(Convenzione-art. XII)
                            Articolo XII. 
 
  La presente Convenzione restera' in vigore indefinitamente, ma 
ciascuno degli  Stati  contraenti  potra',  non  prima  di  tre  anni
dall'entrata in vigore della Convenzione,  denunciarla  per  iscritto
all'altro Stato attraverso  le  vie  diplomatiche.  In  tal  caso  la
Convenzione cessera' di avere efficacia per le successioni di persone
morte alla data o dopo la data (non  prima  del  sessantesimo  giorno
dalla data della notizia scritta) specificata nella denuncia scritta,
o, se non e' specificata la data, da o dopo  il  sessantesimo  giorno
dopo quello della notizia scritta. 
  A testimonianza di quanto sopra, i sottoscritti, a cio' autorizzati 
dai loro rispettivi Governi hanno firmato la presente Convenzione. 
 
  Fatta a Londra, in duplice copia, il 15 febbraio 1966, nelle lingue 
italiana e inglese, avendo i due testi ugual valore. 
 
                                   Per il Governo del Regno Unito 
                                di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord 
                                                PADLEY 
 
      Per il Governo 
 della Repubblica italiana 
        GUIDOTTI 
 
          Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica 
               Il Ministro per gli affari esteri 
                          FANFANI