(Concordato 6 dicembre 1945 perequazione lavoratori industria Italia del nord-art. 9)
                               Art. 9. 
                              IMPIEGATI 

 
  Nelle  province  interessate  al  presente  accordo  i  minimi   di
stipendio degli  impiegati  si  adegueranno,  con  decorrenza  dal  1
ottobre per le province di Torino e Venezia e dal 15 ottobre  per  le
altre localita', ai livelli  previsti  dal  contratto  collettivo  11
ottobre 1945 stipulato per la provincia di Milano, con gli scarti per
zone di cui all'articolo 1. 
  Con decorrenza dal 1 dicembre 1945  saranno  applicati  i  seguenti
minimi di stipendio, valevoli per la prima zona e, per le altre,  con
gli scarti sopra richiamati: 

 
Impiegati di 1ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7500
Impiegati di 2ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 6000
Impiegati di 3ª categoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 4400 

 
  Per le donne ed i minori saranno applicati gli  scarti  attualmente
vigenti nel citato contratto di  Milano,  riferiti  ai  nuovi  minimi
sopra indicati. 
  Per l'indennita' di contingenza si fa riferimento alle misure ed ai
criteri stabiliti per gli operai nel presente contratto.