Art. 5. APPRENDISTI L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni, che abbia compiuto la meta' del periodo di apprendistato, puo' essere ammesso alla prova del capolavoro ed, in caso di risultato positivo, al passaggio alla rispettiva categoria. L'apprendista di eta' superiore ai 18 anni che abbia terminato il periodo di apprendistato ma non sia in grado di compiere il capolavoro ricevera' la paga dello operaio qualificato con la riduzione del 10 per cento,finche' non riuscita a compiere il capolavoro. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono fissate in misura percentuale rispetto alle retribuzioni degli operai e delle operaie, le percentuali stesse si riferiranno ai livelli salariali di cui al presente accordo. Per le categorie per le quali le retribuzioni degli apprendisti sono stabilite in misura fissa esse retribuzioni saranno calcolate applicando la preesistente proporzione rispetto ai livelli salariali dal presente accordo fissati per gli operai e operaie della categoria alla quale l'apprendista passera' terminato l'apprendistato. Qualora l'apprendista sia adibito a lavorazioni a cottimo si applicano le disposizioni previste, per le altre categorie di cottimisti.