Art. 9. IMPIEGATI Nelle province interessate al presente accordo i minimi di stipendio degli impiegati si adegueranno, con decorrenza dal 1 ottobre per le province di Torino e Venezia e dal 15 ottobre per le altre localita', ai livelli previsti dal contratto collettivo 11 ottobre 1945 stipulato per la provincia di Milano, con gli scarti per zone di cui all'articolo 1. Con decorrenza dal 1 dicembre 1945 saranno applicati i seguenti minimi di stipendio, valevoli per la prima zona e, per le altre, con gli scarti sopra richiamati: Impiegati di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7500 Impiegati di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6000 Impiegati di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4400 Per le donne ed i minori saranno applicati gli scarti attualmente vigenti nel citato contratto di Milano, riferiti ai nuovi minimi sopra indicati. Per l'indennita' di contingenza si fa riferimento alle misure ed ai criteri stabiliti per gli operai nel presente contratto.