(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 6)
                               Art. 6. 
                         LAVORI DISCONTINUI 
  Per gli addetti al  lavori  discontinui  o  di  semplice  attesa  o
custodia, le retribuzioni verranno proporzionalmente maggiorate nella
misura concessa agli operai di produzione aventi in precedenza uguale
base salariale. 
  Per tali lavoratori le organizzazioni  sindacali  di  categoria  si
riservano in prosieguo di tempo di concretare le relative tabelle.