(Convenzione-art. XI)
                            Articolo XI. 
 
  (1) La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di 
ratifica saranno scambiati a Roma il piu' presto possibile. 
  (2) La presente Convenzione entrera' in vigore alla data dello 
scambio  degli  strumenti  di  ratifica,  e  sara'  applicabile  alle
successioni di persone decedute a tale data o successivamente.