Articolo XII.
La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente, ma
ciascuno degli Stati contraenti potra', non prima di tre anni
dall'entrata in vigore della Convenzione, denunciarla per iscritto
all'altro Stato attraverso le vie diplomatiche. In tal caso la
Convenzione cessera' di avere efficacia per le successioni di persone
morte alla data o dopo la data (non prima del sessantesimo giorno
dalla data della notizia scritta) specificata nella denuncia scritta,
o, se non e' specificata la data, da o dopo il sessantesimo giorno
dopo quello della notizia scritta.
A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, a cio' autorizzati
dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione.
Fatta a Londra, in duplice copia, il 15 febbraio 1966, nelle lingue
italiana e inglese, avendo i due testi ugual valore.
Per il Governo del Regno Unito
di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord
PADLEY
Per il Governo
della Repubblica italiana
GUIDOTTI
Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
FANFANI