 18 ai 20 anni 10 % 
    manovali specializzati dai 16 ai 18 anni 30 % 
    manovali comuni dai 18 ai 20 anni....... 10 % 
    manovali comuni dai 16 ai 18 anni....... 30 % 
  Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne  di
eta' fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai
16  anni  si  applicheranno  gli  stessi  criteri  fissati  per   gli
apprendisti. 
  Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si  fara'
riferimento: per le donne fra i  16  e  18  anni  e  per  le  ragazze
inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani  inferiori
ai 16 anni, alla categoria manovali comuni. 
  Qualora  le  donne  vengano  destinate  a   compiere   lavori   che
tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a  parita'  di
condizioni di lavoro e  di  rendimento  qualitativo  e  quantitativo,
sara' corrisposta la paga contrattuale  prevista  per  l'uomo.  Nelle
lavorazioni  a  cottimo  la  condizione  sopradetta   si   intendera'
soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.