Art. 4. DONNE E MINORI I minimi di paga base per le donne di eta' superiore ai 18 anni sono fissati con riferimento al minimo: dell'operaio qualificato per la 1ª categoria; del manovale specializzato per la 2ª categoria; del manovale comune per la 3ª categoria; con la riduzione percentuale del 30 per cento per tutti i gruppi merceologici (A, B, C,) ferme restando le percentuali piu' favorevoli normalmente stabilite. I minimi di paga base per gli uomini inferiori agli anni 20 sono fissati con le seguenti riduzioni percentuali rispetto alle corrispondenti categorie di operai adulti: manovali specializzati dai 18 ai 20 anni 10 % manovali specializzati dai 16 ai 18 anni 30 % manovali comuni dai 18 ai 20 anni....... 10 % manovali comuni dai 16 ai 18 anni....... 30 % Per la determinazione del minimo di paga da valere per le donne di eta' fra i 16 e i 18 anni e per i giovani d'ambo i sessi inferiori ai 16 anni si applicheranno gli stessi criteri fissati per gli apprendisti. Agli effetti dell'accertamento dei rapporti proporzionali si fara' riferimento: per le donne fra i 16 e 18 anni e per le ragazze inferiori ai 16 anni alle categorie 2ª e 3ª; per i giovani inferiori ai 16 anni, alla categoria manovali comuni. Qualora le donne vengano destinate a compiere lavori che tradizionalmente sono compiuti da maestranze maschili, a parita' di condizioni di lavoro e di rendimento qualitativo e quantitativo, sara' corrisposta la paga contrattuale prevista per l'uomo. Nelle lavorazioni a cottimo la condizione sopradetta si intendera' soddisfatta con l'applicazione di una eguale tariffa.