(Convenzione-art. II)
                            Articolo II. 
 
  (1) Nella presente Convenzione, a meno che il contesto non richieda 
altrimenti: 
    (a) il termine "Regno Unito" designa la Gran Bretagna e l'irlanda 
del Nord; 
    (b) il termine "Gran Bretagna" designa l'Inghilterra, il Galles e 
la Scozia; 
    (c) il termine "Italia" designa la Repubblica italiana; 
    (d) il termine "territorio", qualora si riferisca a una delle 
Parti contraenti, designa la Gran Bretagna o l'Italia, a seconda  del
contesto; 
    (e) il termine "imposta" designa l'imposta sull'asse ereditario 
globale applicata in Gran Bretagna o la imposta sulle  successioni  e
la imposta sull'asse ereditario globale netto applicate in Italia,  a
seconda del contesto. 
  (2) (a) Ai fini della presente Convenzione, la questione se una 
persona era domiciliata al tempo del decesso nel  territorio  di  una
delle Parti contraenti sara' determinata secondo la legge vigente  in
quel territorio. 
    (b) Qualora, secondo le clausole del paragrafo precedente, il 
defunto sia considerato domiciliato  nel  territorio  di  entrambi  i
Paesi contraenti, questo caso e' risolto secondo le seguenti regole: 
      (i) si considera domiciliato nel territorio del Paese 
contraente in cui aveva regolare residenza permanente al momento  del
decesso; se aveva regolare residenza  permanente  nel  territorio  di
entrambi  i  Paesi  contraenti,  e'   considerato   domiciliato   nel
territorio del Paese contraente con cui aveva  piu'  stretti  vincoli
personali ed economici (centro di interesse vitale); 
      (ii) se il Paese contraente nel cui territorio il defunto aveva 
il suo centro di interesse vitale non puo' essere determinato,  o  se
il defunto non aveva una regolare residenza permanente nel territorio
di nessuno dei  Paesi  contraenti,  e'  considerato  domiciliato  nel
territorio del Paese contraente in cui aveva dimora abituale; 
      (iii) se aveva dimora abituale nel territorio di entrambe le 
Parti contraenti, o di nessuna di esse,  e'  considerato  domiciliato
nel Paese di cui aveva la nazionalita'; 
      (iv) se aveva la nazionalita' di entrambi i Paesi contraenti o 
di nessuno di essi, le autorita' fiscali dei due Paesi decideranno la
questione tramite mutuo accordo. 
  (3) Nell'applicazione delle norme della presente Convenzione, da 
parte di entrambi i Paesi contraenti,  ogni  termine  non  altrimenti
definito, a meno che il  contesto  non  richieda  altrimenti,  ha  il
significato che ha ai sensi della legge sulle imposte  oggetto  della
presente Convenzione, in vigore nel territorio di quel Paese.