(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 5)
                               Art. 5. 
                             APPRENDISTI 
  L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia  compiuto  la
meta' del periodo di apprendistato, puo' essere  ammesso  alla  prova
del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al  passaggio  alla
rispettiva categoria. 
  L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni che abbia  terminato  il
periodo  di  apprendistato  ma  non  sia  in  grado  di  compiere  il
capolavoro  ricevera'  la  paga  dello  operaio  qualificato  con  la
riduzione del  10  per  cento,finche'  non  riuscita  a  compiere  il
capolavoro. 
  Per le categorie per le quali  le  retribuzioni  degli  apprendisti
sono fissate in misura percentuale rispetto alle  retribuzioni  degli
operai e delle operaie,  le  percentuali  stesse  si  riferiranno  ai
livelli salariali di cui al presente accordo. 
  Per le categorie per le quali  le  retribuzioni  degli  apprendisti
sono stabilite in misura fissa esse  retribuzioni  saranno  calcolate
applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli  salariali
dal presente accordo fissati per gli operai e operaie della categoria
alla quale l'apprendista passera' terminato l'apprendistato. 
  Qualora l'apprendista  sia  adibito  a  lavorazioni  a  cottimo  si
applicano  le  disposizioni  previste,  per  le  altre  categorie  di
cottimisti.