(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 8)
                               Art. 8. 
                               COTTIMI 

 
  Allo scopo di conseguire l'incremento della produzione  e'  ammesso
il lavoro a  cottimo  sia  collettivo  atto  individuale  secondo  le
possibilita'  tecniche  e  gli  accordi  intervenuti  o  che  possono
intervenire tra le parti direttamente interessate. 
  Il guadagno minimo del complesso dei lavoratori lavoranti a cottimo
in un medesimo reparto,  nei  periodi  normalmente  considerati,  non
dovra' risultare inferiore al 10 per cento oltre i minimi di paga  di
cui al presente accordo. 
  Nel caso in cui un operaio,  lavorando  a  cottimo,  non  riesca  a
conseguire il minimo  previsto  dal  precedente  comma,  per  ragioni
indipendenti dalla sua capacita'  e  volonta',  la  retribuzione  gli
verra' integrata fino al raggiungimento di detto minimo. 
  Per i cottimi di lunga durata  il  conteggio  del  guadagno  verra'
fatto a cottimo ultimato ripartendo il guadagno complessivo in  parti
uguali nei periodi  normali  di  paga  di  cui  al  2ยช  comma  ed  al
lavoratore saranno concessi acconti, sul  presumibile  guadagno,  non
inferiori alla paga  base  maggiorata  della  percentuale  minima  di
cottimo. 
  Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello  ad  economia
non avra' diritto al mantenimento dello utile di cottimo.